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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PINA CAIAZZO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIACOMO NOBIS;
Controparte_1
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.05.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 28/09/2006 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 30.04.2012, il figlio . Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 28.06.2022) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 10761/2022 del 29.06.2022, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del figlio minore, un assegno di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Si costituiva in data 06.04.2023 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma della disciplina della separazione e, in via riconvenzionale, il riconoscimento per sé di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 18.04.2023 il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, disponeva l'audizione del minore, che veniva effettuata all'udienza del 09.05.2023.
Con ordinanza del 18.05.2023 il Presidente delegato confermava in via provvisoria la disciplina della separazione, disciplinava il diritto di visita e riduceva l'importo a carico del padre per il mantenimento del figlio ad euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Venivano depositate memorie ex art. 183 c.p.c. e il g.i., all'udienza del 10.12.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza del 17.12.2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo della prova.
All'udienza cartolare del 27.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio senza termini, stante la rinuncia delle parti.
In ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio
è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle condizioni accessorie.
Orbene, in ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2 2) la casa coniugale, di proprietà della madre del SI. e sita in Marcianise (CE), alla Parte_1
Via Nazario Sauro n. 12/20, rimarrà abitata dalla SI.ra , insieme al piccolo;
CP_1 Per_1
3) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendo la Per_1
convivenza con la madre ed i seguenti periodi di permanenza con il padre, a settimane alterne: una settimana il SI. incontrerà il piccolo il lunedì, mercoledì dalle ore 18.30 fino alle ore Pt_1 Per_1
22.30 nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico, il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 22:30 della domenica nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico); la settimana successiva, invece (vale a dire, nelle settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre), il minore, starà con il padre il lunedì dalle ore 18:30 fino alle ore 22:30 nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico, il mercoledì dalle ore 18:30 con pernotto e conseguente accompagnamento a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni del minore, il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 fino alle ore 12:00 di Domenica mattina compreso il pernotto.
4) a causa della peculiarità degli orari lavorativi del SI. , i coniugi concordano che, in aggiunta Pt_1
ai suddetti giorni ed orari di visita, il SI. , quando il lavoro glielo permetterà, potrà incontrare Pt_1
il figlio anche in altri giorni ed orari, previa comunicazione alla SI.ra ; CP_1
5) nel periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre con un genitore ed Per_1
il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altro;
- nel periodo pasquale, trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis Per_1
un anno con un genitore ed un anno con l'altro;
- nel periodo estivo, il bambino trascorrerà 15 gg. di vacanza con il padre, nei mesi di giugno, luglio
o agosto. Il SI. comunicherà alla SI.ra il periodo ed il luogo in cui porterà il bambino in Pt_1 CP_1
vacanza a mezzo mail, appena l'Ufficio di appartenenza gli comunicherà il piano ferie;
6) Considerata la peculiarità della professione del SI. , tali giorni ed orari di visita saranno Pt_1
derogati in caso di ordini di servizio e/o per motivi irrinunciabili di lavoro.
7) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento.
8) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma mensile di euro 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
Per_1
9) Relativamente alle spese straordinarie occorrenti al figlio minore , i coniugi concordano Per_1
che esse saranno divise al 50% tra i coniugi, in eccezione per il corso di inglese e lo sport saranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
10) i coniugi decidono concordemente che, in un'ottica di riduzione delle spese, sarà eliminato il
3 servizio di doposcuola presso una struttura privata: sarà cura del genitore con il quale si Per_1
troverà di volta in volta, accompagnarlo e/o prenderlo a scuola ed assisterlo durante i compiti a casa
11) Eventuali nuove spese straordinarie occorrenti al minore dovranno essere regolarmente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi;
12) L'assegno di mantenimento mensile sarà versato a mezzo bonifico sulla Carta Postepay Evolution intestata alla SInora;
tale bonifico sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese e la Controparte_1
relativa somma verrà rivalutata annualmente come per legge, secondo gli indici ISTAT.
13) La domanda di assegno Unico INPS a favore del figlio sarà percepito al 50% tra i genitori;
Per_1
14) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio presso le Autorità competenti”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce gli accordi come indicati in parte motiva perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PINA CAIAZZO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIACOMO NOBIS;
Controparte_1
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.05.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 28/09/2006 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 30.04.2012, il figlio . Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 28.06.2022) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 10761/2022 del 29.06.2022, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del figlio minore, un assegno di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Si costituiva in data 06.04.2023 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma della disciplina della separazione e, in via riconvenzionale, il riconoscimento per sé di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 18.04.2023 il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, disponeva l'audizione del minore, che veniva effettuata all'udienza del 09.05.2023.
Con ordinanza del 18.05.2023 il Presidente delegato confermava in via provvisoria la disciplina della separazione, disciplinava il diritto di visita e riduceva l'importo a carico del padre per il mantenimento del figlio ad euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Venivano depositate memorie ex art. 183 c.p.c. e il g.i., all'udienza del 10.12.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza del 17.12.2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo della prova.
All'udienza cartolare del 27.05.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio senza termini, stante la rinuncia delle parti.
In ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio
è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle condizioni accessorie.
Orbene, in ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2 2) la casa coniugale, di proprietà della madre del SI. e sita in Marcianise (CE), alla Parte_1
Via Nazario Sauro n. 12/20, rimarrà abitata dalla SI.ra , insieme al piccolo;
CP_1 Per_1
3) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendo la Per_1
convivenza con la madre ed i seguenti periodi di permanenza con il padre, a settimane alterne: una settimana il SI. incontrerà il piccolo il lunedì, mercoledì dalle ore 18.30 fino alle ore Pt_1 Per_1
22.30 nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico, il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 22:30 della domenica nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico); la settimana successiva, invece (vale a dire, nelle settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre), il minore, starà con il padre il lunedì dalle ore 18:30 fino alle ore 22:30 nel periodo scolastico ed alle ore 24:00 nel periodo extrascolastico, il mercoledì dalle ore 18:30 con pernotto e conseguente accompagnamento a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni del minore, il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 fino alle ore 12:00 di Domenica mattina compreso il pernotto.
4) a causa della peculiarità degli orari lavorativi del SI. , i coniugi concordano che, in aggiunta Pt_1
ai suddetti giorni ed orari di visita, il SI. , quando il lavoro glielo permetterà, potrà incontrare Pt_1
il figlio anche in altri giorni ed orari, previa comunicazione alla SI.ra ; CP_1
5) nel periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre con un genitore ed Per_1
il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altro;
- nel periodo pasquale, trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis Per_1
un anno con un genitore ed un anno con l'altro;
- nel periodo estivo, il bambino trascorrerà 15 gg. di vacanza con il padre, nei mesi di giugno, luglio
o agosto. Il SI. comunicherà alla SI.ra il periodo ed il luogo in cui porterà il bambino in Pt_1 CP_1
vacanza a mezzo mail, appena l'Ufficio di appartenenza gli comunicherà il piano ferie;
6) Considerata la peculiarità della professione del SI. , tali giorni ed orari di visita saranno Pt_1
derogati in caso di ordini di servizio e/o per motivi irrinunciabili di lavoro.
7) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento.
8) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma mensile di euro 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
Per_1
9) Relativamente alle spese straordinarie occorrenti al figlio minore , i coniugi concordano Per_1
che esse saranno divise al 50% tra i coniugi, in eccezione per il corso di inglese e lo sport saranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
10) i coniugi decidono concordemente che, in un'ottica di riduzione delle spese, sarà eliminato il
3 servizio di doposcuola presso una struttura privata: sarà cura del genitore con il quale si Per_1
troverà di volta in volta, accompagnarlo e/o prenderlo a scuola ed assisterlo durante i compiti a casa
11) Eventuali nuove spese straordinarie occorrenti al minore dovranno essere regolarmente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi;
12) L'assegno di mantenimento mensile sarà versato a mezzo bonifico sulla Carta Postepay Evolution intestata alla SInora;
tale bonifico sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese e la Controparte_1
relativa somma verrà rivalutata annualmente come per legge, secondo gli indici ISTAT.
13) La domanda di assegno Unico INPS a favore del figlio sarà percepito al 50% tra i genitori;
Per_1
14) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio di documenti validi per l'espatrio presso le Autorità competenti”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce gli accordi come indicati in parte motiva perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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