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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 88 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DE SIMONE Parte_1 C.F._1
AR e dall'Avv. CATERINA CAVALLARO, come da procura in atti. attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RN RE PA come da procura in atti. convenuto avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Milazzo_Piano Baele n. 24, conveniva il Sig. per sentire pronunciare Controparte_1
ordinanza di convalida di sfratto per morosità nei confronti del conduttore per non aver consegnato l'immobile locato e per aver maturato morosità a partire dal mese di novembre 2015, da calcolarsi in ragione di un canone mensile di 222,00 € mensili.
Si costituiva il il quale contestando le domande avverse, eccepiva che l'immoble Controparte_1 era stato riconsegnato di fatto già nel 2015 e poi ufficialmente nel 2018 avvertendo la proprietaria tramite una pec.
Con ordinanza del 18.01.2019 il Giudice Dott.ssa Maria Impera, così disponeva: “rigetta l'istanza di convalida dello sfratto e di emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile. Dispone il mutamento del rito ex art. 667 cpc e assegna alle parti termine di 15 giorni per l'inizio della procedura di mediazione, rinviando per il prosieguo
e nel merito, così come previsto nel Decreto n. 56 del Presidente del Tribunale, davanti alla Dott.ssa Maria Lucia Marino
Merlo all'udienza del 15.07.2019. Concede, altresì, termini a parte attrice per l'integrazione degli atti fino a 30 giorni prima della suddetta udienza e sino a 10 giorni prima a parte convenuta.”
Parte resistente depositava memoria integrativa, insistendo nelle proprie eccezioni e difese e nella domanda riconvenzionale con la quale chiedeva:
5. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla Sig.ra per violazione degli obblighi di Parte_1
cui all'art. 1575 c.c.;
6. per l'effetto, condannare la Sig.ra a rimborsare al Sig. se del caso anche a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., il costo delle riparazioni urgenti e necessarie
– concretizzatesi in opere di manutenzione straordinaria - eseguite dal Sig. sul compendio locato, da CP_1
determinarsi tramite disponenda ctu, previa eventuale compensazione con le somme, reclamate dall'attrice a vario titolo e ritenute legittime dal Giudicante; il tutto – quanto alla spiegata riconvenzionale - nella misura che risulterà di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma entro il limite risarcitorio di €. 5.200,00 entro cui il Sig. intende CP_1
contenere la domanda riconvenzionale con espressa rinuncia al supero;
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita tramite l'escussione del teste indicato dal conduttore e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale.
******
Entrambe le domande sono infondate e non meritano di essere accolte.
Come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, le medesime domande da essa formulate sono state già effettuate in un precedente giudizio avente per oggetto lo sfratto dell'immobile oggetto della presente causa e per lo stesso contratto di locazione.
Considerato il noto principio ne bis in idem, costituito dal divieto di proporre nuovamente una domanda che abbia già trovato una soluzione, la richieste di parte attrice si ritiene inammissibile e come tale vengono rigettate.
Riguardo la domanda riconvenzionale, essa va rigettata in quanto le circostanze su cui si fonda non sono state debitamente provate.
Infatti il condurttore ha dichiarato di aver effettuato alcune riparazioni straoprdinarie per rendere fruibile l'immobile locato, ma non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Il teste escusso ha solo dichiarato che il ha eseguito dei lavori nell'immobile senza però CP_1
sapere riferire quali, precisando che prima l'immobile era devastato e poi è diventato un ufficio dove venivano ricevuti i clienti.
Tale deposizione non appare sufficiente come fonte di prova in quanto lo stesso teste dichiara che inizialmente aveva visto l'immobile da fuori e lo aveva descritto quale vetusto senza entrarci, poi sostiene che grazie agli interventi di ristrutturazione lo stesso era diventato fruibile ma non ha saputo indicare la tipologia di detti interventi.
Alcuna prova inoltre è stata offerta sul consenso della proprietaria riguardo la ristrutturazione dell'immobile, né è stato prodotto un preventivo di spesa di ristrutturazione o fatture di acquisto materiale.
A fronte di una carente prova, la richiesta CTU sarebbe risultata esplorativa e per tale motivo non è stata disposta.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 88 2019 R.G., così provvede: - rigetta la domanda di;
Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/12/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 88 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DE SIMONE Parte_1 C.F._1
AR e dall'Avv. CATERINA CAVALLARO, come da procura in atti. attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RN RE PA come da procura in atti. convenuto avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Milazzo_Piano Baele n. 24, conveniva il Sig. per sentire pronunciare Controparte_1
ordinanza di convalida di sfratto per morosità nei confronti del conduttore per non aver consegnato l'immobile locato e per aver maturato morosità a partire dal mese di novembre 2015, da calcolarsi in ragione di un canone mensile di 222,00 € mensili.
Si costituiva il il quale contestando le domande avverse, eccepiva che l'immoble Controparte_1 era stato riconsegnato di fatto già nel 2015 e poi ufficialmente nel 2018 avvertendo la proprietaria tramite una pec.
Con ordinanza del 18.01.2019 il Giudice Dott.ssa Maria Impera, così disponeva: “rigetta l'istanza di convalida dello sfratto e di emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile. Dispone il mutamento del rito ex art. 667 cpc e assegna alle parti termine di 15 giorni per l'inizio della procedura di mediazione, rinviando per il prosieguo
e nel merito, così come previsto nel Decreto n. 56 del Presidente del Tribunale, davanti alla Dott.ssa Maria Lucia Marino
Merlo all'udienza del 15.07.2019. Concede, altresì, termini a parte attrice per l'integrazione degli atti fino a 30 giorni prima della suddetta udienza e sino a 10 giorni prima a parte convenuta.”
Parte resistente depositava memoria integrativa, insistendo nelle proprie eccezioni e difese e nella domanda riconvenzionale con la quale chiedeva:
5. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla Sig.ra per violazione degli obblighi di Parte_1
cui all'art. 1575 c.c.;
6. per l'effetto, condannare la Sig.ra a rimborsare al Sig. se del caso anche a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., il costo delle riparazioni urgenti e necessarie
– concretizzatesi in opere di manutenzione straordinaria - eseguite dal Sig. sul compendio locato, da CP_1
determinarsi tramite disponenda ctu, previa eventuale compensazione con le somme, reclamate dall'attrice a vario titolo e ritenute legittime dal Giudicante; il tutto – quanto alla spiegata riconvenzionale - nella misura che risulterà di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma entro il limite risarcitorio di €. 5.200,00 entro cui il Sig. intende CP_1
contenere la domanda riconvenzionale con espressa rinuncia al supero;
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita tramite l'escussione del teste indicato dal conduttore e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale.
******
Entrambe le domande sono infondate e non meritano di essere accolte.
Come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, le medesime domande da essa formulate sono state già effettuate in un precedente giudizio avente per oggetto lo sfratto dell'immobile oggetto della presente causa e per lo stesso contratto di locazione.
Considerato il noto principio ne bis in idem, costituito dal divieto di proporre nuovamente una domanda che abbia già trovato una soluzione, la richieste di parte attrice si ritiene inammissibile e come tale vengono rigettate.
Riguardo la domanda riconvenzionale, essa va rigettata in quanto le circostanze su cui si fonda non sono state debitamente provate.
Infatti il condurttore ha dichiarato di aver effettuato alcune riparazioni straoprdinarie per rendere fruibile l'immobile locato, ma non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Il teste escusso ha solo dichiarato che il ha eseguito dei lavori nell'immobile senza però CP_1
sapere riferire quali, precisando che prima l'immobile era devastato e poi è diventato un ufficio dove venivano ricevuti i clienti.
Tale deposizione non appare sufficiente come fonte di prova in quanto lo stesso teste dichiara che inizialmente aveva visto l'immobile da fuori e lo aveva descritto quale vetusto senza entrarci, poi sostiene che grazie agli interventi di ristrutturazione lo stesso era diventato fruibile ma non ha saputo indicare la tipologia di detti interventi.
Alcuna prova inoltre è stata offerta sul consenso della proprietaria riguardo la ristrutturazione dell'immobile, né è stato prodotto un preventivo di spesa di ristrutturazione o fatture di acquisto materiale.
A fronte di una carente prova, la richiesta CTU sarebbe risultata esplorativa e per tale motivo non è stata disposta.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 88 2019 R.G., così provvede: - rigetta la domanda di;
Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/12/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola