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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11663/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11663/2024 tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 7/E 50132 FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate su udienza cartolare il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11663/2024 promossa da:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con regolarmente notificato ex art. 281 decies c.p.c., contestualmente al decreto di fissazione di udienza il sig. cita in giudizio la società al fine di sentir Parte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla medesima società e, conseguentemente, sentirla condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €15.000,00 di cui € 5.000,00 a titolo di acconto già corrisposto ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Nonché al pagamento delle spese di lite
Incardinato il giudizio parte resistente non si costituisce rimanendo contumace.
Disposto l'interrogatorio formale del legale rapp.te della per l'udienza del 23 Controparte_1
aprile 2025, nessuno è comparso , precisate le conclusioni la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 12giugno 2025.
Nel merito la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza pagina 2 di 4 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cassazione del 12.6.2018 n. 15328- Cassazione Civile Sez. Un. 30 ottobre 2001, n.
13533 ).
Nel caso in esame parte ricorrente ha adeguatamente, anche documentalmente provato l'esistenza della propria pretesa creditoria attraverso la produzione del contratto intercorso tra le parti per la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico da installarsi nell'immobile per civile abitazione sito in Sesto
Fiorentino (FI), via Saffi n. 96 , per il prezzo complessivo, comprensivo di iva, era pari ad € 20.000,00.
E' documentato che le parti avevano espressamente concordato che la fornitura avrebbe goduto del bonus cd. “sconto in fattura” nella misura del 50%; pertanto il prezzo che il avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere era ridotto ad € 10.000,00 con versamento di un acconto € 5.000,00 come pattuito nel contratto nel quale veniva pattuito, tra l'altro, che l'ultimazione dell'installazione doveva avvenire entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione del contratto di fornitura avvenuta in data 3 ottobre 2022.
Tale termine non è stato rispettato ed è pertanto in re ipsa l'inadempimento della società resistente
Ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione d'un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso sia
"grave avuto riguardo all'interesse della controparte" (art. 1455 c.c.). Dunque l'unico interesse rilevante è quello della parte non inadempiente alla prestazione ineseguita. L'"interesse" cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento" ( Cassazione civile, sez. III, ordinanza
20/02/2018 n° 4022).
Nel procedimento de quo sulla base della documentazione in atti è palese l'interesse prioritario di parte attrice ad ottenere la restituzione della somma di euro 5000,00 corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di usufruire del c.d. bonus fiscale.
Rispetto a tale interesse sussiste inadempimento della società resistente non avendo quest'ultima adempiuto all'accordo sottoscritto il 3 ottobre 2022
Così come non può trascurarsi il comportamento processuale posto in essere dalla società resistente , contumace e non comparsa in sede di interrogatorio formale e trovando , pertanto applicazione quanto disposto dall'art 232 cp.c
Assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede,
1) Accoglie la domanda attrice perché fondata in fatto ed in diritto;
2) Condanna la società resistente a corrispondere a parte attrice la somma di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
3) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.500,00 di cui euro 264,00 per spese non imponibili oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11663/2024 tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 7/E 50132 FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate su udienza cartolare il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11663/2024 promossa da:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con regolarmente notificato ex art. 281 decies c.p.c., contestualmente al decreto di fissazione di udienza il sig. cita in giudizio la società al fine di sentir Parte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla medesima società e, conseguentemente, sentirla condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €15.000,00 di cui € 5.000,00 a titolo di acconto già corrisposto ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Nonché al pagamento delle spese di lite
Incardinato il giudizio parte resistente non si costituisce rimanendo contumace.
Disposto l'interrogatorio formale del legale rapp.te della per l'udienza del 23 Controparte_1
aprile 2025, nessuno è comparso , precisate le conclusioni la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 12giugno 2025.
Nel merito la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza pagina 2 di 4 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cassazione del 12.6.2018 n. 15328- Cassazione Civile Sez. Un. 30 ottobre 2001, n.
13533 ).
Nel caso in esame parte ricorrente ha adeguatamente, anche documentalmente provato l'esistenza della propria pretesa creditoria attraverso la produzione del contratto intercorso tra le parti per la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico da installarsi nell'immobile per civile abitazione sito in Sesto
Fiorentino (FI), via Saffi n. 96 , per il prezzo complessivo, comprensivo di iva, era pari ad € 20.000,00.
E' documentato che le parti avevano espressamente concordato che la fornitura avrebbe goduto del bonus cd. “sconto in fattura” nella misura del 50%; pertanto il prezzo che il avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere era ridotto ad € 10.000,00 con versamento di un acconto € 5.000,00 come pattuito nel contratto nel quale veniva pattuito, tra l'altro, che l'ultimazione dell'installazione doveva avvenire entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione del contratto di fornitura avvenuta in data 3 ottobre 2022.
Tale termine non è stato rispettato ed è pertanto in re ipsa l'inadempimento della società resistente
Ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione d'un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso sia
"grave avuto riguardo all'interesse della controparte" (art. 1455 c.c.). Dunque l'unico interesse rilevante è quello della parte non inadempiente alla prestazione ineseguita. L'"interesse" cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento" ( Cassazione civile, sez. III, ordinanza
20/02/2018 n° 4022).
Nel procedimento de quo sulla base della documentazione in atti è palese l'interesse prioritario di parte attrice ad ottenere la restituzione della somma di euro 5000,00 corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di usufruire del c.d. bonus fiscale.
Rispetto a tale interesse sussiste inadempimento della società resistente non avendo quest'ultima adempiuto all'accordo sottoscritto il 3 ottobre 2022
Così come non può trascurarsi il comportamento processuale posto in essere dalla società resistente , contumace e non comparsa in sede di interrogatorio formale e trovando , pertanto applicazione quanto disposto dall'art 232 cp.c
Assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede,
1) Accoglie la domanda attrice perché fondata in fatto ed in diritto;
2) Condanna la società resistente a corrispondere a parte attrice la somma di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
3) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.500,00 di cui euro 264,00 per spese non imponibili oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4