Sentenza 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Decreto collegiale 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, proposto da
FR OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Geraci e Vincenzo Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mascali, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 108/2022, emessa dal Giudice di Pace di Giarre nel giudizio R.G. n. 245/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. FR Fichera e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 108/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 245/2022 e depositata in data 4.02.2023, il Giudice di Pace di Giarre ha condannato il Comune di Mascali al pagamento, in favore del sig. FR OL, delle spese processuali sostenute da quest’ultimo nel relativo giudizio, pari a “... euro 664,00 oltre spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) ”.
La pronuncia è stata notificata al Comune soccombente in giudizio in data 5.04.2023 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del 29.01.2025 rilasciata dall’Ufficio del Giudice di Pace di Giarre, versata in atti.
2. In assenza di pagamento della somma dovuta, con ricorso notificato in data 10.02.2025 e depositato il 24.02.2025 il sig. OL ha chiesto al Tribunale di disporre i provvedimenti ritenuti idonei per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 108/2022 emessa dal Giudice di Pace di Giarre, nonché di nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla predetta pronuncia.
3. Il Comune di Mascali, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 7.05.2025, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 5.04.2023, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 10.02.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, AN, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Mascali, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a lei dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo ottemperando, ossia “... euro 664,00 oltre spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) ”, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega ad altro dipendente comunale adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO