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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA con sede a Marsala Via Francesco Struppa n. 45/A in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. nato a [...] il Parte_2
04/10/1955, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Versilia n°2, presso lo studio dell'Avv. Marcello Mauceri dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, viale Majno n. 45, capitale sociale Controparte_1 di Euro 10.000,00, interamente versato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa (nuova denominazione assunta da CP_2 [...]
,con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, banca iscritta Controparte_3 all'Albo delle Banche, - quale mandataria, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gucciardi
Controparte_3
appellati
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « VOGLIA LA CORTE D'APPELLO Rigettata ogni contraria domanda, eccezione o difesa;
- in linea preliminare dire e dichiarare il difetto di legittimazione processuale di parte appellata e/o difetto di titolarità del credito asseritamente ceduto da;
- riformare l'ordinanza emessa ai sensi 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Marsala nel CP_3 giudizio n.ro 2719/2016 R.g., comunicata via pec dalla Cancelleria Sez.I il 21 maggio 2018, annullandola con ogni e qualsiasi statuizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ed accogliendo l'infrascritto appello;
- per l'effetto, accertato l'esatto saldo contabile quale emergente dai conti correnti indicati in narrativa e dai collegati conti anticipi su fatture, depurato dall'anatocismo trimestrale e da ogni altro costo ed onere accessorio non dovuto per legge, accertato altresì il superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 nonché l'eventuale usura in concreto ex art. 644 c.p., dire e dichiarare che la società e Pt_1 con sede a Marsala Via Francesco Struppa n. 45/A ( P.IVA – Registro Imprese di Trapani n.ro Parte_1 P.IVA_1 124123) in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. non risulta debitrice di alcuna somma nei Parte_2 confronti di 3.- disporre la condanna della medesima banca alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_3 pagato dall'odierna società ricorrente in dipendenza di interessi e altri oneri, costi e commissioni non dovuti, secondo quanto acclarato da perizia tecnico-contabile di parte acquisita agli atti di causa;
4. - dire e dichiarare nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 il contratto di mutuo fondiario stipulato ai rogiti del notaio dott. n.ro 39380 rep. e n.ro 15153 racc. in data Per_1 29/09/2003, per mancata stipula del collegato atto di erogazione e quietanza, necessario anche per la definitiva e certa determinazione della misura degli interessi e degli altri oneri finanziari, in funzione della determinazione saldo definitivo a valere su tale rapporto bancario. Conseguentemente accertare il quantum debeatur in relazione alla sola sorte capitale, detratto quanto già restituito dalla società mutuataria per come emergente dalla documentazione in atti. 5.- ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta banca presso la centrale rischi interbancaria di Banca d'Italia a carico degli odierni ricorrenti;
Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da richiedersi in separata sede. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del primo e del secondo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; - disporre eventualmente i mezzi istruttori richiesti nell'atto di citazione in appello (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; consulenza tecnica contabile). »
Conclusioni per l'appellato : « VOGLIA L'ECC.MA CORTE Reietta ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa - ritenere e dichiarare infondato e, quindi, rigettare l'appello proposto dalla ” Parte_3 avverso l'Ordinanza del Tribunale di Marsala nel procedimento n° 2719/2016 R.G. emessa il 18.05.2018, confermando quest'ultima in ogni sua parte;
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del giudizio di appello. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Marsala in data
02.12.2016 e notificato in data 28.01.2017, unitamente al decreto di fissazione udienza ex art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. del 02.01.2017, la società ha Parte_1 premesso di intrattenere con la banca convenuta i seguenti contratti bancari: contratto di conto corrente n. 300499457; contratto di conto/anticipi su fatture n. 300380891; contratto di conto/anticipi su fatture n. 300013250; contratto di conto/anticipi su fatture n.
411256; contratto di conto/anticipi su fatture n. 66796; contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.09.2003. La società ha affermato che l'istituto di credito convenuto avrebbe praticato anatocismo, applicato costi, commissioni, spese e valute bancarie non pattuite e concesso interessi usurari. Per tali ragioni, chiedeva al Tribunale di Marsala di: 1.
2 «Dire e dichiarare che non risulta debitrice di alcuna somma nei Parte_1 confronti di » 2. «Dire e dichiarare che il costo complessivo dei rapporti Controparte_3 derivanti dai contratti di conto corrente e di conto/anticipi su fatture è pari a € 178.552,88 per interessi, spese e oneri applicati e non dovuti, con eventuale rettifica in caso di importo maggiore o minore;
» 3. «Disporre la condanna della banca al rimborso delle somme indebitamente pagate dalla ricorrente, in ragione di interessi, altri oneri, costi e commissioni non dovuti;
» 4. «Accertare il quantum debeatur relativo alla sola sorte capitale, detraendo quanto già restituito dalla società mutuataria;
» 5. «In via istruttoria, disporre una consulenza tecnica contabile.»
Si è costituita in giudizio e, per essa, (o, nella sua nuova Controparte_3 CP_2 denominazione, , eccependo preliminarmente la Controparte_3 nullità del ricorso per il mancato avviso ex art. 167 e 38 c.p.c. e per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi e nel merito contestando il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente e l'assoluta infondatezza delle censure relative all'applicazione di interessi usurari, commissioni non dovute, giochi di valuta e altre contestazioni analoghe.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio
(CTU).
Con Ordinanza del 18.05.2018 il Tribunale di Marsala ha rigettato tutte le domande della parte ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in € 8.500,00, oltre alle spese per la CTU.
Con atto di citazione del 15.06.2018 la società ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta Ordinanza, motivando l'impugnazione nei seguenti punti: Sul piano del rito, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso il mutamento dal rito sommario a quello ordinario, precludendo il pieno dispiegamento del diritto di difesa, poiché le parti non hanno potuto precisare le conclusioni e depositare note finali nei termini previsti. La mancata adozione dell'ordine di esibizione dei contratti di conto corrente e degli
3 atti di erogazione e quietanza del mutuo fondiario. L'errata quantificazione del TEG da parte del CTU. La mancata pronuncia del Tribunale sulla presunta nullità del mutuo per l'assenza dell'atto di erogazione e quietanza.
Si è costituito in giudizio (in qualità di cessionaria del credito Controparte_1 da e, per essa, che ha chiesto di ritenere infondata e, per Controparte_3 CP_2
conseguenza, di rigettare l'appello proposto dalla , confermando Parte_1
l'Ordinanza del Tribunale di Marsala (n° 2719/2016 R.G., emessa il 18.05.2018), e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di appello.
La causa, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia disposto il mutamento del rito dal sommario all'ordinario, necessario per garantire il pieno dispiegamento del diritto di difesa e permettere alle parti di precisare le conclusioni e depositare note finali.
Il motivo risulta infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che la mancata conversione del rito sommario in ordinario, configurando un'attività discrezionale del giudice, non costituisce motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018; Cass. 5 settembre 2019, n. 22158; Cass. 5 ottobre
2018, n. 24538).
Nel caso di specie, la parte appellante ha scelto espressamente il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il primo giudice, valutate le difese svolte dalle parti, ha ritenuto sufficiente la via scelta, non ritenendo necessaria la conversione in rito ordinario ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il fatto che il primo giudice non abbia fissato un'udienza per la precisazione delle conclusioni né assegnato termini per il deposito di note finali.
4 Tale censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, c.p.c., “se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande”.
Da tale disposizione risulta chiaramente che non sussiste un obbligo per il giudice di fissare un'udienza specifica per la precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la mancata adozione dell'ordine di esibizione dei contratti di conto corrente e degli atti di erogazione e quietanza del mutuo.
Anche questo motivo risulta infondato.
Nei giudizi promossi dal correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, grava sulla parte attrice l'onere di specificare in maniera circostanziata i fatti alla base della domanda e di produrre la relativa prova.
Nel caso di specie, il primo giudice ha rilevato come le allegazioni della parte ricorrente risultassero vaghe e generiche, limitandosi a riprodurre stralci di consulenza tecnica e richiami a principi giurisprudenziali, senza fornire elementi concreti sulla reale incidenza delle contestazioni sui rapporti con la banca.
Di conseguenza, l'ordine di esibizione richiesto non si è reso necessario, in quanto le deduzioni attoree risultavano irrilevanti ai fini della decisione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il CTU, nominato nel primo grado, non abbia determinato correttamente il TEG secondo i criteri della Banca d'Italia.
Tale motivo è altresì infondato.
Con la pronuncia n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la cosiddetta “usura sopravvenuta” – ossia il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale – non comporta né la nullità o l'inefficacia della
5 clausola, né la sostituzione automatica del tasso divenuto usurario con il tasso soglia, né
l'applicazione delle sanzioni penali.
Pertanto, nei rapporti di mutuo e di conto corrente, il momento rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie usura e dell'applicazione della sanzione civile è quello della stipula del contratto;
le successive variazioni dei tassi risultano irrilevanti ai fini della nullità prevista dalla legge.
Di conseguenza, l'eventuale errore del CTU nella determinazione del TEG per la verifica dell'usura sopravvenuta non incide sulla decisione della causa.
Con il quinto motivo, l'appellante sostiene che, non essendo stato emesso l'atto di erogazione e quietanza, il mutuo debba essere dichiarato nullo.
Questo motivo è altresì infondato.
Il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, prevedeva che le condizioni economiche sarebbero state definite nell'atto di erogazione e quietanza. Tuttavia, la parte attrice, per dimostrare l'inesistenza dell'atto, avrebbe dovuto produrre elementi probatori idonei a confermarlo, anche in presenza di un fatto negativo (in linea con quanto disposto dall'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza – cfr. Cass. 8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass.
500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. 23229/2004).
La ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna dell'atto alla banca, ma non ha successivamente coltivato l'istanza di esibizione in giudizio.
Pertanto, l'asserzione della sua inesistenza non è provata;
al contrario, la concreta erogazione delle somme – come dimostrato dalla corrispondenza, dagli estratti conto e dal fatto che il finanziamento è stato in buona parte rimborsato – implica che l'atto di erogazione e quietanza sia stato emesso, in quanto condizione necessaria per l'erogazione stessa.
Infine, non può applicarsi l'art. 115 c.p.c., poiché la banca non si è limitata a non contestare, ma ha attivamente replicato, evidenziando la mancanza di prova concreta della domanda e la
6 sua indeterminatezza.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro
6.800,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, spetta all'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1- Rigetta l'appello proposto da avverso l'Ordinanza ex art. 702- Parte_1
ter c.p.c. resa in data 18.05.2018 dal Tribunale di Marsala;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 14/11/2024.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA con sede a Marsala Via Francesco Struppa n. 45/A in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. nato a [...] il Parte_2
04/10/1955, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Versilia n°2, presso lo studio dell'Avv. Marcello Mauceri dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, viale Majno n. 45, capitale sociale Controparte_1 di Euro 10.000,00, interamente versato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa (nuova denominazione assunta da CP_2 [...]
,con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, banca iscritta Controparte_3 all'Albo delle Banche, - quale mandataria, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gucciardi
Controparte_3
appellati
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « VOGLIA LA CORTE D'APPELLO Rigettata ogni contraria domanda, eccezione o difesa;
- in linea preliminare dire e dichiarare il difetto di legittimazione processuale di parte appellata e/o difetto di titolarità del credito asseritamente ceduto da;
- riformare l'ordinanza emessa ai sensi 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Marsala nel CP_3 giudizio n.ro 2719/2016 R.g., comunicata via pec dalla Cancelleria Sez.I il 21 maggio 2018, annullandola con ogni e qualsiasi statuizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ed accogliendo l'infrascritto appello;
- per l'effetto, accertato l'esatto saldo contabile quale emergente dai conti correnti indicati in narrativa e dai collegati conti anticipi su fatture, depurato dall'anatocismo trimestrale e da ogni altro costo ed onere accessorio non dovuto per legge, accertato altresì il superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 nonché l'eventuale usura in concreto ex art. 644 c.p., dire e dichiarare che la società e Pt_1 con sede a Marsala Via Francesco Struppa n. 45/A ( P.IVA – Registro Imprese di Trapani n.ro Parte_1 P.IVA_1 124123) in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. non risulta debitrice di alcuna somma nei Parte_2 confronti di 3.- disporre la condanna della medesima banca alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_3 pagato dall'odierna società ricorrente in dipendenza di interessi e altri oneri, costi e commissioni non dovuti, secondo quanto acclarato da perizia tecnico-contabile di parte acquisita agli atti di causa;
4. - dire e dichiarare nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 il contratto di mutuo fondiario stipulato ai rogiti del notaio dott. n.ro 39380 rep. e n.ro 15153 racc. in data Per_1 29/09/2003, per mancata stipula del collegato atto di erogazione e quietanza, necessario anche per la definitiva e certa determinazione della misura degli interessi e degli altri oneri finanziari, in funzione della determinazione saldo definitivo a valere su tale rapporto bancario. Conseguentemente accertare il quantum debeatur in relazione alla sola sorte capitale, detratto quanto già restituito dalla società mutuataria per come emergente dalla documentazione in atti. 5.- ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta banca presso la centrale rischi interbancaria di Banca d'Italia a carico degli odierni ricorrenti;
Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da richiedersi in separata sede. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del primo e del secondo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; - disporre eventualmente i mezzi istruttori richiesti nell'atto di citazione in appello (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; consulenza tecnica contabile). »
Conclusioni per l'appellato : « VOGLIA L'ECC.MA CORTE Reietta ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa - ritenere e dichiarare infondato e, quindi, rigettare l'appello proposto dalla ” Parte_3 avverso l'Ordinanza del Tribunale di Marsala nel procedimento n° 2719/2016 R.G. emessa il 18.05.2018, confermando quest'ultima in ogni sua parte;
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del giudizio di appello. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Marsala in data
02.12.2016 e notificato in data 28.01.2017, unitamente al decreto di fissazione udienza ex art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. del 02.01.2017, la società ha Parte_1 premesso di intrattenere con la banca convenuta i seguenti contratti bancari: contratto di conto corrente n. 300499457; contratto di conto/anticipi su fatture n. 300380891; contratto di conto/anticipi su fatture n. 300013250; contratto di conto/anticipi su fatture n.
411256; contratto di conto/anticipi su fatture n. 66796; contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.09.2003. La società ha affermato che l'istituto di credito convenuto avrebbe praticato anatocismo, applicato costi, commissioni, spese e valute bancarie non pattuite e concesso interessi usurari. Per tali ragioni, chiedeva al Tribunale di Marsala di: 1.
2 «Dire e dichiarare che non risulta debitrice di alcuna somma nei Parte_1 confronti di » 2. «Dire e dichiarare che il costo complessivo dei rapporti Controparte_3 derivanti dai contratti di conto corrente e di conto/anticipi su fatture è pari a € 178.552,88 per interessi, spese e oneri applicati e non dovuti, con eventuale rettifica in caso di importo maggiore o minore;
» 3. «Disporre la condanna della banca al rimborso delle somme indebitamente pagate dalla ricorrente, in ragione di interessi, altri oneri, costi e commissioni non dovuti;
» 4. «Accertare il quantum debeatur relativo alla sola sorte capitale, detraendo quanto già restituito dalla società mutuataria;
» 5. «In via istruttoria, disporre una consulenza tecnica contabile.»
Si è costituita in giudizio e, per essa, (o, nella sua nuova Controparte_3 CP_2 denominazione, , eccependo preliminarmente la Controparte_3 nullità del ricorso per il mancato avviso ex art. 167 e 38 c.p.c. e per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi e nel merito contestando il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente e l'assoluta infondatezza delle censure relative all'applicazione di interessi usurari, commissioni non dovute, giochi di valuta e altre contestazioni analoghe.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio
(CTU).
Con Ordinanza del 18.05.2018 il Tribunale di Marsala ha rigettato tutte le domande della parte ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in € 8.500,00, oltre alle spese per la CTU.
Con atto di citazione del 15.06.2018 la società ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta Ordinanza, motivando l'impugnazione nei seguenti punti: Sul piano del rito, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso il mutamento dal rito sommario a quello ordinario, precludendo il pieno dispiegamento del diritto di difesa, poiché le parti non hanno potuto precisare le conclusioni e depositare note finali nei termini previsti. La mancata adozione dell'ordine di esibizione dei contratti di conto corrente e degli
3 atti di erogazione e quietanza del mutuo fondiario. L'errata quantificazione del TEG da parte del CTU. La mancata pronuncia del Tribunale sulla presunta nullità del mutuo per l'assenza dell'atto di erogazione e quietanza.
Si è costituito in giudizio (in qualità di cessionaria del credito Controparte_1 da e, per essa, che ha chiesto di ritenere infondata e, per Controparte_3 CP_2
conseguenza, di rigettare l'appello proposto dalla , confermando Parte_1
l'Ordinanza del Tribunale di Marsala (n° 2719/2016 R.G., emessa il 18.05.2018), e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di appello.
La causa, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia disposto il mutamento del rito dal sommario all'ordinario, necessario per garantire il pieno dispiegamento del diritto di difesa e permettere alle parti di precisare le conclusioni e depositare note finali.
Il motivo risulta infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che la mancata conversione del rito sommario in ordinario, configurando un'attività discrezionale del giudice, non costituisce motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018; Cass. 5 settembre 2019, n. 22158; Cass. 5 ottobre
2018, n. 24538).
Nel caso di specie, la parte appellante ha scelto espressamente il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il primo giudice, valutate le difese svolte dalle parti, ha ritenuto sufficiente la via scelta, non ritenendo necessaria la conversione in rito ordinario ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il fatto che il primo giudice non abbia fissato un'udienza per la precisazione delle conclusioni né assegnato termini per il deposito di note finali.
4 Tale censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, c.p.c., “se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande”.
Da tale disposizione risulta chiaramente che non sussiste un obbligo per il giudice di fissare un'udienza specifica per la precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la mancata adozione dell'ordine di esibizione dei contratti di conto corrente e degli atti di erogazione e quietanza del mutuo.
Anche questo motivo risulta infondato.
Nei giudizi promossi dal correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, grava sulla parte attrice l'onere di specificare in maniera circostanziata i fatti alla base della domanda e di produrre la relativa prova.
Nel caso di specie, il primo giudice ha rilevato come le allegazioni della parte ricorrente risultassero vaghe e generiche, limitandosi a riprodurre stralci di consulenza tecnica e richiami a principi giurisprudenziali, senza fornire elementi concreti sulla reale incidenza delle contestazioni sui rapporti con la banca.
Di conseguenza, l'ordine di esibizione richiesto non si è reso necessario, in quanto le deduzioni attoree risultavano irrilevanti ai fini della decisione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il CTU, nominato nel primo grado, non abbia determinato correttamente il TEG secondo i criteri della Banca d'Italia.
Tale motivo è altresì infondato.
Con la pronuncia n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la cosiddetta “usura sopravvenuta” – ossia il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale – non comporta né la nullità o l'inefficacia della
5 clausola, né la sostituzione automatica del tasso divenuto usurario con il tasso soglia, né
l'applicazione delle sanzioni penali.
Pertanto, nei rapporti di mutuo e di conto corrente, il momento rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie usura e dell'applicazione della sanzione civile è quello della stipula del contratto;
le successive variazioni dei tassi risultano irrilevanti ai fini della nullità prevista dalla legge.
Di conseguenza, l'eventuale errore del CTU nella determinazione del TEG per la verifica dell'usura sopravvenuta non incide sulla decisione della causa.
Con il quinto motivo, l'appellante sostiene che, non essendo stato emesso l'atto di erogazione e quietanza, il mutuo debba essere dichiarato nullo.
Questo motivo è altresì infondato.
Il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, prevedeva che le condizioni economiche sarebbero state definite nell'atto di erogazione e quietanza. Tuttavia, la parte attrice, per dimostrare l'inesistenza dell'atto, avrebbe dovuto produrre elementi probatori idonei a confermarlo, anche in presenza di un fatto negativo (in linea con quanto disposto dall'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza – cfr. Cass. 8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass.
500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. 23229/2004).
La ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna dell'atto alla banca, ma non ha successivamente coltivato l'istanza di esibizione in giudizio.
Pertanto, l'asserzione della sua inesistenza non è provata;
al contrario, la concreta erogazione delle somme – come dimostrato dalla corrispondenza, dagli estratti conto e dal fatto che il finanziamento è stato in buona parte rimborsato – implica che l'atto di erogazione e quietanza sia stato emesso, in quanto condizione necessaria per l'erogazione stessa.
Infine, non può applicarsi l'art. 115 c.p.c., poiché la banca non si è limitata a non contestare, ma ha attivamente replicato, evidenziando la mancanza di prova concreta della domanda e la
6 sua indeterminatezza.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro
6.800,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, spetta all'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1- Rigetta l'appello proposto da avverso l'Ordinanza ex art. 702- Parte_1
ter c.p.c. resa in data 18.05.2018 dal Tribunale di Marsala;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 14/11/2024.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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