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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Caulonia Email_1 C.F._1
Marina, alla via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio RUVA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato a Locri, via G. Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Rita PISANU, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. Per_1
37875/7313, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 13.02.2024, Parte_1
ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento del
[...] diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222/1984
Pag. 1 a 6 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa , in Persona_2
fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'azione nonché l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, operatrice sociosanitaria.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, laddove anche se il consulente ha evidenziato l'esistenza di protrusioni multiple in sede lombare, ha riscontrato gli esiti dell'intervento chirurgico di diversione bilio-pancreatica,
l'asma e lo stato ansioso, ha operato una valutazione restrittiva delle patologie lamentate.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 6 Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Esiti di intervento chirurgico di diversione bilio-pancreatica; Asma allergico;
Protrusioni discali multiple in sede lombare;
Lieve stato ansioso”; in particolare quanto alla lombalgia ha riscontrato che seppur “risulta affetta da episodi di lombalgia riconducibili alla presenza di protrusioni discali multiple (…) gli stessi non comportano segni radicolari agli arti inferiori”, che le patologie singolarmente e/o in concorrenza tra loro non risultano idonee (…) a determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro della periziata in occupazioni confacenti alle sue attitudini in considerazione della sua attività lavorativa di operatore socio-sanitario”, e ha concluso pertanto che “Le patologie suelencate, già presenti alla data della domanda amministrativa, determinano un complesso invalidante non idoneo (…) a determinare, in considerazione dell'attività lavorativa di OSS svolta dalla ricorrente, una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Rispetto alle conclusioni peritali - non oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 195
c.p.c. - dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Pag. 3 a 6 Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha prodotto nuova documentazione sanitaria, avente un contenuto modificativo di quanto già esaminato nella fase di A.T.P., né ha allegato un aggravamento dello stato medico.
Non risulta, infatti, prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Pag. 4 a 6 Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 – 01), secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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