TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 27 maggio 2025 della causa iscritta al n. 3281/2024 R.G.A.C.
Sono comparsi: l'avv. Paolino Rizzuti, anche in sostituzione dell'avv. Cosimo Damiano Libonati, per l'opponente, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il loro integrale accoglimento, con condanna alle spese, e chiede che la causa venga decisa;
l'avv. Giusi Pontieri per l'opposta, la quale si riporta e si associa alla richiesta di decisione, instando per la compensazione delle spese di lite;
assistono ai fini della pratica forense le dott.sse , e Testimone_1 Per_1 Tes_2 Per_2
;
[...]
il giudice
all'esito della discussione orale della causa, pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3281 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Damiano Libonati e Paolino Rizzuti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, via Monte Santo n. 22, giusta procura in atti;
opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pontieri, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, piazza Zumbini n. 72, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quella rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: in via preliminare: disporre, inaudita altera parte o a seguito di comparizione parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto
1 ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale: dichiarare la nullità del precetto perché contenente somme non dovute, non pagate e non quantificate;
in subordine: accertata e dichiarata l'erroneità delle somme intimate ridurre le stesse a giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 Cpc a favore dei sottoscritti procuratori che tutto hanno anticipato e nulla riscosso”; per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e richiesta che tutte si impugnano e si contestano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
opponeva il precetto notificatogli da il 07.11.2024, Parte_1 Controparte_1 per l'importo complessivo di € 171.731,35, oltre accessori, deducendo a motivi, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito in capo alla precettante, siccome non dimostrata la sua qualità di erede di NA GA, nonché, in ogni caso, nel merito, la nullità dell'intimazione di pagamento, sia in ragione della richiesta di somme (le spese di registrazione del decreto ingiuntivo) non indicate né quantificate, che per la pretesa di interessi e rivalutazione per € 38.069,04, non riconosciuti in monitorio, e, da ultimo, per IVA del difensore non dovuta, rassegnando, quindi, le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, premetteva che il decreto ingiuntivo, sul Controparte_1 quale fondato il precetto, era passato in giudicato per difetto di opposizione, con conseguente inammissibilità di motivi di opposizione successivi alla sua formazione, eccependo altresì (a) la piena legittimità della richiesta di corresponsione delle spese di registrazione del provvedimento monitorio, (b) che nondimeno interessi e rivalutazione erano stati correttamente calcolati dalla data della domanda del 2017, (c) che il suo regime fiscale comportava l'applicazione dell'IVA richiesta;
concludeva di conseguenza come in epigrafe. Sospesa, in apposito subprocedimento, l'efficacia esecutiva del titolo per la voce relativa ad interessi e rivalutazione contenuta nel precetto, alla odierna udienza la causa è stata discussa,
e, quindi, decisa, mediante lettura del presente provvedimento e suo deposito telematico unitamente al verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta.
Poiché il titolo costituito da provvedimento giudiziale coperto da giudicato, ottenuto dalla odierna opposta, e non anche dal de cuius dante causa, ogni censura relativa alla pregressa titolarità del credito, legata alla qualità di erede della , rimane di conseguenza non CP_1 utilmente spendibile in sede di opposizione al precetto, e va, quindi, dichiarata inammissibile. Sotto diverso profilo, va precisato che l'opposizione a precetto, implicando una valutazione sulla sussistenza del credito, non può risolversi nella invocata declaratoria tout court di nullità dell'intimazione di pagamento, anche laddove la stessa portante somme non dovute;
in quel caso, il giudice deve ridurre a giustizia il credito, rimanendo invece il precetto valido per il residuo, e potendo di conseguenza fondare legittima espropriazione. Nell'eventuale esecuzione nelle more intrapresa, potrà di conseguenza farsi valere, anche a titolo restitutorio, l'indebita riscossione di un credito maggiore di quello dovuto.
2 Nel caso di specie, nondimeno, il Tribunale ha accordato, all'opponente, la cautela della sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, riconoscendo, nello specifico, non dovuta la somma pretesa, in precetto, a titolo di interessi e rivalutazione.
Su tali premesse, entrambi i motivi di opposizione relativi al quantum debeatur appaiono fondati, e devono quindi condurre a doverosa riduzione della pretesa creditoria per la quale minacciata l'esecuzione. Quanto alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, sebbene pacificamente dovute a titolo di esborsi successivi all'emissione del titolo, e, di solito, in esso previste quali futuri esborsi a carico dell'ingiunto, ciò tuttavia non esonera la parte precettante di quantificazione specifica delle stesse.
Il precetto, infatti, non è atto processuale, bensì intimazione di parte prodromica all'eventuale esecuzione, di tal ché, in esso, è obbligatoria l'indicazione dettagliata del credito, ivi comprese le spese di registrazione del titolo, laddove – ovviamente – effettivamente sostenute, in via anticipata, dalla parte. Solo l'indicazione specifica consente al debitore di vagliare la legittimità della pretesa creditoria, non potendosi invece pretendere il pagamento di una somma di cui non si ha contezza. Nondimeno, l'opposizione appare prima facie fondata anche in relazione alla illegittimità della richiesta, in precetto, di € 38.069,04 per interessi e rivalutazione; ed infatti, nel ricorso monitorio era stato richiesto l'importo di € 131.000,00 per capitale, compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo, e il Tribunale, nel decreto emesso, ha riconosciuto i soli interessi – e non anche la rivalutazione - come da domanda; dovendosi necessariamente intendere la richiesta della ricorrente in termini di decorrenza degli interessi dalla domanda (giudiziale) monitoria, depositata nel marzo 2024, palesemente peregrina appare di conseguenza la pretesa della odierna opposta di ottenerli dal
2017, ossia dalla vicenda fattuale da cui è scaturita la domanda monitoria, semplicemente perché, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non ha chiesto e non ha ottenuto quella decorrenza degli interessi.
Pretestuosa, da ultimo, invece, siccome peraltro formulata in termini meramente ipotetici, la contestazione della pretesa per IVA del difensore della precettante.
Per quanto pur succintamente argomentato, il credito portato dal precetto deve essere emendato dalla generica richiesta di pagamento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, nonché dalla somma quantificata per interessi e rivalutazione, rimanendo dovuti, sul capitale, i soli interessi, al saggio legale, dalla domanda monitoria al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono tuttavia ridotte del 50%, in dispositivo, in ragione dell'inammissibilità ed infondatezza di alcuni motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, riduce la validità del precetto opposto, escludendo dal medesimo sia la somma di € 38.069,04, erroneamente pretesa a titolo di interessi e rivalutazione, essendo dovuti unicamente gli interessi al saggio legale, sulla sorte capitale di € 131.000,00, dalla domanda monitoria al saldo, che le spese di registrazione del D.I. n. 652/2024, siccome non quantificate;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 3.526,00 per competenze professionali, al minimo tariffario e già compensate per la metà, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA,
3 come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti C. Damiano Libonati e Paolino Rizzuti, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 27 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
4
Sono comparsi: l'avv. Paolino Rizzuti, anche in sostituzione dell'avv. Cosimo Damiano Libonati, per l'opponente, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il loro integrale accoglimento, con condanna alle spese, e chiede che la causa venga decisa;
l'avv. Giusi Pontieri per l'opposta, la quale si riporta e si associa alla richiesta di decisione, instando per la compensazione delle spese di lite;
assistono ai fini della pratica forense le dott.sse , e Testimone_1 Per_1 Tes_2 Per_2
;
[...]
il giudice
all'esito della discussione orale della causa, pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3281 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Damiano Libonati e Paolino Rizzuti, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, via Monte Santo n. 22, giusta procura in atti;
opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pontieri, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, piazza Zumbini n. 72, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quella rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: in via preliminare: disporre, inaudita altera parte o a seguito di comparizione parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto
1 ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale: dichiarare la nullità del precetto perché contenente somme non dovute, non pagate e non quantificate;
in subordine: accertata e dichiarata l'erroneità delle somme intimate ridurre le stesse a giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 Cpc a favore dei sottoscritti procuratori che tutto hanno anticipato e nulla riscosso”; per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e richiesta che tutte si impugnano e si contestano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
opponeva il precetto notificatogli da il 07.11.2024, Parte_1 Controparte_1 per l'importo complessivo di € 171.731,35, oltre accessori, deducendo a motivi, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito in capo alla precettante, siccome non dimostrata la sua qualità di erede di NA GA, nonché, in ogni caso, nel merito, la nullità dell'intimazione di pagamento, sia in ragione della richiesta di somme (le spese di registrazione del decreto ingiuntivo) non indicate né quantificate, che per la pretesa di interessi e rivalutazione per € 38.069,04, non riconosciuti in monitorio, e, da ultimo, per IVA del difensore non dovuta, rassegnando, quindi, le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, premetteva che il decreto ingiuntivo, sul Controparte_1 quale fondato il precetto, era passato in giudicato per difetto di opposizione, con conseguente inammissibilità di motivi di opposizione successivi alla sua formazione, eccependo altresì (a) la piena legittimità della richiesta di corresponsione delle spese di registrazione del provvedimento monitorio, (b) che nondimeno interessi e rivalutazione erano stati correttamente calcolati dalla data della domanda del 2017, (c) che il suo regime fiscale comportava l'applicazione dell'IVA richiesta;
concludeva di conseguenza come in epigrafe. Sospesa, in apposito subprocedimento, l'efficacia esecutiva del titolo per la voce relativa ad interessi e rivalutazione contenuta nel precetto, alla odierna udienza la causa è stata discussa,
e, quindi, decisa, mediante lettura del presente provvedimento e suo deposito telematico unitamente al verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta.
Poiché il titolo costituito da provvedimento giudiziale coperto da giudicato, ottenuto dalla odierna opposta, e non anche dal de cuius dante causa, ogni censura relativa alla pregressa titolarità del credito, legata alla qualità di erede della , rimane di conseguenza non CP_1 utilmente spendibile in sede di opposizione al precetto, e va, quindi, dichiarata inammissibile. Sotto diverso profilo, va precisato che l'opposizione a precetto, implicando una valutazione sulla sussistenza del credito, non può risolversi nella invocata declaratoria tout court di nullità dell'intimazione di pagamento, anche laddove la stessa portante somme non dovute;
in quel caso, il giudice deve ridurre a giustizia il credito, rimanendo invece il precetto valido per il residuo, e potendo di conseguenza fondare legittima espropriazione. Nell'eventuale esecuzione nelle more intrapresa, potrà di conseguenza farsi valere, anche a titolo restitutorio, l'indebita riscossione di un credito maggiore di quello dovuto.
2 Nel caso di specie, nondimeno, il Tribunale ha accordato, all'opponente, la cautela della sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, riconoscendo, nello specifico, non dovuta la somma pretesa, in precetto, a titolo di interessi e rivalutazione.
Su tali premesse, entrambi i motivi di opposizione relativi al quantum debeatur appaiono fondati, e devono quindi condurre a doverosa riduzione della pretesa creditoria per la quale minacciata l'esecuzione. Quanto alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, sebbene pacificamente dovute a titolo di esborsi successivi all'emissione del titolo, e, di solito, in esso previste quali futuri esborsi a carico dell'ingiunto, ciò tuttavia non esonera la parte precettante di quantificazione specifica delle stesse.
Il precetto, infatti, non è atto processuale, bensì intimazione di parte prodromica all'eventuale esecuzione, di tal ché, in esso, è obbligatoria l'indicazione dettagliata del credito, ivi comprese le spese di registrazione del titolo, laddove – ovviamente – effettivamente sostenute, in via anticipata, dalla parte. Solo l'indicazione specifica consente al debitore di vagliare la legittimità della pretesa creditoria, non potendosi invece pretendere il pagamento di una somma di cui non si ha contezza. Nondimeno, l'opposizione appare prima facie fondata anche in relazione alla illegittimità della richiesta, in precetto, di € 38.069,04 per interessi e rivalutazione; ed infatti, nel ricorso monitorio era stato richiesto l'importo di € 131.000,00 per capitale, compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo, e il Tribunale, nel decreto emesso, ha riconosciuto i soli interessi – e non anche la rivalutazione - come da domanda; dovendosi necessariamente intendere la richiesta della ricorrente in termini di decorrenza degli interessi dalla domanda (giudiziale) monitoria, depositata nel marzo 2024, palesemente peregrina appare di conseguenza la pretesa della odierna opposta di ottenerli dal
2017, ossia dalla vicenda fattuale da cui è scaturita la domanda monitoria, semplicemente perché, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non ha chiesto e non ha ottenuto quella decorrenza degli interessi.
Pretestuosa, da ultimo, invece, siccome peraltro formulata in termini meramente ipotetici, la contestazione della pretesa per IVA del difensore della precettante.
Per quanto pur succintamente argomentato, il credito portato dal precetto deve essere emendato dalla generica richiesta di pagamento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, nonché dalla somma quantificata per interessi e rivalutazione, rimanendo dovuti, sul capitale, i soli interessi, al saggio legale, dalla domanda monitoria al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono tuttavia ridotte del 50%, in dispositivo, in ragione dell'inammissibilità ed infondatezza di alcuni motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, riduce la validità del precetto opposto, escludendo dal medesimo sia la somma di € 38.069,04, erroneamente pretesa a titolo di interessi e rivalutazione, essendo dovuti unicamente gli interessi al saggio legale, sulla sorte capitale di € 131.000,00, dalla domanda monitoria al saldo, che le spese di registrazione del D.I. n. 652/2024, siccome non quantificate;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 3.526,00 per competenze professionali, al minimo tariffario e già compensate per la metà, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA,
3 come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti C. Damiano Libonati e Paolino Rizzuti, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 27 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
4