TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 687 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 687-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata proposto da
RI OJ (CF [...]), rappresentato e difeso dagli avvocati Avv.ti
Salvatore NICOLA e Stefano NICOLA
- RICORRENTE- nei confronti di
TEK NOW S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 RI OJ ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata nei confronti della TEK
NOW S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128.
La Cancelleria ha tentato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta a mezzo pec. La pec non è risulta consegnata e dal fascicolo telematico risulta la seguente ricevuta di mancata consegna ”Avviso di mancata consegna. Il giorno
24/12/2024 alle ore 12:21:33 (+0100) nel messaggio "TRIBUNALE DI TORINO - PROC.
PREFALLIMENTARE N. 687 - 1/2024 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL
DEBITORE" proveniente da tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it e destinato all'utente teknow@pec-mail.it è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Register - indirizzo non valido”.
La notifica è indicata nel fascicolo telematico come perfezionatasi sull'area web il
27.12.2024.
All'udienza tenutasi il 31.1.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha osservato che,
a seguito della impossibilità di notificare da parte della cancelleria a mezzo pec alla parte convenuta la notifica risulta perfezionata in Area Web, chiedendo, nell'ipotesi in cui fosse necessario notificare nelle forme previste dall'art. 40, co 8 CCII, termine per nuova notifica.
Il Giudice designato all'istruttoria, richiamato il Decreto di fissazione di udienza in cui si legge quanto segue “rilevato che l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs.
13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione di
Cancelleria in data 8.11.2024 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8 CCI”, ha assegnato a parte ricorrente termine per provvedere alla notifica nelle forme previste dall'art. 40 co 8 CCII, da calcolare in relazione alla necessità di rispettare il termine a difesa di cui all'art. 41 co 2 CCII, fissando nuova udienza all' 11.03.2025.
La notifica ex art. 40 co 8 CCII risulta correttamente effettuata dalla ricorrente l'11 febbraio
2025 presso la Casa Comunale di Torino, in quanto la previa tentata notifica all'indirizzo risultante quale sede legale non si è perfezionata perché la società è risultata “trasferita”.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
7.1.2025 ed inserita nel fascicolo telematico in pari data, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 506.167,44 (di cui euro 491.356,23 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 14.811,21 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza dell'11 marzo 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nonché, in subordine, della liquidazione controllata ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
2 ***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 86/2024 emesso dal Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, nonché del successivo atto di precetto (docc. 2 e 3) di €11.913,49;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto
I n. 54 cap 10128 (cfr. visura camerale del 24.12.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la ricerca, fabbricazione, l'importazione e il commercio di apparecchiature e sistemi per l'elaborazione di dei dati, per l'automazione dell'ufficio e per l'automazione industriale, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dall'informativa trasmessa da ADEr e sopra citata emergono debiti per oltre 500.000 euro, così che la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, nonostante l'ammontare non elevato (circa 11.000 euro) e l'impossibilità di soddisfare lo stesso tramite esecuzione, essendo stata tentata vanamente l'esecuzione mobiliare presso le sedi operative (docc. 4e 5); l'assenza di bilanci depositati in epoca successiva al 2021; il mancato funzionamento della pec attestato al momento della tentata notifica da parte della
Cancelleria e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale risultata nell'ambito della notifica da parte del ricorrente;
la rilevante esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata, superiore a 500.000 euro;
3 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di TEK NOW
S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la rag. Patrizia Schillaci, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori
4 corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 giugno 2025 alle ore 10:45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
5 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 687-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata proposto da
RI OJ (CF [...]), rappresentato e difeso dagli avvocati Avv.ti
Salvatore NICOLA e Stefano NICOLA
- RICORRENTE- nei confronti di
TEK NOW S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 RI OJ ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata nei confronti della TEK
NOW S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128.
La Cancelleria ha tentato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta a mezzo pec. La pec non è risulta consegnata e dal fascicolo telematico risulta la seguente ricevuta di mancata consegna ”Avviso di mancata consegna. Il giorno
24/12/2024 alle ore 12:21:33 (+0100) nel messaggio "TRIBUNALE DI TORINO - PROC.
PREFALLIMENTARE N. 687 - 1/2024 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL
DEBITORE" proveniente da tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it e destinato all'utente teknow@pec-mail.it è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Register - indirizzo non valido”.
La notifica è indicata nel fascicolo telematico come perfezionatasi sull'area web il
27.12.2024.
All'udienza tenutasi il 31.1.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha osservato che,
a seguito della impossibilità di notificare da parte della cancelleria a mezzo pec alla parte convenuta la notifica risulta perfezionata in Area Web, chiedendo, nell'ipotesi in cui fosse necessario notificare nelle forme previste dall'art. 40, co 8 CCII, termine per nuova notifica.
Il Giudice designato all'istruttoria, richiamato il Decreto di fissazione di udienza in cui si legge quanto segue “rilevato che l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs.
13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione di
Cancelleria in data 8.11.2024 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8 CCI”, ha assegnato a parte ricorrente termine per provvedere alla notifica nelle forme previste dall'art. 40 co 8 CCII, da calcolare in relazione alla necessità di rispettare il termine a difesa di cui all'art. 41 co 2 CCII, fissando nuova udienza all' 11.03.2025.
La notifica ex art. 40 co 8 CCII risulta correttamente effettuata dalla ricorrente l'11 febbraio
2025 presso la Casa Comunale di Torino, in quanto la previa tentata notifica all'indirizzo risultante quale sede legale non si è perfezionata perché la società è risultata “trasferita”.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
7.1.2025 ed inserita nel fascicolo telematico in pari data, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 506.167,44 (di cui euro 491.356,23 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 14.811,21 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza dell'11 marzo 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nonché, in subordine, della liquidazione controllata ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
2 ***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 86/2024 emesso dal Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, nonché del successivo atto di precetto (docc. 2 e 3) di €11.913,49;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto
I n. 54 cap 10128 (cfr. visura camerale del 24.12.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la ricerca, fabbricazione, l'importazione e il commercio di apparecchiature e sistemi per l'elaborazione di dei dati, per l'automazione dell'ufficio e per l'automazione industriale, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dall'informativa trasmessa da ADEr e sopra citata emergono debiti per oltre 500.000 euro, così che la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, nonostante l'ammontare non elevato (circa 11.000 euro) e l'impossibilità di soddisfare lo stesso tramite esecuzione, essendo stata tentata vanamente l'esecuzione mobiliare presso le sedi operative (docc. 4e 5); l'assenza di bilanci depositati in epoca successiva al 2021; il mancato funzionamento della pec attestato al momento della tentata notifica da parte della
Cancelleria e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale risultata nell'ambito della notifica da parte del ricorrente;
la rilevante esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata, superiore a 500.000 euro;
3 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di TEK NOW
S.R.L. (CF 08739780016), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, c/o St. Coda, Corso Re Umberto I n. 54 cap 10128; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la rag. Patrizia Schillaci, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori
4 corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 giugno 2025 alle ore 10:45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
5 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6