Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 802
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità (nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto di mutuo, aveva ritenuto non previsto per il debitore l'obbligo di corrispondere periodicamente gli interessi al creditore ed aveva quindi ritenuto soggetto alla prescrizione decennale il diritto alla corresponsione degli interessi stessi).

Il ricorrente in Cassazione che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto presente alcune clausole del contratto intercorso tra le parti, per il principio della "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ha l'onere trascrivere le clausole di tale contratto trascurate dal giudice di merito, il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione della lite.

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    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 802
Data del deposito : 29 gennaio 1999

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