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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 2758/2021, promossa da: C.F.: , P. IVA: ), COroparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Furlanetto (C.F.: C.F._1
),
[...]
-attrice opponente-
contro
C.F. e P.IVA: ), COroparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Bonanni (C.F.: C.F._2
) e (C.F.: ,
[...] COroparte_3 CodiceFiscale_3
-convenuta opposta- e P.IVA: ) COroparte_4 P.IVA_4
-terza chiamata contumace- avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2021, emesso dal Tribunale di Venezia il
15/02/2021 e pubblicato il 19/02/2021 (r.g. n. 944/2021). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per COroparte_1
NEL MERITO In principalità: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. COroparte_1
Condannarsi conseguentemente alla restituzione totale o parziale in favore COroparte_2 di dell'importo di € 38.009,78= dalla stessa pagato in data 31/3/2023 COroparte_1 in esecuzione dell'ordinanza con la quale il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre a interessi di mora ex D.L.vo 231/02 dal 31/3/22 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. In subordine: Accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso stato emesso in assenza dei presupposti di cui all'art.
633 segg. c.p.c. Condannarsi conseguentemente alla restituzione totale o COroparte_2 parziale in favore di dell'importo di € 38.009,78= dalla stessa pagato in COroparte_1 data 31/3/2023 in esecuzione dell'ordinanza con la quale il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre a interessi di mora ex D.L.vo 231/02 dal
31/3/22 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via ulteriormente subordinata:
Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito azionato per essere lo stesso già stato estinto
e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Condannarsi conseguentemente alla restituzione totale o parziale in favore di dell'importo COroparte_2 COroparte_1 di € 38.009,78= dalla stessa pagato in data 31/3/2023 in esecuzione dell'ordinanza con la quale il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre a interessi di mora ex D.L.vo 231/02 dal 31/3/22 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via ulteriormente subordinata: Accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto di credito rivendicato da Con vittoria di spese e compensi di lite. In via ulteriormente COroparte_2 subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza del credito rivendicato da
accertarsi e dichiararsi che l'unico soggetto tenuto al pagamento in favore di COroparte_2
è e non già , con CP_2 COroparte_4 COroparte_1 conseguente rigetto della domanda formulata da nei confronti dell'opponente. CP_2
Condannarsi conseguentemente alla restituzione totale o parziale in favore COroparte_2 di dell'importo di € 38.009,78= dalla stessa pagato in data 31/3/2023 COroparte_1 in esecuzione dell'ordinanza con la quale il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre a interessi di mora ex D.L.vo 231/02 dal 31/3/22 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: omissis.
Per COroparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, reiectis contrariis, […] B) Rigettare la proposta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, limitando
l'ingiunzione di pagamento alla minor somma di €.30.182,70. C) Con vittoria di spese ed onorari di lite. In via istruttoria omissis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO. ha agito in via monitoria innanzi al Tribunale di COroparte_2
Venezia nei confronti di chiedendo e ottenendo un COroparte_1 decreto ingiuntivo per il pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 30.542,70, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n.
2996 del 30.09.2019, emessa per prestazioni di trasporto su strada di merci eseguite in favore della destinataria CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2021, ha spiegato opposizione
Pag. 2 di 9 eccependo la propria carenza di legittimazione COroparte_1 passiva, in quanto essa, pur destinataria della merce, non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la essendo le COroparte_2 consegne state effettuate da quest'ultima su incarico e per conto della mittente COroparte_4
La società opponente ha infatti esposto di aver stipulato con la un contratto di compravendita per l'acquisto di prodotti CP_4 ortofrutticoli, con collegato patto di consegna presso i depositi di CP_1 siti in Marcon-Venezia, Trezzo sull'Adda e Tortona. Avendo le parti pattuito la consegna della merce con clausola “franco banchina”, il costo del trasporto era compreso nel prezzo di acquisto e doveva essere sopportato interamente dalla venditrice, la quale avrebbe dovuto provvedere a stipulare autonomo contratto con il trasportatore. Poiché la mittente non ha pagato il corrispettivo del CP_4 COroparte_4 vettore questi, pur a conoscenza dell'accordo di “franco CP_2 banchina” tra venditrice e acquirente, si sarebbe invece ingiustificatamente rivolto a , malgrado la sua estraneità CP_1 al contratto di trasporto.
L'opponente ha rilevato inoltre la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto ha determinato COroparte_5 unilateralmente e arbitrariamente l'importo dei corrispettivi per il trasporto, senza fornire prova dell'accordo economico con la CP_4
Infine, ha eccepito l'estinzione del credito perché già saldato nei confronti della nonché la prescrizione del diritto in relazione CP_4 alle consegne anteriori al 16/05/2018, chiedendo altresì la chiamata in causa di per essere dalla stessa COroparte_4
manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio COroparte_2 la quale ha contestato la fondatezza di quanto ex adverso dedotto, esponendo che il patto di “franco banchina” tra mittente-venditore e destinatario-compratore non è ad essa opponibile né dalla stessa
Pag. 3 di 9 conosciuto e che, essendo incontestata l'avvenuta consegna,
[...]
è tenuta a pagare il compenso per il trasporto delle cose in CP_1 qualità di destinataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689,
1692 e 1510 c.c.
Quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, ha affermato che il credito
è certo, liquido ed esigibile, come desumibile dalla fattura, dall'estratto conto e dai DDT in atti. Ha rappresentato altresì che l'ammontare del nolo è stato determinato in considerazione della classe merceologica, del peso e del volume della merce trasportata nonché delle distanze chilometriche, in applicazione delle tariffe normalmente praticate dalla note agli utenti in quanto esposte presso la propria sede. CP_2
La società opposta, infine, ha riconosciuto la maturata prescrizione del credito relativo agli ordini del 02/01, 03/01 e 04/01/2018, pari a €
360,00, chiedendo di limitare l'ingiunzione di pagamento alla minor somma di € 30.182,70.
Autorizzata la chiamata in causa, pur COroparte_4 COroparte_4 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della terza chiamata all'udienza del 15/03/2022 ha concesso, con ordinanza del 22/03/2022,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 30.182,70. Lo scrivente giudicante, subentrato nell'assegnazione del fascicolo in data 30/11/2022, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., istruita documentalmente la causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, ha assegnato termine al 05/12/2024 per la precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Concessi alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche con provvedimento comunicato il 18/12/2024, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
IN DIRITTO.
L'opposizione è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
La pretesa creditoria di trova il proprio fondamento COroparte_2
Pag. 4 di 9 nel contratto di trasporto di cose stipulato con il mittente
[...]
mediante il quale la società ingiungente si è COroparte_4 obbligata quale vettore a consegnare la merce, dietro pagamento di un corrispettivo (rimasto insoluto), al destinatario COroparte_1
Occorre precisare che, quando mittente e destinatario sono soggetti diversi, il contratto di trasporto di cose è riconducibile allo schema negoziale del contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 c.c. Si tratta, esattamente, di un contratto stipulato tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”
e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass., nn.
11744/2018; 22149/2021). Ai sensi dell'art. 1689, co. 2, c.c., infatti, il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui sono gravate le cose trasportate, mentre, ai sensi dell'art. 1692 c.c., se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, ma non perde quella nei confronti del destinatario.
Appare dunque condivisibile l'interpretazione fornita da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali il corrispettivo del trasporto (Cass., n. 18300/2003; in questo filone v. anche, tra le altre, Cass., nn. 2862/1952, 1588/1977,
4822/1979, 1355/1986, 19225/2013).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente COroparte_1 contestato, in modo preciso e puntuale, di aver via via accettato le
Pag. 5 di 9 consegne della merce acquistata, pertanto appare infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva, essendo essa subentrata nei diritti e negli obblighi nascenti dal contratto di trasporto.
Va osservato, a tal proposito, che ha lamentato che la suesposta CP_1 interpretazione normativa comporterebbe seri inconvenienti nella sua pratica commerciale, poiché sarebbe costretta a verificare che il vettore sia già stato pagato e in caso contrario rifiutare la consegna;
ciò, tuttavia, non costituisce ragione sufficiente per pregiudicare i diritti del vettore, considerato anche che il destinatario mantiene il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente se sono stati violati i patti intercorsi con quest'ultimo sulla ripartizione dei costi di trasporto
(Cass., n. 495/1998). che, come nel caso in esame, non sono CP_6 opponibili – restando quindi irrilevante la loro eventuale conoscenza – al vettore ai sensi dell'art. 1372, co. 2, c.c., in quanto terzo rispetto al contratto di compravendita contenente la clausola “franco banchina” o altra equivalente.
È invece fondata l'eccezione relativa all'illiquidità del credito, da cui discende l'accoglimento dell'opposizione.
Giova rammentare che nel procedimento per ingiunzione, a seguito dell'opposizione, si instaura un ordinario giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria,
e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass., n. 3591/2000).
Corollario di quanto detto è che, se la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass., n. 19944/2023). Trovano infatti applicazione i principi generali in materia di onere della prova, per cui il creditore che agisca per l'adempimento, mantenendo la veste di attore in senso sostanziale, deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
Pag. 6 di 9 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore, convenuto in senso sostanziale, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001). In particolare, per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, l'attore deve provare non solo l'esistenza ma anche l'ammontare del credito (Cass., n. 8463/2016).
Orbene, nella fattispecie difetta la prova dell'accordo economico tra mittente e vettore e, in definitiva, del quantum del credito.
Si rileva, infatti, che ha prodotto esclusivamente COroparte_2 documenti di formazione unilaterale, quali la fattura n. 2996 del
30/09/2019 (peraltro emessa nei confronti non di ma di CP_4 CP_1
e da quest'ultima contestata;
doc. 1 della convenuta opposta), un estratto del registro IVA (doc. 2), il tariffario delle consegne effettuate per conto di (doc. 3) e i documenti di COroparte_4 trasporto (in cui non vi è indicazione dell'importo del compenso del vettore;
doc. 3 del fascicolo monitorio), che sono inidonei ad assurgere a prova di un'intesa sul nolo con il mittente, in mancanza di accettazione. Il tariffario, nello specifico, appare sprovvisto di sottoscrizione della società e non risulta che essa l'abbia CP_4 altrimenti approvato, non essendo sufficiente a tal fine la conoscibilità dello stesso per essere stato asseritamente esposto presso la sede di
È infatti inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c., come CP_2
correttamente rilevato dall'opponente nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3), c.p.c., il capitolo di prova testimoniale sub b) formulato dalla creditrice opposta e volto a dimostrare l'esistenza dell'accordo con il mittente sul tariffario. Parimenti non può essere accolta la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di COroparte_1 sulla medesima circostanza, poiché l'interrogatorio appare inidoneo a provocarne la confessione, trattandosi di fatto riguardante la diversa società e perciò estraneo alla sua sfera di COroparte_4 conoscenza.
A quanto sopra si aggiunga che il nolo per la consegna alla sede CP_1
Pag. 7 di 9 di Venezia sul quale si asserisce sussistere l'accordo tra le parti, indicato nella misura fissa di € 40,00 a bancale nel tariffario (come anche chiarito da nella comparsa conclusionale, pagg. 4-5), non CP_2 corrisponde a quello applicato nella fattura sub doc. 1 di cui si chiede il pagamento, in cui il prezzo è talvolta di € 60,00 a bancale, talaltra di €
65,00 o ancora € 70,00, sicché risulta evidente l'indeterminatezza della pretesa creditoria.
In merito alla mancata coincidenza tra tariffario e fattura, peraltro, è inconferente la lamentata tardività della contestazione di per CP_1 essere stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale, posto che la discrepanza è rilevabile, sulla scorta dei documenti prodotti dalla convenuta opposta, anche d'ufficio in sede di valutazione probatoria e tale rilievo non è assoggettato a preclusioni.
L'opposizione viene dunque accolta e, assorbite le restanti eccezioni, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato (e non già dichiarato nullo, come prospettato dall'opponente, in quanto legittimamente emesso nella fase monitoria sulla base della documentazione allegata al ricorso).
Alla revoca consegue altresì la condanna di alla COroparte_2 restituzione della somma di € 38.009,78 pagata in data 31/03/2022 da CO in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente COroparte_1 esecutivo (cfr. doc. 8 dell'attrice opponente). Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del pagamento all'effettiva restituzione (cfr. Cass., n. 34011/2021).
Non possono invece riconoscersi gli interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002 richiesti da , in quanto essi svolgono una funzione CP_1 deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali. Essi, dunque, si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, come definite dall'art. 2 D. Lgs. cit., ma non anche all'ipotesi di restituzione di somme versate in forza di titolo giudiziale caducato, considerato che è comunque insufficiente a tal fine
Pag. 8 di 9 la qualità di imprenditore commerciale in capo alle parti (cfr. Cass., n.
36595/2022).
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e della sostanziale assenza di una fase istruttoria (con conseguente applicazione del parametro minimo di liquidazione per tale fase). Nulla invece è dovuto nei confronti della terza chiamata, che non ha sostenuto spese processuali non essendosi costituita in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 379/2021, emesso dal Tribunale di Venezia il 15/02/2021 e pubblicato il 19/02/2021 (r.g. n. 944/2021);
2. CONDANNA a restituire a la COroparte_2 COroparte_1
somma di € 38.009,78, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
31/03/2022 al saldo;
3. CONDANNA a rifondere a le COroparte_2 COroparte_1
spese processuali del giudizio di opposizione che si liquidano in €
6.713,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Persona_1
tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
[...]
Venezia, così deciso il 28/03/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
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