Articolo 17 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 dicembre 1973
Art. 17. (Costituzione delle preture in sezioni)

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' cosi' modificato:
"Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni.
Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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