Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00888/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2021, proposto da
GI BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paggiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Francesco Scipione Fapanni, 37;
contro
Comune di Feltre, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA De OL, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Veneto n. 1345/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1345/2019 con cui l’intestato Tribunale ha accolto la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento proposto dalla ricorrente, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condannato il Comune di Feltre a concludere il procedimento provvedendo all’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 12 del 9 maggio 2011, attraverso la rimozione coatta dei modesti interventi edilizi realizzati dalla controinteressata in assenza di DIA e di autorizzazione paesaggistica (intonacatura di una rampa di scale con malta cementizia lasciata a grezzo, parapetto in legno costituito da assi orizzontali lungo la rampa della scala esterna, parapetto in legno sul ballatoio del primo piano, pozzetto grigliato per captazione acque meteoriche sovradimensionato).
La ricorrente, lamentando l’inerzia del Comune nell’esecuzione del giudicato, ha chiesto l’ottemperanza della predetta sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
L’Ente Civico e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso non merita accoglimento risultando dagli atti che, prima della scadenza del termine fissato dal Tribunale per l’esecuzione della sentenza n. 1345/2019, la controinteressata ha modiificato il progetto edilizio e presentato un’istanza di accertamento di compatibilità, a fronte della quale il Comune ha richiesto il parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs 42/2004.
In data 18 novembre 2020 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Il Comune ha, quindi, chiesto al professionista incaricato di redigere la perizia di stima di cui all’art. 167, co. 5, d.lgs. 42/2004 propedeutica alla determinazione della sanzione pecuniaria prevista dal medesimo Codice per interventi eseguiti in aree sottoposte a vincolo senza la preventiva autorizzazione paesaggistica.
In una situazione di questo tipo, non può dirsi che il Comune sia rimasto inerte e abbia violato o eluso gli obblighi nascenti dalla sentenza ottemperanda, dovendosi il medesimo ora esprimere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentata dalla ricorrente, alla luce del parere condizionato reso dalla Soprintendenza.
Va, infatti, considerato che l’intervenuta presentazione della domanda di sanatoria per le opere oggetto di demolizione rende inefficace la sanzione urbanistica. L’Amministrazione si deve quindi pronunciare sulla domanda di sanatoria, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere all’adozione di una nuova sanzione urbanistica.
Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Ente Civico e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO