Decreto presidenziale 5 marzo 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00169/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2021, proposto da
Micromed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Inetgrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Promed srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Leica Microsystems srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv. Corrado Diaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 4 della procedura di Gara n. 579/2019 indetta dall'Azienda Ospedaliera Università di Verona per la fornitura di 5 microscopi operatori comprensiva della garanzia full risk di anni uno o del materiale di consumo di anni due, suddivisa in quattro lotti, per varie Unità Operative, con eventuale opzione di acquisto di ulteriori beni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, di Promed srl e di Leica Microsystems srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che parte ricorrente all’udienza del 10 marzo 2021 ha fatto riserva di proposizione di motivi aggiunti;
che, in punto fumus boni iuris della domanda cautelare formulata da parte ricorrente, impregiudicata ogni più approfondita valutazione di tutte le censure ed eccezioni delle parti in sede di merito, alla luce degli atti emergono profili di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 120, comma 11 bis , c.p.a.;
che, ai sensi della predetta norma, nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto;
che, secondo l’insegnamento giurisprudenziale anche recentemente ribadito, <<l'art. 120, comma 11-bis c.p.a., introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. i), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha codificato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (Cons. St., sez.III, 4 febbraio 2016, n. 449; id., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241), per il quale l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata -per l'annullamento di diverse aggiudicazioni, relative a distinti lotti di una procedura di gara "originata da un unico bando" - soltanto a condizione che ricorrano i requisiti "della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure”>> (C. Stato, sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526);
che, nel caso di specie, non risultano sussistere gli stringenti presupposti sopra ricordati, le censure sollevate da parte ricorrente differendo nella sostanza tra loro e imponendo un esame diversificato rispetto a ciascun lotto aggiudicato;
che, anche in punto periculum in mora , comunque, nel bilanciamento degli interessi in gioco deve ritenersi prevalente quello vantato dall’Amministrazione a dar corso al contratto oggetto di procedura, l’interesse di parte ricorrente potendo essere adeguatamente tutelato anche dalla celere fissazione dell’udienza pubblica per la discussione nel merito della causa in data 26 maggio 2021;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2021;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, per ciascuna delle parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO