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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1097 del 2024 R. G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Degortes Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Olbia, via Marche 1, presso il suo studio,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
Parte resistente – contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. all'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Arzachena il 18.4.1974 con , trascritto nel Registro Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974 alla parte II, serie A, atto n. 8, che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto del 20.4.1999, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era protratta per più di tre anni senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio ed accolte le ulteriori domande in atti.
All'udienza di comparizione, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compariva la sola ricorrente, che insisteva per l'accoglimento della domanda.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Arzachena il 18.4.1974 con , e di aver ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania, in data 20.4.1999, decreto con cui veniva omologata la separazione dei coniugi, e che il termine di legge tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la separazione e la presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura sé trascorso senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non contestate dal resistente, non costituitasi in giudizio.
Il Tribunale deve pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Arzachena il 18.4.1974 tra e Parte_1 Controparte_1
, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzachena di effettuare
[...] le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Va accolta, infine, la domanda con cui la ricorrente, dato atto delle condizioni di difficoltà economica in cui si trova attualmente il resistente, ha dichiarato di voler corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento pari ad €. 50,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese;
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della causa e della mancata opposizione all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzachena il 18.4.1974 tra
[...]
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Pt_1 Controparte_1
Comune dell'anno 1974 alla parte II, serie A, atto n. 8; dispone che la ricorrente corrisponda al resistente, a titolo di mantenimento, la somma di €. 50,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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