TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2399 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nato il [...] in [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...];
nato il [...] in [...] (C.F.: CP_1 Parte_2
), residente in [...]; C.F._2
nata il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 residente negli Stati Uniti d'America;
nato il [...] in [...] (C.F.: Parte_4
), residente negli Stati Uniti d'America; C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mellone del Foro di Bologna, domiciliati presso il suo studio, giuste procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino che non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato il [...] in Persona_1
Feroleto Piano, oggi denominato provincia di Catanzaro (doc. n. 3), Parte_5 il quale aveva vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. n. 4 e 5).
Dall'unione con (senza unirsi matrimonio cfr. doc. n. 6) nasceva il Persona_2
28.01.1891 la figlia (doc. n. 7 si notino le rettifiche dei nomi), la quale nel Persona_3
1909 aveva contratto matrimonio con (doc. n. 8) Dall'unione coniugale Persona_4 nasceva il 6.09.1911 (doc. n. 9) Parte_2
Nel 1935 aveva contratto matrimonio con (doc. Parte_2 Persona_5
n. 10). Dall'unione coniugale nascevano il 05.08.1936 (doc. n. 11) e Persona_6 il 04.11.1937 (doc. n. 12). Persona_7
Per quanto rigurda , aveva contratto matrimonio con nel Persona_6 Persona_8
1959 (doc. n. 13) acquistando per effetto del matrimonio il cognome del marito Pt_1
Dall'unione coniugale nasceva il 30.03.1960 (doc. n. 14), il Persona_9 quale aveva contratto matrimonio nel 1987 con nel 1987 Persona_10
(doc. n. 15).
Dall'unione nasceva il 3.01.1991 (doc. n. 16; si noti la Parte_1 rettifica dell'anno di nascita).
Invece (doc. n. 12) aveva contratto matrimonio con Persona_7 Per_11 nel 1966 (doc. n. 17) adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito
[...]
Dall'unione nasceva il 6.10.1968 (doc. n. 18), la Parte_3 Parte_3 quale, con aveva generato un figlio Parte_6 Parte_4
nato il [...], odierno ricorrente (doc. n. 19). Sul punto, si noti che è stato
[...] riconosciuto dal padre solo nel 1995.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_1 trasmessa iure sanguinis alla propria figlia nata il [...] e da lei a Persona_3 tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo al Controparte_2
Tribunale la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], oggi denominato Comune Parte_5 provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
2 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile
è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo il quale non aveva mai perso la cittadinanza Persona_1 italiana, alla figlia nata il [...]. Persona_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3
e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
3 Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_7
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Parte_8
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nato il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1 nato il [...] in [...] (C.F.: Persona_9
); C.F._2
nata il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
nato il [...] in [...] (C.F.: Parte_4
). C.F._4
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pietro Caré
4