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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/10/2024, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 18 settembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
8613/2022 R.G.L. a cui sono stati riuniti i giudizi n. 2326/2024 e
2429/2024 R.G.L. promossi da rappresentata e difesa per delega a margine a ciascun Parte_1 ricorso dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso nel procedimento 8613/2022 R.G.L. dall'Avv. Cinzia Lolli in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590, a rogito del
Dott. Notaio in Fiumicino, nel procedimento n. 2326/2024 Persona_1
R.G.L. in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n.
37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo e nel Persona_1 procedimento n. 2429/2024 R.G.L. in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l' Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 28.10.2022 al n.
8613/2022 R.G.L., premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 60 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “Agrimar srls” ha dedotto che l' , aveva provveduto alla iscrizione per un numero di giornate CP_1 inferiore (34) e conseguentemente non aveva percepito l'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare che per l'anno 2021 essa ricorrente aveva lavorato per 60 giornate e condannare l' alla CP_1 corresponsione della somma di euro 1.632,00 e a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale per 60 giornate con vittoria di spese di lite con distrazione.
Con successivo ricorso iscritto al n. 2326/2024 R.G.L. parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 60 giornate alle dipendenze di aziende varie (tra cui la Agrimar srls) ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 14.07.2023 il provvedimento di disconoscimento CP_1 di dette giornate ed ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e condannare l' a regolarizzare la CP_1 posizione assicurativa e previdenziale per il 2021 per 60 giornate, con vittoria di spese di lite con distrazione.
Con ulteriore ricorso iscritto al n. 2326/2024 in data 07.03.2024
R.G.L. parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per 60 giornate alle dipendenze di aziende varie (tra cui la Agrimar srls) ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 14.07.2023 il provvedimento di CP_1 disconoscimento di dette giornate ed ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e condannare l' a CP_1 regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale per il 2020 per 60 giornate, con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' in tutti i giudizi CP_1
e con articolate argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti dei ricorso con vittoria di spese di lite.
Nelle more parte ricorrente ha depositato, nei giudizi riuniti, la rinuncia all'azione.
All'udienza del 18.10.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente nel procedimento n. 861372022 R.G.L.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere nei giudizi riuniti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 ottobre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 18 settembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
8613/2022 R.G.L. a cui sono stati riuniti i giudizi n. 2326/2024 e
2429/2024 R.G.L. promossi da rappresentata e difesa per delega a margine a ciascun Parte_1 ricorso dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso nel procedimento 8613/2022 R.G.L. dall'Avv. Cinzia Lolli in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590, a rogito del
Dott. Notaio in Fiumicino, nel procedimento n. 2326/2024 Persona_1
R.G.L. in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n.
37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo e nel Persona_1 procedimento n. 2429/2024 R.G.L. in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l' Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 28.10.2022 al n.
8613/2022 R.G.L., premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 60 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “Agrimar srls” ha dedotto che l' , aveva provveduto alla iscrizione per un numero di giornate CP_1 inferiore (34) e conseguentemente non aveva percepito l'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare che per l'anno 2021 essa ricorrente aveva lavorato per 60 giornate e condannare l' alla CP_1 corresponsione della somma di euro 1.632,00 e a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale per 60 giornate con vittoria di spese di lite con distrazione.
Con successivo ricorso iscritto al n. 2326/2024 R.G.L. parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 60 giornate alle dipendenze di aziende varie (tra cui la Agrimar srls) ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 14.07.2023 il provvedimento di disconoscimento CP_1 di dette giornate ed ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e condannare l' a regolarizzare la CP_1 posizione assicurativa e previdenziale per il 2021 per 60 giornate, con vittoria di spese di lite con distrazione.
Con ulteriore ricorso iscritto al n. 2326/2024 in data 07.03.2024
R.G.L. parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per 60 giornate alle dipendenze di aziende varie (tra cui la Agrimar srls) ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 14.07.2023 il provvedimento di CP_1 disconoscimento di dette giornate ed ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento e condannare l' a CP_1 regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale per il 2020 per 60 giornate, con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' in tutti i giudizi CP_1
e con articolate argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti dei ricorso con vittoria di spese di lite.
Nelle more parte ricorrente ha depositato, nei giudizi riuniti, la rinuncia all'azione.
All'udienza del 18.10.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente nel procedimento n. 861372022 R.G.L.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere nei giudizi riuniti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 ottobre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano