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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 833 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirella Piloca del Foro di Chieti (C.F. ), e C.F._2 dall'Avv. Alessandro Morgante (C.F. ) in virtù di mandato C.F._3
in calce al presente atto, elett.te dom.to presso il suo studio legale in Chieti alla Via
Arniense n. 143, come da procura del 01.10.2024;
- appellante –
CONTRO
, (C.F.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_4 domiciliata in Pescara alla Piazza E.Troilo n.18 presso lo studio dell'Avv. Sergio
Ciccarelli del Foro di Pescara ( ), dal quale è rappresentata e C.F._5 difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti, n. 462-2024, pubblicata in data 06.09.2024, su R.G. n. 278-2022.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia codesto Ecc.mo Corte D'appello de L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, ed in riforma della sentenza emessa dal Collegio del Tribunale di Chieti, voglia accogliere le conclusioni formulate e quindi confermare quanto già deciso con la sentenza di separazione n. 221/2020 del Tribunale di Chieti ad eccezione della parte in cui stabilisce che nei “due week end mensili in cui i minori sono assegnati al padre – quest'ultimo è impegnato nella attività calcistica, i minori staranno, il sabato ovvero in alternativa la domenica (in concomitanza con uno dei detti impegni) “una mezza giornata” in più con la madre e quindi, se l'impegno calcistico del padre è mattutino (di sabato ovvero di domenica ovvero di entrambe le giornate), staranno (il sabato ovvero, in alternativa, la domenica) con la madre dalle ore 9,30 alle ore 13,00, mentre se l'impego calcistico del padre è pomeridiano, staranno (il sabato ovvero, in alternativa, la domenica) dalle ore 15,00 alle ore 19,00 con la madre”; Confermare gli orari di visita dei minori così come disposto dalla sentenza
n. 221/2020 del Tribunale di Chieti non essendo emerse circostanze nuove e rilevanti da disporne la modifica, ad eccezione della previsione per cui “quando – nei due week end mensili in cui i minori sono “assegnati al padre” – quest'ultimo è impegnato nella attività calcistica, i minori staranno, il sabato ovvero in alternativa la domenica (in concomitanza con uno dei detti impegni) “una mezza giornata” in più con la madre e quindi, se l'impegno calcistico del padre è mattutino (di sabato ovvero di domenica ovvero di entrambe le giornate), staranno (il sabato ovvero , in alternativa, la domenica) con la madre dalle ore 9,30 alle ore 13,00, mentre se
l'impego calcistico del padre è pomeridiano, staranno (il sabato ovvero, in alternativa, la domenica) dalle ore 15,00 alle ore 19,00 con la madre;
disporre il mantenimento a carico di parte ricorrente in favore di due figli minori in misura di € 100,00 cadauno 1. confermare tutte le altre condizioni così come disposte dalla sentenza n. n 221/2020 del Tribunale di Chieti e confermate dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 256/2021”.
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni innanzi addotte, dichiarare inammissibile
e comunque respingere il gravame siccome infondato in fatto e diritto. Si chiede espressamente che la Corte stabilisca circa la residenza anagrafica dei figli autorizzando il trasferimento presso l'abitazione della madre. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
Per il P.G. (come da parere emesso il 06.12.2024 e pubblicato sul il Pt_2
09.12.2024):
“Si chiede il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata pubblicata il 06/09/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 23.02.2022, adiva il Tribunale di Controparte_1
Chieti per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con il 22.10.11 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile del Comune di Briatico;
con richiesta di adozione di provvedimenti inerenti l'accertamento che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
che non vi erano provvedimenti da adottare circa la già casa coniugale;
che l'affidamento dei figli venisse regolamentato, in ossequio alle indicazioni della stessa sentenza di separazione che auspicava un rapporto paritetico tra genitori.
Chiedeva pertanto che fermi l' affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento prevalente presso il padre, alla luce della CT di riferimento della sentenza del tribunale di Chieti, venisse disposto che i figli trascorressero il 50% del tempo con ciascuno dei genitori, tenuti ognuno al loro mantenimento, con spese ordinarie e straordinarie a carico di ciascuno dei genitori al 50%; inalterate tutte le altre condizioni, disposte nella sentenza di separazione n. 221/20 del 24.3.2020 pronunciata dal Tribunale di Chieti, confermata con sentenza n. 256/2021 della
Corte d'Appello di L'Aquila, quali festività, vacanze e quanto altro ivi previsto.
Chiedeva infine pronuncia sulle spese del giudizio secondo soccombenza.
aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio ma si opponeva al regime di collocazione dei minori invocata dalla ricorrente, assumendo sia che quest'ultima godeva (in forza della disciplina della separazione) di un ampio diritto di frequentazione della prole, sia la mancanza di sopravvenienze (rispetto all'epoca della pronuncia della separazione), che potessero legittimare la modifica della disciplina ivi stabilita, di cui chiedeva la integrale conferma, ad eccezione della parte disciplinante i week end nei quali i figli erano assegnati al padre, chiedendo al riguardo che - se durante gli stessi egli fosse impegnato nella attività professionale calcistica svolta - i minori sarebbero rimasti con i nonni paterni, piuttosto che con la madre, in quanto parimenti impegnata al lavoro, dalla stessa iniziato dopo la separazione.
All'esito della udienza del 11.04.2022, con ordinanza del 19.04.2022, il Presidente confermava tutte le statuizioni in essere e attinenti alla condizione di separazione, eccettuate quelle relative al diritto di visita della madre dei figli minori e Per_1
che delineava – sempre congiuntamente –nel senso per cui: Persona_2
“la madre avrà la facoltà di vederli e tenerli con sé il lunedì (giorno libero della
), prelevandoli a scuola e tenendoli presso di sé fino alla mattina CP_1
successiva (provvedendo a ricondurli a scuola ovvero dal padre in caso di chiusura delle scuole); - compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con l'attività lavorativa della madre (impiegata al Teatro Marrucino di Chieti dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00), la madre potrà vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, alternando i giorni di mercoledì/sabato con i giorni di giovedì/domenica sempre dalle 13,30 alle ore
16,30”. Con decreto del 21.07.22, la Corte di Appello di L'Aquila - in accoglimento del reclamo proposto dalla avverso la summenzionata ordinanza CP_1 presidenziale e in riforma di quest'ultima - ristabiliva la operatività della disciplina della frequentazione madre/figli fissata nella sentenza di separazione.
Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 130-2023, pubblicata il 02.03.2023, su n.r.g.
278-2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato inter partes;
rimetteva la causa in trattazione con rinvio all'udienza del
13.11.2023.
Nel corso del giudizio di merito veniva emessa, su richiesta concorde dei coniugi una immediata sentenza sullo status;
venivano espletate le fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
veniva disposta CT (attraverso la stessa ausiliaria –
Dott.ssa – già incaricata nel giudizio di separazione di esaminare la situazione Per_3 familiare all'epoca esistente) al fine di “accertare e individuare la attuale disciplina migliore nell'interesse dei minori, alla luce della vigente disciplina (fissata dalla sentenza di separazione) e delle contrapposte prospettazioni delle parti circa
l'opportunità o meno di un ampliamento del diritto di visita della madre” e al fine di
“svolgere ulteriori indagini reputate necessarie in relazione ai rapporti genitoriali con riguardo alla prole”.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 462-2024, pubblicata il 06.09.2024, su n.r.g.
278-2022, così decideva:
“Dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione alternata e paritaria dei primi presso ciascun genitore, nelle rispettive abitazioni, secondo il calendario indicato in motivazione e a decorrere dal corrente mese;
Dispone l'operatività del calendario delle frequentazioni tra genitori e figli, nei periodi estivi e festivi, come indicato in motivazione. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli, nei periodi nei quali costoro sono collocati presso di loro. Revoca – a far data dal corrente mese – l'assegno imposto alla ricorrente per il mantenimento della prole. Dispone il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti i minori. Dispone che ogni genitore dovrà consentire durante l'intero anno – nelle giornate in cui sarà collocatario dei minori – una telefonata (o videochiamata) al giorno tra questi ultimi
e l'altro genitore. Invita le parti a valutare la opportunità di continuare nel percorso intrapreso ed indicato nella relazione della CT espletata in giudizio. Compensa tutte le spese processuali, del presente giudizio e di quello di reclamo. Pone le spese di CT a carico definitivo e paritario delle parti. Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutte le persone indicate in sentenza”.
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che l'oggetto del contendere atteneva ai tempi di collocazione della prole e di conseguenza al concorso di ciascun genitore nel mantenimento economico dei figli.
Evidenziava che la sentenza del giudizio di separazione, all'esito della CT, aveva adottato la disciplina di collocazione prevalente dei figli presso il padre, con un concomitante riconoscimento della ampia frequentazione tra i primi e la loro madre.
Rappresentava che le sopravvenienze verificatesi, erano tra l'altro relative : a) al decorso di oltre sette anni dalla instaurazione del giudizio di separazione di I grado;
b) al decorso di oltre quattro anni dall'espletamento della CT e dalla disciplina di collocazione e frequentazione dei figli da parte dei genitori;
c) alla significativa crescita di età dei due minori;
d) alla definitiva stabilizzazione della madre in Chieti, ove si erano trasferiti anche i suoi genitori;
Dava atto, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, della necessità di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere con significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del loro ruolo educativo e nel rispetto del principio della bigenitorialità, per garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori.
Considerava quanto al caso di specie ed all'esito della CT espletata nel giudizio:
A. La piena capacità genitoriale di entrambe le parti. Entrambe le parti avevano piena capacità genitoriale, come era stato accertato dalla CT e come – del resto – non era mai stato contestato da alcuna delle parti. Dalla valutazione della CT emergeva che entrambi i genitori possedevano capacità genitoriali adeguate.
B. Il profondo legame dei figli minori con entrambi i genitori, il loro desiderio di stare paritariamente con questi ultimi e la mancanza di problematiche emotive o comportamentali rilevanti connesse alla vicenda della separazione.
Per tale versante valorizzava i colloqui tra la CT ed i minori da cui era emersa – come unica problematica connessa alla vicenda della separazione – che essi vivevano un conflitto di lealtà, ovvero si trovavano in una posizione scomoda nei confronti dei genitori, che li portava ad avere difficoltà ad esprimere i loro reali desideri.
Nondimeno entrambi i minori avevano espresso il desiderio di stare eguale tempo con la mamma e con il papà e di evitare un troppo caotico regime negli spostamenti o un troppo lungo distacco dall'altro genitore.
C. La piena idoneità degli ambienti domestici materno e paterno ad ospitare
“stabilmente” la prole.
Anche tale idoneità degli ambienti domestici in oggetto – mai contestata da alcuna delle parti – era stata positivamente accertata dalla CT, nel corso delle operazioni peritali.
D. Il prezioso ruolo dei nonni materni e dei nonni paterni nella gestione della prole, durante gli orari di lavoro degli ex coniugi.
Ciò veniva efficacemente sottolineato dalla CT, attraverso la puntuale raccolta di informazioni dai genitori e dai nonni dei minori. La sig.ra lavorava in teatro CP_1
a Chieti, con possibilità di piena collaborazione da parte dei nonni materni;
il sig. svolgeva l'attività di allenatore di calcio a Montesilvano e viveva a Parte_1
Chieti insieme ai suoi genitori.
E. La dichiarata condivisione dell' del desiderio della madre di Parte_1
ampliare i tempi di frequentazione con i figli.
Per tale versante valutava che il sig. pur ribadendo la sua apertura a far Parte_1
stare i bambini più tempo con la madre, come lei avrebbe voluto, chiariva che l'attuale disciplina si basava sulle disponibilità della Signora per propri impegni lavorativi;
quindi, non vedeva una logica nel lasciarle i bambini se poi questi erano affidati ai nonni a causa dei suoi orari di lavoro. Evidenziava che l' come Parte_1
rilevato dal CT si mostrava cooperativo più su un piano ideale che concreto, osservando che se, da un lato, ciascuno degli ex coniugi avevano rapporti “difficili” con i rispettivi suoceri, dall'altro comunque lo stesso fruiva Parte_1 dell'appoggio quotidiano dei propri genitori (conviventi con lui e con la prole).
F. La proposta della CT di collocazione alternata e paritetica dei figli a ciascun genitore.
Valorizzava come la CT , all'esito delle accurate indagini espletate riteneva Per_3
che la proposta di collocamento paritario ed alternato dei figli era – attualmente – la migliore, per il benessere psico fisico e morale dei figli.
Alla luce di tali emergenze il giudice di prime cure riteneva pertanto di condividere gli esiti della CT e dunque la collocazione alternata e paritaria dei figli presso ciascun genitore, in quanto essa: aa) risultava conforme alla volontà dei figli minori;
bb) garantiva ai minori una pari frequentazione dei genitori;
cc) risultava pienamente conforme al rispetto del principio di bigenitorialità; dd) era realizzabile sul piano logistico ed organizzativo;
ee) poteva trovare un efficace e prezioso ausilio nella assistenza che tanto i nonni paterni, quanto quelli materni, assicuravano ai minori, durante la assenza per motivi di lavoro dei genitori;
ff) assicurava anche l'importante conservazione di un rapporto di intensa e paritetica frequentazione tra nonni e nipoti;
gg) risultava, in conclusione, pienamente coerente con il principio generale di cui all'art. 337, comma I, c.c., “…di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Auspicava che i genitori continuassero a coltivare il percorso psicoterapeutico in atto, dei cui esiti positivi aveva dato riscontro la stessa CT.
Le spese di lite venivano integralmente compensate e quelle di CT poste in misura paritaria tra le parti.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propone appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
Lamenta l'appellante come il Collegio del Tribunale di Chieti abbia disposto una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori con esaltazione del loro ruolo educativo senza considerare che la consulenza disposta nella fase istruttoria era al solo fine di individuare la attuale disciplina migliore nell'interesse dei minori, alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti circa l'opportunità o meno di un ampliamento del diritto di visita della madre e non per valutare la capacità di entrambi i genitori nell'interagire con i minori, che in più occasioni avevano manifestato la volontà di non voler alcuna modifica al diritto di visita, così come indicato nella sentenza di separazione;
tanto più considerato che alcun mutamento delle circostanze si era nel frattempo verificato, tale da giustificare l'adozione di un diverso regime e che il diverso regime adottato non migliora la qualità dei rapporti tra genitori e figli visto che gli impegni lavorativi della madre la obbligano a delegare ai propri genitori l'accudimento dei figli. Lamenta inoltre la regolamentazione delle videochiamate tra figli e genitori non collocatario come una restrizione della sua possibilità di interfacciarsi con loro.
Contesta quindi in conformità alla citata giurisprudenza di merito, l'idoneità della collocazione paritetica, per quanto ispirata dai migliori propositi, ad essere confacente all'interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio, ribadendo che la bigenitorialità non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
3. L'appellata costituendosi nel presente grado di giudizio contesta l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c.) e la fondatezza dell'appello di cui chiede l'integrale rigetto. Insta per l'autorizzazione al cambio di residenza dei minori presso il suo domicilio.
4. All'esito dell'udienza del 28.1.2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini in epigrafe riportati la causa è matura per la decisione.
5. In via preliminare, nel rito è da escludere l'inammissibiltà dell'appello.
Premesso infatti che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017), nel caso di specie risultano chiari le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze e le modifiche richieste.
5.1 Nel merito l'appello è comunque infondato e va pertanto rigettato.
Ritiene infatti questo Collegio di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appellato che ha motivatamente e correttamente modificato il regime di affidamento in precedenza adottato, in favore di un modello idoneo a consentire paritetici periodi di collocazione dei minori presso i genitori dando conto tra l'altro, con ampia motivazione, nei termini sopra rappresentati:
- delle modifiche intervenute ( tra cui la particolarmente significative sono la crescita dei bambini, la stabilizzazione collocativa e lavorativa della madre) ;
-della volontà espressa dai minori (idealmente -e con l'auspicabile superamento di sterili resistenze da parte dei genitori, anche concretamente- idonea a superare anche il conflitto di lealtà manifestato dai ragazzi al CT) di trascorrere il loro tempo in egual misura con i genitori ed i rispettivi nuclei familiari;
-delle valutazioni espresse dal CT sulla idoneità del regime di affidamento alternato e paritetico, a garantire il benessere psico-fisico dei minori.
Tutto questo, considerata anche l'oggettiva possibilità di attuare una paritetica frequentazione tra ragazzi e genitori (che non può che determinare un arricchimento delle loro relazioni affettive più intime nelle fasi della crescita ed al tempo stesso favorire il rapporto di familiarità nella gestione della quotidianità con ciascun genitore) garantita dai fattori favorenti ricorrenti nel caso di specie (idoneità genitoriale di entrambe le parti, disponibilità nella stessa città di adeguate collocazioni abitative in capo ad ognuno di essi- con conseguente insussistenza di fattori che possano incidere in modo negativo sulla loro attività scolastica o sulla loro vita sociale e ricreativa-, possibilità di gestione dei minori, grazie anche all'ausilio delle rispettive famiglie di origine).
Né appare prevalente, di per sé, a fronte di tale quadro, il rappresentato interesse dei minori a godere di una stabile collocazione abitativa, nella misura in cui questi abbiano già confidenza con i rispettivi ambienti domestici ed i loro abitanti (come pur accertato dal CT) e non manifestino sofferenza alcuna negli spostamenti tra l'una e l'altra abitazione poste, si ribadisce, nella rispettiva città.
Non sono peraltro dedotti eventi o circostanze specifici , sul punto.
Ed allora non può che convenirsi sulla correttezza della decisione che muove dal nuovo quadro di riferimento venutosi nel tempo a creare nella gestione delle vite dei genitori, prende in considerazione la volontà dei figli di trascorrere pari tempo con entrambi, tiene conto del parere dell'ausiliario nominato che ha individuato nel regime della collocazione paritaria ed alternata il miglior modello attuabile di gestione dei medesimi e riscontra la ricorrenza dei fattori favorenti in precedenza indicati.
Né, come già rilevato in prime cure, ragioni ostative sono rinvenibili negli impegni lavorativi della madre, poiché entrambe le parti ( e non solo quest'ultima) fanno ampio affidamento sulla possibilità di delega della cura dei minori ai propri rispettivi genitori, parimenti capaci, anche quando sono collocati presso di loro .
Da ultimo quanto alla doglianza inerente la regolamentazione delle videochiamate tra genitori e figli la stessa, nella misura di una al giorno, si ritiene che essa sia del tutto idonea a garantire contatti regolari con il genitore non collocatario.
Non ricorrono motivi per autorizzare il trasferimento della residenza dei figli presso l'abitazione materna, come pur richiesto dalla parte appellata, posto che questi ultimi sono già residenti presso il padre, collocatario paritetico.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite, considerato che l'oggetto del contendere verte sul solo collocamento dei figli minori e dunque esula dall'interesse proprio di ciascuna delle parti, ricorrono i presupposti per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 462-2024, resa dal Tribunale di Chieti, Parte_1
pubblicata il 06.09.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1 • Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 20.3.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono