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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4495/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN AZ, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018883033000, notificata in data
12.12.2022 a mezzo pec, in relazione ai sottostanti seguenti avvisi di addebito:
1 1- Avviso di addebito n. 59320140005569925 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 16.426,71;
2- Avviso di addebito n. 59320150004280036 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 27.411,36;
3- Avviso di addebito n. 59320160007406940 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 12.261,27;
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito opposti - per prescrizione successiva alla notifica degli stessi.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti,
l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente Controparte_2 eccependo e deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività di riscossione proprie dell'agente della CP_ riscossione. L' deduceva ancora -che l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente è espressamente riferita al periodo successivo alla notifica degli ava, quando i crediti erano in gestione all'ente esattoriale e che quindi l'ente esattoriale il soggetto che deve controdedurre al riguardo e chiedeva pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
CP_ L' poi, concludeva chiedendo: NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare l'intervenuta CP_3 inoppugnabilità degli ava oggetto di causa, con ogni conseguente statuizione;
NEL
MERITO: rigettare in toto la domanda avversaria dichiarando l'esistenza e fondatezza dei crediti oggetto di causa.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte
2 ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Venendo all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere il credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento ed avvisi di addebito.
Osserva il decidente che nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale difetta la legittimazione passiva di . Come evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte, infatti, “…13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in
3 astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012
n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243). […]” (cfr. C. Cass. S.U. 7514/2022; cfr. altresì
C. Cass. 31528/2022). Anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., d'altronde, nella richiamata sentenza di questo Tribunale è stato evidenziato che “…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione
4 la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' . Premesso CP_1 che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente CP_1 della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Pertanto, la richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti dell'agente della riscossione avanzata dall' deve essere rigettata. CP_1
Va rilevato che, avverso gli avvisi di addebito in atti indicati, la parte opponente ha proposto, una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti.
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta.
Osserva il decidente che al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Dalla documentazione versata in atti dal resistente si evince che Controparte_2
l'Avviso di Addebito n. 59320140005569925 è stato notificato il 28.10.2014, l'Avviso di Addebito n. 59320150004280036 è stato notificato il 07.11.2015 l'Avviso di addebito n. 5932016000740694 è stato notificato il 18.11.2016.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il
5 riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei titoli non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito
6 medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere
7 in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica dei titoli siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19.
Orbene, pur considerando il periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito in questa sede contestati al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica degli avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n.
5932016000740694, nessuna idonea prova avendo fornito la resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nello stesso indicati.
8 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n. 5932016000740694.
In definitiva il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n. 5932016000740694 che annulla e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata n. CP_ 29320229018883033000 per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti.
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in€ 3.334,00, di cui € 3.291,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4495/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN AZ, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018883033000, notificata in data
12.12.2022 a mezzo pec, in relazione ai sottostanti seguenti avvisi di addebito:
1 1- Avviso di addebito n. 59320140005569925 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 16.426,71;
2- Avviso di addebito n. 59320150004280036 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 27.411,36;
3- Avviso di addebito n. 59320160007406940 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 12.261,27;
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito opposti - per prescrizione successiva alla notifica degli stessi.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti,
l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente Controparte_2 eccependo e deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività di riscossione proprie dell'agente della CP_ riscossione. L' deduceva ancora -che l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente è espressamente riferita al periodo successivo alla notifica degli ava, quando i crediti erano in gestione all'ente esattoriale e che quindi l'ente esattoriale il soggetto che deve controdedurre al riguardo e chiedeva pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
CP_ L' poi, concludeva chiedendo: NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare l'intervenuta CP_3 inoppugnabilità degli ava oggetto di causa, con ogni conseguente statuizione;
NEL
MERITO: rigettare in toto la domanda avversaria dichiarando l'esistenza e fondatezza dei crediti oggetto di causa.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte
2 ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Venendo all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere il credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento ed avvisi di addebito.
Osserva il decidente che nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale difetta la legittimazione passiva di . Come evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte, infatti, “…13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in
3 astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012
n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243). […]” (cfr. C. Cass. S.U. 7514/2022; cfr. altresì
C. Cass. 31528/2022). Anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., d'altronde, nella richiamata sentenza di questo Tribunale è stato evidenziato che “…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione
4 la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' . Premesso CP_1 che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente CP_1 della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Pertanto, la richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti dell'agente della riscossione avanzata dall' deve essere rigettata. CP_1
Va rilevato che, avverso gli avvisi di addebito in atti indicati, la parte opponente ha proposto, una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti.
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta.
Osserva il decidente che al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Dalla documentazione versata in atti dal resistente si evince che Controparte_2
l'Avviso di Addebito n. 59320140005569925 è stato notificato il 28.10.2014, l'Avviso di Addebito n. 59320150004280036 è stato notificato il 07.11.2015 l'Avviso di addebito n. 5932016000740694 è stato notificato il 18.11.2016.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il
5 riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei titoli non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito
6 medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere
7 in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica degli avvisi di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica dei titoli siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19.
Orbene, pur considerando il periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito in questa sede contestati al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica degli avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n.
5932016000740694, nessuna idonea prova avendo fornito la resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nello stesso indicati.
8 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n. 5932016000740694.
In definitiva il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito avvisi di addebito n. 59320140005569925, n. 59320150004280036 e n. 5932016000740694 che annulla e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata n. CP_ 29320229018883033000 per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti.
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in€ 3.334,00, di cui € 3.291,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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