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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2024, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2023/22631
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22631/2023 promossa da:
, nato in ST CA il [...] in [...] ed unitamente a Controparte_1
, nata in ST CA il [...] in [...]̀ di esercenti la responsabilità Controparte_2
genitoriale sui minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] Persona_2 Controparte_3
CA il 23.06.1973; , nato in [...] il [...] in Controparte_4
proprio ed unitamente a , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_5
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._1
, nata in [...] il [...]; Persona_3 Controparte_3
, nato in ST CA il [...] in [...] ed unitamente a
[...] Controparte_6
nata in ST CA il [...] in [...]̀ di esercenti la responsabilità genitoriale sulle
[...]
minori , nato in [...] il [...]; Persona_4 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in [...]
[...] Parte_2
CA il 29.10.1974; , nata in [...]̀ il 25.04.2005 tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , pec come da C.F._2 Email_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che , Controparte_1
, , , Persona_1 Persona_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Persona_3 Controparte_3 [...]
, , , Persona_4 Parte_1 Parte_2 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano Parte_3 che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (VC) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di EL (VC). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7
sanguinis, deducendo di essere entrambi discendenti di , cittadino italiano, nato il Persona_5
25.08.1881 a EL (VC) (cfr. doc. in atti n. 7), il quale emigrava in ST CA ove sposava nel 1912
(poi (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro relazione nasceva il Persona_6 Parte_4
21.08.1925 a (o anche nota come Persona_7 [...]
) (cfr. doc. in atti n. 9), in seguito il padre di quest'ultima Controparte_8 [...]
si naturalizzava cittadino costaricense in data il 27.05.1946 (cfr. doc. in atti n. 10) ovvero Persona_5 quando la figlia aveva vent'anni. Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_7 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero in data 24.01.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.06.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 2 di 6 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta l'avo italiano si sia naturalizzato cittadino costaricense nel 27.05.1946 e, quindi, durante la minore età della figlia nata in [...] il [...] a
Puntarenas (ST CA – cfr. doc. in atti n. 9).
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- nel 4.04.1943 si univa in matrimonio con Persona_7 Parte_4 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 11), dalla cui unione nasceva il 11.01.1944
[...] Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 12);
- nel 12.09.1970 sposava (anche nota Persona_9 Persona_10
come ) (cfr. doc. in atti n. 13), ed insieme generavano: Persona_10
1) il 05.07.1972 (cfr. doc. in atti n. 14), il quale nel 29.06.2004 Controparte_4
sposava (cfr. doc. in atti n. 15), ed insieme generavano il 15.01.2007 Controparte_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16); Persona_3
2) il 23.06.1973 (cfr. doc. in atti n. 17) che nel 25.06.2011 si univa in Controparte_3
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), dalla cui unione nascevano: Controparte_6
- il 26.06.2012 (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_4
- il 15.10.2015 (cfr. doc. in atti n. 20). Parte_1
3) il 29.10.1974 (cfr. doc. in atti n. 21) che nel 24.11.2002 si univa Parte_2
in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 22), dalla cui unione nasceva Controparte_9
a Panama il 25.04.2005 (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_3
- nel 21.08.1981 sposava (cfr. doc. in atti Persona_9 Persona_11
n. 24), dalla cui unione nasceva il 02.11.1982 (cfr. doc. in atti n. 25) Controparte_1
che nel 1.07.2010 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 26), dalla cui Controparte_2
unione nascevano i ricorrenti:
• - il 27.12.2010 (cfr. doc. in atti n. 27); Persona_1
• - il 23.03.2014 (cfr. doc. in atti n. 28) Persona_2
- nonostante la naturalizzazione dell'avo italiano , avvenuta nel 27.05.1946 lo stesso Persona_5
trasmetteva la cittadinanza italiana ininterrottamente in quanto generava una figlia –
[...]
- prima di tale data – e cioè il 21.08.1925. Persona_7
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata pagina 3 di 6 dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dei ricorrenti è infondata per le seguenti ragioni.
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano Persona_5
cittadino italiano, nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 7), coniugato con Persona_6
(poi (cfr. doc. in atti n. 8), dal cui matrimonio nasceva Parte_4 [...]
il 21.08.1925 a ST CA (cfr. doc. in atti n. 9), si Persona_7 Per_7
naturalizzava cittadino costaricense il 27.05.1946, dopo la data del matrimonio e la nascita della figlia, ma comunque prima che la stessa fosse maggiorenne, così come dimostra il certificato di naturalizzazione rilasciato dalle autorità competenti del ST CA (cfr. doc. in atti n. 10), comportando, così, per la perdita della relativa cittadinanza Persona_7 italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
In particolare, , a causa e per effetto della naturalizzazione statunitense, ha perso la Persona_5 cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Occorre, pertanto, verificare se anche la nonna dei ricorrenti, Persona_7
abbia perso la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di suo
[...] padre, per via dell'acquisto della cittadinanza costaricense in data 27.05.1946, quando era ancora minorenne (nata il [...]).
Sul punto, si rileva che la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli pagina 4 di 6 artt. 3 e 9, che qui nello specifico non ricorrono. Nel caso oggetto di giudizio, la figlia minore
[...]
perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita Persona_7
della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza costaricense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1). Occorre sul punto ulteriormente osservare l'irrilevanza del fatto che il minore, al momento della perdita della cittadinanza italiana, fosse incapace di agire e non potesse di conseguenza esprimere una volontà consapevole. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9377/2011) proprio l'assenza di consapevolezza assume efficacia determinate nell'ambito della fattispecie sia dell'acquisto che della perdita della cittadinanza iure comunicationis, secondo la normativa oggetto di esame e applicabile ratione temporis. Né, a parere della medesima giurisprudenza, la disciplina risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale, essendo esplicitamente prevista la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 3 e 9 della
L.555/1912, tra cui la dichiarazione di scegliere la cittadinanza italiana entro l'anno successivo al compimento della maggiore età, a condizione che risieda nel Regno (cfr. art. 3, dapprima 21 anni per maggiore età, dichiarazione entro il 22° anno;
con L. 753/1977: 18 anni per maggiore età e 19° anno per la dichiarazione).
Le circostanze disciplinate dagli artt. 3 e 9 cit. non risulta che si siano verificate nel caso oggetto di giudizio.
Quindi, al pari della L. 23/1901 che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la L. n. 555/1912 stabiliva, all'art. 12, che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio minorenne perdeva la cittadinanza italiana in quanto figlio minore non emancipato di italiano. In altri termini, Persona_7
figlia di , cittadino italiano, volontariamente naturalizzato cittadino Parte_4 Persona_5
costaricense, perdeva, anche se involontariamente, la cittadinanza italiana, ma avrebbe potuto successivamente riacquistarla, mediante apposita dichiarazione al compimento della maggiore età, che non risulta essere stata effettuata.
pagina 5 di 6 Deve, pertanto, ritenersi che l'ava dei ricorrenti nata il Persona_7
21.08.1925 a ST CA (cfr. doc. in atti n. 9), abbia perso la cittadinanza italiana, in Per_7
quanto figlia minore di un cittadino non più italiano e che, di conseguenza, non abbia trasmesso la cittadinanza ai discendenti.
Nel caso oggetto di causa non può trovare applicazione l'art 7 della Legge 555/1912, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.” Infatti, Persona_7
avendo perso la cittadinanza italiana per via della naturalizzazione del padre, non poteva né
[...]
conservare la cittadinanza italiana, né trasmetterla ai discendenti.
Occorre poi considerare che non stato dimostrato se abbia Persona_7 Persona_7 volontariamente fruito della possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 17 c. 1
L. 91/92, che espressamente prevede “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Pertanto, la domanda dovrà essere rigettata in quanto non Persona_7 ha potuto trasmettere “iure sanguinis” la cittadinanza italiana né al figlio Persona_9
né ai relativi nipoti e pronipoti, odierni ricorrenti.
[...]
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10 giugno 2024.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22631/2023 promossa da:
, nato in ST CA il [...] in [...] ed unitamente a Controparte_1
, nata in ST CA il [...] in [...]̀ di esercenti la responsabilità Controparte_2
genitoriale sui minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] Persona_2 Controparte_3
CA il 23.06.1973; , nato in [...] il [...] in Controparte_4
proprio ed unitamente a , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_5
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._1
, nata in [...] il [...]; Persona_3 Controparte_3
, nato in ST CA il [...] in [...] ed unitamente a
[...] Controparte_6
nata in ST CA il [...] in [...]̀ di esercenti la responsabilità genitoriale sulle
[...]
minori , nato in [...] il [...]; Persona_4 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in [...]
[...] Parte_2
CA il 29.10.1974; , nata in [...]̀ il 25.04.2005 tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , pec come da C.F._2 Email_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che , Controparte_1
, , , Persona_1 Persona_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Persona_3 Controparte_3 [...]
, , , Persona_4 Parte_1 Parte_2 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano Parte_3 che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (VC) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di EL (VC). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7
sanguinis, deducendo di essere entrambi discendenti di , cittadino italiano, nato il Persona_5
25.08.1881 a EL (VC) (cfr. doc. in atti n. 7), il quale emigrava in ST CA ove sposava nel 1912
(poi (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro relazione nasceva il Persona_6 Parte_4
21.08.1925 a (o anche nota come Persona_7 [...]
) (cfr. doc. in atti n. 9), in seguito il padre di quest'ultima Controparte_8 [...]
si naturalizzava cittadino costaricense in data il 27.05.1946 (cfr. doc. in atti n. 10) ovvero Persona_5 quando la figlia aveva vent'anni. Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_7 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero in data 24.01.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.06.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 2 di 6 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta l'avo italiano si sia naturalizzato cittadino costaricense nel 27.05.1946 e, quindi, durante la minore età della figlia nata in [...] il [...] a
Puntarenas (ST CA – cfr. doc. in atti n. 9).
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- nel 4.04.1943 si univa in matrimonio con Persona_7 Parte_4 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 11), dalla cui unione nasceva il 11.01.1944
[...] Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 12);
- nel 12.09.1970 sposava (anche nota Persona_9 Persona_10
come ) (cfr. doc. in atti n. 13), ed insieme generavano: Persona_10
1) il 05.07.1972 (cfr. doc. in atti n. 14), il quale nel 29.06.2004 Controparte_4
sposava (cfr. doc. in atti n. 15), ed insieme generavano il 15.01.2007 Controparte_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16); Persona_3
2) il 23.06.1973 (cfr. doc. in atti n. 17) che nel 25.06.2011 si univa in Controparte_3
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), dalla cui unione nascevano: Controparte_6
- il 26.06.2012 (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_4
- il 15.10.2015 (cfr. doc. in atti n. 20). Parte_1
3) il 29.10.1974 (cfr. doc. in atti n. 21) che nel 24.11.2002 si univa Parte_2
in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 22), dalla cui unione nasceva Controparte_9
a Panama il 25.04.2005 (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_3
- nel 21.08.1981 sposava (cfr. doc. in atti Persona_9 Persona_11
n. 24), dalla cui unione nasceva il 02.11.1982 (cfr. doc. in atti n. 25) Controparte_1
che nel 1.07.2010 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 26), dalla cui Controparte_2
unione nascevano i ricorrenti:
• - il 27.12.2010 (cfr. doc. in atti n. 27); Persona_1
• - il 23.03.2014 (cfr. doc. in atti n. 28) Persona_2
- nonostante la naturalizzazione dell'avo italiano , avvenuta nel 27.05.1946 lo stesso Persona_5
trasmetteva la cittadinanza italiana ininterrottamente in quanto generava una figlia –
[...]
- prima di tale data – e cioè il 21.08.1925. Persona_7
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata pagina 3 di 6 dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dei ricorrenti è infondata per le seguenti ragioni.
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano Persona_5
cittadino italiano, nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 7), coniugato con Persona_6
(poi (cfr. doc. in atti n. 8), dal cui matrimonio nasceva Parte_4 [...]
il 21.08.1925 a ST CA (cfr. doc. in atti n. 9), si Persona_7 Per_7
naturalizzava cittadino costaricense il 27.05.1946, dopo la data del matrimonio e la nascita della figlia, ma comunque prima che la stessa fosse maggiorenne, così come dimostra il certificato di naturalizzazione rilasciato dalle autorità competenti del ST CA (cfr. doc. in atti n. 10), comportando, così, per la perdita della relativa cittadinanza Persona_7 italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
In particolare, , a causa e per effetto della naturalizzazione statunitense, ha perso la Persona_5 cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Occorre, pertanto, verificare se anche la nonna dei ricorrenti, Persona_7
abbia perso la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di suo
[...] padre, per via dell'acquisto della cittadinanza costaricense in data 27.05.1946, quando era ancora minorenne (nata il [...]).
Sul punto, si rileva che la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli pagina 4 di 6 artt. 3 e 9, che qui nello specifico non ricorrono. Nel caso oggetto di giudizio, la figlia minore
[...]
perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita Persona_7
della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza costaricense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1). Occorre sul punto ulteriormente osservare l'irrilevanza del fatto che il minore, al momento della perdita della cittadinanza italiana, fosse incapace di agire e non potesse di conseguenza esprimere una volontà consapevole. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9377/2011) proprio l'assenza di consapevolezza assume efficacia determinate nell'ambito della fattispecie sia dell'acquisto che della perdita della cittadinanza iure comunicationis, secondo la normativa oggetto di esame e applicabile ratione temporis. Né, a parere della medesima giurisprudenza, la disciplina risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale, essendo esplicitamente prevista la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 3 e 9 della
L.555/1912, tra cui la dichiarazione di scegliere la cittadinanza italiana entro l'anno successivo al compimento della maggiore età, a condizione che risieda nel Regno (cfr. art. 3, dapprima 21 anni per maggiore età, dichiarazione entro il 22° anno;
con L. 753/1977: 18 anni per maggiore età e 19° anno per la dichiarazione).
Le circostanze disciplinate dagli artt. 3 e 9 cit. non risulta che si siano verificate nel caso oggetto di giudizio.
Quindi, al pari della L. 23/1901 che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la L. n. 555/1912 stabiliva, all'art. 12, che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio minorenne perdeva la cittadinanza italiana in quanto figlio minore non emancipato di italiano. In altri termini, Persona_7
figlia di , cittadino italiano, volontariamente naturalizzato cittadino Parte_4 Persona_5
costaricense, perdeva, anche se involontariamente, la cittadinanza italiana, ma avrebbe potuto successivamente riacquistarla, mediante apposita dichiarazione al compimento della maggiore età, che non risulta essere stata effettuata.
pagina 5 di 6 Deve, pertanto, ritenersi che l'ava dei ricorrenti nata il Persona_7
21.08.1925 a ST CA (cfr. doc. in atti n. 9), abbia perso la cittadinanza italiana, in Per_7
quanto figlia minore di un cittadino non più italiano e che, di conseguenza, non abbia trasmesso la cittadinanza ai discendenti.
Nel caso oggetto di causa non può trovare applicazione l'art 7 della Legge 555/1912, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.” Infatti, Persona_7
avendo perso la cittadinanza italiana per via della naturalizzazione del padre, non poteva né
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conservare la cittadinanza italiana, né trasmetterla ai discendenti.
Occorre poi considerare che non stato dimostrato se abbia Persona_7 Persona_7 volontariamente fruito della possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 17 c. 1
L. 91/92, che espressamente prevede “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Pertanto, la domanda dovrà essere rigettata in quanto non Persona_7 ha potuto trasmettere “iure sanguinis” la cittadinanza italiana né al figlio Persona_9
né ai relativi nipoti e pronipoti, odierni ricorrenti.
[...]
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10 giugno 2024.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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