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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO, pec. Email_1
appellante
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. ZANCLA ERMANNO, pec. C.F._3
Email_2
appellati
Pag. 1 di 10 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4331/2019 del 3.10.2019.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti
per l'appellante
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo:
- preliminarmente, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il grave pericolo dell'insolvenza di parte attrice alla restituzione, ove la sentenza venga eseguita con pagamento di quanto dovuto, sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza;
- accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4331/19 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigettare le avverse pretese perché prescritte e/o infondate.
Con il favore delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
− preliminarmente, dichiarare infondata o inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, formulata dal per mancanza dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 283 c.p.c., con conseguente applicazione di una pena pecuniaria ai danni di parte appellante;
− nel merito, rigettare l'appello proposto dal contro l'impugnata Parte_1 sentenza siccome infondato in fatto e in diritto e confermare in toto la sentenza n. 4331/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 3.10.2019 e, conseguentemente, confermare la condanna del al pagamento del risarcimento dei danni patiti Parte_1 dall'odierna parte appellata, oltreché le spese tutte sostenute e sostenende.
In ogni caso
Pag. 2 di 10 Tutti gli importi con interessi, anche quelli anatocistici, e rivalutazione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, spese stragiudiziali, oltre spese generali, oltre successive occorrende, IVA e CPA, e con sentenza esecutiva ex lege.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.05.2017, Controparte_1
e evocavano in giudizio davanti al Tribunale Controparte_2 Controparte_3
di Palermo il , in persona del Ministro pro tempore, al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito iure proprio a seguito del decesso del proprio congiunto,
rispettivamente marito e padre degli attori, in conseguenza di Persona_1
una patologia causata da emotrasfusione.
2. Gli stessi, in particolare, assumevano che era Persona_1 deceduto in data 26 dicembre 2013 a causa di epatocarcinoma ricollegabile alla patologia epatica HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Civico di Palermo nell'anno 1979; che fosse ravvisabile la responsabilità per condotta colposa del , per omessa Parte_1
sorveglianza e vigilanza cui è tenuto nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue ed emoderivati, e il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue e la patologia patita da nonché tra l'infezione epatica e la Persona_1
morte dello stesso. Per tali ragioni chiedevano che il fosse Parte_1 condannato a risarcire loro il danno non patrimoniale subito iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto.
3. Il , costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la Parte_1
prescrizione quinquennale del diritto fatto valere;
nel merito l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto non riteneva configurabile alcun comportamento colposo a cui potesse collegarsi causalmente il contagio e il successivo decesso di in via subordinata, nell'ipotesi di Persona_1
accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, che venisse scomputato dal
Pag. 3 di 10 quantum eventualmente dovuto la somma riconosciuta all'attrice a titolo di indennizzo ex l. 210/92 e di quanto avrebbe percepito a titolo di assegno una tantum.
4. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4331/2019, ravvisati tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, condannava il a risarcire agli attori i danni patiti iure Parte_1
proprio in conseguenza del fatto illecito, nella somma di € 115.199,83 in favore di
[...]
e di € 174.432,87 ciascuno in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, oltre interessi legali e al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_3 liquidate in complessivi € 13.551,95, decurtando quanto da controparte già percepito a titolo di indennizzo e/o assegno una tantum.
5. Con atto depositato in data 31.10.2019 il ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, per avere il Tribunale errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, nel ritenerlo responsabile per comportamento omissivo in ordine alla vigilanza e al controllo degli emoderivati, nel ritenere sussistente il nesso di causalità tra la contrazione del virus HCV e la morte di Contestualmente, Persona_1
l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1
appellata per il grave pericolo dell'insolvenza di parte attrice alla restituzione delle somme versate.
6. Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo preliminarmente di dichiarare infondata o inammissibile
[...]
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, di confermare in toto la sentenza impugnata.
7. Con ordinanza pubblicata in data 4.03.2020, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
8. Sostituita l'udienza del 19.06.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Pag. 4 di 10 9. Con il primo motivo di gravame l'amministrazione appellante lamenta un errore di diritto sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio.
10. Nella specie, il Tribunale di Palermo, dopo aver precisato che la responsabilità del ha natura aquiliana - trovando il proprio Controparte_4
fondamento in un comportamento omissivo, cioè nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che gli competono in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico – ha altresì evidenziato che per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo che varia a seconda che si tratti di fatto anteriore o successivo alla l. 251/2005 (c.d. ex . Per_2
11. A fronte di ciò la difesa dell'appellante ha rilevato che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione dal momento che quando l'attore – erede dell'emotrasfuso danneggiato – ritiene di aver subito anche danni in proprio per effetto del decesso del proprio congiunto, il termine per la relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto percezione del fatto e del danno che ne deriva.
12. Il motivo non è fondato.
13. Il danno da perdita del rapporto parentale – che va tenuto distinto da quello da lesione del rapporto parentale che conosce un diverso termine prescrizionale – è un danno di immediata percezione che può essere generato dall'unico evento consistente nella morte del soggetto. Dunque, il dies a quo per la relativa azione risarcitoria non può che essere identificato nella morte del congiunto.
14. Per individuare la durata del termine prescrizionale occorre fare riferimento al comma 3 dell'art. 2947 c.c., a mente del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all'azione civile”. Tale termine, peraltro, è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile
Pag. 5 di 10 contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.
n. 26958/2018).
15. Poiché nell'ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione si configura il reato di omicidio colposo, deve tenersi conto del termine di prescrizione previsto per tale reato - che in seguito all'entrata in vigore della l. 251/2005 è stato ridotto a sei anni - così come ribadito dalla Suprema Corte:
“(…) qualificato l'illecito e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non è quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo” (Cass. n. 3267/2024).
16. Nel caso di specie il decesso di è avvenuto il Persona_1
26.12.13, dunque, dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e per l'effetto all'azione civile ex art. 2947 c.c., è di 6 anni. Tale termine decorre non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno ma dal decesso, in quanto i congiunti fanno valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale che si è verificato a causa e nel momento della morte. Poiché gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 3.05.2017, il loro diritto al risarcimento del danno non può dirsi prescritto.
17. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta errore di diritto nell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito - non essendo configurabile alcuna condotta omissiva facente capo allo stesso - e del nesso di causalità tra la contrazione del virus HCV e la morte di Persona_1
18. In particolare, il Tribunale di Palermo ha ritenuto provato il nesso causale tra le emotrasfusioni, l'epatite contratta dal e il successivo decesso Per_1
basandosi sul parere della Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, sulla scheda di morte Istat e, infine, sul D.D. del 23.02.17, che ne accertano la sussistenza.
19. In ordine al profilo della colpevolezza, il Tribunale ha ritenuto il responsabile per non avere adottato le misure idonee a Parte_1
prevenire e impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Pag. 6 di 10 20. La difesa del appellante ha rilevato che nel caso di specie Parte_1
all'epoca delle emotrasfusioni cui era stato sottoposto il , l'evento del Per_1
contagio era imprevedibile, non essendo ancora previsto alcun test diagnostico, pertanto, non è configurabile una condotta che, se posta in essere, avrebbe scongiurato l'evento.
21. Quanto al nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento, poi,
l'appellante ha rilevato la mancata dimostrazione dell'insussistenza di altre cause efficienti che sarebbero potute insorgere nel lasso di tempo intercorso tra l'emotrasfusione e la diagnosi della patologia e il difetto della prova del nesso causale tra la contrazione del virus HCV e la morte di Persona_1
22. Il motivo è infondato. Il ripropone in sostanza la questione già Parte_1 trattata in prime cure e relativa all'impredicabilità di una responsabilità da comportamento omissivo consistente nel non aver assolto ai doveri connessi all'attività di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di prodotti emoderivati.
23. Secondo il consolidato e più recente orientamento della Corte di
Cassazione (ex multis, Cass. n. 1566/2019, n. 3721/2019 e, da ultimo, Cass. n.
14748/2022 in relazione ad emotrasfusione praticata nel 1970), condiviso da questa
Corte territoriale, «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore Parte_1 alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in adempimento degli Parte_1 obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi».
Pag. 7 di 10 24. Anche la giurisprudenza più recente ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità per omissione, da parte del , dei controlli sull'idoneità del Parte_1
sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel
1978. In particolare, il avrebbe dovuto attuare verifiche tese a controllare Parte_1
che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus in questione e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti da fonti normative speciali risalenti nel tempo. La Cassazione ha, infatti, precisato che fin dalla fine degli anni '60 era conosciuto il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus in questione era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, in adempimento degli obblighi normativi posti dalle leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, dal d.P.R. n. 1256 del 1971 e dalle leggi n.
519 dei 1973 e n. 833 del 1973 (Cfr. Cass. n. 17685/2011; Cass. n. 14932/2013; Cass. n.
4785/2014; Cass. n. 2232/2016; Cass. n. 1566/2019; Cass. n. 21145/2021; Cass. n.
14748/2022; Cass. 21695/2022).
25. Inoltre, con specifico riferimento alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie risarcitoria, va integralmente condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui là dove vigano specifici precetti in ordine al compimento di determinate attività per evitare un determinato rischio – nella specie regole poste al fine di evitare il rischio di infezione in seguito ad emotrasfusioni – la verificazione dell'evento dannoso che sia realizzazione del rischio in relazione al quale la regola è stata posta, comporta la responsabilità dell'agente indipendentemente da ciò che potesse prevedere e per il solo fatto di aver violato il precetto. Se, dunque, la struttura sanitaria omette i controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, tale condotta omissiva è da reputare causalmente efficiente in ordine all'insorgere dell'infezione, e antigiuridica, indipendentemente dal criterio della prevedibilità soggettiva, in quanto erano previste regole ad hoc che imponevano il controllo sul sangue umano proprio al fine di scongiurare il rischio di infezione (cfr. Cass. n. 17084/2017).
Pag. 8 di 10 26. Una volta acquisita al processo la circostanza dell'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di aver utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi.
27. Nel caso di specie, il appellante si è limitato ad asserire che Parte_1
all'epoca dell'emotrasfusione effettuata al 979) non era ancora Persona_1 disponibile alcun test adeguato per l'identificazione e il controllo dell'HCV, omettendo qualsiasi considerazione sull'assolvimento dei canoni di diligenza richiesti alla stregua delle conoscenze allora disponibili. Da ciò discende che risulta in modo evidente l'omessa attuazione dei controlli prescritti necessari per verificare la pericolosità del donatore e impedire l'utilizzo delle sacche di sangue ritenute quantomeno sospette.
28. Non condivisibile è, ancora, la deduzione dell'amministrazione appellante in ordine al nesso di causalità tra il virus HCV e il decesso di Per_1
in quanto il decreto di autorizzazione alla spesa e al pagamento
[...]
dell'indennizzo in favore di del 23.02.2017 (cfr. produzione Controparte_1 documentale fascicolo primo grado del ), richiama in premessa il parere Parte_1
favorevole della Commissione Medica di Messina che ha riconosciuto, tra l'altro, il nesso di causalità tra l'infermità contratta a seguito di trasfusione e il decesso di
Persona_1
29. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, quindi, devono ritenersi sussistere sufficienti elementi probatori, idonei a ritenere dimostrata sia l'esistenza di un nesso causale tra la trasfusione subita dal marito e genitore degli odierni appellati,
l'infezione da HCV contratta e il successivo decesso, sia l'esistenza di una condotta omissiva e negligente da parte dell'amministrazione appellante.
30. Sotto altro profilo, infine, si precisa che dal risarcimento spettante a
[...]
il primo Giudice ha correttamente scomputato le somme da ella Controparte_1 percepite a titolo di indennizzo ex l. 210/92, pervenendo così al risarcimento siccome quantificato in sentenza.
31. L'appello va, in definitiva, integralmente respinto.
Pag. 9 di 10 32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni scritte delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
4331/2019 del 3.10.2019 proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
e , con atto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 citazione notificato il 30.10.2019;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 7.200,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19.11.2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO, pec. Email_1
appellante
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. ZANCLA ERMANNO, pec. C.F._3
Email_2
appellati
Pag. 1 di 10 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4331/2019 del 3.10.2019.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti
per l'appellante
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo:
- preliminarmente, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il grave pericolo dell'insolvenza di parte attrice alla restituzione, ove la sentenza venga eseguita con pagamento di quanto dovuto, sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza;
- accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4331/19 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigettare le avverse pretese perché prescritte e/o infondate.
Con il favore delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
− preliminarmente, dichiarare infondata o inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, formulata dal per mancanza dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 283 c.p.c., con conseguente applicazione di una pena pecuniaria ai danni di parte appellante;
− nel merito, rigettare l'appello proposto dal contro l'impugnata Parte_1 sentenza siccome infondato in fatto e in diritto e confermare in toto la sentenza n. 4331/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 3.10.2019 e, conseguentemente, confermare la condanna del al pagamento del risarcimento dei danni patiti Parte_1 dall'odierna parte appellata, oltreché le spese tutte sostenute e sostenende.
In ogni caso
Pag. 2 di 10 Tutti gli importi con interessi, anche quelli anatocistici, e rivalutazione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, spese stragiudiziali, oltre spese generali, oltre successive occorrende, IVA e CPA, e con sentenza esecutiva ex lege.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 3.05.2017, Controparte_1
e evocavano in giudizio davanti al Tribunale Controparte_2 Controparte_3
di Palermo il , in persona del Ministro pro tempore, al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito iure proprio a seguito del decesso del proprio congiunto,
rispettivamente marito e padre degli attori, in conseguenza di Persona_1
una patologia causata da emotrasfusione.
2. Gli stessi, in particolare, assumevano che era Persona_1 deceduto in data 26 dicembre 2013 a causa di epatocarcinoma ricollegabile alla patologia epatica HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in occasione di un ricovero presso l'Ospedale Civico di Palermo nell'anno 1979; che fosse ravvisabile la responsabilità per condotta colposa del , per omessa Parte_1
sorveglianza e vigilanza cui è tenuto nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue ed emoderivati, e il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue e la patologia patita da nonché tra l'infezione epatica e la Persona_1
morte dello stesso. Per tali ragioni chiedevano che il fosse Parte_1 condannato a risarcire loro il danno non patrimoniale subito iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto.
3. Il , costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la Parte_1
prescrizione quinquennale del diritto fatto valere;
nel merito l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto non riteneva configurabile alcun comportamento colposo a cui potesse collegarsi causalmente il contagio e il successivo decesso di in via subordinata, nell'ipotesi di Persona_1
accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, che venisse scomputato dal
Pag. 3 di 10 quantum eventualmente dovuto la somma riconosciuta all'attrice a titolo di indennizzo ex l. 210/92 e di quanto avrebbe percepito a titolo di assegno una tantum.
4. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4331/2019, ravvisati tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, condannava il a risarcire agli attori i danni patiti iure Parte_1
proprio in conseguenza del fatto illecito, nella somma di € 115.199,83 in favore di
[...]
e di € 174.432,87 ciascuno in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, oltre interessi legali e al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_3 liquidate in complessivi € 13.551,95, decurtando quanto da controparte già percepito a titolo di indennizzo e/o assegno una tantum.
5. Con atto depositato in data 31.10.2019 il ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, per avere il Tribunale errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, nel ritenerlo responsabile per comportamento omissivo in ordine alla vigilanza e al controllo degli emoderivati, nel ritenere sussistente il nesso di causalità tra la contrazione del virus HCV e la morte di Contestualmente, Persona_1
l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1
appellata per il grave pericolo dell'insolvenza di parte attrice alla restituzione delle somme versate.
6. Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo preliminarmente di dichiarare infondata o inammissibile
[...]
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, di confermare in toto la sentenza impugnata.
7. Con ordinanza pubblicata in data 4.03.2020, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
8. Sostituita l'udienza del 19.06.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Pag. 4 di 10 9. Con il primo motivo di gravame l'amministrazione appellante lamenta un errore di diritto sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio.
10. Nella specie, il Tribunale di Palermo, dopo aver precisato che la responsabilità del ha natura aquiliana - trovando il proprio Controparte_4
fondamento in un comportamento omissivo, cioè nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che gli competono in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico – ha altresì evidenziato che per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo che varia a seconda che si tratti di fatto anteriore o successivo alla l. 251/2005 (c.d. ex . Per_2
11. A fronte di ciò la difesa dell'appellante ha rilevato che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione dal momento che quando l'attore – erede dell'emotrasfuso danneggiato – ritiene di aver subito anche danni in proprio per effetto del decesso del proprio congiunto, il termine per la relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto percezione del fatto e del danno che ne deriva.
12. Il motivo non è fondato.
13. Il danno da perdita del rapporto parentale – che va tenuto distinto da quello da lesione del rapporto parentale che conosce un diverso termine prescrizionale – è un danno di immediata percezione che può essere generato dall'unico evento consistente nella morte del soggetto. Dunque, il dies a quo per la relativa azione risarcitoria non può che essere identificato nella morte del congiunto.
14. Per individuare la durata del termine prescrizionale occorre fare riferimento al comma 3 dell'art. 2947 c.c., a mente del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all'azione civile”. Tale termine, peraltro, è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile
Pag. 5 di 10 contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.
n. 26958/2018).
15. Poiché nell'ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione si configura il reato di omicidio colposo, deve tenersi conto del termine di prescrizione previsto per tale reato - che in seguito all'entrata in vigore della l. 251/2005 è stato ridotto a sei anni - così come ribadito dalla Suprema Corte:
“(…) qualificato l'illecito e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non è quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo” (Cass. n. 3267/2024).
16. Nel caso di specie il decesso di è avvenuto il Persona_1
26.12.13, dunque, dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e per l'effetto all'azione civile ex art. 2947 c.c., è di 6 anni. Tale termine decorre non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno ma dal decesso, in quanto i congiunti fanno valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale che si è verificato a causa e nel momento della morte. Poiché gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 3.05.2017, il loro diritto al risarcimento del danno non può dirsi prescritto.
17. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta errore di diritto nell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito - non essendo configurabile alcuna condotta omissiva facente capo allo stesso - e del nesso di causalità tra la contrazione del virus HCV e la morte di Persona_1
18. In particolare, il Tribunale di Palermo ha ritenuto provato il nesso causale tra le emotrasfusioni, l'epatite contratta dal e il successivo decesso Per_1
basandosi sul parere della Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, sulla scheda di morte Istat e, infine, sul D.D. del 23.02.17, che ne accertano la sussistenza.
19. In ordine al profilo della colpevolezza, il Tribunale ha ritenuto il responsabile per non avere adottato le misure idonee a Parte_1
prevenire e impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Pag. 6 di 10 20. La difesa del appellante ha rilevato che nel caso di specie Parte_1
all'epoca delle emotrasfusioni cui era stato sottoposto il , l'evento del Per_1
contagio era imprevedibile, non essendo ancora previsto alcun test diagnostico, pertanto, non è configurabile una condotta che, se posta in essere, avrebbe scongiurato l'evento.
21. Quanto al nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento, poi,
l'appellante ha rilevato la mancata dimostrazione dell'insussistenza di altre cause efficienti che sarebbero potute insorgere nel lasso di tempo intercorso tra l'emotrasfusione e la diagnosi della patologia e il difetto della prova del nesso causale tra la contrazione del virus HCV e la morte di Persona_1
22. Il motivo è infondato. Il ripropone in sostanza la questione già Parte_1 trattata in prime cure e relativa all'impredicabilità di una responsabilità da comportamento omissivo consistente nel non aver assolto ai doveri connessi all'attività di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di prodotti emoderivati.
23. Secondo il consolidato e più recente orientamento della Corte di
Cassazione (ex multis, Cass. n. 1566/2019, n. 3721/2019 e, da ultimo, Cass. n.
14748/2022 in relazione ad emotrasfusione praticata nel 1970), condiviso da questa
Corte territoriale, «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore Parte_1 alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in adempimento degli Parte_1 obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi».
Pag. 7 di 10 24. Anche la giurisprudenza più recente ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità per omissione, da parte del , dei controlli sull'idoneità del Parte_1
sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel
1978. In particolare, il avrebbe dovuto attuare verifiche tese a controllare Parte_1
che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus in questione e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti da fonti normative speciali risalenti nel tempo. La Cassazione ha, infatti, precisato che fin dalla fine degli anni '60 era conosciuto il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus in questione era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, in adempimento degli obblighi normativi posti dalle leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, dal d.P.R. n. 1256 del 1971 e dalle leggi n.
519 dei 1973 e n. 833 del 1973 (Cfr. Cass. n. 17685/2011; Cass. n. 14932/2013; Cass. n.
4785/2014; Cass. n. 2232/2016; Cass. n. 1566/2019; Cass. n. 21145/2021; Cass. n.
14748/2022; Cass. 21695/2022).
25. Inoltre, con specifico riferimento alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie risarcitoria, va integralmente condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui là dove vigano specifici precetti in ordine al compimento di determinate attività per evitare un determinato rischio – nella specie regole poste al fine di evitare il rischio di infezione in seguito ad emotrasfusioni – la verificazione dell'evento dannoso che sia realizzazione del rischio in relazione al quale la regola è stata posta, comporta la responsabilità dell'agente indipendentemente da ciò che potesse prevedere e per il solo fatto di aver violato il precetto. Se, dunque, la struttura sanitaria omette i controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, tale condotta omissiva è da reputare causalmente efficiente in ordine all'insorgere dell'infezione, e antigiuridica, indipendentemente dal criterio della prevedibilità soggettiva, in quanto erano previste regole ad hoc che imponevano il controllo sul sangue umano proprio al fine di scongiurare il rischio di infezione (cfr. Cass. n. 17084/2017).
Pag. 8 di 10 26. Una volta acquisita al processo la circostanza dell'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di aver utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi.
27. Nel caso di specie, il appellante si è limitato ad asserire che Parte_1
all'epoca dell'emotrasfusione effettuata al 979) non era ancora Persona_1 disponibile alcun test adeguato per l'identificazione e il controllo dell'HCV, omettendo qualsiasi considerazione sull'assolvimento dei canoni di diligenza richiesti alla stregua delle conoscenze allora disponibili. Da ciò discende che risulta in modo evidente l'omessa attuazione dei controlli prescritti necessari per verificare la pericolosità del donatore e impedire l'utilizzo delle sacche di sangue ritenute quantomeno sospette.
28. Non condivisibile è, ancora, la deduzione dell'amministrazione appellante in ordine al nesso di causalità tra il virus HCV e il decesso di Per_1
in quanto il decreto di autorizzazione alla spesa e al pagamento
[...]
dell'indennizzo in favore di del 23.02.2017 (cfr. produzione Controparte_1 documentale fascicolo primo grado del ), richiama in premessa il parere Parte_1
favorevole della Commissione Medica di Messina che ha riconosciuto, tra l'altro, il nesso di causalità tra l'infermità contratta a seguito di trasfusione e il decesso di
Persona_1
29. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, quindi, devono ritenersi sussistere sufficienti elementi probatori, idonei a ritenere dimostrata sia l'esistenza di un nesso causale tra la trasfusione subita dal marito e genitore degli odierni appellati,
l'infezione da HCV contratta e il successivo decesso, sia l'esistenza di una condotta omissiva e negligente da parte dell'amministrazione appellante.
30. Sotto altro profilo, infine, si precisa che dal risarcimento spettante a
[...]
il primo Giudice ha correttamente scomputato le somme da ella Controparte_1 percepite a titolo di indennizzo ex l. 210/92, pervenendo così al risarcimento siccome quantificato in sentenza.
31. L'appello va, in definitiva, integralmente respinto.
Pag. 9 di 10 32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni scritte delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
4331/2019 del 3.10.2019 proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
e , con atto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 citazione notificato il 30.10.2019;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 7.200,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19.11.2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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