Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 3031 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MEI FRANCESCO;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c.;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., a CP_1 favore del Dott. liquidate Parte_2 nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] esposto di aver svolto, dal 1980, il lavoro di elettricista per conto di varie ditte. Ha precisato che durante l'attività lavorativa era sottoposto a movimentazione manuale di carichi, a posizione scomode, nonché all'esecuzione di movimenti ripetuti senza adeguato supporto.
Ha lamentato di essere affetto da tendinopatia su base degenerativa cronica bilaterale del svp e clbb, deficit funzionale articolare di circa 1/3 dei movimenti fisiologici, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, ha presentato all domanda per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R.
n. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che ha negato la riconducibilità della patologia lamentata alla attività lavorativa svolta.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia descritta e di condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni previste dalla legge (D.P.R. 1124 del
1965 – D.Lvo n. 38 del 2000) con attribuzione di un grado di inabilità pari almeno al 6% con la decorrenza di legge e, in via subordinata, con attribuzione di un grado di inabilità superiore all'1%.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000). A seguito della sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale, che ha introdotto il sistema misto in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. tabellate denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia,
e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità ove grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
3 Ai fini della indennizzabilità il soggetto interessato ha quindi l'onere di provare sia lo svolgimento delle mansioni dedotte sia il nesso causale tra queste e la malattia denunciata.
Nella specie la documentazione in atti e la prova orale hanno confermato l'espletamento delle mansioni con le modalità dedotte in ricorso. La consulenza tecnica ha inoltre accertato la derivazione causale della malattia denunciata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Tuttavia il danno biologico derivante dal complesso morboso accertato è stato valutato dal C.T.U. in misura inferiore al minimo indennizzabile (6%).
In particolare, il Consulente medico ha accertato che il ricorrente
è affetto da “sindrome algo - disfunzionale da artrosi di spalla sinistra con sofferenze degenerative delle strutture legamentosi della cuffia dei rotatori”, che detta patologia è causalmente riconducibile alla attività lavorativa svolta e che da essa è derivato al ricorrente un danno biologico quantificato nella misura del 3%.
Il CTU ha precisato che “l'infermità di cui sopra ha trovato nell'attività di lavoro una eziologica soltanto concausale…
Rammentando che la valutazione espressa non potrà essere omnicomprensiva del quadro anatomico e funzionale rilevato in questo ambito in quanto, come si precisava prima, si dovrà procedere ad uno scorporo del quantum d'eziologia lavorativa rispetto a quanto riconducibile alla preponderante componente artrosico-degenerativa..”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie
4 professionali era fissata all'11%. Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Nella specie il danno biologico derivante al ricorrente dalla malattia denunciata è inferiore alla soglia minima (6%) prevista per il riconoscimento dei benefici ex art.13 del D.Lgs. 38/2000.
Per i motivi descritti la domanda proposta in via principale va respinta.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via subordinata (di accertamento della origine professionale della patologia con danno biologico pari o superiore al 1%), si tratta di domanda inammissibile, perché diretta ad ottenere il mero accertamento della invalidità non finalizzato all'ottenimento di una prestazione
(Cfr. Cass. n. 14961 del 2015 e n. 16149 del 2018 secondo cui “In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.”). Né parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di una pregressa patologia professionale con un danno alla integrità psicofisica già riconosciuto dall' CP_1
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp.att.c.p.c.. Per le medesime ragioni le spese di C.T.U. sono poste a carico dell'Ente assicuratore.
5 Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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