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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6850/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6850/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
DURANTI DIEGO ( VIA MORANDI N.
7 - PONTE FELCINO PERUGIA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIPATRINI MASSIMILIANO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 13/H 06124 PERUGIApresso il difensore avv. MIPATRINI MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 09/11/2023 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1600/2017, provvisoriamente esecutivo, con il quale il
Tribunale di Perugia gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 25.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in favore della società per saldo del prezzo di acquisto di un CP_1
immobile abitativo di cui al contratto pubblico del 30/12/2010.
Con la proposta opposizione il geom. non contestava di aver effettivamente Parte_1 acquistato l'immobile e di non aver di fatto corrisposto l'importo dedotto nel procedimento monitorio, ma eccependo la compensazione voluta dalle parti con parte dei compensi a lui spettanti quale progettista e direttore dei lavori incaricato dalla stessa per la CP_1 lottizzazione dell'area “Giunti - Rossini”.
Oltre che la revoca del decreto ingiuntivo, chiede in via riconvenzionale il pagamento dei propri compensi, che – sostiene - le parti avrebbero deciso di parametrare alle tariffe professionali, per una quantificazione ex post in € 198.000,00, di cui residua un importo non pagato di
175.038,00.
2) La si costituiva in giudizio ribadendo la propria pretesa creditoria e, in relazione CP_1 all'eccezione di compensazione e di condanna al pagamento dei residui compensi, deducendo che il compenso spettante al geom. per l'attività professionale svolta quale Parte_1 progettista e D.L., nella lottizzazione dell'area “Giunti-Rossini” – era stato pattuito pattuito per un ammontare di euro 80.000,00, come risultante dell'accordo intervenuto tra le parti (doc. 7) -
e che tale importo è stato già integralmente saldato.
La società convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta opposizione e della domanda riconvenzionale.
3) La causa veniva trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza del 28.11.2018, il Giudice disponeva la sospensione della esecutorietà del decreto oggetto di opposizione.
In sede istruttoria veniva disposta CTU diretta a quantificare i compensi maturati dal geom. per l'attività professionale svolta in favore della veniva espletato Parte_1 CP_1
l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentate della società opposta ed assunte prove testimoniali.
Veniva altresì richiesta una integrazione di CTU, depositata in data 27/6/2024. pagina 2 di 6 La causa viene ora in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
______________________
Che parte del prezzo dell'immobile acquistato da da EDIL BC, come indicato nel Parte_1
contratto del 30/12/2010, pari ad euro 25.000,00 non sia stato oggetto di pagamento non è stato oggetto di per sè di contestazione.
E' oggetto, invece, del giudizio se al geom. spetta un compenso ulteriore per le Parte_1
prestazioni di progettazione e direzione dei lavori della lottizzazione “Giunti-Rossini”, che sarebbero state rese tra il 2005 e il 2011, rispetto a quanto già ricevuto dalla , che in CP_1
parte andrebbe a compensare la pretesa dedotta nel monitorio e in parte essere oggetto di condanna al pagamento.
Al riguardo, va evidenziato quanto segue.
I.
1. Risulta dagli atti, ed in particolare dal doc. 7 allegato alla comparsa dell'opposta, che con fax del 18/9/2008 lo studio tecnico ha proposto alla per le spese tecniche della Parte_1 CP_1
lottizzazione Giunti-Rossini il seguente compenso:
Il complessivo importo indicato in tale documento, secondo la concorde prospettazione delle parti, era quanto meno secondo il progetto in essere nel settembre 2008, pari ad € 80.000,00.
La sostiene di aver accettato tale proposta di compenso ed in effetti la circostanza non è CP_1
specificatamente contestata. L'opponente nel corso del giudizio allega, di contro, che il progetto iniziale è stato modificato e che pertanto il compenso non corrisponde più a quello ivi indicato.
Va notato, a questo punto, che non risultano patti scritti successivi alla proposta del 18/9/2008.
Neppure dall'istruttoria sono emersi elementi tali da provare un diverso patto.
pagina 3 di 6 I compensi quantificati dall'odierno opposto con il fax del 18/9/2008 si possono ritenere versati, per l'importo di € 75.000,00. La somma di euro 500,00 è corrispondente allo sconto che il professionista avrebbe riconosciuto all'impresa edile, circostanza, dedotta dalla convenuta e non contestata, quindi da ritenersi provata.
In particolare, il versamento della somma complessiva di euro 75.000,00 trova dimostrazione nella documentazione versata in atti e precisamente, per quanto riguarda i due acconti di euro
50.000,00 e di euro 25.000,00 (peraltro non contestati) nelle copie degli assegni.
Per il restante importo a saldo di euro 4.500,00, invece, non si può ritenere che vi sia una adeguata prova. Unico elemento portato dall'opposto, infatti, è la testimone , . e Tes_1
coniuge del rappresentante legale della stessa, quindi scarsamente attendibile benchè non incompatibile ex art. 246 c.p.c.. Non sono emerse, d'altronde, neppure particolari circostanze per cui non vi sia traccia di un pagamento che non è di importo irrisorio e che non è ordinario pagare in contanti e senza quietanze.
Non può essere, d'altronde, conferma dell'avvenuto saldo della somma di euro 4.500,00 il fatto che agli atti non risulta che il geom. a distanza di oltre sei anni dall'emissione della Parte_1
relativa fattura, ne abbia mai richiesto il pagamento, considerato che contemporaneamente era debitore dell'opposta.
Tale somma è quindi dovuta dalla . CP_1
II.
1.L'attore opponente, in relazione all'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata, deduce di aver maturato ulteriori compensi professionali rispetto a quelli concordati in forma scritta, relativi all'attività svolta per le varianti apportate al piano di lottizzazione.
Sul punto va rilevato che non vi sono contestazioni sul fatto che il geom. si sia Parte_1
occupato di predisporre le varianti apportate al piano di lottizzazione iniziale ed ai relativi progetti, mentre è controverso se detta attività professionale sia ricompresa negli 80.000 euro di parcella pattuiti nell'accordo scritto (come sostiene parte convenuta) o se sia stata oggetto di diversa contrattazione tra le parti (come rivendica l'attore).
Posto che l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali accordi in aggiunta a quello documentato in atti ricade sull'opponente, quale parte del giudizio che ha sollevato la relativa eccezione di compensazione, si evidenzia che tale onere probatorio non è stato assolto.
In merito va ripetuto che le testimonianze rese dai collaboratori del geom. non Parte_1 hanno provato l'assunto attoreo in base al quale, durante lo svolgimento dell'incarico, il tecnico pagina 4 di 6 avrebbe pattuito con il legale rappresentante della ulteriori compensi, da calcolarsi sulla CP_1
base delle tariffe professionali, per la predisposizione delle varianti al piano di lottizzazione.
I testimoni in questione, infatti, non hanno confermato la circostanza, non essendo stati in grado di indicare circostanze di luogo e tempo nonché termini e condizioni dell'asserito accordo e limitandosi ad esporre quanto detto loro dallo stesso ed a riferire di generiche Parte_1
doglianze del tecnico nei confronti della società opposta per il mancato pagamento di non precisati onorari professionali.
II.
2. Per altro verso, dal compendio probatorio emergono i seguenti elementi di valutazione contrari all'assunto di parte opponente.
a) Gli elaborati tecnici riguardanti le varianti al piano di lottizzazione sono di data anteriore rispetto alla proposta contrattuale inviata dal geometra alla (sett.2008), pertanto è dato CP_1
dedurre che i relativi compensi siano stati inclusi nella medesima proposta.
b) La fattura n. 22 del 6.6.2011 emessa dal geom. fa presupporre che alla tale data Parte_1
non esistessero altri crediti del tecnico nei confronti della società convenuta.
c) A fronte di compensi professionali particolarmente ingenti quali quelli richiesti nel presente giudizio dall'attore per la redazione delle varianti, non è verosimile che il professionista non abbia preteso di stipulare un contratto scritto con la società committente, anche in ragione del fatto che un accordo scritto era già stato formalizzato e che eventuali integrazioni o modifiche dello stesso avrebbero regionevolmente dovuto avere la medesima forma.
d) A prescindere dalla questione dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto, appare opportuno notare che risulta altrettanto inverosimile che a fronte di un credito di rilevante entità come quello eccepito in compensazione nel presente giudizio (euro 175.000,00), l'attore per diversi anni non abbia mai provveduto a richiederne il pagamento alla società debitrice, facendolo solo nel 2017 contestualmente alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dalla CP_2
[...
. In ultima analisi va rilevato che il documento prodotto da parte attrice (doc. 1), nel quale, tra le altre voci, viene indicato l'importo di euro 100.000,00 a titolo di compensi per le prestazioni del tecnico, essendo privo di firme e di riferimenti alla vicenda per cui è causa ed essendo stato disconosciuto dalla parte convenuta, non ha alcun valore probatorio.
Il detto documento, peraltro, sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere poiché lo stesso opponente, nel qualificarla come proposta contrattuale proveniente dalla afferma di CP_1
non averla accettata.
pagina 5 di 6 IV. Il CTU ha precisato che non ha effettuato varianti ulteriori rispetto a quelle già Parte_1
contemplate nel compenso pattuito inizialmente.
V. In definitiva, all'esito del giudizio, non risulta provato che il geometra oltre a Parte_1
quelli concordati in forma scritta e fatturati, abbia diritto al pagamento di ulteriori compensi professionali da parte della società opposta. Di conseguenza l'eccezione di compensazione sollevata dallo stesso non trova fondamento se non per la somma di € 4.500,00.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e limitata la condanna dell'opponente alla somma di € 20.500,00, oltre interessi come da domanda.
In ragione del tenore della presente decisione, le questioni sollevate dalle parti e non trattate sono da ritenersi assorbite o non rilevanti.
V. Le spese processuali, poiché vi è una sostanziale soccombenza reciproca, possono essere compensate.
Spese di CTU a carico di poiché non sono emerse attività rilevanti Parte_1
contrariamente a quanto allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a versare a titolo di corrispettivo a la somma di € Parte_1 CP_1
20.500,00 oltre interessi come da domanda;
- spese compensate;
spese di CTU a carico definitivo di Parte_1
Perugia, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6850/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
DURANTI DIEGO ( VIA MORANDI N.
7 - PONTE FELCINO PERUGIA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIPATRINI MASSIMILIANO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 13/H 06124 PERUGIApresso il difensore avv. MIPATRINI MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 09/11/2023 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1600/2017, provvisoriamente esecutivo, con il quale il
Tribunale di Perugia gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 25.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in favore della società per saldo del prezzo di acquisto di un CP_1
immobile abitativo di cui al contratto pubblico del 30/12/2010.
Con la proposta opposizione il geom. non contestava di aver effettivamente Parte_1 acquistato l'immobile e di non aver di fatto corrisposto l'importo dedotto nel procedimento monitorio, ma eccependo la compensazione voluta dalle parti con parte dei compensi a lui spettanti quale progettista e direttore dei lavori incaricato dalla stessa per la CP_1 lottizzazione dell'area “Giunti - Rossini”.
Oltre che la revoca del decreto ingiuntivo, chiede in via riconvenzionale il pagamento dei propri compensi, che – sostiene - le parti avrebbero deciso di parametrare alle tariffe professionali, per una quantificazione ex post in € 198.000,00, di cui residua un importo non pagato di
175.038,00.
2) La si costituiva in giudizio ribadendo la propria pretesa creditoria e, in relazione CP_1 all'eccezione di compensazione e di condanna al pagamento dei residui compensi, deducendo che il compenso spettante al geom. per l'attività professionale svolta quale Parte_1 progettista e D.L., nella lottizzazione dell'area “Giunti-Rossini” – era stato pattuito pattuito per un ammontare di euro 80.000,00, come risultante dell'accordo intervenuto tra le parti (doc. 7) -
e che tale importo è stato già integralmente saldato.
La società convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta opposizione e della domanda riconvenzionale.
3) La causa veniva trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza del 28.11.2018, il Giudice disponeva la sospensione della esecutorietà del decreto oggetto di opposizione.
In sede istruttoria veniva disposta CTU diretta a quantificare i compensi maturati dal geom. per l'attività professionale svolta in favore della veniva espletato Parte_1 CP_1
l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentate della società opposta ed assunte prove testimoniali.
Veniva altresì richiesta una integrazione di CTU, depositata in data 27/6/2024. pagina 2 di 6 La causa viene ora in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
______________________
Che parte del prezzo dell'immobile acquistato da da EDIL BC, come indicato nel Parte_1
contratto del 30/12/2010, pari ad euro 25.000,00 non sia stato oggetto di pagamento non è stato oggetto di per sè di contestazione.
E' oggetto, invece, del giudizio se al geom. spetta un compenso ulteriore per le Parte_1
prestazioni di progettazione e direzione dei lavori della lottizzazione “Giunti-Rossini”, che sarebbero state rese tra il 2005 e il 2011, rispetto a quanto già ricevuto dalla , che in CP_1
parte andrebbe a compensare la pretesa dedotta nel monitorio e in parte essere oggetto di condanna al pagamento.
Al riguardo, va evidenziato quanto segue.
I.
1. Risulta dagli atti, ed in particolare dal doc. 7 allegato alla comparsa dell'opposta, che con fax del 18/9/2008 lo studio tecnico ha proposto alla per le spese tecniche della Parte_1 CP_1
lottizzazione Giunti-Rossini il seguente compenso:
Il complessivo importo indicato in tale documento, secondo la concorde prospettazione delle parti, era quanto meno secondo il progetto in essere nel settembre 2008, pari ad € 80.000,00.
La sostiene di aver accettato tale proposta di compenso ed in effetti la circostanza non è CP_1
specificatamente contestata. L'opponente nel corso del giudizio allega, di contro, che il progetto iniziale è stato modificato e che pertanto il compenso non corrisponde più a quello ivi indicato.
Va notato, a questo punto, che non risultano patti scritti successivi alla proposta del 18/9/2008.
Neppure dall'istruttoria sono emersi elementi tali da provare un diverso patto.
pagina 3 di 6 I compensi quantificati dall'odierno opposto con il fax del 18/9/2008 si possono ritenere versati, per l'importo di € 75.000,00. La somma di euro 500,00 è corrispondente allo sconto che il professionista avrebbe riconosciuto all'impresa edile, circostanza, dedotta dalla convenuta e non contestata, quindi da ritenersi provata.
In particolare, il versamento della somma complessiva di euro 75.000,00 trova dimostrazione nella documentazione versata in atti e precisamente, per quanto riguarda i due acconti di euro
50.000,00 e di euro 25.000,00 (peraltro non contestati) nelle copie degli assegni.
Per il restante importo a saldo di euro 4.500,00, invece, non si può ritenere che vi sia una adeguata prova. Unico elemento portato dall'opposto, infatti, è la testimone , . e Tes_1
coniuge del rappresentante legale della stessa, quindi scarsamente attendibile benchè non incompatibile ex art. 246 c.p.c.. Non sono emerse, d'altronde, neppure particolari circostanze per cui non vi sia traccia di un pagamento che non è di importo irrisorio e che non è ordinario pagare in contanti e senza quietanze.
Non può essere, d'altronde, conferma dell'avvenuto saldo della somma di euro 4.500,00 il fatto che agli atti non risulta che il geom. a distanza di oltre sei anni dall'emissione della Parte_1
relativa fattura, ne abbia mai richiesto il pagamento, considerato che contemporaneamente era debitore dell'opposta.
Tale somma è quindi dovuta dalla . CP_1
II.
1.L'attore opponente, in relazione all'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata, deduce di aver maturato ulteriori compensi professionali rispetto a quelli concordati in forma scritta, relativi all'attività svolta per le varianti apportate al piano di lottizzazione.
Sul punto va rilevato che non vi sono contestazioni sul fatto che il geom. si sia Parte_1
occupato di predisporre le varianti apportate al piano di lottizzazione iniziale ed ai relativi progetti, mentre è controverso se detta attività professionale sia ricompresa negli 80.000 euro di parcella pattuiti nell'accordo scritto (come sostiene parte convenuta) o se sia stata oggetto di diversa contrattazione tra le parti (come rivendica l'attore).
Posto che l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali accordi in aggiunta a quello documentato in atti ricade sull'opponente, quale parte del giudizio che ha sollevato la relativa eccezione di compensazione, si evidenzia che tale onere probatorio non è stato assolto.
In merito va ripetuto che le testimonianze rese dai collaboratori del geom. non Parte_1 hanno provato l'assunto attoreo in base al quale, durante lo svolgimento dell'incarico, il tecnico pagina 4 di 6 avrebbe pattuito con il legale rappresentante della ulteriori compensi, da calcolarsi sulla CP_1
base delle tariffe professionali, per la predisposizione delle varianti al piano di lottizzazione.
I testimoni in questione, infatti, non hanno confermato la circostanza, non essendo stati in grado di indicare circostanze di luogo e tempo nonché termini e condizioni dell'asserito accordo e limitandosi ad esporre quanto detto loro dallo stesso ed a riferire di generiche Parte_1
doglianze del tecnico nei confronti della società opposta per il mancato pagamento di non precisati onorari professionali.
II.
2. Per altro verso, dal compendio probatorio emergono i seguenti elementi di valutazione contrari all'assunto di parte opponente.
a) Gli elaborati tecnici riguardanti le varianti al piano di lottizzazione sono di data anteriore rispetto alla proposta contrattuale inviata dal geometra alla (sett.2008), pertanto è dato CP_1
dedurre che i relativi compensi siano stati inclusi nella medesima proposta.
b) La fattura n. 22 del 6.6.2011 emessa dal geom. fa presupporre che alla tale data Parte_1
non esistessero altri crediti del tecnico nei confronti della società convenuta.
c) A fronte di compensi professionali particolarmente ingenti quali quelli richiesti nel presente giudizio dall'attore per la redazione delle varianti, non è verosimile che il professionista non abbia preteso di stipulare un contratto scritto con la società committente, anche in ragione del fatto che un accordo scritto era già stato formalizzato e che eventuali integrazioni o modifiche dello stesso avrebbero regionevolmente dovuto avere la medesima forma.
d) A prescindere dalla questione dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto, appare opportuno notare che risulta altrettanto inverosimile che a fronte di un credito di rilevante entità come quello eccepito in compensazione nel presente giudizio (euro 175.000,00), l'attore per diversi anni non abbia mai provveduto a richiederne il pagamento alla società debitrice, facendolo solo nel 2017 contestualmente alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dalla CP_2
[...
. In ultima analisi va rilevato che il documento prodotto da parte attrice (doc. 1), nel quale, tra le altre voci, viene indicato l'importo di euro 100.000,00 a titolo di compensi per le prestazioni del tecnico, essendo privo di firme e di riferimenti alla vicenda per cui è causa ed essendo stato disconosciuto dalla parte convenuta, non ha alcun valore probatorio.
Il detto documento, peraltro, sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere poiché lo stesso opponente, nel qualificarla come proposta contrattuale proveniente dalla afferma di CP_1
non averla accettata.
pagina 5 di 6 IV. Il CTU ha precisato che non ha effettuato varianti ulteriori rispetto a quelle già Parte_1
contemplate nel compenso pattuito inizialmente.
V. In definitiva, all'esito del giudizio, non risulta provato che il geometra oltre a Parte_1
quelli concordati in forma scritta e fatturati, abbia diritto al pagamento di ulteriori compensi professionali da parte della società opposta. Di conseguenza l'eccezione di compensazione sollevata dallo stesso non trova fondamento se non per la somma di € 4.500,00.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e limitata la condanna dell'opponente alla somma di € 20.500,00, oltre interessi come da domanda.
In ragione del tenore della presente decisione, le questioni sollevate dalle parti e non trattate sono da ritenersi assorbite o non rilevanti.
V. Le spese processuali, poiché vi è una sostanziale soccombenza reciproca, possono essere compensate.
Spese di CTU a carico di poiché non sono emerse attività rilevanti Parte_1
contrariamente a quanto allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a versare a titolo di corrispettivo a la somma di € Parte_1 CP_1
20.500,00 oltre interessi come da domanda;
- spese compensate;
spese di CTU a carico definitivo di Parte_1
Perugia, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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