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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7316/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DONOLATO BARBARA
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
con il patrocinio dei dott.ri , , CP_2 CP_3 [...]
CP_4
CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note conclusive del 31.01.2025:
“Nel merito:
- accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata e le sanzioni accessorie con esso comminate, sia nei confronti del Sig. che della Parte_1 [...]
Pt_2
- in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale, concedendo la rateazione massima consentita per il pagamen- to della stessa;
- in via di ulteriore subordine, concedere la rateazione massima consentita per il pa- gamento della sanzione comminata.
In ogni caso:
- con vittoria integrale di compensi e spese di lite”.
Il convenuto opposto ha concluso come da note conclusive del 23.01.2025:
“- In via principale, nel merito, respingersi, perché infondata, la presente opposizio- ne, confermandosi l'ordinanza-ingiunzione, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015;
- In via subordinata tenersi in ogni caso indenne l'Amministrazione dal pagamento delle spese processuali in quanto, in base agli elementi raccolti in fase di ispezione, la stessa non avrebbe potuto procedere all'archiviazione delle violazioni senza esporsi al rischio di possibile responsabilità erariale, considerata la piena evidenza probatoria dei suddetti elementi. A riprova delle violazioni di cui all'ordinanza, inoltre, esistono spontanee e concordanti dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del lavoro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 del 02.02.2023 e la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante , proponevano, avanti al Pt_2 Parte_1
Giudice del Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. N. 41051 del 29.12.2022, con Controparte_1
- 2 - la quale veniva ingiunto a , in qualità di trasgressore, e alla società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, in qualità di obbligata in solido ai sensi Pt_2 dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, il pagamento della somma di complessiva di euro
94.247,15 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle seguenti disposi- zioni di legge: 1) art. 3, comma 3, lett. c), D.L. 12/2002, convertito con modificazioni in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavora- tivo e per un periodo superiore a 60 giornate lavorative, i lavoratori subordinati
[...]
e per il periodo dal 01.04.2019 al Persona_1 Persona_2 Persona_3
23.10.2019; 2) art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 12/2002, convertito con modificazioni in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015 per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavora- tivo e fino a 30 giornate lavorative, i lavoratori subordinati (periodo dal Per_4
15.04.2020 al 29.04.20209), (dal 21.05.2020 al 19.06.2020), Per_5 Per_6
(dal 12.06.2020 al 19.06.2020) e dal 13.04.2020 al 29.04.2020); 3) art. Per_7
39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, modificato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2015, per aver effettuato infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, relativamente all'orario di lavoro effettivamente svolto dal personale dipendente, e per aver omesso di registrare le effettive somme di denaro corrisposte a titolo di retribuzione a detto personale (violazione riferita a più di 10 lavoratori); 4) art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e successive modi- ficazioni, per non aver consentito a n. 11 lavoratori, nel periodo dal giorno
01.04.2020 al 30.06.2020, di fruire del riposo settimanale.
Tale provvedimento veniva emesso all'esito dell'accesso ispettivo effettuato con- giuntamente dal Nucleo Operativo dei Carabinieri dell Controparte_1
di Venezia e da quello di presso lo stabilimento della
[...] CP_1 Parte_2 sito in Conselve, in esecuzione della Delega di indagine emessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Gli opponenti deducevano l'illegittimità della predetta ordinanza per i seguenti moti- vi: insussistenza delle violazioni contestate, difetto di motivazione, eccessività della sanzione comminata. Gli stessi chiedevano dunque, in via preliminare, la sospensio- ne dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni accessorie;
in subordine, la riduzione della sanzione applicata al minimo edittale;
in via ulteriormente subordinata, la concessio- ne della rateizzazione massima consentita per il pagamento della sanzione.
Con memoria di costituzione del 16.11.2023 si costituiva nel giudizio n. r.g.
214/2023 l' di eccependo in via prelimina- Controparte_1 CP_1 re il difetto di competenza del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Ordinario,
- 3 - contestando nel merito tutto quanto dedotto dagli opponenti e chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
All'udienza del 19.12.2023, parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall' e il Giudice, rilevato che l'oggetto Controparte_1 della domanda formulata dai ricorrenti non era compreso tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), rimetteva la causa al Presidente del
Tribunale, al fine di valutarne la trasmissione al giudice di competenza.
Il Presidente del Tribunale, in data 21.12.2023, rilevato che la controversia rientrava tra le cause di competenza del Tribunale Ordinario, disponeva la trasmissione degli atti a quest'ultimo e la causa veniva iscritta al n. r.g. 7316/2023.
depositava quindi nel presente giudizio il ricorso del 02.02.2023. Parte_1
In data 03.05.2024 si costitutiva l' di con Controparte_1 CP_1 atto difensivo avente il medesimo contenuto rispetto alla memoria di costituzione del
16.11.2023.
Il Giudice, con ordinanza del 4.05.2024, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di opposizione e, con ordinanza del 16.05.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.02.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22.05.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto di prova e di motivazione, in particolare deducendo che l'attività ispettiva da cui aveva avuto origine il provvedimento impugnato si basava unicamente sulle dichiarazioni rila- sciate dai lavoratori stranieri trovati sul luogo al momento dell'ispezione e su alcuni documenti extra contabili dattiloscritti che gli agenti avevano ritenuto di attribuire al datore di lavoro e contestando l'attendibilità sia delle dichiarazioni, in quanto assunte da lavoratori stranieri che non conoscevano la lingua italiana, sia dei documenti ex- tracontabili, in quanto privi di sottoscrizione e quindi non riconducibili al ricorrente.
La contestazione è infondata.
Invero va osservato che non può ravvisarsi, nel caso di specie, un difetto di motiva- zione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere lo stesso adeguatamente mo- tivato.
L'Autorità competente, infatti, ha dato atto delle ragioni in fatto e in diritto sottostan- ti all'irrogazione della sanzione, attraverso un inequivoco e preciso richiamo al rela-
- 4 - tivo verbale di accertamento della violazione (e dunque per relationem), atto che rientrava nella sfera di conoscibilità del trasgressore in quanto a questi notificato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relatio- nem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in partico- lare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione» (cfr., tra le altre, Cass. n. 20189/2008, ma anche Cass. n.
17104/2009).
Ciò premesso, va osservato che il verbale di accertamento, prodotto dall'ITL sub doc. 1, indica chiaramente: 1) le disposizioni di legge asseritamente violate da
[...]
; 2) gli estremi identificativi dei lavoratori coinvolti nell'accertamento; 3) il Pt_1 periodo temporale cui si riferiscono le violazioni;
4) gli “esiti dettagliati dell'accertamento”, con indicazione delle ragioni che hanno condotto all'irrogazione delle sanzioni (cfr. p. 2 del verbale di accertamento).
Alla luce di tali indicazioni contenute nel verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza – ingiunzione opposta, la contestazione degli opponenti risulta infon- data nella parte in cui è volta a censurare la carenza di motivazione del provvedimen- to impugnato.
Allo stesso modo non può darsi seguito a quanto affermato dall'opponente in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori assunte dagli agenti in sede ispet- tiva e dei documenti extracontabili attribuiti dagli agenti al datore di lavoro.
Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, va osservato che risulta priva di pregio la contestazione dell'opponente secondo cui i soggetti escussi non avrebbero “effetti- vamente e realmente compreso il significato delle domande che venivano loro poste”
(cfr. pag. 5 del ricorso), dal momento che i lavoratori di nazionalità cinese sono stati escussi per il tramite dell'ausiliario di Polizia Giudiziaria quale interprete, non rinve- nendosi dunque alcun ulteriore onere interpretativo a carico dell'ITL.
Del pari risulta priva di fondamento la contestazione relativa alla impossibilità per gli accertatori di utilizzare la documentazione extracontabile riguardante la marcatura temporale degli ingressi e delle uscite di ciascun lavoratore rinvenute durante l'accesso ispettivo.
- 5 - Va infatti osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non vi è motivo di ritenere che tale documentazione non sia effettivamente rappresentativa degli ingressi e delle uscite di ciascun lavoratore, tanto più se si considera che gli orari in essa riportati sono pienamente conformi al contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori (cfr. doc. nn. 5, 11, 13, 15, 16, 17 dell'ITL), a conferma della loro attendi- bilità e veridicità.
Quanto al merito della pretesa sanzionatoria, va premesso che «nel giudizio di oppo- sizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; per- tanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia de- dotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostan- ze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione» (cfr., da ultima,
Cass. civ. 1921/2019). Tale principio va, tuttavia, riletto tenendo in considerazione il principio di non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. - che impone alla parte costituita un onere di specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria – nonché l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di le- gittimità in base al quale «nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irro- gativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'in- frazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un tripli- ce livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relati- vamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanzia- le delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza con- senta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiara- zioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso so- lo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiara- zioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario» (cfr., per tutte, Cass. civ. 6565/2007).
Nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio acquisito, l'onere della prova può ritenersi assolto dall' . Controparte_1
- 6 - Quanto alla violazione dell'art. 3, comma 3, lett. c), D.L. n. 12/2002, per aver impie- gato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e per un periodo superiore a 60 giornate lavorative, i lavoratori subordinati Per_8
e per il periodo dal 01.04.2019 al
[...] Persona_2 Persona_3
23.10.2019, l'irregolare occupazione di questi ultimi alle dipendenze del resistente emerge dalle dichiarazioni rese dagli stessi in occasione della denuncia – querela sporta nei confronti del datore di lavoro (cfr. doc. 4 dell'ITL). In particolare, i lavora- tori hanno affermato che: “passata la prima settimana venivano confermati nel lavo- ro, tuttavia mai regolarizzati. Alle continue richieste di regolarizzazione seguiva sempre la parola domani, “faremo domani, faremo la prossima settimana, faremo più avanti” […]. I tre scriventi […] sono stati evidentemente messi in una condizione non solo di lavoro in nero, ma molto più in una situazione di sfruttamento […]” (cfr. psg. 4 della denuncia – querela).
In merito alla violazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), D.L. n. 12/2002, per aver im- piegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e fino a 30 giornate lavorative, i lavoratori subordinati (periodo dal Per_4
15.04.2020 al 29.04.20209), (dal 21.05.2020 al 19.06.2020), Per_5 Per_6
(dal 12.06.2020 al 19.06.2020) e dal 13.04.2020 al 29.04.2020), va os- Per_7 servato che dai registri interni alla società relativi agli orari di ingresso e di uscita di ciascun lavoratore dipendente suddivisi per giornate lavorative acquisiti dai Carabi- nieri nel corso delle indagini, è risultato l'impiego irregolare di sin dal Parte_3
15.04.2020 e sino al 29.04.2020; di dal 21.05.2020 al 19.06.2020; di Per_5 [...] dal 12.06.2020 al 19.06.2020; di al 13.04.2020 al 29.04.2020 Per_6 Per_7
(cfr. doc. n. 5).
Dal confronto tra i predetti documenti, le copie dei bonifici effettuate in favore dei lavoratori in questione e le retribuzioni corrisposte a questi ultimi in contanti emerge come i singoli importi, divisi per il corrispettivo di euro 5,00, quale retribuzione ora- ria, diano quale risultato il totale delle ore lavorate, che equivalgono proprio al nume- ro di ore ricavabili dal prospetto degli orari di ingresso e uscita dei lavoratori.
Per quanto riguarda il lavoratore il bonifico di euro 161,00 corrisposto Per_4 allo stesso a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. n. 8 ITL) e la dazione in contanti di € 532,00 (cfr. doc. n. 9 ITL), corrispondono al pagamento delle ore di lavoro effettuate nel mese di aprile 2020 (euro 532 + euro 161 = euro 693,00
/euro 5,00 paga oraria =139) e, cioè, a 139 ore, le quali coincidono con gli orari di ingresso e uscita segnati dal lavoratore.
Con riferimento al lavoratore va osservato che la summenzionata docu- Per_5 mentazione aziendale oggetto di sequestro preventivo (cfr. doc. n. 10 ITL) e le di- chiarazioni del lavoratore riprodotte dall'ITL sub doc. 11 (“da quando sono stato qui ho fatto riposo solo nei giorni del 10 e 11 giugno 2020” e “a maggio ho chiesto del
- 7 - denaro al mio datore di lavoro per le spese personale, e questo mi ha dato 400€ in contanti”) confermano la sussistenza della violazione contestata.
Quanto alla lavoratrice dal doc. 12 dell'ITL (registro interno relativo a Per_6 giugno 2020) risulta come la stessa sia stata impiegata regolarmente a far data dal
12.06.2020, circostanza confermata dalle dichiarazioni della lavoratrice stessa, che ha affermato di lavorare presso lo stabilimento “dal giugno 2020 forse il 10.06.2020 ma non ricordo la data esatta” (cfr. doc. n. 13 ITL).
Quanto alla lavoratrice Zu Yumei, la stessa è stata impiegata alle dipendenze della
[...]
a partire dal 13.04.2020, come dimostrato dalle marcature temporali inter- Parte_2 ne all'azienda relative al mese di aprile 2020 (cfr. doc. n. 9 ITL), e ha percepito quale retribuzione dovuta per il mese di aprile, un bonifico pari ad euro 161,00, nonostante risulti formalmente assunta solo a far dal 29.04.2020 (cfr. doc. n. 14 ITL). Tale circo- stanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla stessa lavoratrice:
“lavoro qui da metà aprile di questo anno (2020 ndr)” (cfr. doc. n. 15 ITL).
In definitiva, dunque, dall'esame delle dichiarazioni dei lavoratori, dei prospetti in- terni all'azienda e degli importi dei bonifici, emerge l'inadempimento all'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e la conseguente irregolare occupazione dei lavoratori , e Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Per quanto concerne la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, modificato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n.
151/2015, per aver effettuato infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, rela- tivamente all'orario di lavoro effettivamente svolto dal personale dipendente, e per aver omesso di registrare le effettive somme di denaro corrisposte a titolo di retribu- zione a detto personale, va osservato che la contestata condotta illecita emerge, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori durante il primo accesso ispet- tivo.
Sul punto possono richiamarsi le affermazioni dei lavoratori : “da contratto Per_5 dovrei fare quattro ore al giorno, ma il mio orario lavorativo di solito inizia alle ore
09.30 del mattino e prosegue fino alla sera, ovvero fino alle 22.30” (cfr. doc. n. 11 ITL), “il mio orario lavorativo di solito inizia alle ore 09.30 del mat- Tes_1 tino e prosegue fino alla sera, ovvero fino alle 22.30, con due pause, relative agli orari dei pasti oltre a una pausa per riposare in un totale di due ore e mezza circa. Il riposo settimanale viene fatto da me raramente, in quanto per un fatto culturale noi cinesi se non siamo stanchi non ci riposiamo” (cfr. doc. n. 16 ITL), Persona_9 che alla domanda “che tipo di orari svolge?” ha risposto: “dalle ore 09.30 del matti- no e proseguo fino alla sera, ovvero fino alle 22.30, ma è un orario molto disconti- nuo perché mi occupo del lavaggio delle macchine e quindi sono presente in ditta dalle ore 09.30 fino alle 22.30, spesso lavoro 30 minuti per poi riposarmi anche per qualche ora negli alloggi ai piani sopra” (cfr. doc. n. 17).
- 8 - Da tali dichiarazioni risulta la fondatezza della violazione contestata, attesa la non corrispondenza tra le ore effettivamente lavorate dai lavoratori e quelle registrate nel
LUL dal ricorrente (cfr. doc. n. 18).
Quanto, infine, alla contestazione relativa alla mancata concessione a n. 11 lavoratori dei riposi settimanali nel periodo dal giorno 01.04.2020 al 30.06.2020, va premesso che in base all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione alla disposizione di cui al com- ma 1: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratte- rizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato
a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assi- curano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'artico- lo 17, comma 4. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi ca- ratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attivi- tà industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento conti- nuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro dete- rioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie pri- me di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si com- piano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione supe- riore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legisla- tivo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo set- timanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge
22 febbraio 1934, n. 370”.
- 9 - La norma mette in luce il carattere consecutivo e, quindi, la non frazionabilità del ri- poso settimanale, con obbligo di cumulabilità del medesimo con il riposo giornaliero.
Nel caso di specie, il ricorrente non hai mai garantito la regolare fruizione del riposo settimanale, concesso invece in maniera episodica e circostanziata.
Tale circostanza emerge dalla documentazione extracontabile riguardante la registra- zione degli orari lavorativi dei dipendenti, nonché dalle dichiarazioni rese da questi ultimi (cfr. pag. 8 del verbale unico di accertamento e notificazione).
Sul punto, in particolare, il lavoratore ha dichiarato “no non faccio riposo Per_6 anche perché sono appena arrivata”, il lavoratore “da maggio Parte_4 stiamo lavorando sia al sabato che alla domenica perché […] dobbiamo recuperare il tempo perso” (cfr. doc. n. 19 ITL), il lavoratore “da quando sono stato Per_5 qui ho fatto riposo solo nei giorni del 10 e 11 giugno 2020” (cfr. doc. n. 11 ITL).
In definitiva, dunque, alla luce di quanto esposto e del fatto che l'opponente non ha fornito in giudizio elementi idonei ad incrinare la valenza probatoria dei verbali di dichiarazioni e degli ulteriori elementi di prova posti dalla resistente dalla base della propria pretesa sanzionatoria, gli illeciti accertati dall'ITL possono ritenersi provati.
L'opposizione è infondata anche con riferimento alla misura della sanzione applicata dall'ITL.
L'ammontare delle sanzioni irrogate appare infatti congruo e conforme alle disposi- zioni correttamente applicate dall'ITL.
In via generale, va osservato che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/04, il minimo edittale di una sanzione amministrativa trova applicazione in fase di accertamento e redazione del verbale unico di accertamento e notificazione. In particolare, ai sensi della predetta norma, “
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il perso- nale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dal- la data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza al- la diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionato- rio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ot- temperanza alla diffida stessa”.
- 10 - Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe pertanto potuto pagare la sanzione in misura minima qualora, in fase di accertamento e redazione del verbale unico di accertamen- to e notificazione, avesse ottemperato alla diffida impartita. Tuttavia, il mancato pa- gamento, da parte del trasgressore, della sanzione in misura minima entro i termini previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 124/04 ha determinato il prodursi degli effetti di cui all'art. 13, co 5, del d.lgs. 124/04, ai sensi del quale “Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale uni- co di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli ad- debiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”, nonché la conseguente applicazione dell'art. 16 della leg- ge n. 689/1981, secondo cui “È ammesso il pagamento di una somma in misura ri- dotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edit- tale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
L'inadempimento all'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa nei termini di cui all'art. 16 L. n. 689/1981 ha infine comportato la determinazione della sanzio- ne secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta e va confermata l'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. Controparte_1
N. 41051 del 29.12.2022, con il favore delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma la legittimità in Parte_1 ogni punto dell'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. n. 41051 del 29.12.2022 opposta. Controparte_1
Condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Padova, 5 giugno 2025
- 11 - Il Giudice
(dott. Elisa Rubbis)
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7316/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DONOLATO BARBARA
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
con il patrocinio dei dott.ri , , CP_2 CP_3 [...]
CP_4
CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note conclusive del 31.01.2025:
“Nel merito:
- accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata e le sanzioni accessorie con esso comminate, sia nei confronti del Sig. che della Parte_1 [...]
Pt_2
- in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale, concedendo la rateazione massima consentita per il pagamen- to della stessa;
- in via di ulteriore subordine, concedere la rateazione massima consentita per il pa- gamento della sanzione comminata.
In ogni caso:
- con vittoria integrale di compensi e spese di lite”.
Il convenuto opposto ha concluso come da note conclusive del 23.01.2025:
“- In via principale, nel merito, respingersi, perché infondata, la presente opposizio- ne, confermandosi l'ordinanza-ingiunzione, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015;
- In via subordinata tenersi in ogni caso indenne l'Amministrazione dal pagamento delle spese processuali in quanto, in base agli elementi raccolti in fase di ispezione, la stessa non avrebbe potuto procedere all'archiviazione delle violazioni senza esporsi al rischio di possibile responsabilità erariale, considerata la piena evidenza probatoria dei suddetti elementi. A riprova delle violazioni di cui all'ordinanza, inoltre, esistono spontanee e concordanti dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del lavoro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 del 02.02.2023 e la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante , proponevano, avanti al Pt_2 Parte_1
Giudice del Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. N. 41051 del 29.12.2022, con Controparte_1
- 2 - la quale veniva ingiunto a , in qualità di trasgressore, e alla società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, in qualità di obbligata in solido ai sensi Pt_2 dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, il pagamento della somma di complessiva di euro
94.247,15 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle seguenti disposi- zioni di legge: 1) art. 3, comma 3, lett. c), D.L. 12/2002, convertito con modificazioni in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavora- tivo e per un periodo superiore a 60 giornate lavorative, i lavoratori subordinati
[...]
e per il periodo dal 01.04.2019 al Persona_1 Persona_2 Persona_3
23.10.2019; 2) art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 12/2002, convertito con modificazioni in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015 per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavora- tivo e fino a 30 giornate lavorative, i lavoratori subordinati (periodo dal Per_4
15.04.2020 al 29.04.20209), (dal 21.05.2020 al 19.06.2020), Per_5 Per_6
(dal 12.06.2020 al 19.06.2020) e dal 13.04.2020 al 29.04.2020); 3) art. Per_7
39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, modificato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2015, per aver effettuato infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, relativamente all'orario di lavoro effettivamente svolto dal personale dipendente, e per aver omesso di registrare le effettive somme di denaro corrisposte a titolo di retribuzione a detto personale (violazione riferita a più di 10 lavoratori); 4) art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e successive modi- ficazioni, per non aver consentito a n. 11 lavoratori, nel periodo dal giorno
01.04.2020 al 30.06.2020, di fruire del riposo settimanale.
Tale provvedimento veniva emesso all'esito dell'accesso ispettivo effettuato con- giuntamente dal Nucleo Operativo dei Carabinieri dell Controparte_1
di Venezia e da quello di presso lo stabilimento della
[...] CP_1 Parte_2 sito in Conselve, in esecuzione della Delega di indagine emessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Gli opponenti deducevano l'illegittimità della predetta ordinanza per i seguenti moti- vi: insussistenza delle violazioni contestate, difetto di motivazione, eccessività della sanzione comminata. Gli stessi chiedevano dunque, in via preliminare, la sospensio- ne dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni accessorie;
in subordine, la riduzione della sanzione applicata al minimo edittale;
in via ulteriormente subordinata, la concessio- ne della rateizzazione massima consentita per il pagamento della sanzione.
Con memoria di costituzione del 16.11.2023 si costituiva nel giudizio n. r.g.
214/2023 l' di eccependo in via prelimina- Controparte_1 CP_1 re il difetto di competenza del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Ordinario,
- 3 - contestando nel merito tutto quanto dedotto dagli opponenti e chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
All'udienza del 19.12.2023, parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall' e il Giudice, rilevato che l'oggetto Controparte_1 della domanda formulata dai ricorrenti non era compreso tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), rimetteva la causa al Presidente del
Tribunale, al fine di valutarne la trasmissione al giudice di competenza.
Il Presidente del Tribunale, in data 21.12.2023, rilevato che la controversia rientrava tra le cause di competenza del Tribunale Ordinario, disponeva la trasmissione degli atti a quest'ultimo e la causa veniva iscritta al n. r.g. 7316/2023.
depositava quindi nel presente giudizio il ricorso del 02.02.2023. Parte_1
In data 03.05.2024 si costitutiva l' di con Controparte_1 CP_1 atto difensivo avente il medesimo contenuto rispetto alla memoria di costituzione del
16.11.2023.
Il Giudice, con ordinanza del 4.05.2024, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di opposizione e, con ordinanza del 16.05.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.02.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22.05.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto di prova e di motivazione, in particolare deducendo che l'attività ispettiva da cui aveva avuto origine il provvedimento impugnato si basava unicamente sulle dichiarazioni rila- sciate dai lavoratori stranieri trovati sul luogo al momento dell'ispezione e su alcuni documenti extra contabili dattiloscritti che gli agenti avevano ritenuto di attribuire al datore di lavoro e contestando l'attendibilità sia delle dichiarazioni, in quanto assunte da lavoratori stranieri che non conoscevano la lingua italiana, sia dei documenti ex- tracontabili, in quanto privi di sottoscrizione e quindi non riconducibili al ricorrente.
La contestazione è infondata.
Invero va osservato che non può ravvisarsi, nel caso di specie, un difetto di motiva- zione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere lo stesso adeguatamente mo- tivato.
L'Autorità competente, infatti, ha dato atto delle ragioni in fatto e in diritto sottostan- ti all'irrogazione della sanzione, attraverso un inequivoco e preciso richiamo al rela-
- 4 - tivo verbale di accertamento della violazione (e dunque per relationem), atto che rientrava nella sfera di conoscibilità del trasgressore in quanto a questi notificato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relatio- nem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in partico- lare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione» (cfr., tra le altre, Cass. n. 20189/2008, ma anche Cass. n.
17104/2009).
Ciò premesso, va osservato che il verbale di accertamento, prodotto dall'ITL sub doc. 1, indica chiaramente: 1) le disposizioni di legge asseritamente violate da
[...]
; 2) gli estremi identificativi dei lavoratori coinvolti nell'accertamento; 3) il Pt_1 periodo temporale cui si riferiscono le violazioni;
4) gli “esiti dettagliati dell'accertamento”, con indicazione delle ragioni che hanno condotto all'irrogazione delle sanzioni (cfr. p. 2 del verbale di accertamento).
Alla luce di tali indicazioni contenute nel verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza – ingiunzione opposta, la contestazione degli opponenti risulta infon- data nella parte in cui è volta a censurare la carenza di motivazione del provvedimen- to impugnato.
Allo stesso modo non può darsi seguito a quanto affermato dall'opponente in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori assunte dagli agenti in sede ispet- tiva e dei documenti extracontabili attribuiti dagli agenti al datore di lavoro.
Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, va osservato che risulta priva di pregio la contestazione dell'opponente secondo cui i soggetti escussi non avrebbero “effetti- vamente e realmente compreso il significato delle domande che venivano loro poste”
(cfr. pag. 5 del ricorso), dal momento che i lavoratori di nazionalità cinese sono stati escussi per il tramite dell'ausiliario di Polizia Giudiziaria quale interprete, non rinve- nendosi dunque alcun ulteriore onere interpretativo a carico dell'ITL.
Del pari risulta priva di fondamento la contestazione relativa alla impossibilità per gli accertatori di utilizzare la documentazione extracontabile riguardante la marcatura temporale degli ingressi e delle uscite di ciascun lavoratore rinvenute durante l'accesso ispettivo.
- 5 - Va infatti osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non vi è motivo di ritenere che tale documentazione non sia effettivamente rappresentativa degli ingressi e delle uscite di ciascun lavoratore, tanto più se si considera che gli orari in essa riportati sono pienamente conformi al contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori (cfr. doc. nn. 5, 11, 13, 15, 16, 17 dell'ITL), a conferma della loro attendi- bilità e veridicità.
Quanto al merito della pretesa sanzionatoria, va premesso che «nel giudizio di oppo- sizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; per- tanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia de- dotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostan- ze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione» (cfr., da ultima,
Cass. civ. 1921/2019). Tale principio va, tuttavia, riletto tenendo in considerazione il principio di non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. - che impone alla parte costituita un onere di specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria – nonché l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di le- gittimità in base al quale «nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irro- gativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'in- frazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un tripli- ce livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relati- vamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanzia- le delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza con- senta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiara- zioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso so- lo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiara- zioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario» (cfr., per tutte, Cass. civ. 6565/2007).
Nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio acquisito, l'onere della prova può ritenersi assolto dall' . Controparte_1
- 6 - Quanto alla violazione dell'art. 3, comma 3, lett. c), D.L. n. 12/2002, per aver impie- gato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e per un periodo superiore a 60 giornate lavorative, i lavoratori subordinati Per_8
e per il periodo dal 01.04.2019 al
[...] Persona_2 Persona_3
23.10.2019, l'irregolare occupazione di questi ultimi alle dipendenze del resistente emerge dalle dichiarazioni rese dagli stessi in occasione della denuncia – querela sporta nei confronti del datore di lavoro (cfr. doc. 4 dell'ITL). In particolare, i lavora- tori hanno affermato che: “passata la prima settimana venivano confermati nel lavo- ro, tuttavia mai regolarizzati. Alle continue richieste di regolarizzazione seguiva sempre la parola domani, “faremo domani, faremo la prossima settimana, faremo più avanti” […]. I tre scriventi […] sono stati evidentemente messi in una condizione non solo di lavoro in nero, ma molto più in una situazione di sfruttamento […]” (cfr. psg. 4 della denuncia – querela).
In merito alla violazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), D.L. n. 12/2002, per aver im- piegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e fino a 30 giornate lavorative, i lavoratori subordinati (periodo dal Per_4
15.04.2020 al 29.04.20209), (dal 21.05.2020 al 19.06.2020), Per_5 Per_6
(dal 12.06.2020 al 19.06.2020) e dal 13.04.2020 al 29.04.2020), va os- Per_7 servato che dai registri interni alla società relativi agli orari di ingresso e di uscita di ciascun lavoratore dipendente suddivisi per giornate lavorative acquisiti dai Carabi- nieri nel corso delle indagini, è risultato l'impiego irregolare di sin dal Parte_3
15.04.2020 e sino al 29.04.2020; di dal 21.05.2020 al 19.06.2020; di Per_5 [...] dal 12.06.2020 al 19.06.2020; di al 13.04.2020 al 29.04.2020 Per_6 Per_7
(cfr. doc. n. 5).
Dal confronto tra i predetti documenti, le copie dei bonifici effettuate in favore dei lavoratori in questione e le retribuzioni corrisposte a questi ultimi in contanti emerge come i singoli importi, divisi per il corrispettivo di euro 5,00, quale retribuzione ora- ria, diano quale risultato il totale delle ore lavorate, che equivalgono proprio al nume- ro di ore ricavabili dal prospetto degli orari di ingresso e uscita dei lavoratori.
Per quanto riguarda il lavoratore il bonifico di euro 161,00 corrisposto Per_4 allo stesso a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. n. 8 ITL) e la dazione in contanti di € 532,00 (cfr. doc. n. 9 ITL), corrispondono al pagamento delle ore di lavoro effettuate nel mese di aprile 2020 (euro 532 + euro 161 = euro 693,00
/euro 5,00 paga oraria =139) e, cioè, a 139 ore, le quali coincidono con gli orari di ingresso e uscita segnati dal lavoratore.
Con riferimento al lavoratore va osservato che la summenzionata docu- Per_5 mentazione aziendale oggetto di sequestro preventivo (cfr. doc. n. 10 ITL) e le di- chiarazioni del lavoratore riprodotte dall'ITL sub doc. 11 (“da quando sono stato qui ho fatto riposo solo nei giorni del 10 e 11 giugno 2020” e “a maggio ho chiesto del
- 7 - denaro al mio datore di lavoro per le spese personale, e questo mi ha dato 400€ in contanti”) confermano la sussistenza della violazione contestata.
Quanto alla lavoratrice dal doc. 12 dell'ITL (registro interno relativo a Per_6 giugno 2020) risulta come la stessa sia stata impiegata regolarmente a far data dal
12.06.2020, circostanza confermata dalle dichiarazioni della lavoratrice stessa, che ha affermato di lavorare presso lo stabilimento “dal giugno 2020 forse il 10.06.2020 ma non ricordo la data esatta” (cfr. doc. n. 13 ITL).
Quanto alla lavoratrice Zu Yumei, la stessa è stata impiegata alle dipendenze della
[...]
a partire dal 13.04.2020, come dimostrato dalle marcature temporali inter- Parte_2 ne all'azienda relative al mese di aprile 2020 (cfr. doc. n. 9 ITL), e ha percepito quale retribuzione dovuta per il mese di aprile, un bonifico pari ad euro 161,00, nonostante risulti formalmente assunta solo a far dal 29.04.2020 (cfr. doc. n. 14 ITL). Tale circo- stanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla stessa lavoratrice:
“lavoro qui da metà aprile di questo anno (2020 ndr)” (cfr. doc. n. 15 ITL).
In definitiva, dunque, dall'esame delle dichiarazioni dei lavoratori, dei prospetti in- terni all'azienda e degli importi dei bonifici, emerge l'inadempimento all'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e la conseguente irregolare occupazione dei lavoratori , e Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Per quanto concerne la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, modificato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n.
151/2015, per aver effettuato infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, rela- tivamente all'orario di lavoro effettivamente svolto dal personale dipendente, e per aver omesso di registrare le effettive somme di denaro corrisposte a titolo di retribu- zione a detto personale, va osservato che la contestata condotta illecita emerge, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori durante il primo accesso ispet- tivo.
Sul punto possono richiamarsi le affermazioni dei lavoratori : “da contratto Per_5 dovrei fare quattro ore al giorno, ma il mio orario lavorativo di solito inizia alle ore
09.30 del mattino e prosegue fino alla sera, ovvero fino alle 22.30” (cfr. doc. n. 11 ITL), “il mio orario lavorativo di solito inizia alle ore 09.30 del mat- Tes_1 tino e prosegue fino alla sera, ovvero fino alle 22.30, con due pause, relative agli orari dei pasti oltre a una pausa per riposare in un totale di due ore e mezza circa. Il riposo settimanale viene fatto da me raramente, in quanto per un fatto culturale noi cinesi se non siamo stanchi non ci riposiamo” (cfr. doc. n. 16 ITL), Persona_9 che alla domanda “che tipo di orari svolge?” ha risposto: “dalle ore 09.30 del matti- no e proseguo fino alla sera, ovvero fino alle 22.30, ma è un orario molto disconti- nuo perché mi occupo del lavaggio delle macchine e quindi sono presente in ditta dalle ore 09.30 fino alle 22.30, spesso lavoro 30 minuti per poi riposarmi anche per qualche ora negli alloggi ai piani sopra” (cfr. doc. n. 17).
- 8 - Da tali dichiarazioni risulta la fondatezza della violazione contestata, attesa la non corrispondenza tra le ore effettivamente lavorate dai lavoratori e quelle registrate nel
LUL dal ricorrente (cfr. doc. n. 18).
Quanto, infine, alla contestazione relativa alla mancata concessione a n. 11 lavoratori dei riposi settimanali nel periodo dal giorno 01.04.2020 al 30.06.2020, va premesso che in base all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione alla disposizione di cui al com- ma 1: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratte- rizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato
a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assi- curano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'artico- lo 17, comma 4. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi ca- ratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attivi- tà industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento conti- nuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro dete- rioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie pri- me di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si com- piano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione supe- riore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legisla- tivo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo set- timanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge
22 febbraio 1934, n. 370”.
- 9 - La norma mette in luce il carattere consecutivo e, quindi, la non frazionabilità del ri- poso settimanale, con obbligo di cumulabilità del medesimo con il riposo giornaliero.
Nel caso di specie, il ricorrente non hai mai garantito la regolare fruizione del riposo settimanale, concesso invece in maniera episodica e circostanziata.
Tale circostanza emerge dalla documentazione extracontabile riguardante la registra- zione degli orari lavorativi dei dipendenti, nonché dalle dichiarazioni rese da questi ultimi (cfr. pag. 8 del verbale unico di accertamento e notificazione).
Sul punto, in particolare, il lavoratore ha dichiarato “no non faccio riposo Per_6 anche perché sono appena arrivata”, il lavoratore “da maggio Parte_4 stiamo lavorando sia al sabato che alla domenica perché […] dobbiamo recuperare il tempo perso” (cfr. doc. n. 19 ITL), il lavoratore “da quando sono stato Per_5 qui ho fatto riposo solo nei giorni del 10 e 11 giugno 2020” (cfr. doc. n. 11 ITL).
In definitiva, dunque, alla luce di quanto esposto e del fatto che l'opponente non ha fornito in giudizio elementi idonei ad incrinare la valenza probatoria dei verbali di dichiarazioni e degli ulteriori elementi di prova posti dalla resistente dalla base della propria pretesa sanzionatoria, gli illeciti accertati dall'ITL possono ritenersi provati.
L'opposizione è infondata anche con riferimento alla misura della sanzione applicata dall'ITL.
L'ammontare delle sanzioni irrogate appare infatti congruo e conforme alle disposi- zioni correttamente applicate dall'ITL.
In via generale, va osservato che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/04, il minimo edittale di una sanzione amministrativa trova applicazione in fase di accertamento e redazione del verbale unico di accertamento e notificazione. In particolare, ai sensi della predetta norma, “
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il perso- nale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dal- la data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza al- la diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionato- rio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ot- temperanza alla diffida stessa”.
- 10 - Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe pertanto potuto pagare la sanzione in misura minima qualora, in fase di accertamento e redazione del verbale unico di accertamen- to e notificazione, avesse ottemperato alla diffida impartita. Tuttavia, il mancato pa- gamento, da parte del trasgressore, della sanzione in misura minima entro i termini previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 124/04 ha determinato il prodursi degli effetti di cui all'art. 13, co 5, del d.lgs. 124/04, ai sensi del quale “Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale uni- co di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli ad- debiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”, nonché la conseguente applicazione dell'art. 16 della leg- ge n. 689/1981, secondo cui “È ammesso il pagamento di una somma in misura ri- dotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edit- tale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
L'inadempimento all'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa nei termini di cui all'art. 16 L. n. 689/1981 ha infine comportato la determinazione della sanzio- ne secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta e va confermata l'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. Controparte_1
N. 41051 del 29.12.2022, con il favore delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma la legittimità in Parte_1 ogni punto dell'ordinanza ingiunzione relativa al rapporto n. 40/2022 del Capo dell' prot. n. 41051 del 29.12.2022 opposta. Controparte_1
Condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Padova, 5 giugno 2025
- 11 - Il Giudice
(dott. Elisa Rubbis)
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