Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 573 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in Parte_1
legale rappresentante Parte_1 persona della rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio come da procura versata in atti nel corso del primo grado di giudizio appellante
E
con sede legale in Torino, in persona Controparte_1
della procuratrice Avv. CP_2 rappresentata e difesa
Medio come da procura allegata alla dall'Avv. Ernestina De
comparsa di costituzione appellata
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 21/11/2022 in materia di rapporti bancari
Conclusioni dell'appellante
"In riforma parziale della sentenza n.1532/2022 (Rep.
emessa dal Tribunale din.2734/2022) pubblicata il 22.11.2022,
Pescara, nella persona del G.U. dott. RIA, nel procedimento rubricato al numero 695/2020 di R.G, Voglia l'adita Corte
d'Appello, per tutti i motivi dedotti in premessa, 1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettata, in tutto e/o in parte, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in primo grado per ragioni di cui in premessa,
rideterminare l'effettivo saldo dare-avere del conto corrente n.
1000/41 alla data dell'ultimo estratto conto versato in atti,
espungendo ogni illegittimo onere ivi addebitato a titolo di interessi superiori al tasso legale effettivamente dovuto, c.m.s. ed altre commissioni e spese, nonché per effetto della capitalizzazione degli interessi nei termini indicati nella
-
pronuncia impugnata e tenendo conto dell'esistenza di un affidamento di Lire 120.000.000,00 a valere sul ridetto conto sin dalla sua apertura ovvero a partire dal primo estratto conto versato in atti;
2. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, erroneamente dichiarate compensate per i ¾ dal giudice di prime cure, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario delle stesse, oltre accessori come per legge ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riconvocare il CTU nominato in primo grado, al fine di: a)
verificare, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione della diffida del 07.11.2019 versata in atti, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido nel caso di specie, tenendo conto dell'esistenza di un affidamento di Lire
120.000.000,00 a valere sul ridetto rapporto sin dalla sua apertura;
b) In tal caso, provveda a quantificare il saldo finale attraverso l'espunzione delle sole rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dal primo valido atto interruttivo della prescrizione ed abbiano, in quell'arco di temo, abbattuto il debito conteggiato dalla CP_3
per oneri non dovuti, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale."
Conclusioni dell'appellata
"Tanto ulteriormente chiarito e precisato, e ritenute rinunciate tutte le altre contestazioni avanzate in primo grado e non
reiterate in appello, la scrivente difesa conclude per il rigetto dell'appello proposto per assoluta infondatezza dei motivi
proposti stante la validità legittimità e regolarità
dell'eccezione di prescrizione sollevata, l'assoluta inesistenza di affidamenti in ероса antecedente il primo contratto di
apertura di credito prodotto, l'irrilevanza dei fidi di fatto e la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti al febbraio 2009;
con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio" Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1532 pubblicata il 21/11/2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara, in parziale accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo dare avere del conto corrente n. 1000/41 proposta da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1
accertava l'illegittima applicazione da parte della banca delle spese e della commissione di massimo scoperto con riferimento a tutta la durata del rapporto, l'illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali ed anatocistici sino alla
rinegoziazione delle condizioni che regolavano il conto corrente contratto stipulato in data 12/5/2004 e rideterminava il con saldo del conto alla data del 31/3/2019 nella somma di €
73.852,99 a debito della correntista, con un recupero in favore dell'attrice di € 35.617,26 rispetto al saldo passivo di €
109.470,25 indicato negli estratti conto bancari;
rigettava ogni altra domanda proposta dall'attrice; compensava nella
misura di 3/4 le spese di lite, condannando la CP_3 a rifondere alla controparte la residua quota di un quarto, e poneva le spese della consulenza tecnica espletata per il 40% a carico
dell'attrice e per il 60% della convenuta.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto la nullità del rapporto di conto corrente n. 1000/41 per mancanza di forma scritta del contratto con il quale il conto era stato aperto, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale, in ulteriore subordine, l'inefficacia delle condizioni peggiorative applicate rispetto a quelle pattuite originariamente per mancanza delle prescritte comunicazioni;
la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità e/o inefficacia degli addebiti effettuati per commissione di massimo scoperto e e spese non pattuite nonché l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca.
1.2. Il Tribunale riferiva che aveva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del dirittoeccepito dell'attrice di ripetere le rimesse effettuate anteriormente alla data dell'11/2/2009 nel decennio anteriore al primo atto di messa in mora ricevuto in data 11/2/2019; aveva chiesto nel
merito il rigetto delle domande dell'attrice ed aveva prodotto il contratto stipulato il 12/5/2004, con il quale erano state
rinegoziate le condizioni contrattuali applicate al rapporto di conto corrente n. 1000/41 oggetto di causa.
1.3. Il Tribunale premetteva che il conto corrente in esame era stato aperto in data 15/09/1981 e non risultava regolato in forma scritta sino al 12/5/2004; che era onere della banca dare la prova della valida pattuizioni delle condizioni contrattuali e dello svolgimento del rapporto;
che la consulente d'ufficio aveva ricostruito il saldo sulla base della documentazione tempestivamente prodotta dalle parti, tenuto conto che gli estratti conto relativi agli anni 1993 1998 prodotti dall'attrice nel corso delle operazioni peritali non
costituivano nuovi documenti ma, come indicato dalla consulente,
copie più leggibili dei documenti già in atti.
1.4. Il Tribunale osservava che con il contratto stipulato il 12/5/2004 era stata concessa alla correntista un'apertura di credito di € 62.000,00 ed erano state pattuite le condizioni che regolavano il rapporto, con previsione di un tasso debitore pari all'11,25% nei limiti del fido ed al 13,50% per scoperto di conto ed in caso mora, della commissione di massimo scoperto trimestrale pari allo 0,375% entro il fido ed all'1,25% per conti non affidati e della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
che tali condizioni erano state
rinegoziate in data 18/4/2014 con la stipula di un altro
contratto di affidamento a breve termine, avente ad oggetto un'apertura di credito di € 150.000,00; che non poteva considerarsi efficace il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante dell'attrice sui contratti di apertura di credito, le cui condizioni risultavano rispettate nel corso del rapporto sulla base della documentazione prodotta dalla stessa correntista, secondo quanto accertato dalla consulente;
che erano infondate anche le doglianze dell'attrice in ordine alla dedotta violazione dell'art. 118 TUB, non risultando che la correntista avesse tempestivamente contestato le annotazioni riportate negli estratti conto inviatile.
1.5. Il giudice osservava che gli interessi debitori erano stati validamente pattuiti nel contratto del 12/05/2004 e che fino a tale data andavano calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, C.C.; che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto risultava indeterminata e che
pertanto il relativo addebito doveva essere espunto per tutta la durata del rapporto, mentre dal 18/07/2014 doveva tenersi conto delle commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce previste e correttamente nelespressamente disciplinate contratto di concessione dell'affidamento; che andava inoltre esclusa la capitalizzazione degli interessi fino al 12/05/2004; che dopo tale data, essendo stata pattuita con pari reciprocità
in ossequio alla delibera CICR del 9/2/2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi andava applicata fino al 10/09/2016, e successivamente le competenze attive e
passive registrate sul conto corrente andavano capitalizzate annualmente, tenendo conto che il 3 agosto 2016 era stata pubblicata la nuova delibera CICR in materia di anatocismo;
che andavano altresì espunte le spese in assenza di idonea documentazione comprovante la data di stipula delle condizioni economiche contrattuali relative ad esse;
che non risultava che i tassi pattuiti superassero il tasso soglia.
1.6. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il Tribunale osservava che non vi era prova che il conto fosse affidato prima della stipula del contratto del 12/5/2004,
non potendo tale prova ricavarsi dalla mera tolleranza da parte della banca di passività del cliente;
che pertanto le rimesse effettuate sino a tale data dovevano essere considerate tutte solutorie;
che gli estratti conto relativi agli anni 2008 e 2009,
ed in particolare i documenti 1/2009 e quelli relativi all'intero anno 2008 registravano saldi attivi, con conseguente decorso del termine di prescrizione a partire dal momento nel quale il conto era divenuto attivo%;B che inoltre la consulente aveva verificato che in data 31/12/2012 vi era stata una rimessa solutoria per €
70.000,00, la quale aveva portato il saldo del conto corrente in attivo in base ai saldi rettificati e costituiva un pagamento in senso tecnico, ripetibile immediatamente da parte del
correntista; che pertanto era corretto il conteggio effettuato dalla consulente.
2. Con atto di citazione notificato il 17/05/2023
proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. 2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2.2.1. Le parti provvedevano nei termini assegnati a
precisare le conclusioni rinviando ai rispettivi atti introduttivi, come riportato in rubrica, ed a depositare gli scritti conclusionali.
2.2.2. L'udienza di discussione del 21/1/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e con
ordinanza in data 23/1/2025 la causa veniva trattenuta. in decisione.
3. Con il primo motivo di appello Parte_1
[...] lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la ripetibilità degli addebiti illegittimi effettuati dalla banca negli anni 2008 e 2009
ritenendo solutori tutti i versamenti effettuati a seguito del passaggio in attivo del saldo del conto corrente e rilevando che in data 31/12/2012 vi era stata una rimessa solutoria.
3.1. L'appellante rileva che secondo la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24418 del 2010 le rimesse effettuate sul conto corrente bancario sono qualificabili come pagamenti soltanto nell'ipotesi in cui il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell'affidamento concesso in quanto solo in questo caso la banca vanta verso il correntista un credito liquido ed esigibile all'immediata restituzione dell'eccedenza; che i
versamenti sul conto attivo non costituiscono pagamenti a favore della banca e pertanto non incidono sul decorso della prescrizione;
che inoltre la consulente aveva erroneamente ritenuto non ripetibili tutte le rimesse effettuate in data antecedente all'11/02/2009 per effetto della rimessa solutoria del 31/12/2012 di € 70.000,00; che tale versamento era infatti
irrilevante ai fini della prescrizione essendo stato effettuato entro il termine decennale dalla data di ricezione della diffida dell'11/02/2019 ed essendo pertanto tale rimessa ripetibile al momento della proposizione della domanda, ancorché solutoria.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice aveva erroneamente ritenuto non provato che il conto fosse assistito da un affidamento di £ 120.000.000 sin dal
31.01.1993, come risultava dalla distinzione dei tassi d'interesse debitore "fino a 120.000.000" e "oltre 120.000.000"
indicata negli estratti conti scalari versati in atti e dalla
comunicazione allegata all'estratto conto relativo al I
trimestre 1997, dove era espressamente riportata la dicitura
"tasso debito 15,750% da LM 0 A LM 120.000.000,00; tasso debito
18,750 OLTRE LM 120.000.000,00" nonché dalla circostanza che la banca non aveva mai effettuato segnalazioni alla Centrale Rischi
nonostante le passività presenti sul conto. 5. Deve essere logicamente esaminato per primo il secondo motivo di appello. Esso è infondato.
5.1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154 del 1992 l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non
sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente,
stipulato per iscritto. Ne consegue che a decorrere da tale data non è più configurabile un "fido di fatto” (vedi Cass. n. 11016
del 2024, Cass. n. 926 del 2022).
5.2. Anche ove si ritenesse che tale nullità può essere denunciata solo dal correntista, quale nullità di protezione (in questo senso Cass. n. 2338 del 2024), va osservato che nel caso nell'atto di citazione in primo in esame Parte_1
grado ha espressamente dedotto la nullità del rapporto di conto corrente per 1' assenza di valida forma scritta, sicché risulta contraddittoria la deduzione della valida concessione di un affidamento sul predetto conto per facta concludentia.
5.3. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va poi osservato che gli elementi indicati dall'appellante non
risultano sufficienti a provare l'esistenza di un affidamento prima della stipula del contratto del 2004. Negli estratti conto non vi è nessun riferimento a tassi di interesse o commissioni intra ed extra fido, ma solo una differenziazione dei tassi a
seconda dell'importo dello scoperto, così come differenziati risultano i tassi creditori a secondo del saldo positivo del conto corrente.
5.4. Dall'esame degli estratti conto non emergono inoltre prima del 2004 scoperti prossimi ai 120.000.000 di lire (ad es. il saldo negativo al 20/6/1997 è di lire 2.543.403, il saldo
negativo al 31/12/1997 è di lire 8.955.024, il saldo negativo al
31/12/1998 è di lire 523.899), mentre ricorrente è l'annotazione
"EFF. CP_4 il che induce a ritenere che fra le parti fosse intercorse pattuizioni relative ad anticipazioni su fatture. 5.4.1. Sul punto giova tuttavia richiamare il costante
insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui mentre nel contratto di apertura di credito la banca attribuisce al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, nei contratti di sconto, comunque denominati, l'affidamento concesSO diviene operante solo al momento del
compimento di determinati atti o al realizzarsi di determinate condizioni o circostanze, quali la presentazione degli effetti da scontare, e solo per l'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto, con la conseguenza che
relativamente a tali contratti, diversamente da quanto accade nell'apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido, ma hanno tutti natura solutoria dell'operazione compiuta (vedi, ex
plurimis, Cass. n. 22597 del 2017, Cass. 13510 del 2015, Cass.
n. 8662 del 1997).
5.5. In base a quanto esposto, tutte le rimesse effettuate dalla correntista sino al 12/5/2004 devono considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto dell'appellante di vedere riaccreditate sul conto le somme
versate alla banca in applicazione delle clausole illegittime.
6. E' invece fondato il primo motivo di appello. 6.1. Correttamente l'appellante richiama l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
24418 del 2010, secondo la quale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente
è assistito da apertura di credito soggetta all'ordinaria
prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del conto, in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia
nell'esecuzione di una prestazione da parte del tradotto solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell'accipiens.
6.1.1. Tale pronuncia muove dal rilievo per cui non può
ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto
giuridico, definibile come pagamento, che il correntista pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è
configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del 6.1.2. abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche rapporto,
versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione nel caso risultino indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti
dell'affidamento.
6.1.3. Non hanno invece natura di pagamenti, in quanto non determinano uno spostamento patrimoniale a favore della banca,
le rimesse ripristinatorie, volte ad aumentare la provvista a disposizione del correntista, ed i versamenti effettuati su un conto attivo, di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1852 C.C. Tali versamenti non incidono pertanto sulla decorrenza della prescrizione del
diritto di ripetere le somme pagate in virtù di clausole
illegittime (vedi, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto attivo, Cass. n. 4372 del 2018).
6.2. Analogamente irrilevante ai fini dell'individuazione dei versamenti non ripetibili è la rimessa solutoria effettuata dalla correntista in data 31/12/2012, tenuto conto che in relazione ad essa non è maturato il termine di prescrizione,
essendo stato questo interrotto dall'odierna appellante con la diffida ricevuta dalla banca in data 11/2/2019.
6.3. Alla luce di quanto esposto, la causa non appare matura per la decisione e deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'integrazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, con incarico alla consulente di calcolare il saldo del conto alla data del 31/3/2019 sulla base dei criteri utilizzati ricostruzione del in primo grado quanto alla
rapporto, espungendo tutte le rimesse effettuate dalla
correntista sino al 12/5/2004, in quanto solutorie, nonché le rimesse effettuate da dal 12/5/2004 Parte_1
all'11/2/2009 al fine di coprire uno scoperto superiore al fido di 62.000,00 euro concessole, non avendo alcun rilievo ai fini del decorso della prescrizione il fatto che il conto abbia presentato nel periodo sopra indicato saldi attivi né la rimessa effettuata il 31/12/2012, che risulta ripetibile ancorché
solutoria, non essendo maturato rispetto ad essa il termine
decennale di prescrizione del diritto dell'appellante alla
ripetizione di quanto indebitamente versato.
6.4. Va da ultimo Osservato che nessuna contestazione è
stata sollevata in appello dalle parti in ordine agli addebiti ritenuti illegittimi in primo grado e che risulta inammissibile la censura della banca in riferimento all'utilizzazione da parte della consulente della documentazione prodotta dall'odierna
appellante nel corso delle operazioni peritali, tenuto conto che sul punto si è pronunciato il giudice di primo grado nella sentenza e che pertanto la censura avrebbe dovuto essere
sollevata mediante la proposizione di appello incidentale.
6.4.1. Va peraltro ribadita l'infondatezza di essa, atteso
che, come evidenziato dal Tribunale, in sedeParte_1
di perizia ha prodotto non già nuovi documenti, ma copie più
leggibili degli estratti conto versati in atti al momento della costituzione in giudizio.
7. La decisione in ordine alle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
dell'Aquila, La Corte d'Appello non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il secondo motivo di appello;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per i fini indicati in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi