Versione
9 maggio 1998
9 maggio 1998
Art. 13. Disposizioni speciali 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Commentari • 7
- 1. AGCM, segnalazione del 24/10/2008 (rif. AS480), OSSERVAZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ITALIAAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 24 ottobre 2008 · 5.866026
[…] 8 dicembre) o individuano, in modo apparentemente arbitrario, le zone della città che godono del regime liberalizzato di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 114/1998. […] l'Autorità – alla luce dei principi in materia di restrizioni concernenti le giornate e gli orari di apertura degli esercizi commerciali (cfr., tra le altre, le segnalazioni AS194 del 17 febbraio 2000 in Boll. n. 7/2000 e AS381 del 1° febbraio 2007 in Boll. n. 3/2007) - e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina giuridica nazionale (artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998), auspica che tutti gli enti territoriali che abbiano adottato regolamentazioni ingiustificatamente restrittive della materia in questione riesaminino, […]
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Giurisprudenza • 81
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 354Provvedimento: […] Ha presentato al Comune di Bagnaria Arsa un'istanza di deroga all'obbligo di chiusura domenicale perché in possesso del requisito richiesto dall'art. 13 d.lgs 114/1998, ma tale richiesta è stata accolta per la sola “piastra” o reparto Casa e denegata per la divisione Moda. […] 4) Eccesso di potere per illogicità e incoerenza – Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Dlgs 114/1998 in combinato disposto con l'art. 31, comma 1 lett. f) della l.r 5.12.2005 n. 29; […] 5) Violazione di legge. Violazione dell'art. 13 del del Dlgs 114/1998 in relazione all'art. 31, comma 1 lett. f) della l.r 5.12.2005 n. 29 e all'art. 41 Cost.;Leggi di più...
- art. 13 d.lgs. 114/1998·
- art. 31 l.r. 5.12.2005 n. 29·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione di legge·
- prevalenza attività di vendita·
- annullamento atto amministrativo·
- art. 10 bis l. 241/1990·
- risarcimento danni·
- competenza amministrativa·
- deroga obbligo di chiusura domenicale·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- art. 107 l. 267/2000