Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al N. R.G. 16457/2023, promosso con ricorso ex art. 35, d.lgs.
25/2008 da:
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, CUI ID PD0007726, rappresentato e difeso, C.F._1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. CINETTO MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio, ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] resistente con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE interveniente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 09/11/2023, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso il 03/10/2023 e ritualmente notificato
[...] il 10/10/2023, con il quale la competente gli aveva negato il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale richiesta in data 21/09/2022 e delle ulteriori forme complementari di protezione. Il Ricorrente ha quindi chiesto al
Tribunale con nota del 16/5/2025 di riconoscere e accertare in suo favore, in via principale, la protezione speciale.
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Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 15/01/2024 esprimendo parere favorevole.
§1. Sulla Protezione Speciale
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
È in ogni caso opportuno premettere alcune considerazioni generali.
Con l'entrata in vigore del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, per quanto qui di rilievo, è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio – precedentemente eliminato dal d.l.
4 ottobre 2018, n. 113 – del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
Ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del
23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-
02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La novella legislativa, all'art. 1, co. 1, lett. e), ha altresì modificato l'art. 19, co.
1.1. del T.U.I., estendendo il divieto di espulsione della persona dello straniero – oltre alle ipotesi in cui ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co. 6 – alle ipotesi in cui sussistano:
⬧ “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”;
⬧ “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
La norma chiarisce che “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
Pag. 2 di 5 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co. 1.1.
D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022). L'art. 32, co. 3, d.lgs. 113/2018, nella formulazione da ultimo modificata, prevede che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la trasmette gli atti al questore per il rilascio di un Controparte_1 permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale' ...”.
Le modifiche hanno interessato anche l'art. 19, co. 2, lett. d-bis), T.U.I., secondo cui, ora, il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”. Le disposizioni normative in questione trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”. Peraltro, va segnalato che la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti, di talché esso può trovare applicazione anche in relazione alla domanda proposta da
Parte_1
Tali coordinate normative assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Pag. 3 di 5 Da ultimo, occorre rilevare che la giurisprudenza ha più volte ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, co.3, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria
(cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012). Alla luce delle recenti modifiche normative, di può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che egli abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata (cfr. doc. 1 – dichiarazione di ospitalità).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver frequentato la scuola e ha prodotto certificazioni linguistiche (cfr. doc. 1 -2- 9 – 10 – 11 -12).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Attualmente l'interessato lavora come operaio presso la Spa Up Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo determinato dal 09/07/2024 al 26/07/2025 (cfr. doc. 8 – proroga del contratto di lavoro). Da tale occupazione lavorativa il ricorrente consegue redditi all'apparenza sufficienti al proprio sostentamento, come si evince dalla busta paga di marzo 2025, comprovante la percezione di una retribuzione di 1.581,00 euro (cfr. doc.
6).
Non consta poi che l'interessato sia stato condannato per dei reati commessi sul territorio italiano (cfr. doc. 9 – casellario giudiziale).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8
CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso andrà pertanto accolto.
§2. Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno compensate considerato che il ricorso viene accolto sulla scorta di elementi sopravvenuti alla definizione della fase amministrativa della procedura.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 4 di 5 1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.U.I. Parte_1
, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, C.F._2 previsto dall'art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008, in relazione all'art. 19, co. 1.1. CP_2
2. COMPENSA le spese di lite;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente
Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa Chiara Bivi.
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