TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4087/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4087/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara (PE) Parte_1 C.F._1 alla via della Bonifica n. 48/1 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI GIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Falcone e Borsellino n. 30/Via Parini n. 21 presso lo studio degli avv.ti BORRELLI PAOLO e
CANCELLARA SERENA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I sig.ri e ER Di AS convivevano more uxorio e nel corso della Controparte_1
relazione nacque, in data 19.09.2017, il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori, i quali cessavano la convivenza in data 17.11.2018 e regolamentavano la responsabilità genitoriale come da con ordinanza del 14.12.2019 del Tribunale di Pescara, che, nel giudizio n.
2089/2019 RGVG, stabiliva che il padre potesse vedere il figlio tutte le volte che avesse voluto e che lo potesse tenere, a weekend alternati, dalle ore 18,00 del sabato sino alle 18,00 della domenica, versando un mantenimento pari ad € 200,00 mensili fino a maggio 2020, poi maggiorato dal 1.06.2020 a € 250,00= mensili, oltre aggiornamento ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie (cfr. verbale udienza del 13.12.2019, doc. 3; ordinanza del
14.12.2019, doc. 4 fascicolo parte resistente).
2. Con ricorso depositato in data 5.12.2023 il sig. Di AS ER, a modifica delle condizioni concordate e recepite con ordinanza dal Tribunale di Pescara nel procedimento n.
2089/2019 VG e successivamente modificate (proc. n. VG 1135/2020), domandava “disporre che il versi € 250,00 mensili per il mantenimento del minore e che gli assegni Parte_1 Per_1 familiari (assegno unico) o qualsiasi altro assegno stabilito dall'Inps vengano percepiti al 50% dai genitori;
disporre altresì che le spese straordinarie saranno divise nella misura del 50% tra
i due genitori, previo accordo e dietro presentazione di idonea documentazione da parte del genitore che le ha anticipate;
disporre che il minore stia con il padre nei weekend alternati ( dal venerdì alla domenica) nonché il pomeriggio del mercoledì e del venerdì all'uscita di scuola fino al termine della lezione di calcio”.
3. Il ricorrente, a sostengo della domanda, premetteva che la sig.ra non avesse adempiuto CP_1
agli obblighi derivanti dai precedenti accordi, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie. Rappresentava inoltre che la resistente percepiva l'intero importo dell'assegno unico, nonostante l'affidamento condiviso del minore, senza riconoscere al ricorrente la quota di spettanza. Esponeva altresì di occuparsi attivamente del figlio minore, lamentando il comportamento della sig.ra la quale provvedeva unilateralmente a CP_1
modificare i programmi concordati;
pertanto, chiedeva un ampliamento del diritto di visita, dichiarandosi disponibile a farsi di carico di ulteriori aspetti della vita quotidiana del minore.
pagina 2 di 8 4. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, contestava le deduzioni formulate da parte ricorrente, affermando, in primo luogo, che le condizioni economiche del sig. Parte_1
risultavano migliorate rispetto a quanto accertato nei due precedenti giudizi. Eccepiva, altresì,
l'infondatezza degli assunti del ricorrente in merito all'esercizio del diritto di visita, sostenendo inoltre che le spese straordinarie erano sempre state ripartite in misura paritaria tra le parti.
Rappresentava inoltre che la ripartizione dell'assegno unico, alla quale aderisce, era stata oggetto di accordo tra le parti e che la stesse ne percepiva l'intero importo in forza di tale accordo. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il martedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé, riportandolo dalla madre il mercoledì sera alle ore 21,30 dopo averlo fatto cenare e prenderà il minore giovedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé, riportandolo dalla madre il venerdì sera alle ore 21.30 dopo averlo fatto cenare;
- nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il martedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé riportandolo dalla mamma il mercoledì alle ore 21,30 dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola;
il padre, verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 mantenimento del figlio, sino alla sua autosufficienza, la somma di € 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come individuate dal Protocollo famiglia di codesto Tribunale) precedentemente concordate e dietro presentazione di ricevuta di pagamento. In via subordinata: qualora le precedenti condizioni non dovessero essere accolte, visti i maggiori costi che la sig.ra si vedrebbe costretta CP_1
ad affrontare in ragione del minor collocamento presso il padre, si chiede che le condizioni siano modificate come segue: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare;
- nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola;
il padre, verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio, sino Controparte_1 alla sua autosufficienza, la somma di € 600,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come individuate dal Protocollo famiglia di codesto Tribunale) precedentemente concordate e dietro presentazione di ricevuta di
pagina 3 di 8 pagamento. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte del sig. dell'aggiornamento ISTAT sulla somma dovuta a titolo di mantenimento per il Parte_1 minore dalla data del 7.12.2018; per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in Parte_1 favore della sig.ra la somma dovuta a titolo di aggiornamento ISTAT sull'assegno di CP_1
mantenimento per il minore dalla data del 7.12.2018 ad oggi oltre interessi dalla data di scadenza al saldo”.
5. All'udienza del 17 aprile 2024 parte ricorrente, in via conciliativa, proponeva l'aumento del contributo al mantenimento del minore a € 350,00 con ripartizione dell'assegno unico in misura paritaria e dichiarava di aderire al regime di visita proposto in via principale dalla resistente.
Quest'ultima si riservava di valutare la proposta economica all'esito del deposito della documentazione reddituale e patrimoniale del . Parte_1
6. Preso atto dell'adesione da parte della resistente, il Giudice disponeva il diritto di visita secondo quanto proposto dalla ricorrente e assegnava termini per il deposito della documentazione richiesta.
7. All'udienza del 15 gennaio 2025 parte resistente rilevava che, nel periodo intercorso dalla precedente udienza, il avesse disatteso gli obblighi assunti in precedenza in ordine Parte_1 all'esercizio del diritto di visita, circostanza confermata dallo stesso di nella memoria Pt_1
depositata in data 15.05.2024 ove ammetteva di non essere in grado di mantenere le modalità precedentemente concordate. In ragione di ciò e tenuto conto del maggior tempo che il minore avrebbe trascorso con la stessa resistente, con conseguente incremento delle spese a suo carico, nonché in considerazione dell'intervenuto licenziamento della resistente e del miglioramento invece delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa chiedeva un aumento del contributo al mantenimento nella misura di € 700,00 oltre alla regolamentazione del diritto di visita per le vacanze estive, natalizie e pasquali. Il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria depositata in data 29.03.2024.
Evidenziava di trovarsi in una situazione economica complessa, aggravata da numerose spese e che diversamente dalla resistente non poteva contare sul sostegno economico dei familiari.
Sottolineava che, al contrario, la resistente non sostenesse spese di affitto, utenze o beni di prima necessità. Alla luce di tali circostanze il ricorrente riteneva sostenibile per le proprie capacità economiche un aumento dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 350,00 con suddivisione dell'assegno unico nella misura del 50%. In merito al diritto di visita chiedeva che pagina 4 di 8 il minore pernottasse presso di lui nei fine settimana alternati nonché nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì.
8. Con memoria depositata in data 30.03.2025 la sig.ra rilevava che, alla luce delle CP_1
dichiarazioni rese dal sig. in merito alla regolamentazione del diritto di visita, la Parte_1
stessa dovesse svolgersi secondo le modalità indicate agli atti. In considerazione del maggior tempo che il minore avrebbe trascorso con la stessa ricorrente, nonché della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di € 800,00 mensili.
9. All'udienza del 24 aprile 2025, la sig.ra si riportava integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, contestando le conclusioni avverse. Ribadiva di non essere economicamente favorita dalla circostanza di vivere con i propri genitori, precisando di risiedere in un immobile separato da quello dei propri genitori, sebbene di proprietà di questi ultimi, e che le proprie condizioni economiche risultavano peggiorate a seguito del licenziamento subito. Quanto alla documentazione prodotta dal sig. , la stessa non lasciava emergere una effettiva ridotta Parte_1
capacità economica del ricorrente. Il ricorrente contestava integralmente le deduzioni della controparte e ribadiva che la propria situazione economica fosse quella ampiamente documentata agli atti. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda relativa al contributo al mantenimento nella misura di euro 350,00 mensili, oltre il 50% dell'assegno unico.
10. Preliminarmente, merita di essere tracciato il perimetro del vaglio consentito al tribunale, atteso che va dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla sig.ra trattandosi di domande autonome, finalizzate a regolamentare i rapporti patrimoniali tra CP_1
i coniugi che esulano dall'oggetto del presente giudizio e che sono soggette a rito diverso.
11. Quanto alla richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento, essa appare meritevole di accoglimento, atteso il mutato assetto sia delle modalità di frequentazione del minore, considerata la presenza prevalente dello stesso presso la madre, che dei rispettivi redditi derivante da lavoro.
12. Invero, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di pagina 5 di 8 convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016). Nella fattispecie in esame l'ampliamento del tempo di permanenza presso la madre giustifica un aumento del contributo al mantenimento, anche oltre la misura proposta dal ricorrente stesso. L'incremento dell'assegno viene pertanto determinato in € 450,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, in luogo dei € 350,00 proposti, tenuto conto del maggior impegno economico e organizzativo richiesto alla resistente per la cura quotidiana del minore, a cui si aggiunge la ripartizione in pari misura dell'AUF, circostanza alla quale peraltro la resistente ha già aderito.
13. Diversamente, non può trovare accoglimento la richiesta della resistente di elevare il contributo fino a € 800,00 in quanto non adeguatamente supportata dalla documentazione prodotta agli atti. In particolare, dai dati reddituali e patrimoniali si evince la presenza di alcuni accrediti sul conto corrente del ricorrente, la cui natura tuttavia non è specificata. Trattandosi di flussi di denaro non continuativi, essi non risultano idonei a dimostrare una effettiva e stabile maggiore capacità reddituale del ricorrente;
la documentazione, dunque, appare, lacunosa e non sufficientemente chiara, sicché l'aumento può ritenersi giustificato solo nella misura sopra indicata. Nello specifico, il sig. risulta socio semplice della società Parte_1 [...]
con sede in Pescara, Strada vecchia della Madonna n. 37 ove Controparte_2
risulta socia amministratrice , madre del ricorrente. Ora, sebbene la Controparte_2
situazione economica del denota un utile di esercizio pari ad € 15.867,42 da dividere Parte_1
in due tra i soci, risultano diverse spese a carico di quest'ultimo (tra le quali contratto di locazione per € 800.00 mensili). Quanto alle movimentazioni in entrata, sul conto corrente del ricorrente, esse denotano un reddito superiore a quello formalmente dichiarato (dagli estratti di conto corrente risultano, al 31.03.2023 accrediti per Euro 10.540,00; al30.06.2023 accrediti per quasi Euro 5.000,00; al 30.09.2023 accrediti per Euro 8.165,00) i cui importi però si bilanciano con le uscite, implicando un saldo oltremodo contenuto, se non quasi nullo.
14. Quanto al diritto di visita, esso si esplicherà nelle modalità seguenti: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e il venerdì all'uscita di scuola fino al termine della lezione di calcio - nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo pagina 6 di 8 riaccompagnerà a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: Il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, dalle 10.30 del giorno in cui comincerà il periodo estivo sino alle 22.00 dell'ultimo giorno del periodo concordato. Detti periodi verranno concordati dalle parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Per le festività (Natale/Capodanno/Epifania;
Pasqua/Pasquetta): nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di Natale (23.12/30.12) ed il periodo di Capodanno - Epifania
(31.12/06.01); per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta d. con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno l'alternanza annuale. Per il giorno del compleanno, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza.
15. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di AS ER nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 14.12.2019 (nel procedimento n. 2089/2021
V.G.) e successivamente modificato nel procedimento n. 1135/2020 VG, secondo le condizioni descritte in narrativa;
b) dispone che il sig. Di AS ER versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra
[...]
quale contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 450,00 importo rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate. L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai genitori.
c) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 13 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 7 di 8 Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4087/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara (PE) Parte_1 C.F._1 alla via della Bonifica n. 48/1 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI GIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Falcone e Borsellino n. 30/Via Parini n. 21 presso lo studio degli avv.ti BORRELLI PAOLO e
CANCELLARA SERENA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I sig.ri e ER Di AS convivevano more uxorio e nel corso della Controparte_1
relazione nacque, in data 19.09.2017, il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori, i quali cessavano la convivenza in data 17.11.2018 e regolamentavano la responsabilità genitoriale come da con ordinanza del 14.12.2019 del Tribunale di Pescara, che, nel giudizio n.
2089/2019 RGVG, stabiliva che il padre potesse vedere il figlio tutte le volte che avesse voluto e che lo potesse tenere, a weekend alternati, dalle ore 18,00 del sabato sino alle 18,00 della domenica, versando un mantenimento pari ad € 200,00 mensili fino a maggio 2020, poi maggiorato dal 1.06.2020 a € 250,00= mensili, oltre aggiornamento ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie (cfr. verbale udienza del 13.12.2019, doc. 3; ordinanza del
14.12.2019, doc. 4 fascicolo parte resistente).
2. Con ricorso depositato in data 5.12.2023 il sig. Di AS ER, a modifica delle condizioni concordate e recepite con ordinanza dal Tribunale di Pescara nel procedimento n.
2089/2019 VG e successivamente modificate (proc. n. VG 1135/2020), domandava “disporre che il versi € 250,00 mensili per il mantenimento del minore e che gli assegni Parte_1 Per_1 familiari (assegno unico) o qualsiasi altro assegno stabilito dall'Inps vengano percepiti al 50% dai genitori;
disporre altresì che le spese straordinarie saranno divise nella misura del 50% tra
i due genitori, previo accordo e dietro presentazione di idonea documentazione da parte del genitore che le ha anticipate;
disporre che il minore stia con il padre nei weekend alternati ( dal venerdì alla domenica) nonché il pomeriggio del mercoledì e del venerdì all'uscita di scuola fino al termine della lezione di calcio”.
3. Il ricorrente, a sostengo della domanda, premetteva che la sig.ra non avesse adempiuto CP_1
agli obblighi derivanti dai precedenti accordi, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie. Rappresentava inoltre che la resistente percepiva l'intero importo dell'assegno unico, nonostante l'affidamento condiviso del minore, senza riconoscere al ricorrente la quota di spettanza. Esponeva altresì di occuparsi attivamente del figlio minore, lamentando il comportamento della sig.ra la quale provvedeva unilateralmente a CP_1
modificare i programmi concordati;
pertanto, chiedeva un ampliamento del diritto di visita, dichiarandosi disponibile a farsi di carico di ulteriori aspetti della vita quotidiana del minore.
pagina 2 di 8 4. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, contestava le deduzioni formulate da parte ricorrente, affermando, in primo luogo, che le condizioni economiche del sig. Parte_1
risultavano migliorate rispetto a quanto accertato nei due precedenti giudizi. Eccepiva, altresì,
l'infondatezza degli assunti del ricorrente in merito all'esercizio del diritto di visita, sostenendo inoltre che le spese straordinarie erano sempre state ripartite in misura paritaria tra le parti.
Rappresentava inoltre che la ripartizione dell'assegno unico, alla quale aderisce, era stata oggetto di accordo tra le parti e che la stesse ne percepiva l'intero importo in forza di tale accordo. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il martedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé, riportandolo dalla madre il mercoledì sera alle ore 21,30 dopo averlo fatto cenare e prenderà il minore giovedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé, riportandolo dalla madre il venerdì sera alle ore 21.30 dopo averlo fatto cenare;
- nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il martedì all'uscita di scuola, tenendolo a dormire con sé riportandolo dalla mamma il mercoledì alle ore 21,30 dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola;
il padre, verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 mantenimento del figlio, sino alla sua autosufficienza, la somma di € 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come individuate dal Protocollo famiglia di codesto Tribunale) precedentemente concordate e dietro presentazione di ricevuta di pagamento. In via subordinata: qualora le precedenti condizioni non dovessero essere accolte, visti i maggiori costi che la sig.ra si vedrebbe costretta CP_1
ad affrontare in ragione del minor collocamento presso il padre, si chiede che le condizioni siano modificate come segue: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare;
- nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola;
il padre, verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio, sino Controparte_1 alla sua autosufficienza, la somma di € 600,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come individuate dal Protocollo famiglia di codesto Tribunale) precedentemente concordate e dietro presentazione di ricevuta di
pagina 3 di 8 pagamento. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte del sig. dell'aggiornamento ISTAT sulla somma dovuta a titolo di mantenimento per il Parte_1 minore dalla data del 7.12.2018; per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in Parte_1 favore della sig.ra la somma dovuta a titolo di aggiornamento ISTAT sull'assegno di CP_1
mantenimento per il minore dalla data del 7.12.2018 ad oggi oltre interessi dalla data di scadenza al saldo”.
5. All'udienza del 17 aprile 2024 parte ricorrente, in via conciliativa, proponeva l'aumento del contributo al mantenimento del minore a € 350,00 con ripartizione dell'assegno unico in misura paritaria e dichiarava di aderire al regime di visita proposto in via principale dalla resistente.
Quest'ultima si riservava di valutare la proposta economica all'esito del deposito della documentazione reddituale e patrimoniale del . Parte_1
6. Preso atto dell'adesione da parte della resistente, il Giudice disponeva il diritto di visita secondo quanto proposto dalla ricorrente e assegnava termini per il deposito della documentazione richiesta.
7. All'udienza del 15 gennaio 2025 parte resistente rilevava che, nel periodo intercorso dalla precedente udienza, il avesse disatteso gli obblighi assunti in precedenza in ordine Parte_1 all'esercizio del diritto di visita, circostanza confermata dallo stesso di nella memoria Pt_1
depositata in data 15.05.2024 ove ammetteva di non essere in grado di mantenere le modalità precedentemente concordate. In ragione di ciò e tenuto conto del maggior tempo che il minore avrebbe trascorso con la stessa resistente, con conseguente incremento delle spese a suo carico, nonché in considerazione dell'intervenuto licenziamento della resistente e del miglioramento invece delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa chiedeva un aumento del contributo al mantenimento nella misura di € 700,00 oltre alla regolamentazione del diritto di visita per le vacanze estive, natalizie e pasquali. Il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria depositata in data 29.03.2024.
Evidenziava di trovarsi in una situazione economica complessa, aggravata da numerose spese e che diversamente dalla resistente non poteva contare sul sostegno economico dei familiari.
Sottolineava che, al contrario, la resistente non sostenesse spese di affitto, utenze o beni di prima necessità. Alla luce di tali circostanze il ricorrente riteneva sostenibile per le proprie capacità economiche un aumento dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 350,00 con suddivisione dell'assegno unico nella misura del 50%. In merito al diritto di visita chiedeva che pagina 4 di 8 il minore pernottasse presso di lui nei fine settimana alternati nonché nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì.
8. Con memoria depositata in data 30.03.2025 la sig.ra rilevava che, alla luce delle CP_1
dichiarazioni rese dal sig. in merito alla regolamentazione del diritto di visita, la Parte_1
stessa dovesse svolgersi secondo le modalità indicate agli atti. In considerazione del maggior tempo che il minore avrebbe trascorso con la stessa ricorrente, nonché della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di € 800,00 mensili.
9. All'udienza del 24 aprile 2025, la sig.ra si riportava integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, contestando le conclusioni avverse. Ribadiva di non essere economicamente favorita dalla circostanza di vivere con i propri genitori, precisando di risiedere in un immobile separato da quello dei propri genitori, sebbene di proprietà di questi ultimi, e che le proprie condizioni economiche risultavano peggiorate a seguito del licenziamento subito. Quanto alla documentazione prodotta dal sig. , la stessa non lasciava emergere una effettiva ridotta Parte_1
capacità economica del ricorrente. Il ricorrente contestava integralmente le deduzioni della controparte e ribadiva che la propria situazione economica fosse quella ampiamente documentata agli atti. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda relativa al contributo al mantenimento nella misura di euro 350,00 mensili, oltre il 50% dell'assegno unico.
10. Preliminarmente, merita di essere tracciato il perimetro del vaglio consentito al tribunale, atteso che va dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla sig.ra trattandosi di domande autonome, finalizzate a regolamentare i rapporti patrimoniali tra CP_1
i coniugi che esulano dall'oggetto del presente giudizio e che sono soggette a rito diverso.
11. Quanto alla richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento, essa appare meritevole di accoglimento, atteso il mutato assetto sia delle modalità di frequentazione del minore, considerata la presenza prevalente dello stesso presso la madre, che dei rispettivi redditi derivante da lavoro.
12. Invero, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di pagina 5 di 8 convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016). Nella fattispecie in esame l'ampliamento del tempo di permanenza presso la madre giustifica un aumento del contributo al mantenimento, anche oltre la misura proposta dal ricorrente stesso. L'incremento dell'assegno viene pertanto determinato in € 450,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, in luogo dei € 350,00 proposti, tenuto conto del maggior impegno economico e organizzativo richiesto alla resistente per la cura quotidiana del minore, a cui si aggiunge la ripartizione in pari misura dell'AUF, circostanza alla quale peraltro la resistente ha già aderito.
13. Diversamente, non può trovare accoglimento la richiesta della resistente di elevare il contributo fino a € 800,00 in quanto non adeguatamente supportata dalla documentazione prodotta agli atti. In particolare, dai dati reddituali e patrimoniali si evince la presenza di alcuni accrediti sul conto corrente del ricorrente, la cui natura tuttavia non è specificata. Trattandosi di flussi di denaro non continuativi, essi non risultano idonei a dimostrare una effettiva e stabile maggiore capacità reddituale del ricorrente;
la documentazione, dunque, appare, lacunosa e non sufficientemente chiara, sicché l'aumento può ritenersi giustificato solo nella misura sopra indicata. Nello specifico, il sig. risulta socio semplice della società Parte_1 [...]
con sede in Pescara, Strada vecchia della Madonna n. 37 ove Controparte_2
risulta socia amministratrice , madre del ricorrente. Ora, sebbene la Controparte_2
situazione economica del denota un utile di esercizio pari ad € 15.867,42 da dividere Parte_1
in due tra i soci, risultano diverse spese a carico di quest'ultimo (tra le quali contratto di locazione per € 800.00 mensili). Quanto alle movimentazioni in entrata, sul conto corrente del ricorrente, esse denotano un reddito superiore a quello formalmente dichiarato (dagli estratti di conto corrente risultano, al 31.03.2023 accrediti per Euro 10.540,00; al30.06.2023 accrediti per quasi Euro 5.000,00; al 30.09.2023 accrediti per Euro 8.165,00) i cui importi però si bilanciano con le uscite, implicando un saldo oltremodo contenuto, se non quasi nullo.
14. Quanto al diritto di visita, esso si esplicherà nelle modalità seguenti: il padre: - nelle settimane in cui non deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e il venerdì all'uscita di scuola fino al termine della lezione di calcio - nelle settimane in cui deve trascorrere con lui il fine settimana, prenderà il minore il mercoledì all'uscita di scuola, riportandolo dalla mamma alle ore 18.00 del giovedì dopo averlo fatto cenare e poi lo terrà con sé dal venerdì, prendendolo all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina successivo in cui lo pagina 6 di 8 riaccompagnerà a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: Il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, dalle 10.30 del giorno in cui comincerà il periodo estivo sino alle 22.00 dell'ultimo giorno del periodo concordato. Detti periodi verranno concordati dalle parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Per le festività (Natale/Capodanno/Epifania;
Pasqua/Pasquetta): nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di Natale (23.12/30.12) ed il periodo di Capodanno - Epifania
(31.12/06.01); per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta d. con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno l'alternanza annuale. Per il giorno del compleanno, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza.
15. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di AS ER nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 14.12.2019 (nel procedimento n. 2089/2021
V.G.) e successivamente modificato nel procedimento n. 1135/2020 VG, secondo le condizioni descritte in narrativa;
b) dispone che il sig. Di AS ER versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra
[...]
quale contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 450,00 importo rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate. L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai genitori.
c) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 13 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 7 di 8 Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8