Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità (nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto di mutuo, aveva ritenuto non previsto per il debitore l'obbligo di corrispondere periodicamente gli interessi al creditore ed aveva quindi ritenuto soggetto alla prescrizione decennale il diritto alla corresponsione degli interessi stessi).
Il ricorrente in Cassazione che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto presente alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, per il principio della "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ha l'onere trascrivere le clausole di tale contratto trascurate dal giudice di merito, il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione della lite.
Commentario • 1
- 1. Tribunale Brescia: principi guida per anatocismo, commissione massimo scoperto, uso piazza, tasso legaleFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo AVRA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE RI ES, HE LE, EL NT LU, elettivamente domiciliati in Roma, via del Babuino n. 124, presso l'avv. Bozza, difesi dall'avv. Stefano Faldella, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IE IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran n. 23, presso l'avv. Giovanni Contento, che unitamente all'avv. PP Contino lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
TA IT;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1392/94 pubblicata il 9 novembre 1994 (R.G. 1121/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo, la inammissibilità del secondo e l'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Il 15 novembre 1968 veniva a morte AV TU: assumendo di essere legataria di un credito per lire 54 milioni, che il defunto vantava, in forza di un mutuo, nei confronti di HE PP (deceduto il 10 ottobre 1969), con atto 26 giugno 1970 la Pia Società San Francesco Saverio per le missioni estere conveniva in giudizio avanti il tribunale di Parma HE RI, AU, RI ES e LE, nella loro qualità eredi di HE PP, per sentirli condannare al pagamento della detta somma oltre gli interessi, in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla domanda attrice, eccependone l'infondatezza, atteso - da una parte - che la scrittura 10 novembre 1968, recante il legato invocato dalla Pia Società di San Francesco Saverio, non era autentica (per cui proponevano querela di falso), dall'altra, che il debito del proprio dante causa nei confronti di AV TU era estinto per avvenuto pagamento, come da quietanza liberatoria in data 18 agosto 1968 a firma dello stesso AV.
Accertata, con consulenza tecnica, la falsità della scrittura privata di legato, intervenivano nel processo AV GU e PA, fratelli e eredi del defunto AV TU per la quota di metà dell'asse ereditario, chiedendo che ove fosse rigettata la domanda attrice i HE fossero condannati, pro quota, alla restituzione della somma dovuta dal loro dante causa, proponendo, contestualmente, querela di falso contro la quietanza liberatoria a firma del proprio dante causa AV TU.
Interveniva in giudizio, altresì, AB LD - fratello ed eredi di AB CE, moglie di AV TU, deceduta dopo il marito - proponendo anch'egli querela di falso contro la quietanza a firma AV TU e chiedendo la condanna dei HE al pagamento della sua quota (pari al 50%) con relativi interessi, del credito di lire 54 milioni vantato dal defunto AV nei confronti dei HE. A seguito della morte di AB LD il processo era proseguito dai suoi figli ed eredi AB RT, IO e NN. Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale adito con sentenza 18 luglio 1977, dichiarata la falsità della scrittura di legato, rigettava la domanda della attrice nei confronti degli eredi HE nonché inammissibili, per difetto attuale di interesse, gli interventi dei AV e dei AB.
Gravata tale pronuncia dai soccombenti AB RT, IO e NN nonché da AV GU e PA (tutti nelle loro indicate qualità di aventi causa da AV TU) la Corte di appello di Bologna, con sentenza non definitiva 27 ottobre 1978 in parziale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava ammissibili gli interventi disponendo, con separate ordinanze, la prosecuzione del processo per il compimento delle attività concernenti le querele di falso proposte con la quietanza liberatoria 18 agosto 1968 a firma di AV TU, quindi, con ordinanza 24 settembre 1979 - accertata la rituale proposizione della querela di falso e la rilevanza del documento impugnato - sospendeva il giudizio innanzi a sè, sino alla definizione della causa di falso, avanti al tribunale di Parma. Passata in giudicato la sentenza 24 settembre 1985 della Corte di appello di Bologna - che aveva rigettato l'appello proposto contro la sentenza 10 aprile 1984 del tribunale di Parma, dichiarativa della falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da AV TU sulla quietanza 18 agosto 1968 - con ricorso 3 febbraio 1987 IE IO, nella dichiarata qualità di coerede di AV TU, in quanto figlio della deceduta AV NN, sorella unilaterale di AV GU, PA e TU, riassumeva il giudizio ma la Corte di appello di Bologna con sentenza 27 novembre 1987, passata in cosa giudicata, dichiarava l'estinzione del processo (eccepita dai litisconsorti HE) per mancata riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza 24 settembre 1985. Successivamente, con decreto 27 febbraio 1988, il presidente del tribunale di Parma ingiungeva a HE RI, AU, RI ES e LE - ciascuno per la quota di un quarto - il pagamento della somma di lire 18 milioni oltre interessi e svalutazione monetaria dall'1 gennaio 1969 al saldo in favore di AV GU, in proprio e quale coerede del fratello AV PA.
Avverso tale decreto proponevano opposizione i germani HE eccependo la prescrizione di ogni diritto del AV, attesa l'estinzione del processo già pendente innanzi alla Corte di appello di Bologna, nonché l'inammissibilità di una condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, c.c. in un decreto ingiuntivo, in mancanza di qualsiasi prova del danno. Costituitosi in giudizio il AV resisteva alla proposta opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 11 settembre 1990 rigettava l'opposizione, rilevando, quanto all'eccezione di prescrizione, che essendo intervenuta - nel precedente giudizio - sentenza definitiva di merito della Corte di appello di Bologna, circa l'ammissibilità dell'intervento in causa di AB RT, IO e NN nonché di AV GU e PA (tutti nelle loro indicate qualità di aventi causa da AV TU) il nuovo termine di prescrizione iniziava a decorrere il 12 novembre 1979, che gli accessori del credito seguivano la sorte del capitale e che - infine - il riconoscimento della svalutazione monetaria non era incompatibile con il procedimento monitorio, essendo l'ammontare della relativa obbligazione determinabile in modo certo, in base a un semplice calcolo aritmetica e stante la notorietà di essa. Tale pronuncia era gravata dai germani HE innanzi alla Corte di appello di Bologna nei confronti di AV GU: si costituiva in giudizio - peraltro - IE IO, quale erede universale dell'appellato deceduto, chiedendone il rigetto.
Deceduti, nel corso del giudizio di appello, HE AU e RI, il processo era dichiarato interrotto e, successivamente, riassunto da HE RI ES e LE, nonché da TA IT e EL NT LU, eredi, rispettivamente, di HE RI e HE AU.
Con sentenza 30 settembre - 9 novembre 1994 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia dei primi giudici, revocava il decreto 27 febbraio 1988 del presidente del tribunale di Parma e condannava HE RI ES, HE LE, TA AL e EL NT LU a pagare, ciascuno per la quota di sua spettanza, a IE IO, per il titolo oggetto di causa, la somma di lire 18 milioni, oltre lire 174.622.000 a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria e interessi sulla somma capitale dal gennaio 1969 alla data della pronuncia.
Ritenuto che
all'obbligazione di interessi che non abbia scadenza annuale o infrannuale non si applica la prescrizione quinquennale (di cui all'art. 2848 n. 4 c.c.), ma quella decennale, la Corte di appello ha osservato che nella specie questa, iniziando nuovamente a decorrere alla data del 12 novembre 1979 - data del passaggio in giudicato della sentenza 27 ottobre 1978 della stessa Corte di appello, che definiva il giudizio sulla ammissibilità dell'intervento in causa del creditore AV GU - al momento della notificazione del decreto ingiuntivo (4 - 6 marzo 1988) non era ancora maturata.
Analogo discorso doveva ripetersi con riguardo al maggior danno da svalutazione monetaria il quale doveva liquidarsi in una misura pari agli indici ISTAT tenuto presente che era "logico ritenere che il AV GU, prima e il IE, dopo, avessero fatto ricorso, quantomeno, a quelle forme di investimento monetario, correnti e diffuse, sì da conseguire una redditività media, compresi gli interessi legali, pari agli indici ISTAT".
Avverso tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto 13 dicembre 1995, HE RI ES, LE e LU, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, IE IO.
Con ordinanza 16 febbraio 1998 la Corte, ritenuto che il ricorso introduttivo non era stato notificato alla litisconsorte TA IT, disponeva la integrazione, nei suoi confronti del contraddittorio. La TA IT, comunque, non svolgeva attività difensiva, in questa fase.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1. Come riferito in sede espositiva, la Corte di appello di Bologna con la sentenza in questa sede gravata ha condannato HE RI ES, HE LE, TA AL e EL NT LU a pagare, ciascuno per la quota di sua spettanza, la somma di lire 18 milioni in linea capitale, nonché l'ulteriore importo di lire 174.622.000 a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria e interessi sulla somma capitale dal gennaio 1969 alla data della pronuncia della sentenza in favore di IE IO (ad estinzione di un mutuo concesso l'1 gennaio 1967 da AV TU, dante causa del IE a HE PP, a sua volta dante causa di HE RI ES, HE LE, TA IT e EL NT LU).
2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." lamentano che i giudici del merito - malamente interpretando alcune pronunce di questa Corte Suprema non aderenti alla vicenda - abbiano ritenuto che nella specie il diritto agli interessi fosse soggetto a prescrizione decennale, mentre, in realtà - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata non può che ribadirsi che l'obbligazione di interessi maturati è autonoma, sorge nel momento in cui il diritto (agli interessi) può essere azionato e soggiace alla prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In realtà - evidenziano i ricorrenti - la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ad esempio Cass. 24 maggio 1994 n. 5044, nonché Cass. 20 settembre 1991, n. 9800 ecc. ecc.) è orientata in un senso opposto, rispetto a quello fatto proprio dal tribunale, atteso che ha ripetutamente affermato che l'obbligazione di interessi maturati è azione autonoma, e soggiace alla prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. tenuto presente che l'azione sorge nel momento in cui il diritto agli interessi può essere azionato e da tale data inizia a decorrere il periodo prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5 c.c.
3. Delle tre pronunce di questa Corte, ricordate nella sentenza in questa sede impugnata, a suffragio dell'assunto censurato con il primo motivo di ricorso, una non è pertinente [non avendo affrontato lo specifico thema della prescrizione del credito di interessi: Cass. 9 aprile 1965 n. 621], un'altra ha espresso un principio opposto a quello che la Corte di appello di Bologna aveva intenzione di affermare, richiamandola [in particolare, Cass. 7 febbraio 1984 n. 935, secondo cui il debito relativo agli interessi già maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e tale principio trova applicazione anche in materia di imposte indirette, per cui il debito relativo agli interessi maturati realizza una obbligazione autonoma rispetto sia al debito principale d'imposta che al credito del rimborso d'imposta del contribuente, con la conseguenza che la prescrizione del corrispondente credito per interessi resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d'imposta e che gli atti interruttivi della prescrizione riguardanti esclusivamente il capitale di somma dovuta] mentre solo una ha espresso un principio compatibile con quello enunciato dai giudici bolognesi [Cass. 11 gennaio 1986 n. 103: l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità]. Sempre in limine rileva, ancora, la Corte - in contrasto con quanto apoditticamente esposto nella sentenza gravata ["l'insegnamento prevalente e più recente della menzionata Corte Suprema è nel senso ...], nonché negli scritti di causa ["questa Suprema Corte ha .. più e più volte statuito ..." si legge nel ricorso introduttivo, per dimostrare l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, mentre nel controricorso si oppone che "è pacifico e uniforme orientamento giurisprudenziale" quello fatto proprio dalla sentenza ora gravata], che sulla questione specifica non esiste un indirizzo consolidato.
Pur se - infatti - è frequente l'affermazione secondo cui gli interessi compensativi costituiscono oggetto di una obbligazione accessoria autonoma [rispetto al credito capitale] anche se necessaria, e sono, pertanto, comunque soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. (cfr., ad esempio, Cass.24 maggio 1994 n. 5044, nonché Cass. 15 dicembre 1994 n. 10738,
secondo cui [in tema di imposte indirette] la prescrizione del credito per gli interessi nel termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito capitale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultimo, in questo senso, altresì, Cass. 8 settembre 1992 n. 10293, Cass. 29 gennaio 1980 n. 686, Cass. 13 maggio 1977 n. 1884 e Cass. 20 gennaio 1976 n. 159) non mancano affermazioni in senso contrario.
Si è ritenuto, pertanto, in altre occasioni, anche recentemente, che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità, per cui la disposizione non è applicabile in difetto del richiamato requisito della periodicità agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi della legge 21 dicembre 1974 n. 700 e dell'art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 da versarsi in unica soluzione (Cass. 6 marzo 1998 n.
2498 e, per la giurisprudenza anteriore, Cass. 3 febbraio 1994 n. 1100, nonché Cass. 3 luglio 1968 n. 2214. Sempre in questa ottica, cfr. altresì, Cass. 3 giugno 1997 n. 4939, nonché Cass. 7 gennaio 1982 n. 61). Così sintetizzate le opinioni espresse in giurisprudenza ritiene l'adita Corte che sia da seguirsi, perché più aderente alla lettera della legge, nonché alla sua ratio l'interpretazione riferita da ultima .
Quanto al primo profilo (lettera della legge) non può non evidenziarsi che l'art. 2948 c.c. prevede si prescrive in cinque anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", e - in via di mera esemplificazione - fa riferimento agli "interessi", per cui è evidente che in tanto gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale in parola in quanto sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori). Diversamente, allorché nulla preveda il titolo, e gli interessi stessi possono essere reclamati dal creditore solo unitamente alla somma capitale, è evidente che gli stessi non possono essere soggetti ad un termine di prescrizione diverso, rispetto a quello applicabile al capitale.
In ordine al secondo profilo, ancora (ratio della disposizione) è pacifico che le norme contenute nell'art. 2948 c.c. sono intese a liberare in tempo relativamente breve il debitore tenuto a prestazioni periodiche per effetto di una causa debendi unica e continuativa (Cass. 15 luglio 1965 n. 1546). È palese, pertanto, che qualora - come nella specie - in occasione della stipulazione di un contratto di mutuo non sia previsto l'obbligo, per il debitore, di corrispondere periodicamente gli interessi del caso al creditore, fa difetto lo stesso presupposto logico che giustifica la speciale prescrizione breve prevista dalla norma in esame.
Esattamente - pertanto - concludendo sul punto, i giudici del merito hanno ritenuto che il diritto agli interessi nella specie, in assenza di apposita clausola che ne prevedesse un pagamento periodico da parte del debitore, fosse soggetto alla prescrizione [ordinaria] decennale.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, sempre con riferimento al punto "interessi", "omessa ovvero insufficiente motivazione in relazione agli artt. 1813 - 1815 e 1288 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." atteso che i giudici del merito avrebbero completamente omesso l'esame della scrittura 1 gennaio 1967, portante il contratto di mutuo, limitandosi a una affermazione apodittica, immotivata: "nella specie non si è in presenza di una scadenza diversa da quella dell'obbligazione principale".
5. La deduzione è inammissibile.
I ricorrenti, infatti, pur denunciando l'omesso esame - da parte dei giudici del merito - della scrittura 1 gennaio 1967 portante il contratto di mutuo - quanto alla previsione degli interessi, in essa contenuta - hanno omesso di trascrivere, nel ricorso, il contenuto di tale contratto e, in particolare, le clausole di questo, relative agli interessi e alla loro debenza, così da non porre l'adita Corte nelle condizioni di valutare se sussiste, o meno, la dedotta violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo, in particolare non può che ribadirsi, ulteriormente, che per il noto principio della "autosufficienza" del ricorso per cassazione parte ricorrente non poteva - nella specie - limitarsi a censurare la sentenza gravata per non avere tenuto presenti o per avere malamente interpretato alcune clausole del contratto di mutuo inter partes, ma doveva - puntualmente - trascrivere le "clausole" di tale contratto, trascurate dal giudice del merito ed il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione della lite (cfr., recentemente, Cass. 2 agosto 1997 n. 7177; Cass. 5 aprile 1997 n. 2965; Cass. 4 febbraio 1997 n. 1028) 6. Con il terzo motivo i ricorrenti - in margine al capo della pronuncia che ha accolto domanda di risarcimento del danno a norma dell'art. 1224 c.c. - lamentano violazione e falsa applicazione "sia del principio fondamentale sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), che dell'art.1224, ultimo comma, c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Osservano i ricorrenti che in effetti la giurisprudenza del S.C. ammette - in tema di liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria (in caso di debiti pecuniari) - il ricorso a prove presuntive, ma ciò è consentito solo ove "il creditore medesimo non si limiti a dedurre il detto maggior danno, ma fornisca elementi concreti, che permettano di individuare e valutare siffatte situazioni" e nella specie parte creditrice non aveva fornito alcun elemento concreto, come confermato dalla stessa corte bolognese, che aveva dovuto trovare nella "logica" quella deduzione di fatti concreti che il creditore aveva omesso di effettuare.
7. Il motivo non può trovare accoglimento.
Premesso, in diritto, che in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., non è implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, occorrendo invece la prova da parte del creditore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, anche se a tal fine è utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (Cass. 3 ottobre 1997 n. 9660), si osserva che nella specie i giudici del merito hanno adeguatamente motivato la propria statuizione sul punto. Si precisa, in particolare, nella sentenza impugnata, testualmente:
"nella specie, tenuto conto dell'entità della somma, certamente non modesta a quei tempi, spettante al creditore, è logico ritenere che il AV GU, prima, e il IE, dopo, avessero fatto ricorso, quantomeno, a quelle forme di investimento monetario, correnti e diffuse, sì da conseguire una redditività media, compresi gli interessi legali, pari agli indici ISTAT".
È palese che i giudici di merito, in considerazione dell'entità del credito azionato ["non modesta" in relazione all'epoca dei fatti, anno 1967], hanno - correttamente interpretando le istanze di parte attrice [il giudice di merito, infatti, nell'interpretazione e qualificazione della domanda, deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, indipendentemente dalla formulazione adottata dalla parte (Cass. 16 gennaio 1997 n. 381; Cass. 4 aprile 1997 n. 2922), tenendo presente la volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene (Cass. 7 luglio 1997 n. 6100)] - ritenuto che parte attrice invocasse, a fondamento della propria domanda risarcitoria ex art. 1224 c.c. la propria qualità di "creditore occasionale", con le conseguenze del caso (cfr., Cass. 28 marzo 1997 n. 2762).
7. Con il quarto, e ultimo, motivo i ricorrenti, denunciando "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamentano, da una parte, che i giudici di appello abbiano omesso qualsiasi statuizione sull'eccezione sollevata da essi concludenti, allorché gli stessi hanno dedotto che l'eventuale diritto al risarcimento del danno (a norma dell'art. 1224, ultimo comma, c.c.) è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c., dall'altra, che gli stessi hanno quantificato il credito, per detto titolo, della controparte, senza alcuna motivazione, limitandosi alla generica e incomprensibile formula: "8.933 x 1.086.970,1238 x 18.000.000 = 174.622.000".
8. 1. Nella sua prima parte (omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della domanda di maggior danno da svalutazione monetaria) la censura è infondata, e da disattendere. I giudici del merito - infatti - lungi dall'omettere dal prendere in esame l'eccezione de qua, dopo avere esaminato la questione relativa alla dedotta prescrizione degli interessi, perché soggetti [giusta gli assunti di parte debitrice] alla norma di cui all'art. 2948, n.4 c.c. hanno osservato "ugualmente deve dirsi per il maggior danno a svalutazione monetaria soggetto alla prescrizione ordinaria". È palese - pertanto - che la denunciata omessa pronuncia non sussiste [nè questa Corte può procedere, in assenza di qualsiasi censura sul punto specifico, alla verifica della correttezza, o meno, della riferita affermazione dei giudici del merito]. 8. 2. Quanto al secondo profilo del motivo si osserva quanto segue. 8. 2. 1. I giudici del merito, dopo avere ritenuto sussistente (e non prescritto) il diritto del creditore a conseguire il ristoro dei danni ex art. 1224, ultimo comma, c.c. da liquidare in modo tale da assicurargli "una redditività media, compresi gli interessi legali, pari agli indici ISTAT", hanno affermato:
"conclusivamente gli appellanti vanno condannati al pagamento, ciascuno per la sua quota .. della somma capitale di lire 18.000.000, oltre lire 174.622.000 ( 8.9 33 x 1.08 6.970, 1238 x 18.000.000 = 174.6 22.000) a titolo di maggior danno e interessi dal gennaio 1969 alla data odierna".
8. 2. 2. I ricorrenti denunciano che la formula sopra trascritta non consente di individuare i vari moltiplicatori utilizzati dalla corte di appello e di controllarne l'esattezza e che, pertanto, la pronuncia presenta, sul punto, omessa o comunque insufficiente motivazione.
Parte controricorrente oppone - nel resistere alla deduzione in esame - che la formula in questione ( 8.9 33 x 1.08 6.970, 1238 x 18.000.000 = 174.6 22.000) non presenta i vizi lamentati poiché "si tratta di un conteggio del tutto chiaro e comprensibile, certamente non tale da violare il diritto di difesa. Si tratta, comunque, anche in questo caso di un'indagine di fatto e come tale sottratta al giudice di legittimità".
8. 3. 3. Nessuno dei riferiti rilievi coglie nel segno. Infatti.
Certamente la quantificazione del risarcimento spettante al creditore, in caso di mora debendi del debitore, contiene un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ma ciò non significa - contrariamente alle implicite premesse da cui muovono la sentenza gravata come anche la difesa del controricorrente - che sul punto il giudice del merito non incontri limiti di sorta e che la sua pronunzia non sia soggetta al vaglio di questa Corte regolatrice.
In particolare qualsiasi sentenza deve contenere (in ossequio al principio di cui all'art. 111, comma 1, Cost.), tra l'altro, la "concisa esposizione" "dei motivi in fatto e in diritto della decisione" (art. 132, n. 4 c.p.c.). Ciò importa che le parti devono essere poste in grado di seguire l'iter logico che ha guidato il giudice nel pervenire ad una certa conclusione (piuttosto che ad un altra).
Tale obbligo di motivazione non è limitato - ancora - alle sole questioni di diritto, come invoca parte controricorrente - ma si estende anche agli apprezzamenti di fatto, ancorché istituzionalmente rimessi al potere discrezionale (non all'arbitrio) del giudice del merito.
Ne segue, pertanto, che sono censurabili in cassazione le sentenze (pronunziate in grado di appello o in un unico grado) qualora - tra l'altro - sia "omessa" o "insufficiente" la motivazione addotta su "un punto decisivo della controversia" (art. 360 n. 5, c.p.c.), a prescindere che tale punto riguardi l'enunciazione di un principio di diritto o un accertamento di fatto.
8. 3. 4. La deduzione in esame, peraltro, non solo - come sopra dimostrato - è ammissibile, ma anche fondata.
È di palmare evidenza, infatti, che la formula sopra trascritta "( 8.9 33 x 1.08 6.970, 1238 x 18.000.000 = 174.6 22.000)", non essendo stato indicato cosa significhino i coefficienti applicati "8.933 x 1.086.970,1238", e da ove sono stati tratti è assolutamente incomprensibile, per una persona dotata di media cultura. Ciò è talmente inconfutabile che denunciando i ricorrenti che non era stato indicato - in sentenza - il significato dei vari "moltiplicatori" utilizzati, il controricorrente, pur affermando "si tratta di un conteggio del tutto chiaro e comprensibile" non è stato in grado di fornire spiegazioni di sorta al riguardo.
9. Rigettato, in conclusione, il primo secondo e terzo motivo, nonché il quarto motivo, prima parte, deve accogliersi il quarto motivo, seconda parte, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio della causa alla stessa la Corte di appello di Bologna, altra sezione, anche per le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo, prima parte, accoglie il quarto motivo, seconda parte;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla stessa corte di appello di Bologna, altra sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 6 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999.