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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13201/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. MASSIMO NAVACH;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “1 – accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni che legittimano l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l per il fallimento della HUB CP_1
PROJECT S.r.l., in favore del sig. e il diritto dello Parte_1 stesso a percepire la quota di T.F.R. residua, oltre interessi e rivalutazione, calcolando le detrazioni previste dalla legge sull'importo del T.F.R. lordo pari ad € 23.281,65; e per l'effetto 2 – condannare l - quale Ente gestore del Fondo di Garanzia ex lege 297/92 e CP_1 succ. mod.e integr. - in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.097,48, oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra la somma di T.F.R. dovuta, pari ad € 18.472,96 netti, e la somma già corrisposta allo stesso titolo dall , pari ad € 16.375,48, o al pagamento di quell'altro importo CP_1 che sarà determinato in corso di causa a seguito della disponenda CTU;
3 – condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere le spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori fiscali”, con distrazione.
Si costituiva l eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione CP_1 in favore del Giudice Tributario, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 438 del 1992; e domandava, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17213/2023, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, con conseguente estraneità alla lite dell'ente impositore, il quale non può ritenersi litisconsorte necessario in ragione dell'anzidetta autonomia dei rapporti tra contribuenti rispetto a quelli nei confronti del fisco (così Cass. S.U. nn. 15031 e 15032 del 2009, seguite da numerose successive conformi).
Ciò premesso, il ricorso va tuttavia respinto in quanto inammissibile e infondato.
Codesto Tribunale si è già espresso su fattispecie analoga alla presente, con motivazioni che si richiamano – con gli adattamenti relativi al caso in esame - e condividono (cfr. sentenza n. 516/2021, depositata in atti dall ). CP_1
Risulta fondata l'eccezione di decadenza mossa dall CP_1 Al riguardo, preme evidenziare che il caso de quo verte in ipotesi di parziale adempimento di una prestazione previdenziale, atteso che il ricorrente domanda il pagamento del differenziale residuo tra quanto domandato al lordo delle ritenute(€ 23.281,65) e quanto effettivamente liquidato (16.375,48) dal Fondo a titolo di TFR;
al riguardo, il ricorrente lamenta l'illegittimità delle ritenute fiscali effettuate dall non CP_1 già sull'importo lordo oggetto di domanda di intervento del Fondo di
Garanzia, bensì sull'importo netto del T.F.R. domandato, di cui, in questa sede, il ricorrente domanda appunto il pagamento del differenziale residuo.
Ooccorre richiamare l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone, ai primi tre commi, quanto segue:
“1.- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'a- zione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2.- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_2 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3.- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L.
n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha poi aggiunto all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 un ultimo comma (comma 6): “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La norma ha introdotto dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) una disciplina innovativa, con la conseguenza che la richiesta di integrazione di una prestazione previdenziale già riconosciuta e soddisfatta parzialmente è soggetta al termine di decadenza.
In tal caso, il termine per proporre azione giudiziaria avente per oggetto
– come nella specie – l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (o il pagamento di accessori del credito) decorre, non dall'esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, bensì, come previsto dalla legge, dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, senza che vadano computati ulteriori giorni collegati al procedimento amministrativo (in tal senso, cfr. Trib.
Foggia, sez. lav., sent. n. 744 del 18/02/2020, est. dott.ssa B.
Notarnicola; Trib. Foggia, sez. lav., sent. n. 1230 del 03/06/2020, est. dott. I. Caputo).
Ciò posto, nel caso in esame la decadenza annuale decorre dunque dalla data di pagamento della prestazione avvenuto pacificamente in data 14.10.2022, come dimostrato dall' con la produzione in atti del dettaglio CP_1 prestazioni 2022 del ricorrente (cfr. estratto cassetto previdenziale).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato, invece, ben oltre l'anno, in data 21.11.2023.
Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina l'estinzione del diritto e la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. n.
23736/2006).
Quanto suesposto sarebbe sufficiente ai fini del rigetto del ricorso. Si ritiene tuttavia che, pur ove ritenuta ammissibile, la domanda non potrebbe essere accolta nel merito.
Il ricorrente ha lamentato l'applicazione delle ritenute fiscali su una somma già calcolata al netto.
Dunque, l'oggetto del contendere concerne la legittimità della limitazione della liquidazione del TFR effettuata dall' alla somma indicata nel CP_1 titolo esecutivo (D.I. 1215/21), oggetto di successiva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento Hub Project, e quindi la eventuale legittimità della trattenuta fiscale operata su tale somma.
Nel caso de quo non può sottacersi che l'odierno ricorrente, con il ricorso monitorio iscritto al n. 7518/21 R.G., domandava al Tribunale di ingiungere la società Hub Project a pagare in suo favore la somma complessiva di €
23.247,98 (di cui: 4.775,02 a titolo di “residuo” mensilità novembre 2017;
18.472,96 a titolo di TFR non corrisposto), oltre interessi ecc.
Il ricorrente, quindi, con il ricorso monitorio ha domandato il pagamento della somma a titolo di TFR non corrisposto per € 18.472,96, senza tuttavia specificare che trattavasi di quantificazione operata già al netto delle ritenute fiscali.
In data 16.08.2021, Codesto Tribunale emetteva il D.I. n. 1215/21 con cui ingiungeva alla Hub Project di pagare in favore del la somma Parte_1 complessiva di € 23.247,98.
Considerato che le somme dovute in favore di un lavoratore sono sempre espresse al lordo delle imposte, in quanto su tali somme devono essere applicate, a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, le trattenute fiscali, deve ritenersi che una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse.
Dunque, l'errore è stato compiuto a monte dal ricorrente nella fase monitoria ove lo stesso, invece, di domandare il pagamento dell'importo lordo spettante a titolo di TFR (€ 23.281,65, come da relativo cedolino paga in atti), comprensivo altresì della rivalutazione, ha domandato di ingiungere – a titolo di TFR non corrisposto – l'importo di € 18.472,96, senza specificare che trattavasi di importo già al netto delle ritenute fiscali (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente).
Infatti, l'importo ingiunto (di cui € 18.472,96 a titolo di TFR) è stato poi oggetto di successiva istanza di ammissione allo stato passivo del
Fallimento HUB PROJECT;
ed anche in quella sede, sulla scorta del ricorso monitorio e del pedissequo D.I. n. 1215/21, il ricorrente non specificava se l'importo quantificato a titolo di TFR fosse al netto o al lordo delle ritenute di legge.
Orbene, sebbene la domanda di intervento del fondo di garanzia avesse ad oggetto l'importo del TFR lordo, tale circostanza appare del tutto irrilevante atteso che, invero, il credito a titolo di TFR – oggetto del titolo esecutivo (D.I. n. 1215/21) nonché dell'istanza di ammissione allo stato passivo - vantato dal ricorrente risulta essere pari ad € 18.472,96.
Pertanto, l -quale sostituto d'imposta- ha correttamente liquidato CP_1
l'importo spettante a titolo di TFR (intervento del Fondo di Garanzia) prendendo come base imponibile la somma pari ad € 18.472,96, oggetto del titolo esecutivo nonché dell'istanza di ammissione allo stato passivo, e applicando le relative ritenute fiscali.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In considerazione della peculiarità e della natura della controversia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite. Bari, 10.06.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)