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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 471/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 marzo 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Vitiello ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ippolito ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo ritualmente notificato, chiedeva che fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 74/2023, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17/2/23 in favore della per €.32.324,51 oltre accessori per Controparte_1
mancato pagamento di canoni di sublocazione.
Pag. 2 Sottolineava l'infondatezza della pretesa per non essere mai stata in grado di avere pacifico accesso al fabbricato locato, per erronea indicazione e valutazione del credito azionato, avendo diritto alla riduzione dei canoni di locazione, per l'incertezza del credito e per violazione del diritto di difesa e della buona fede contrattuale ex artt.
1175 e 1375 c.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza, resa in seguito allo svolgimento dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre 2024, veniva fissata udienza per la discussione.
All'udienza del 24 marzo 2025, lette le note di trattazione delle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione come da ordinanza dell'11/10/2024 con la quale è stato sollecitato il contraddittorio.
In particolare, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. Civ. III
2.4.09, n. 8014).
Nel caso che ci occupa la citazione è stata notificata in data 5 aprile 2023
e iscritta a ruolo in data 14 aprile 2023, mentre la notifica del decreto ingiuntivo è del 25 febbraio 2023. L'opposizione, pertanto, deve ritenersi proposta oltre il termine di quaranta giorni, scadente in data 6 aprile 2023, che nel caso di specie doveva corrispondere con la iscrizione a ruolo
(rectius costituzione dell'attore), iscrizione a ruolo che, invece, è avvenuta solamente in data 14 aprile 2023.
Pag. 3 L'atto di opposizione tardiva deve essere dichiarato inammissibile qualora non ricorrano le condizioni per la proposizione di una opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c., in quanto ai fini dell'apprezzamento della sua tempestività si deve avere riguardo alla data nella quale l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria e tale data, nel caso che ci occupa, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c., c.1. (ex plurimis, Cass. civ. Sez. III, 1.6.2000, n.7263).
La giurisprudenza - come rilevato anche dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 152 del 2000) chiamata a risolvere la questione di costituzionalità delle norme che, vengono in considerazione in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost. – è consolidata nel senso che, qualora l'opposizione, anziché con ricorso, sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Non da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confermare che in materia di locazioni se l'opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., viene erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, opera il principio di conversione ex art. 156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. (ex multis, Cass., SS.UU., 13 gennaio 2022, n. 927).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato valido ed efficace.
L'eccezione preliminare assorbe ogni eventuale ulteriore questione di merito.
Pag. 4 Tenuto conto del rilievo officioso della questione sottesa alla decisione, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 471/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 74/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 17/2/23 in favore della Controparte_1 per €.32.324,51, dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 22 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
SEZIONE CIVILE
R.G. 471/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 marzo 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Vitiello ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ippolito ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo ritualmente notificato, chiedeva che fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 74/2023, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17/2/23 in favore della per €.32.324,51 oltre accessori per Controparte_1
mancato pagamento di canoni di sublocazione.
Pag. 2 Sottolineava l'infondatezza della pretesa per non essere mai stata in grado di avere pacifico accesso al fabbricato locato, per erronea indicazione e valutazione del credito azionato, avendo diritto alla riduzione dei canoni di locazione, per l'incertezza del credito e per violazione del diritto di difesa e della buona fede contrattuale ex artt.
1175 e 1375 c.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza, resa in seguito allo svolgimento dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre 2024, veniva fissata udienza per la discussione.
All'udienza del 24 marzo 2025, lette le note di trattazione delle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione come da ordinanza dell'11/10/2024 con la quale è stato sollecitato il contraddittorio.
In particolare, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. Civ. III
2.4.09, n. 8014).
Nel caso che ci occupa la citazione è stata notificata in data 5 aprile 2023
e iscritta a ruolo in data 14 aprile 2023, mentre la notifica del decreto ingiuntivo è del 25 febbraio 2023. L'opposizione, pertanto, deve ritenersi proposta oltre il termine di quaranta giorni, scadente in data 6 aprile 2023, che nel caso di specie doveva corrispondere con la iscrizione a ruolo
(rectius costituzione dell'attore), iscrizione a ruolo che, invece, è avvenuta solamente in data 14 aprile 2023.
Pag. 3 L'atto di opposizione tardiva deve essere dichiarato inammissibile qualora non ricorrano le condizioni per la proposizione di una opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c., in quanto ai fini dell'apprezzamento della sua tempestività si deve avere riguardo alla data nella quale l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria e tale data, nel caso che ci occupa, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c., c.1. (ex plurimis, Cass. civ. Sez. III, 1.6.2000, n.7263).
La giurisprudenza - come rilevato anche dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 152 del 2000) chiamata a risolvere la questione di costituzionalità delle norme che, vengono in considerazione in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost. – è consolidata nel senso che, qualora l'opposizione, anziché con ricorso, sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Non da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confermare che in materia di locazioni se l'opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., viene erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, opera il principio di conversione ex art. 156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. (ex multis, Cass., SS.UU., 13 gennaio 2022, n. 927).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato valido ed efficace.
L'eccezione preliminare assorbe ogni eventuale ulteriore questione di merito.
Pag. 4 Tenuto conto del rilievo officioso della questione sottesa alla decisione, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 471/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 74/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 17/2/23 in favore della Controparte_1 per €.32.324,51, dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 22 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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