CA
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
24 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. Parte_1
I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in TO SI (VA), via A. Da Brescia, n. 1 ed elettivamente domiciliata in
MI, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Rodolfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), nata ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
pagina1 di 17 (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
SI (VA) il 20 settembre 1985, ivi residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
TO SI (VA) il giorno 8 dicembre 1981 e residente a [...];
tutti in proprio e in qualità di eredi di , nato il 27 maggio Persona_1
1954 a TO SI (VA) ed ivi deceduto il 30 gennaio 2022;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Po, n. 35, presso lo studio dell'avv. Bruno Sgromo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 574/2024, pubblicata il 18 aprile 2024 dal Tribunale di
TO SI nella causa iscritta al n. 1885/2023 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti, così giudicare:
1) NEL MERITO: in accoglimento del motivo di gravame sub n. 1, riformare la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di TO SI, rigettando con la migliore motivazione ogni avversa pretesa avanzata nei confronti della
[...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivi di appello, in accoglimento dei motivi di gravame sub nn. 2 e 3, rideterminare secondo giustizia il danno non patrimoniale da perdita di chances da liquidare iure hereditatis, respingendo comunque la pretesa di vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidato iure proprio;
pagina2 di 17 3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga nominato un nuovo Collegio
Peritale o quantomeno convocato a chiarimenti il collegio peritale di cui alla
CTU espletata in sede di ATP onde fornire una risposta, sia alla luce delle osservazioni svolte dal Dottori e che di Persona_2 Persona_3 quelle formulate da questa difesa in atti, chiarendo in ogni caso la questione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la perdita di chances per il signor
”. Pt_2
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto,
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di TO SI
[...] poiché inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
pagina3 di 17
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. da CP_1
e dai figli e , in proprio e in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3
eredi di , nei confronti di Persona_1 Parte_1
(di seguito denominata – volta a conseguire il
[...] Controparte_3
risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis asseritamente subiti in conseguenza della vicenda clinica che aveva interessato il congiunto PE
– con sentenza n. 574/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, il Tribunale di
[...]
TO SI ha condannato la parte convenuta a corrispondere agli attori la complessiva somma di denaro di euro 164.418,00 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, nonché a l'ulteriore somma di denaro di euro CP_1
60.570,00 e ad e a l'ulteriore somma di Parte_2 Parte_3
denaro di euro 50.475,00, ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da “perdita del rapporto parentale”; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ha condannato la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., instaurato ante causam, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
ha, altresì, condannato la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio di merito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
ha posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separati provvedimenti.
Il giudice ha preliminarmente riassunto le contrapposte allegazioni delle parti, ricordando che nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto le seguenti circostanze: il 14 dicembre 2021 , sovrappeso e con un quadro clinico Persona_1
complesso, caratterizzato da ipertensione arteriosa, dislipidemia e cardiopatia ischemica trattata con angioplastica coronarica percutanea transluminale nel 2001, durante una visita cardiologica programmata, a seguito del riscontro di una tachiaritmia di prima evidenza, era stato inviato dal medico curante al Pronto
Soccorso di TO SI per degli accertamenti e, poi, dimesso con diagnosi di
“FA di primo riscontro non databile. Fibrillazioneatriale”; il 25 gennaio 2022, a seguito di infarto miocardico, era stato trasportato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate e poi ricoverato presso il reparto di pagina4 di 17 Rianimazione in quadro di “comapostanossico” sino al 30 gennaio 2022, data in cui era deceduto;
la consulenza tecnica depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. aveva accertato la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso dell' di TO SI, che il 14 dicembre 2021 si erano limitati alla CP_4
presa in carico del paziente relativamente alla gestione della fibrillazione atriale, omettendo di effettuare una valutazione generale della situazione cardiologica e una stratificazione del rischio cardiovascolare;
dalla descrizione dei fatti e dalle considerazioni medico legali dei consulenti tecnici d'ufficio emergeva con evidenza il rapporto causale tra la condotta omissiva della parte convenuta e il decesso di : alla stregua del Persona_1 ragionamento controfattuale, infatti, qualora i sanitari dell'
[...]
avessero osservato le prescrizioni delle Controparte_5
leges artis e delle linee guida, effettuando i necessari approfondimenti diagnostici, quando il paziente si era recato in Pronto Soccorso avvertendo dolore toracico, sarebbero emersi i segni di un aggravamento della patologia che lo affliggeva e sarebbe stato, così, scongiurato l'evento morboso che lo aveva condotto alla morte.
Il giudice ha, altresì, riassunto le difese della parte convenuta, ricordando che quest'ultima aveva eccepito che i sanitari che avevano avuto in cura PE
in Pronto Soccorso avevano operato correttamente, in quanto i dati a
[...]
disposizione erano più che sufficienti per escludere in quel momento una sindrome coronarica acuta e per rivolgere l'attenzione esclusivamente alla problematica aritmica;
che al dipartimento di emergenza-urgenza di un ospedale spettava unicamente la funzione di valutare se le condizioni del paziente, al momento dell'osservazione, fossero tali da imporne il ricovero oppure di consentirne la dimissione;
che non era stata provata la sussistenza di un rapporto di causalità tra le prestazioni di Pronto Soccorso del 14 dicembre 2021 e il decesso di e neppure tra le prestazioni e la perdita di chance. Persona_1
Passando ad esaminare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, dopo aver preliminarmente inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale e aver richiamato i principi che governano la materia, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto, da parte degli attori, l'onere probatorio sugli stessi incombente, dimostrando l'esistenza della responsabilità della pagina5 di 17 struttura, quale accertata dai consulenti tecnici d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva ante causam.
Sulla base della relazione degli ausiliari, il giudice ha accertato la responsabilità per colpa dei sanitari della struttura convenuta e il nesso di causa con la perdita di chance di sopravvivenza, precisando che “la mancata valutazione della situazione cardiologica e della stratificazione del rischio cardiovascolare, tenuto conto dell'occorrenza dell'aritmia in presenza di dolore toracico in paziente ad alto rischio cardiovascolare, ha condotto, infatti, alla perdita di possibilità di individuare la patologia coronarica che ha poi determinato l'exitus a distanza di quarantadue giorni, sottraendo, quindi, al paziente concrete chances di sopravvivenza”.
Dopo aver richiamato le puntuali considerazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice di prime cure ha accertato, in definitiva, che l'omissione dei sanitari della struttura convenuta, consistita nel non procedere ad una valutazione della stabilità o meno della cardiopatia ischemica e a non effettuare, di conseguenza, gli accertamenti necessari e, in particolare, l'esecuzione di un test da sforzo (oltre a ECG seriati a tempo 0 a 6 e a 12 ore con enzimi cardiaci), aveva determinato la perdita di possibilità di “slatentizzare” una condizione di scarsa riserva coronarica, calcolata nell'ordine del 30% guardando alla probabilità pre- test del paziente di essere affetto da malattia coronarica ostruttiva, con conseguente perdita di chance di sopravvivenza;
che, invero, “laddove, con
l'esecuzione dei test, fosse emersa tale condizione patologica, sarebbe stato possibile pianificare il conseguente intervento precoce, scongiurando l'evento morte con un intervento terapeutico”.
Quanto al nesso di causa tra l'omissione dei sanitari e l'evento di danno, il giudice ha rilevato, sulla base della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, che,
“non avendo i sanitari eseguito, né indicato come da effettuare dopo la dimissione, un approfondimento volto a verificare lo stato di stabilità della nota cardiopatia, pur avendo il paziente, ad altissimo rischio cardiovascolare, lamentato dolore toracico – accertamento che ben avrebbe potuto essere eseguito nell'intervallo di quarantadue giorni tra il primo e il secondo accesso in PS – gli stessi avevano causato, in capo al paziente, una perdita di chance di sopravvivenza;
laddove, infatti, gli esami sopra indicati fossero stati eseguiti, vi
pagina6 di 17 sarebbe stato il 30% di possibilità di individuare la patologia e, quindi, di procedere alle cure del caso, che avrebbero salvato il paziente”.
Il giudice ha precisato che non vi era prova che la condotta omissiva dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di TO SI avesse cagionato la morte del paziente;
che, diversamente, dalle conclusioni dei Persona_1 consulenti tecnici d'ufficio risultava sussistere un'insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggiore durata della vita, in quanto solo con una probabilità pari al 30% i doverosi accertamenti omessi avrebbero consentito di “slatentizzare” la patologia e, quindi, di procedere in maniera tempestiva alle cure del caso.
Il giudice ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso causale, nella logica del “più probabile che non”, tra l'errore medico e la perdita della possibilità di cura e, quindi, di sopravvivenza, del paziente e non già tra tale errore e l'evento morte.
Ha, quindi, individuato l'evento di danno risarcibile nella perdita di chance, intesa quale possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 2024, CP_3
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto
[...]
l'integrale riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 29 ottobre 2024, , CP_1 [...]
e hanno chiesto il rigetto del gravame, contestandone Pt_2 Parte_3
specificamente i singoli motivi.
Nelle more del processo, con ordinanza depositata il 9 dicembre 2024, la
Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Controparte_3
pagina7 di 17 Con un primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la “ERRATA
STATUIZIONE DEL TRIBUNALE CIRCA IL PRETESO ED INVERO
INSUSSISTENTE NESSO CAUSALE TRA L
[...]
” (p. 4, Parte_4
atto di appello).
Nel censurare le statuizioni inerenti all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari della struttura convenuta e la perdita di chance di sopravvivenza di , l'appellante ritiene che i Persona_1 consulenti tecnici d'ufficio non abbiano risposto compiutamente alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta e che, di conseguenza, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure non possa essere condiviso.
Ribadiscono che i consulenti tecnici di avevano precisato Controparte_3
che, in ragione della storia clinica pregressa e in atto di , non vi Persona_1
era motivo di escludere ulteriormente, dopo quanto già fatto, una sindrome coronarica acuta, in quanto, anzitutto, il paziente non presentava sintomatologia dolorosa, dato che i dolori toracici denunciati dal paziente erano del tutto atipici.
Aggiunge che i dati di troponina ad alta sensibilità riscontrati in quell'occasione (15.6 con cut-off di 14), così come quelli di Pro-BNP (764 n.g/L) sono valori ampiamente compatibili con la presenza di una fibrillazione atriale e non con una sindrome coronarica acuta in atto.
Da ultimo, l'appellante sottolinea come sia “peraltro ben noto che
l'accuratezza diagnostica del test ergometrico eventualmente associato ad imaging (Ecostress, Scintigrafia, CardioRM da stress) è bassa in presenza di fibrillazione atriale, soprattutto a frequenza cardiaca non ben controllata” (p. 6, atto di appello).
Afferma, quindi, che il test da sforzo sarebbe stato del tutto privo di attendibilità in corso di fibrillazione atriale.
In definitiva, l'appellante sostiene che non vi era alcun elemento che dovesse indurre i sanitari di un Pronto Soccorso a svolgere attività diverse da quelle esercitate né a fornire indicazioni specifiche rispetto all'approfondimento dello stato di stabilità della cardiopatia.
L'appellante chiede, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali o la convocazione a chiarimenti del collegio peritale sulle questioni già poste in rilievo pagina8 di 17 nel giudizio di primo grado, ritenendo che sia mancata la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente posto a base della decisione la relazione predisposta dai consulenti tecnici d'ufficio dott. Persona_4
specialista in medicina legale e dott. specialista in Persona_5
cardiologia, ritenendola giustamente esaustiva, in quanto basata su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta.
Premessa, dunque, l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto dell'appellante, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiaramente accertato il nesso di causalità tra la condotta medica e la perdita di chance di sopravvivenza per il paziente, individuando esattamente i singoli profili di censura nel comportamento dei medici del Pronto Soccorso di TO SI e la correlazione causale tra tali condotte e la perdita della possibilità di ricevere cure adeguate e, dunque, di poter sopravvivere più a lungo per . Persona_1
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato, sulla base della letteratura scientifica e delle linee guida italiane della
[...]
della Parte_5 Parte_6
quanto segue:
[...]
“Qualora ci si trovi di fronte ad un paziente con anamnesi di dolori toracici, il sanitario deve definire la probabilità di una sindrome coronarica soprattutto in paziente ad altro rischio cardiovascolare e porre rapidamente in atto tutte le indagini diagnostiche strumentali necessarie per ridurre sensibilmente i ritardi diagnostici e terapeutici che influiscono negativamente sulla prognosi in tali circostanze (circa il 2% dei casi di accesso in PS, ove la sintomatologia e gli esami strumentali non rispecchiano pienamente la condizione standard, la diagnosi di SCA viene mancata ed i pazienti sono erroneamente dimessi). Infatti, non ci si dovrebbe limitare ad una inerte anamnesi e ad un esame obiettivo, che spesso risulta del tutto negativo, ma occorre effettuare una visita approfondita e attuare immediatamente le indagini strumentali non cruenti per aumentare la probabilità di fugare ogni dubbio di riacutizzazione della patologia cronica sottostante.
pagina9 di 17 Ora, nel caso di specie, non vi sono dubbi che si trattasse di un paziente ad alto rischio cardiovascolare, in considerazione dell'età, del sesso maschile, dell'ipertensione, dislipidemia e cardiopatia ischemica già nota (pregressa angioplastica coronarica nel 2001). L'occorrenza di fibrillazione atriale e soprattutto il dato anamnestico di dolore toracico, seppur non definito nelle specifiche, comporta obbligatoriamente una valutazione della stabilità o meno della cardiopatica ischemica nota che non può limitarsi ad una valutazione acuta della stessa ma che necessita di una presa in carica del paziente: infatti in un soggetto come il Sig. anche la sola prova da sforzo presenta una Pt_2
accettabile grado di sensibilità e specificità per slatentizzare una eventuale ridotta riserva coronarica. A tale proposito, si legga a pagina 60 del position paper ANMCO-SIMEU sulla gestione del dolore toracico in Pronto Soccorso, pubblicato su “Il Giornale Italiano di Cardiologia Vol 10 2009” e che propone un algoritmo diagnostico a seconda della tipologia di dolore toracico relativizzato sul rischio cardiovascolare del paziente, dove nello specifico punto vengono distinti due tipologie di pazienti con precordialgia non tipica, di cui uno senza storia di cardiopatia ove viene previsto che: “…il percorso di valutazione può essere programmato, in via ambulatoriale, dopo la dimissione ospedaliera”
(senza specificare i tempi per effettuare il suddetto percorso e per eseguire il relativo test da sforzo), mentre stessa sintomatologia in tipologia di paziente con storia di cardiopatia ischemica, recita: “…nel gruppo 2 (cioè quest'ultima tipologia di paziente) la valutazione dovrebbe essere completata possibilmente entro il ricovero”. Queste sono le linee guida italiane della
[...]
e della Parte_5 Parte_6
a cui dovremmo fare riferimento.
[...]
Per tali motivi, gli scriventi ritengono che sarebbe stato necessario approfondire la situazione clinica del paziente, inviato correttamente dal collega cardiologo dall'ambulatorio in pronto soccorso, non solo per la presa in carico relativamente alla gestione della fibrillazione atriale indatabile, ma anche per provvedere alla valutazione generale della situazione cardiologica, alla stratificazione del rischio cardiovascolare, in considerazione dell'occorrenza dell'aritmia in presenza di dolore toracico in paziente ad alto rischio cardiovalscolare. Inoltre, considerando il valore anormale della troponina T, seppur modesto, l'occorrenza di fibrillazione atriale, il movimento significativo
pagina10 di 17 del pro-BNP, in presenza di dolore toracico nei giorni precedenti, come riferito dal medico accettante del PS, ma ancora “paziente paucisintomatico” nella valutazione cardiologica sempre in PS, sarebbe stato opportuno applicare
l'algoritmo del protocollo previsto dal position paper dell' del Parte_7
dolore toracico, che prevede ECG seriati a tempo 0 a 6 e a 12 ore con enzimi cardiaci, in particolare l Troponina. A maggior ragione, in caso di incremento significativo della stessa, associata o meno a modificazione del tracciato, si sarebbe trattenuto il paziente per le cure del caso (cosa che non è possibile stabilire perché il paziente è stato dimesso prima di eseguire gli ECG seriati e curva troponinica nel tempo più sopra indicato) (omissis) è ragionevole affermare, come suggerito dalla letteratura a tal proposito, che esami provocativi in termini di valutazione della riserva coronarica, come il test da sforzo per iniziare, avrebbero potuto slatentizzare una malattia coronarica suscettibile di trattamento adeguato financo cruento. Si sarebbe potuto pertanto definire e programmare un tempestivo e adeguato trattamento chirurgico tramite bypass aorto-coronarico o impianto di stenti in elezione che, in considerazione del tempo trascorso dalla dimissione ospedaliera all'evento morte, avrebbe potuto evitare il decesso. Inoltre, è quanto meno discutibile la sospensione dell'antiaggregante
(Ascriptin) in un paziente con possibile acuzie ischemica lasciando solo una monoterapia con anticoagulante come prevenzione della trombosi cardioembolica. Infatti, se consideriamo una ipotetica instabilità coronarica, come supposto dall'occorrenza della Fibrillazione Atriale (aumento della troponina seppur modesto e aumento significativo per pro-BNP), sarebbe stato opportuno proseguire fino alla diagnosi definitiva, quantomeno, visto il favorevole rapporto CHADVASC-HASBLED, con una duplice terapia che prevedesse antiaggregante + anticoagulante. Pertanto, considerando le linee guida della cardiopatia ischemica cronica che reputano necessario uno stress test in un paziente con una probabilità di malattia ischemica superiore al 15%, gli scriventi ritengono che il rischio pre-test di una malattia coronarica ostruttiva del paziente in fattispecie sia almeno superiore al 26%, considerando che il dolore toracico fosse atipico (Figura 1). Se tuttavia le caratteristiche fossero state tipiche, cosa non nota visto che l'unica annotazione riporta parla di dolore toracico, senza descriverne le ulteriori caratteristiche, la probabilità pre-test sarebbe stata addirittura superiore al 46%. Ad ogni buon conto, nel caso del Sig.
pagina11 di 17 è ragionevole ritenere, vista la probabilità pre-test di poter individuare Pt_2
una patologia coronarica e quindi di porre in essere tutte le cure del caso, una riduzione di perdita di chance in una percentuale dell'ordine del 30%” (pp. 10 –
14 della relazione, sub all. 9 fascicolo appellati).
Considerato il fondamento scientifico delle considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio, conformi alla letteratura medica e alle linee guida italiane della e della Parte_5
, espressamente richiamate, Parte_6
deve essere confermata la decisione di accertamento del nesso causale tra le condotte dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza subita da PE
, contenuta nella sentenza gravata, poiché fondata sugli accertamenti
[...]
congruenti con la documentazione in atti e le conoscenze acquisite dalla scienza medica, completi e approfonditi, svolti dai consulenti tecnici d'ufficio.
Con un secondo motivo di appello, deduce la “ERRATA Controparte_3
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DI
CHANCES RICONOSCIUTO IURE HEREDITATIS AGLI APPELLATI
” (p. 8, atto di appello). CP_6
Con tale motivo l'appellante censura la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis riconosciuto ai congiunti di . Persona_1
Impugna, quindi, la parte della sentenza che ha motivato nei seguenti termini:
“Prima di procedere alla liquidazione occorre premettere che la base di calcolo più corretta per risarcire in via equitativa il danno da perdita di chance di sopravvivenza è il valore individuato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
MI e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica
(criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte – cfr. Cass. n. 12408/11 e
Cass. n. 28290/2001) per la percentuale di invalidità permanente al 100%, che, in questo caso, avuto riguardo all'età del paziente all'epoca dei fatti (68 anni), corrisponde alla somma di € 548.059,00. Tale somma deve essere abbattuta ad €
164.418,00 in ragione della percentuale statistica (30%) di possibilità favorevoli riconosciute in termini medico legali” (p. 12, sentenza gravata).
pagina12 di 17 L'appellante lamenta che il giudice abbia liquidato il danno come se fosse un danno da perdita della vita, liquidando il 100% di postumi permanenti di danno biologico per un soggetto di 68 anni e poi riducendolo del 70%, in contrasto con i recenti orientamenti giurisprudenziali.
Precisa che il giudice avrebbe dovuto determinare la somma spettante alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% (euro 548.059,00), dividere tale somma per il numero di anni della vittima, moltiplicare il risultato per il numero degli anni in cui viene calcolata secondo gli indici ISTAT la possibilità di sopravvivenza (81-68=31 anni) e, infine, calcolare su detto importo la percentuale di sopravvivenza perduta a causa della condotta medica (30% nel caso in esame).
L'appellante sostiene che la valutazione equitativa di tale tipo di danno non
è parametrabile ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26851/2023).
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha compiuto una valutazione equitativa del danno, conforme alle previsioni dell'art. 1226 c.c., utilizzando le tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico fisica quale base di calcolo e parametro orientativo di riferimento certo, essendo ormai stato condiviso dalla Corte di Cassazione il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale basato sulle tabelle elaborate dal Tribunale di MI (cfr.
Cass., ord. n. 8468/2020; Cass. n. 12408/2011 e Cass. n. 28290/2001).
Nell'assumere quale base di calcolo il valore dell'invalidità permanente al
100% e nel ridurre tale valore della percentuale statistica (30%) di possibilità favorevoli riconosciute al paziente in termini medico legali, il giudice di prime cure non ha fatto altro che applicare il principio di equità valutativa ex art. 1226
c.c., utilizzando un criterio di calcolo certo ed evitando, così, la discrezionalità e l'equità pura, che non avrebbero consentito alcun controllo del risultato determinato dal giudice.
Con un terzo e ultimo motivo di gravame l'appellante deduce “ERRATO
RICONOSCIMENTO (E RELATIVA LIQUIDAZIONE) DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE VANTATO
IURE PROPRIO DAGLI APPELLATI ” (p. 11, atto di CP_6
appello).
pagina13 di 17 L'appellante afferma che il giudice ha errato nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, avendo riconosciuto un danno da perdita di chance.
Ricorda che lo stesso giudice ha accertato che la condotta dei sanitari della struttura convenuta, odierna appellante, non ha provocato il decesso di PE
, con la conseguenza che, secondo i principi della materia (Cass. n.
[...]
26851/2023), il giudice non avrebbe dovuto riconoscere ai congiunti del paziente deceduto il danno da perdita del rapporto parentale.
Il motivo è privo di fondamento.
Nonostante l'imprecisione terminologica che si rinviene tanto nel paragrafo
2.2 della motivazione quanto nel dispositivo della sentenza gravata (ove si fa riferimento al “danno da perdita del rapporto parentale”), appare evidente dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata e, particolarmente, dalla citazione della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28993/2019 (cfr. p. 11, sentenza gravata), come il giudice di prime cure abbia riconosciuto agli odierni appellati, non il danno da perdita del rapporto parentale (il quale presuppone l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e il decesso del paziente), ma la perdita della chance di continuare a godere del rapporto parentale, avendo accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta, odierna appellante, e la perdita della chance di sopravvivenza del paziente , in ragione dell'incertezza sull'anticipazione Persona_1 dell'evento morte.
Che il giudice di prime cure abbia liquidato il danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale emerge, in particolare, dalla parte della motivazione in cui il giudice afferma la differenza tra tale voce di danno e il danno da perdita del rapporto parentale, argomentando nei seguenti termini: “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione dell'incertezza sull'anticipazione dell'evento morte;
le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale (così, Cass. n.
pagina14 di 17 28993/2019; v. anche Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 3691/2018)” (p. 11, sentenza impugnata).
In applicazione dei principi espressamente richiamati, il giudice di prime cure ha ribadito come nel caso in esame non vi fosse prova che la condotta omissiva dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di TO SI avesse cagionato la morte del paziente, essendo stata accertata dai consulenti tecnici d'ufficio un'insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggiore durata della vita.
Coerentemente con la diversa natura del danno da perdita del rapporto parentale rispetto al danno da perdita della chance di godere di tale rapporto, il giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione di quest'ultimo tipo di danno, riducendo della misura corrispondente alla chance di sopravvivenza del paziente l'importo del danno determinato sulla base delle Tabelle del Tribunale di MI ratione temporis applicabili per la liquidazione del danno parentale.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la liquidazione del danno iure proprio da perdita della chance di godere del rapporto parentale, quale compiuta dal giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
pagina15 di 17 professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum risarcitorio riconosciuto dalla sentenza gravata (ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00).
Le spese vanno distratte in favore del difensore degli appellati, avv. Bruno
Sgromo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , e , in proprio e quali CP_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , per la riforma della sentenza n. 574/2024, pubblicata Persona_1
il 18 aprile 2024 dal Tribunale di TO SI nella causa iscritta al n.
1885/2023 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a , e CP_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , le spese del Parte_3 Persona_1
presente grado, liquidate in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarre in favore del difensore, avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore pagina16 di 17 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in MI, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 ottobre 1958 e residente in [...];
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
24 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. Parte_1
I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in TO SI (VA), via A. Da Brescia, n. 1 ed elettivamente domiciliata in
MI, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Rodolfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), nata ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
pagina1 di 17 (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
SI (VA) il 20 settembre 1985, ivi residente in [...];
(C.F.: ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
TO SI (VA) il giorno 8 dicembre 1981 e residente a [...];
tutti in proprio e in qualità di eredi di , nato il 27 maggio Persona_1
1954 a TO SI (VA) ed ivi deceduto il 30 gennaio 2022;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Po, n. 35, presso lo studio dell'avv. Bruno Sgromo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 574/2024, pubblicata il 18 aprile 2024 dal Tribunale di
TO SI nella causa iscritta al n. 1885/2023 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti, così giudicare:
1) NEL MERITO: in accoglimento del motivo di gravame sub n. 1, riformare la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di TO SI, rigettando con la migliore motivazione ogni avversa pretesa avanzata nei confronti della
[...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivi di appello, in accoglimento dei motivi di gravame sub nn. 2 e 3, rideterminare secondo giustizia il danno non patrimoniale da perdita di chances da liquidare iure hereditatis, respingendo comunque la pretesa di vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidato iure proprio;
pagina2 di 17 3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga nominato un nuovo Collegio
Peritale o quantomeno convocato a chiarimenti il collegio peritale di cui alla
CTU espletata in sede di ATP onde fornire una risposta, sia alla luce delle osservazioni svolte dal Dottori e che di Persona_2 Persona_3 quelle formulate da questa difesa in atti, chiarendo in ogni caso la questione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la perdita di chances per il signor
”. Pt_2
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto,
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di TO SI
[...] poiché inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
pagina3 di 17
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. da CP_1
e dai figli e , in proprio e in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3
eredi di , nei confronti di Persona_1 Parte_1
(di seguito denominata – volta a conseguire il
[...] Controparte_3
risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis asseritamente subiti in conseguenza della vicenda clinica che aveva interessato il congiunto PE
– con sentenza n. 574/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, il Tribunale di
[...]
TO SI ha condannato la parte convenuta a corrispondere agli attori la complessiva somma di denaro di euro 164.418,00 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, nonché a l'ulteriore somma di denaro di euro CP_1
60.570,00 e ad e a l'ulteriore somma di Parte_2 Parte_3
denaro di euro 50.475,00, ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da “perdita del rapporto parentale”; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ha condannato la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., instaurato ante causam, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
ha, altresì, condannato la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio di merito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
ha posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separati provvedimenti.
Il giudice ha preliminarmente riassunto le contrapposte allegazioni delle parti, ricordando che nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto le seguenti circostanze: il 14 dicembre 2021 , sovrappeso e con un quadro clinico Persona_1
complesso, caratterizzato da ipertensione arteriosa, dislipidemia e cardiopatia ischemica trattata con angioplastica coronarica percutanea transluminale nel 2001, durante una visita cardiologica programmata, a seguito del riscontro di una tachiaritmia di prima evidenza, era stato inviato dal medico curante al Pronto
Soccorso di TO SI per degli accertamenti e, poi, dimesso con diagnosi di
“FA di primo riscontro non databile. Fibrillazioneatriale”; il 25 gennaio 2022, a seguito di infarto miocardico, era stato trasportato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate e poi ricoverato presso il reparto di pagina4 di 17 Rianimazione in quadro di “comapostanossico” sino al 30 gennaio 2022, data in cui era deceduto;
la consulenza tecnica depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. aveva accertato la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso dell' di TO SI, che il 14 dicembre 2021 si erano limitati alla CP_4
presa in carico del paziente relativamente alla gestione della fibrillazione atriale, omettendo di effettuare una valutazione generale della situazione cardiologica e una stratificazione del rischio cardiovascolare;
dalla descrizione dei fatti e dalle considerazioni medico legali dei consulenti tecnici d'ufficio emergeva con evidenza il rapporto causale tra la condotta omissiva della parte convenuta e il decesso di : alla stregua del Persona_1 ragionamento controfattuale, infatti, qualora i sanitari dell'
[...]
avessero osservato le prescrizioni delle Controparte_5
leges artis e delle linee guida, effettuando i necessari approfondimenti diagnostici, quando il paziente si era recato in Pronto Soccorso avvertendo dolore toracico, sarebbero emersi i segni di un aggravamento della patologia che lo affliggeva e sarebbe stato, così, scongiurato l'evento morboso che lo aveva condotto alla morte.
Il giudice ha, altresì, riassunto le difese della parte convenuta, ricordando che quest'ultima aveva eccepito che i sanitari che avevano avuto in cura PE
in Pronto Soccorso avevano operato correttamente, in quanto i dati a
[...]
disposizione erano più che sufficienti per escludere in quel momento una sindrome coronarica acuta e per rivolgere l'attenzione esclusivamente alla problematica aritmica;
che al dipartimento di emergenza-urgenza di un ospedale spettava unicamente la funzione di valutare se le condizioni del paziente, al momento dell'osservazione, fossero tali da imporne il ricovero oppure di consentirne la dimissione;
che non era stata provata la sussistenza di un rapporto di causalità tra le prestazioni di Pronto Soccorso del 14 dicembre 2021 e il decesso di e neppure tra le prestazioni e la perdita di chance. Persona_1
Passando ad esaminare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, dopo aver preliminarmente inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale e aver richiamato i principi che governano la materia, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto, da parte degli attori, l'onere probatorio sugli stessi incombente, dimostrando l'esistenza della responsabilità della pagina5 di 17 struttura, quale accertata dai consulenti tecnici d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva ante causam.
Sulla base della relazione degli ausiliari, il giudice ha accertato la responsabilità per colpa dei sanitari della struttura convenuta e il nesso di causa con la perdita di chance di sopravvivenza, precisando che “la mancata valutazione della situazione cardiologica e della stratificazione del rischio cardiovascolare, tenuto conto dell'occorrenza dell'aritmia in presenza di dolore toracico in paziente ad alto rischio cardiovascolare, ha condotto, infatti, alla perdita di possibilità di individuare la patologia coronarica che ha poi determinato l'exitus a distanza di quarantadue giorni, sottraendo, quindi, al paziente concrete chances di sopravvivenza”.
Dopo aver richiamato le puntuali considerazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice di prime cure ha accertato, in definitiva, che l'omissione dei sanitari della struttura convenuta, consistita nel non procedere ad una valutazione della stabilità o meno della cardiopatia ischemica e a non effettuare, di conseguenza, gli accertamenti necessari e, in particolare, l'esecuzione di un test da sforzo (oltre a ECG seriati a tempo 0 a 6 e a 12 ore con enzimi cardiaci), aveva determinato la perdita di possibilità di “slatentizzare” una condizione di scarsa riserva coronarica, calcolata nell'ordine del 30% guardando alla probabilità pre- test del paziente di essere affetto da malattia coronarica ostruttiva, con conseguente perdita di chance di sopravvivenza;
che, invero, “laddove, con
l'esecuzione dei test, fosse emersa tale condizione patologica, sarebbe stato possibile pianificare il conseguente intervento precoce, scongiurando l'evento morte con un intervento terapeutico”.
Quanto al nesso di causa tra l'omissione dei sanitari e l'evento di danno, il giudice ha rilevato, sulla base della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, che,
“non avendo i sanitari eseguito, né indicato come da effettuare dopo la dimissione, un approfondimento volto a verificare lo stato di stabilità della nota cardiopatia, pur avendo il paziente, ad altissimo rischio cardiovascolare, lamentato dolore toracico – accertamento che ben avrebbe potuto essere eseguito nell'intervallo di quarantadue giorni tra il primo e il secondo accesso in PS – gli stessi avevano causato, in capo al paziente, una perdita di chance di sopravvivenza;
laddove, infatti, gli esami sopra indicati fossero stati eseguiti, vi
pagina6 di 17 sarebbe stato il 30% di possibilità di individuare la patologia e, quindi, di procedere alle cure del caso, che avrebbero salvato il paziente”.
Il giudice ha precisato che non vi era prova che la condotta omissiva dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di TO SI avesse cagionato la morte del paziente;
che, diversamente, dalle conclusioni dei Persona_1 consulenti tecnici d'ufficio risultava sussistere un'insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggiore durata della vita, in quanto solo con una probabilità pari al 30% i doverosi accertamenti omessi avrebbero consentito di “slatentizzare” la patologia e, quindi, di procedere in maniera tempestiva alle cure del caso.
Il giudice ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso causale, nella logica del “più probabile che non”, tra l'errore medico e la perdita della possibilità di cura e, quindi, di sopravvivenza, del paziente e non già tra tale errore e l'evento morte.
Ha, quindi, individuato l'evento di danno risarcibile nella perdita di chance, intesa quale possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 2024, CP_3
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto
[...]
l'integrale riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 29 ottobre 2024, , CP_1 [...]
e hanno chiesto il rigetto del gravame, contestandone Pt_2 Parte_3
specificamente i singoli motivi.
Nelle more del processo, con ordinanza depositata il 9 dicembre 2024, la
Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Controparte_3
pagina7 di 17 Con un primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la “ERRATA
STATUIZIONE DEL TRIBUNALE CIRCA IL PRETESO ED INVERO
INSUSSISTENTE NESSO CAUSALE TRA L
[...]
” (p. 4, Parte_4
atto di appello).
Nel censurare le statuizioni inerenti all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari della struttura convenuta e la perdita di chance di sopravvivenza di , l'appellante ritiene che i Persona_1 consulenti tecnici d'ufficio non abbiano risposto compiutamente alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta e che, di conseguenza, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure non possa essere condiviso.
Ribadiscono che i consulenti tecnici di avevano precisato Controparte_3
che, in ragione della storia clinica pregressa e in atto di , non vi Persona_1
era motivo di escludere ulteriormente, dopo quanto già fatto, una sindrome coronarica acuta, in quanto, anzitutto, il paziente non presentava sintomatologia dolorosa, dato che i dolori toracici denunciati dal paziente erano del tutto atipici.
Aggiunge che i dati di troponina ad alta sensibilità riscontrati in quell'occasione (15.6 con cut-off di 14), così come quelli di Pro-BNP (764 n.g/L) sono valori ampiamente compatibili con la presenza di una fibrillazione atriale e non con una sindrome coronarica acuta in atto.
Da ultimo, l'appellante sottolinea come sia “peraltro ben noto che
l'accuratezza diagnostica del test ergometrico eventualmente associato ad imaging (Ecostress, Scintigrafia, CardioRM da stress) è bassa in presenza di fibrillazione atriale, soprattutto a frequenza cardiaca non ben controllata” (p. 6, atto di appello).
Afferma, quindi, che il test da sforzo sarebbe stato del tutto privo di attendibilità in corso di fibrillazione atriale.
In definitiva, l'appellante sostiene che non vi era alcun elemento che dovesse indurre i sanitari di un Pronto Soccorso a svolgere attività diverse da quelle esercitate né a fornire indicazioni specifiche rispetto all'approfondimento dello stato di stabilità della cardiopatia.
L'appellante chiede, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali o la convocazione a chiarimenti del collegio peritale sulle questioni già poste in rilievo pagina8 di 17 nel giudizio di primo grado, ritenendo che sia mancata la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente posto a base della decisione la relazione predisposta dai consulenti tecnici d'ufficio dott. Persona_4
specialista in medicina legale e dott. specialista in Persona_5
cardiologia, ritenendola giustamente esaustiva, in quanto basata su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta.
Premessa, dunque, l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto dell'appellante, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiaramente accertato il nesso di causalità tra la condotta medica e la perdita di chance di sopravvivenza per il paziente, individuando esattamente i singoli profili di censura nel comportamento dei medici del Pronto Soccorso di TO SI e la correlazione causale tra tali condotte e la perdita della possibilità di ricevere cure adeguate e, dunque, di poter sopravvivere più a lungo per . Persona_1
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato, sulla base della letteratura scientifica e delle linee guida italiane della
[...]
della Parte_5 Parte_6
quanto segue:
[...]
“Qualora ci si trovi di fronte ad un paziente con anamnesi di dolori toracici, il sanitario deve definire la probabilità di una sindrome coronarica soprattutto in paziente ad altro rischio cardiovascolare e porre rapidamente in atto tutte le indagini diagnostiche strumentali necessarie per ridurre sensibilmente i ritardi diagnostici e terapeutici che influiscono negativamente sulla prognosi in tali circostanze (circa il 2% dei casi di accesso in PS, ove la sintomatologia e gli esami strumentali non rispecchiano pienamente la condizione standard, la diagnosi di SCA viene mancata ed i pazienti sono erroneamente dimessi). Infatti, non ci si dovrebbe limitare ad una inerte anamnesi e ad un esame obiettivo, che spesso risulta del tutto negativo, ma occorre effettuare una visita approfondita e attuare immediatamente le indagini strumentali non cruenti per aumentare la probabilità di fugare ogni dubbio di riacutizzazione della patologia cronica sottostante.
pagina9 di 17 Ora, nel caso di specie, non vi sono dubbi che si trattasse di un paziente ad alto rischio cardiovascolare, in considerazione dell'età, del sesso maschile, dell'ipertensione, dislipidemia e cardiopatia ischemica già nota (pregressa angioplastica coronarica nel 2001). L'occorrenza di fibrillazione atriale e soprattutto il dato anamnestico di dolore toracico, seppur non definito nelle specifiche, comporta obbligatoriamente una valutazione della stabilità o meno della cardiopatica ischemica nota che non può limitarsi ad una valutazione acuta della stessa ma che necessita di una presa in carica del paziente: infatti in un soggetto come il Sig. anche la sola prova da sforzo presenta una Pt_2
accettabile grado di sensibilità e specificità per slatentizzare una eventuale ridotta riserva coronarica. A tale proposito, si legga a pagina 60 del position paper ANMCO-SIMEU sulla gestione del dolore toracico in Pronto Soccorso, pubblicato su “Il Giornale Italiano di Cardiologia Vol 10 2009” e che propone un algoritmo diagnostico a seconda della tipologia di dolore toracico relativizzato sul rischio cardiovascolare del paziente, dove nello specifico punto vengono distinti due tipologie di pazienti con precordialgia non tipica, di cui uno senza storia di cardiopatia ove viene previsto che: “…il percorso di valutazione può essere programmato, in via ambulatoriale, dopo la dimissione ospedaliera”
(senza specificare i tempi per effettuare il suddetto percorso e per eseguire il relativo test da sforzo), mentre stessa sintomatologia in tipologia di paziente con storia di cardiopatia ischemica, recita: “…nel gruppo 2 (cioè quest'ultima tipologia di paziente) la valutazione dovrebbe essere completata possibilmente entro il ricovero”. Queste sono le linee guida italiane della
[...]
e della Parte_5 Parte_6
a cui dovremmo fare riferimento.
[...]
Per tali motivi, gli scriventi ritengono che sarebbe stato necessario approfondire la situazione clinica del paziente, inviato correttamente dal collega cardiologo dall'ambulatorio in pronto soccorso, non solo per la presa in carico relativamente alla gestione della fibrillazione atriale indatabile, ma anche per provvedere alla valutazione generale della situazione cardiologica, alla stratificazione del rischio cardiovascolare, in considerazione dell'occorrenza dell'aritmia in presenza di dolore toracico in paziente ad alto rischio cardiovalscolare. Inoltre, considerando il valore anormale della troponina T, seppur modesto, l'occorrenza di fibrillazione atriale, il movimento significativo
pagina10 di 17 del pro-BNP, in presenza di dolore toracico nei giorni precedenti, come riferito dal medico accettante del PS, ma ancora “paziente paucisintomatico” nella valutazione cardiologica sempre in PS, sarebbe stato opportuno applicare
l'algoritmo del protocollo previsto dal position paper dell' del Parte_7
dolore toracico, che prevede ECG seriati a tempo 0 a 6 e a 12 ore con enzimi cardiaci, in particolare l Troponina. A maggior ragione, in caso di incremento significativo della stessa, associata o meno a modificazione del tracciato, si sarebbe trattenuto il paziente per le cure del caso (cosa che non è possibile stabilire perché il paziente è stato dimesso prima di eseguire gli ECG seriati e curva troponinica nel tempo più sopra indicato) (omissis) è ragionevole affermare, come suggerito dalla letteratura a tal proposito, che esami provocativi in termini di valutazione della riserva coronarica, come il test da sforzo per iniziare, avrebbero potuto slatentizzare una malattia coronarica suscettibile di trattamento adeguato financo cruento. Si sarebbe potuto pertanto definire e programmare un tempestivo e adeguato trattamento chirurgico tramite bypass aorto-coronarico o impianto di stenti in elezione che, in considerazione del tempo trascorso dalla dimissione ospedaliera all'evento morte, avrebbe potuto evitare il decesso. Inoltre, è quanto meno discutibile la sospensione dell'antiaggregante
(Ascriptin) in un paziente con possibile acuzie ischemica lasciando solo una monoterapia con anticoagulante come prevenzione della trombosi cardioembolica. Infatti, se consideriamo una ipotetica instabilità coronarica, come supposto dall'occorrenza della Fibrillazione Atriale (aumento della troponina seppur modesto e aumento significativo per pro-BNP), sarebbe stato opportuno proseguire fino alla diagnosi definitiva, quantomeno, visto il favorevole rapporto CHADVASC-HASBLED, con una duplice terapia che prevedesse antiaggregante + anticoagulante. Pertanto, considerando le linee guida della cardiopatia ischemica cronica che reputano necessario uno stress test in un paziente con una probabilità di malattia ischemica superiore al 15%, gli scriventi ritengono che il rischio pre-test di una malattia coronarica ostruttiva del paziente in fattispecie sia almeno superiore al 26%, considerando che il dolore toracico fosse atipico (Figura 1). Se tuttavia le caratteristiche fossero state tipiche, cosa non nota visto che l'unica annotazione riporta parla di dolore toracico, senza descriverne le ulteriori caratteristiche, la probabilità pre-test sarebbe stata addirittura superiore al 46%. Ad ogni buon conto, nel caso del Sig.
pagina11 di 17 è ragionevole ritenere, vista la probabilità pre-test di poter individuare Pt_2
una patologia coronarica e quindi di porre in essere tutte le cure del caso, una riduzione di perdita di chance in una percentuale dell'ordine del 30%” (pp. 10 –
14 della relazione, sub all. 9 fascicolo appellati).
Considerato il fondamento scientifico delle considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio, conformi alla letteratura medica e alle linee guida italiane della e della Parte_5
, espressamente richiamate, Parte_6
deve essere confermata la decisione di accertamento del nesso causale tra le condotte dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza subita da PE
, contenuta nella sentenza gravata, poiché fondata sugli accertamenti
[...]
congruenti con la documentazione in atti e le conoscenze acquisite dalla scienza medica, completi e approfonditi, svolti dai consulenti tecnici d'ufficio.
Con un secondo motivo di appello, deduce la “ERRATA Controparte_3
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DI
CHANCES RICONOSCIUTO IURE HEREDITATIS AGLI APPELLATI
” (p. 8, atto di appello). CP_6
Con tale motivo l'appellante censura la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis riconosciuto ai congiunti di . Persona_1
Impugna, quindi, la parte della sentenza che ha motivato nei seguenti termini:
“Prima di procedere alla liquidazione occorre premettere che la base di calcolo più corretta per risarcire in via equitativa il danno da perdita di chance di sopravvivenza è il valore individuato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
MI e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica
(criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte – cfr. Cass. n. 12408/11 e
Cass. n. 28290/2001) per la percentuale di invalidità permanente al 100%, che, in questo caso, avuto riguardo all'età del paziente all'epoca dei fatti (68 anni), corrisponde alla somma di € 548.059,00. Tale somma deve essere abbattuta ad €
164.418,00 in ragione della percentuale statistica (30%) di possibilità favorevoli riconosciute in termini medico legali” (p. 12, sentenza gravata).
pagina12 di 17 L'appellante lamenta che il giudice abbia liquidato il danno come se fosse un danno da perdita della vita, liquidando il 100% di postumi permanenti di danno biologico per un soggetto di 68 anni e poi riducendolo del 70%, in contrasto con i recenti orientamenti giurisprudenziali.
Precisa che il giudice avrebbe dovuto determinare la somma spettante alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% (euro 548.059,00), dividere tale somma per il numero di anni della vittima, moltiplicare il risultato per il numero degli anni in cui viene calcolata secondo gli indici ISTAT la possibilità di sopravvivenza (81-68=31 anni) e, infine, calcolare su detto importo la percentuale di sopravvivenza perduta a causa della condotta medica (30% nel caso in esame).
L'appellante sostiene che la valutazione equitativa di tale tipo di danno non
è parametrabile ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26851/2023).
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha compiuto una valutazione equitativa del danno, conforme alle previsioni dell'art. 1226 c.c., utilizzando le tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico fisica quale base di calcolo e parametro orientativo di riferimento certo, essendo ormai stato condiviso dalla Corte di Cassazione il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale basato sulle tabelle elaborate dal Tribunale di MI (cfr.
Cass., ord. n. 8468/2020; Cass. n. 12408/2011 e Cass. n. 28290/2001).
Nell'assumere quale base di calcolo il valore dell'invalidità permanente al
100% e nel ridurre tale valore della percentuale statistica (30%) di possibilità favorevoli riconosciute al paziente in termini medico legali, il giudice di prime cure non ha fatto altro che applicare il principio di equità valutativa ex art. 1226
c.c., utilizzando un criterio di calcolo certo ed evitando, così, la discrezionalità e l'equità pura, che non avrebbero consentito alcun controllo del risultato determinato dal giudice.
Con un terzo e ultimo motivo di gravame l'appellante deduce “ERRATO
RICONOSCIMENTO (E RELATIVA LIQUIDAZIONE) DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE VANTATO
IURE PROPRIO DAGLI APPELLATI ” (p. 11, atto di CP_6
appello).
pagina13 di 17 L'appellante afferma che il giudice ha errato nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, avendo riconosciuto un danno da perdita di chance.
Ricorda che lo stesso giudice ha accertato che la condotta dei sanitari della struttura convenuta, odierna appellante, non ha provocato il decesso di PE
, con la conseguenza che, secondo i principi della materia (Cass. n.
[...]
26851/2023), il giudice non avrebbe dovuto riconoscere ai congiunti del paziente deceduto il danno da perdita del rapporto parentale.
Il motivo è privo di fondamento.
Nonostante l'imprecisione terminologica che si rinviene tanto nel paragrafo
2.2 della motivazione quanto nel dispositivo della sentenza gravata (ove si fa riferimento al “danno da perdita del rapporto parentale”), appare evidente dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata e, particolarmente, dalla citazione della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28993/2019 (cfr. p. 11, sentenza gravata), come il giudice di prime cure abbia riconosciuto agli odierni appellati, non il danno da perdita del rapporto parentale (il quale presuppone l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e il decesso del paziente), ma la perdita della chance di continuare a godere del rapporto parentale, avendo accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta, odierna appellante, e la perdita della chance di sopravvivenza del paziente , in ragione dell'incertezza sull'anticipazione Persona_1 dell'evento morte.
Che il giudice di prime cure abbia liquidato il danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale emerge, in particolare, dalla parte della motivazione in cui il giudice afferma la differenza tra tale voce di danno e il danno da perdita del rapporto parentale, argomentando nei seguenti termini: “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione dell'incertezza sull'anticipazione dell'evento morte;
le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale (così, Cass. n.
pagina14 di 17 28993/2019; v. anche Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 3691/2018)” (p. 11, sentenza impugnata).
In applicazione dei principi espressamente richiamati, il giudice di prime cure ha ribadito come nel caso in esame non vi fosse prova che la condotta omissiva dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di TO SI avesse cagionato la morte del paziente, essendo stata accertata dai consulenti tecnici d'ufficio un'insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggiore durata della vita.
Coerentemente con la diversa natura del danno da perdita del rapporto parentale rispetto al danno da perdita della chance di godere di tale rapporto, il giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione di quest'ultimo tipo di danno, riducendo della misura corrispondente alla chance di sopravvivenza del paziente l'importo del danno determinato sulla base delle Tabelle del Tribunale di MI ratione temporis applicabili per la liquidazione del danno parentale.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la liquidazione del danno iure proprio da perdita della chance di godere del rapporto parentale, quale compiuta dal giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
pagina15 di 17 professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum risarcitorio riconosciuto dalla sentenza gravata (ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00).
Le spese vanno distratte in favore del difensore degli appellati, avv. Bruno
Sgromo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , e , in proprio e quali CP_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , per la riforma della sentenza n. 574/2024, pubblicata Persona_1
il 18 aprile 2024 dal Tribunale di TO SI nella causa iscritta al n.
1885/2023 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a , e CP_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , le spese del Parte_3 Persona_1
presente grado, liquidate in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarre in favore del difensore, avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore pagina16 di 17 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in MI, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 ottobre 1958 e residente in [...];