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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/05/2025, n. 7123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7123 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28676/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da (CF: Parte_1
, cittadino della Repubblica dell'Honduras, nato a [...] il [...], C.F._1 attualmente residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giorgio Sciarrini nei confronti della , Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
*****
Il ricorrente, premesso di aver lasciato la Repubblica dell'Honduras per salvarsi dalla situazione di criminalità del suo paese, ha riferito di essersi fin da subito integrato nel territorio nazionale, sia da un punto di vista sociale che lavorativo. In particolare, ha raccontato di aver trovato un lavoro, di possedere una dimora stabile e di aver instaurato importanti legami affettivi e familiari.
In Italia, infatti, conosceva una donna, la sig.ra , con cui nel 2021 Persona_1
aveva un figlio, Persona_2
Dapprima egli si stabiliva in Ronciglione e, successivamente, acquistava un immobile nella località di Capranica, dove vive attualmente insieme all'intero nucleo familiare.
Pertanto, alla luce del positivo livello di integrazione raggiunto, in data 01/03/2023 il ricorrente presentava alla Questura di la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale ai CP_1 sensi dell'art. 19 TUI. Trascorsi diversi mesi e non ricevendo alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, neppure a fronte dei solleciti inviati per il tramite del suo difensore, il ricorrente ha adito il Tribunale affinché venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e per l'effetto venga riconosciuto il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 TUI.
Con il ricorso ha altresì domandato disporsi l'audizione del ricorrente “al fine di poter meglio rappresentare nel dettaglio le ragioni per cui il ricorrente ha dovuto lasciare il paese di origine con la propria famiglia, nonché i pericoli a cui è stato e sarebbe esposto”.
Si è costituita l'amministrazione resistente osservando che la Questura di ha provveduto a CP_1 rilasciare al ricorrente “il relativo permesso di soggiorno con scadenza 8/10/2026 (consegnato all'interessato il 18/12/2024)”. Ha quindi domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
*****
Il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio,
l'amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno domandato dal ricorrente.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Osservato inoltre che il rilascio del permesso di soggiorno è avvenuto solo in seguito all'istaurazione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 1° aprile 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da (CF: Parte_1
, cittadino della Repubblica dell'Honduras, nato a [...] il [...], C.F._1 attualmente residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giorgio Sciarrini nei confronti della , Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
*****
Il ricorrente, premesso di aver lasciato la Repubblica dell'Honduras per salvarsi dalla situazione di criminalità del suo paese, ha riferito di essersi fin da subito integrato nel territorio nazionale, sia da un punto di vista sociale che lavorativo. In particolare, ha raccontato di aver trovato un lavoro, di possedere una dimora stabile e di aver instaurato importanti legami affettivi e familiari.
In Italia, infatti, conosceva una donna, la sig.ra , con cui nel 2021 Persona_1
aveva un figlio, Persona_2
Dapprima egli si stabiliva in Ronciglione e, successivamente, acquistava un immobile nella località di Capranica, dove vive attualmente insieme all'intero nucleo familiare.
Pertanto, alla luce del positivo livello di integrazione raggiunto, in data 01/03/2023 il ricorrente presentava alla Questura di la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale ai CP_1 sensi dell'art. 19 TUI. Trascorsi diversi mesi e non ricevendo alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, neppure a fronte dei solleciti inviati per il tramite del suo difensore, il ricorrente ha adito il Tribunale affinché venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e per l'effetto venga riconosciuto il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 TUI.
Con il ricorso ha altresì domandato disporsi l'audizione del ricorrente “al fine di poter meglio rappresentare nel dettaglio le ragioni per cui il ricorrente ha dovuto lasciare il paese di origine con la propria famiglia, nonché i pericoli a cui è stato e sarebbe esposto”.
Si è costituita l'amministrazione resistente osservando che la Questura di ha provveduto a CP_1 rilasciare al ricorrente “il relativo permesso di soggiorno con scadenza 8/10/2026 (consegnato all'interessato il 18/12/2024)”. Ha quindi domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
*****
Il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio,
l'amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno domandato dal ricorrente.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Osservato inoltre che il rilascio del permesso di soggiorno è avvenuto solo in seguito all'istaurazione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 1° aprile 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni