Articolo 9 della Legge 13 giugno 1907, n. 403
Articolo 8Articolo 10
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23 luglio 1907
Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennita' dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sara' determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennita' stabilita dal perito, autorizzera' l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennita' stessa.

Entrata in vigore il 23 luglio 1907