Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.10909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10909/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
e
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.11.24 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio contatto in data Parte_2 Parte_1
04.05.2007, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Soiano del Lago (BS) al numero 1, parte 2
Serie A dell'anno 2007.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare la casa familiare sita in Calvagese D/R (BS) in via N. Sauro n. 15 con ogni arredo e pertinenza.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
Durante il perìodo scolastico:
- il padre terrà con sé i figli ogni lunedì dalle ore 18:30 (ritorno dal lavoro) fino alle 21:30 e li riporterà alla madre che li prende in cura fino a mercoledì. Alle ore 18:30 di ogni mercoledì il padre tiene con sé i figli per tenerli a cena e a dormire presso la sua abitazione e li riporta il mattino successivo alle ore 7:00 presso la madre che provvede alla consegna a scuola e successivamente li tiene con sé fino a venerdì.
- Ogni due settimane il padre tiene con sé i figli dalle 18:30 del venerdì alle 21:00 della successiva domenica, quando li riconsegnerà alla madre.
- I genitori ritengono concordemente che ognuno debba offrire l'opportunità di prendersi cura dei figli nei suoi tempi di cura prima di ricorrere ad altre figure (nonni o amici).
- Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 25 aprile ecc...) i genitori concordano di mantenere la frequenza secondo il piano dei tempi di cura di cui sopra con l'ausilio dei nonni paterni.
Durante il perìodo estivo:
- i genitori mantengono il piano di frequentazione stabilito nel periodo scolastico con l'aiuto dei nonni paterni.
I minori frequenteranno Grest estivi come fatto finora, salvo nuovo accordo tra i genitori in considerazione anche dell'età dei figli.
- Si concordano 10 giorni consecutivi di ferie con ogni genitore durante il periodo estivo, da concordare e comunicare entro la fine del mese di maggio dello stesso anno.
Durante le vacanze natalizie e pasquali:
I genitori stabiliscono che i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25.12 e 06.01 con un genitore ed i giorni 24.12 e 31.12 con l'altro genitore così come la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
I genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo dei figli.
Compleanni e giorni particolari:
I genitori condividono il desiderio di cenare tutti e quattro insieme nei giorni del compleanno dei figli, mentre nel giorno del compleanno di mamma e papà i figli trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato.
Inoltre, i bambini festeggeranno sempre i compleanni dei nonni paterni restando con il padre, indipendentemente dal calendario stabilito.
Mentre il giorno 8 dicembre si stabilisce che i figli staranno sempre con la madre.
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo degli assegni familiari entro il giorno Parte_2 Pt_1
20 di ogni mese per le spese ordinarie mentre le spese straordinarie (tra le quali stabiliscono di inserire le spese del doposcuola, da concordare prima dell'iscrizione), verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.07.2016 e verranno saldate ogni fine mese.
Disporre che le parti provvedano al pagamento del 50% delle spese per le visite pediatriche, specialistiche, scolastiche e di professionisti vari per le risoluzioni di eventuali future controversie.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soiano
Del Lago (BS) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
PER IL DIVORZIO:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in data 04.05.2007, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Soiano del Lago (BS) al numero 1, parte 2 Serie A dell'anno 2007.
2. Confermare le condizioni di separazione da intendersi quivi integralmente riportate:
1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli,
2) Assegnare la casa familiare sita in Calvagese D/R (BS) in via N, Sauro n. 15 con ogni arredo e pertinenza.
3) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
Durante il periodo scolastico:
- il padre terrà con sé i figli ogni lunedì dalle ore 18:30 (ritorno dal lavoro) fino alle 21:30 e li riporterà alla madre che li prende in cura fino a mercoledì. Alle ore 18:30 di ogni mercoledì il padre tiene con sé i figli per tenerli a cena e a dormire presso la sua abitazione e li riporta il mattino successivo alle ore 7:00 presso la madre che provvede alla consegna a scuola e successivamente li tiene con sé fino a venerdì.
- Ogni due settimane il padre tiene con sé i figli dalle 18:30 del venerdì alle 21:00 della successiva domenica, quando li riconsegnerà alla madre.
- I genitori ritengono concordemente che ognuno debba offrire l'opportunità di prendersi cura dei figli nei suoi tempi di cura prima di ricorrere ad altre figure (nonni o amici).
- Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 25 aprile ecc...) i genitori concordano di mantenere la frequenza secondo il piano dei. tempi di cura di cui sopra con ausilio dei nonni paterni.
Durante il perìodo estivo:
- i genitori mantengono il piano di frequentazione stabilito nel periodo scolastico con l'aiuto dei nonni paterni. I minori frequenteranno Grest estivi come fatto finora, salvo nuovo accordo tra i genitori in considerazione anche dell'età dei figli.
- Si concordano 10 giorni consecutivi di ferie con ogni genitore durante il periodo estivo, da concordare e comunicare entro la fine del mese di maggio dello stesso anno.
Durante le vacanze natalizie e pasquali:
I genitori stabiliscono che i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25.12 e 06.01 con un genitore ed i giorni 24.12 e 31.12 con l'altro genitore così come la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. I genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo dei figli. Compleanni e giorni particolari:
I genitori condividono il desiderio di cenare tutti e quattro insieme nei giorni del compleanno dei figli, mentre nel giorno del compleanno di mamma e papà i figli trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato.
Inoltre, i bambini festeggeranno sempre i compleanni dei nonni paterni restando con il padre, indipendentemente dal calendario stabilito.
Mentre il giorno 8 dicembre si stabilisce che i figli staranno sempre con la madre.
4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo degli assegni familiari entro il giorno Parte_2 Pt_1
20 di ogni mese per le spese ordinarie mentre le spese straordinarie (tra le quali stabiliscono di inserire le spese del doposcuola, da concordare prima dell'iscrizione), verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14,07,2016 e verranno saldate ogni fine mese.
Disporre che le parti provvedano al pagamento del 50% delle spese per le visite pediatriche, specialistiche, scolastiche e di professionisti vari per le risoluzioni di eventuali future controversie.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04.5.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SOIANO DEL LAGO (anno 2007, parte II^, serie A, n.1), dal quale nascevano in data
7.5.2012 la figlia e in data 21.1.2011 il figlio . Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse dei minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.1.2025
Il Presidente est
Costanza Teti