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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 10/06/2025, sono presenti:
per , l'avv. Andrea Pazzini;
Parte_1
per l'avv. Elena Zappa in sostituzione dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard. Parte_2
L'avv. Zappa precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte e a tutti i precedenti atti di causa.
L'avv. Pazzini precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi a tutti i precedenti atti difensivi;
precisa che l'opposta ha unicamente chiesto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre non ha richiesto il pagamento di un importo inferiore, sicché non può essere disposta alcuna condanna a carico dell'opponente se non a costo di violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'avv. Zappa si oppone a quanto ex adverso dedotto ed insiste per quanto in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 16 R.G. N. 3573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3573/2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_3 C.F._1
Larga n. 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Pazzini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. e, per essa, nella qualità di mandataria, Parte_2 P.VA_1 [...]
(P.VA , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.VA_2
elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 23, presso lo Parte_4
studio dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta del 24.04.2024;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “In via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione passiva delle controparti rispetto alle domande dell'esponente; - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero pagina 2 di 16 la nullità delle procure prodotte dalle controparti, per l'effetto dichiarando altresì la nullità delle procure alla lite e del ricorso per decreto ingiuntivo, e dunque, ulteriormente, dichiarando nullo ovvero annullando ovvero revocando con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23
– R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023 (Giudice dott. Agostino Abate); - rigettare la richiesta avversaria di concessione del termine ex articolo 182 c.p.c. in quanto strumento inidoneo a sanare la carenza di rappresentanza di cui si tratta;
accertare e dichiarare la mancanza di prova della cessione della pretesa di cui si tratta nonché, in via alternativa o subordinata, la relativa inopponibilità all'esponente signor , per l'effetto, Parte_3
nuovamente, dichiarando nullo ovvero annullando ovvero revocando con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23 – R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023
(Giudice dott. Agostino Abate); In rito si aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte rispetto alla domanda di nullità della fideiussione di cui si tratta per contrarietà a norme imperative per violazione della normativa antitrust;
si chiede quindi adottarsi i conseguenti provvedimenti, disponendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio che sul punto l'esponente si riserva di incardinare davanti al Giudice competente. Nel merito in via principale dichiarare la nullità e l'estinzione della fideiussione di cui è causa;
in via alternativa o subordinata, dichiarare che il contratto de quo – laddove in denegata ipotesi qualificato come negozio autonomo di garanzia e non come fideiussione – non ha costituito oggetto della pretesa cessione di cui è causa;
dichiarare in ogni caso la non debenza delle somme ingiunte;
per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23 – R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023 (Giudice dott. Agostino Abate). Rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone l'esponente. In via istruttoria Si chiede - ordinarsi a controparte – ex artt. 210 e segg. c.p.c. – la produzione in giudizio dei documenti (non) allegati al ricorso per decreto ingiuntivo sub 8 e 9 (“estratti conto
e scalari integrali”); - ordinarsi a un campione di banche rappresentativo (in particolare: Intesa
Sanpaolo S.p.a. e Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù) l'esibizione del modulo standard di fideiussione omnibus da loro utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione omnibus per cui è causa (2008), individuando a tal fine anche ulteriori istituti
pagina 3 di 16 bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine; occorrendo, disporsi CTU contabile al fine di accertare gli esatti rapporti di dare / avere tra le parti alla luce delle eccezioni di fatto e diritto sin qui formulate, con riserva di meglio precisare il quesito in prosieguo. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi e rimborso spese generali di cui al presente giudizio interamente rifusi, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, IN
VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito (derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 86312) già in capo alla
[...]
(poi fusa per incorporazione in , a sua volta Controparte_2 CP_3
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Controparte_4 telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il
01.08.2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, nonché delle spese di lite del presente giudizio;
respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 01.08.2023 per mancanza di gravi motivi per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie proposte perché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 01.08.2023 e condannare l'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese e competenze di lite anche della presente fase di opposizione;
IN VIA SUBORDINATA: -accertare e dichiarare che il signor
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Casnate con Bernate, via Roma 22, nella sua qualità di garante, nei limiti degli importo garanti, della società è debitore nei confronti della qui conchiudente Parte_5 Parte_2
nella sua qualità di cessionaria del credito già in capo a capo alla
[...] Controparte_2
(poi fusa per incorporazione in ), dell'importo di Euro
[...] CP_3
pagina 4 di 16 68.453,25, quale saldo negativo del conto corrente n. 86312, oltre ad interessi moratori maturati
e maturandi dal 04.04.2023 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche e successive modifiche e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'attore in opposizione al pagamento in favore della Parte_2
della somma complessiva di Euro 68.453,25, quale saldo negativo del conto corrente n.
[...]
86312, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi dal 04.04.2023 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e
DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, oltre alle spese della procedura monitoria come liquidate e successive occorrende;
IN VIA
ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze istruttorie formulate (segnatamente CTU contabile ed ordine di esibizione) e formulande da parte opponente in quanto inammissibili per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c., adiva l'intestato Ufficio, in persona della Parte_2
mandataria esponendo quanto segue: Controparte_5
- In data 1.08.2008, la aveva stipulato un contratto di conto corrente (n. Parte_5
86312) con e, con atto del 9.09.2008, Controparte_2 Parte_3
si era costituito fideiussore a garanzia di tutti i debiti contratti da detta società, nei confronti della fino a concorrenza della somma di € 195.000,00; CP_2
- Stante l'inadempimento della società garantita, l'istituto di credito – che si era medio tempore fuso per incorporazione con – aveva comunicato la volontà di Controparte_3
recedere dal contratto e intimato alla correntista il pagamento del saldo debitore del conto corrente, alla data del recesso, pari ad € 47.585,85;
pagina 5 di 16 - La aveva tuttavia adempiuto parzialmente la propria obbligazione, Parte_5
residuando – alla data del 3.04.2023 – un debito di € 68.453,25 ed era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 4.07.2022;
- Nelle more, il fideiussore aveva però stipulato due accordi transattivi con Parte_3
non integralmente onorati. Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, chiedeva dunque ingiungersi a il pagamento della Parte_3 somma di € 68.453,25, oltre interessi di mora dal 4.04.2023 al saldo.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1254/2023 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di . Parte_3
In via pregiudiziale di rito, l'opponente eccepiva innanzitutto l'assenza della procura in capo a
Controparte_5
Evidenziava, in particolare, che quest'ultima non era iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione dei crediti ceduti e che il servicer designato in G.U. era, piuttosto, non essendovi peraltro neppure evidenza di un subentro Controparte_1
dell'allora mandataria nell'attività di recupero del credito. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, siccome conseguito da un soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi.
Nel merito, contestava poi l'adeguatezza della prova scritta fornita in fase monitoria;
eccepiva il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a per non avere quest'ultima Parte_2
fornito prova della cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 e dell'inclusione della posizione creditoria nell'operazione di cessione;
avanzava eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 legge n. 287 del 1990, quantomeno in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8, per essere lo stesso riproduttivo del c.d. Schema ABI del 2003 e, quindi, integrando esso un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza;
proponeva, infine,
l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere la controparte fatto valere le proprie istanze contro la debitrice principale, nel termine di sei mesi dalla Parte_5 scadenza dell'obbligazione.
Contestava, infine, la sussistenza stessa della propria obbligazione avendo egli stipulato con
[...]
due accordi transattivi, il primo in data 28.02.2019 e il secondo il 28.05.2020. CP_3
pagina 6 di 16 Con il primo atto, le parti avevano concordato di definire sia la posizione debitoria di Parte_3
, avente ad oggetto il mutuo del 18.07.2006, sia quella facente capo alla
[...] Parte_5
relativa tanto al contratto di mutuo del 9.09.2008, quanto al salo passivo del conto corrente bancario, il tutto con il pagamento, ad opera dell'opponente, della complessiva somma di €
225.000,00, da pagarsi in 48 rate mensili di pari importo (€ 4.687,50 ciascuna), a partire dal mese di marzo 2019 e fino al marzo 2023.
Rispetto a tale transazione, l'opponente aveva dunque versato il complessivo importo di €
37.512,00, che era stato imputato da per il 40% alle posizioni debitorie della Controparte_3
(nello specifico, per € 1.256,25 al debito residuo del mutuo del 9.09.2008 e Parte_5
per € 618,75 al saldo debitore del conto corrente) e per il restante 60% al debito personale dello stesso . Pt_3
Con il successivo contratto del 28.05.2020, le parti avevano invece concordato di definire la posizione della con il versamento, ad opera del fideiussore, della somma Pt_5 Parte_5
complessiva di € 75.000,00 da versare come segue: € 3.750,00 a giugno 2020; € 3.750,00 a luglio
2020; € 1.875,00 ad agosto 2020; € 3.750,00 a settembre 2020; € 3.750,00 ad ottobre 2020; €
1.875,00 a novembre 2020; € 3.750,00 a dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021, con il pagamento di rate mensili da € 1.875,00 ciascuna fino al saldo integrale.
Rispetto a tale transazione, l'opponente aveva dunque versato alla controparte i seguenti importi:
€ 3.751,50 in data 26.06.2020, che erano stati imputati per € 2.505,00 al mutuo e per € 1.245,00 al saldo negativo del conto;
€ 3.751,50 in data 7.08.2020, imputati per € 2.505,00 al mutuo e per
€ 1.245,00 al saldo negativo del conto;
€ 1.876,50 in data 30.10.2020, i quali erano stati imputati per € 1.252,50 al mutuo e per € 622,50 al saldo negativo del conto;
€ 1.875,00 in data 9.12.2020, che erano stati imputati per € 1.252,50 al mutuo e per € 622,50 al saldo negativo del conto;
€
5.625,00 tra febbraio e giugno 2021, imputati per € 3.828,40 al mutuo e per € 1.796,60 al saldo residuo del conto;
€ 13.126,50 in data 13.08.2021, imputati per € 8.932,88 al mutuo e per €
4.192,12 al saldo residuo del conto;
€ 5.626,50, imputati per € 3.828,38 al mutuo e per € 1.796,62 al saldo residuo del conto corrente.
In buona sostanza, deduceva quindi l'opponente di aver eseguito pagamenti parziali da imputarsi al debito oggetto di causa per complessivi € 35.625,00, residuando un credito della controparte pagina 7 di 16 per € 39.375,00, il tutto avendo riguardo all'importo di € 75.000,00 di cui alla seconda transazione del 28.05.2019 (€ 75.000,00 - € 35.625,00 = € 39.375,00).
Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Parte_2
in persona dell'allora mandataria Controparte_5
In particolare, per quanto qui rileva, la parte opposta: a) eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva, quanto alle difese della controparte;
b) chiedeva assegnarsi termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; c) esponeva di essere munita di validi poteri rappresentativi, atteso che la aveva incaricato la Parte_2
iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, dello svolgimento Controparte_1 dell'attività di servicing e quest'ultima aveva, a propria volta, nominato quale sua “sostituta” la giusta procura speciale del 10.12.2020; d) concludeva per il Controparte_5 rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto, avendo essa opposta acquistato il credito da successivamente fusa per incorporazione con Intesa SanPaolo Controparte_3
S.p.a., con atto di cessione “in blocco”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12.12.2020; e) deduceva non esservi i presupposti per accogliere né l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, non essendo lo stesso attuativo del c.d. Schema ABI del 2003, né l'eccezione di decadenza, non applicandosi l'art. 1957 c.c. alle garanzie autonome ed essendo stata, in ogni caso, la decadenza impedita con intimazione stragiudiziale di pagamento;
f) sollevava, ad ogni modo, eccezione di incompetenza a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Milano, vertendosi in materia di intese anticoncorrenziali.
Quanto ai rapporti intercorsi con la controparte, rappresentava infine quanto segue:
- Le transazioni stipulate da con l'opponente avevano avuto ad oggetto Controparte_3
due distinte posizioni, una facente capo a , personalmente, e l'altra alla Parte_3
e tuttavia solo quest'ultima era stata oggetto di cessione alla Parte_5 [...]
Parte_2
pagina 8 di 16 - Il decreto ingiuntivo, inoltre, non aveva ad oggetto il mutuo del 9.09.2008, ma unicamente il saldo passivo del conto corrente n. 86312, acceso in data 1.08.2008, rispetto al quale l'opponente si era costituito fideiussore con atto del 9.09.2008;
- I pagamenti effettuati dalla controparte non potevano, pertanto, essere imputati totalmente al debito derivante dal contratto di conto corrente;
- Inoltre, a fronte dell'inadempimento dell'opponente, l'istituto di credito aveva fatto valere la risoluzione stragiudiziale della transazione con atto del 15.09.2021, ricevuto dalla controparte in data 16.09.2021, in questo modo provocando la reviviscenza del rapporto contrattuale originario, sicché residuava un debito di € 68.453,25, solamente a titolo di saldo passivo del predetto conto corrente n. 86312.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie integrative e, con comparsa di risposta del 24.04.2024, si costituiva in giudizio anche la quale nuova mandataria dell'opposta. Controparte_1
All'esito della prima udienza, in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con rinvio all'udienza del 15.10.2024 al fine di verificare il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo e chiedevano congiuntamente rinvio per conclusioni.
La causa subiva, pertanto, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Sul difetto di rappresentanza processuale.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata da parte opponente, per essere stato il mandato della conferito alla Parte_2 [...]
non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, per lo svolgimento dell'attività di Controparte_5
riscossione giudiziale dei crediti derivanti da rapporti bancari.
pagina 9 di 16 A prescindere da ogni valutazione attinente alla fondatezza nel merito della questione, va detto infatti che, con comparsa di risposta del 24.04.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
quale nuova procuratrice dell'opposta. Controparte_1
Quest'ultima è, inoltre, pacificamente iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Né rileva che detta costituzione sia intervenuta nelle more del giudizio di merito, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un'azione di impugnativa contro il provvedimento monitorio, volta ad accertare l'originaria sussistenza dei presupposti per la relativa emanazione, bensì un ordinario processo di cognizione sulla pretesa creditoria che si svolge in prosecuzione della fase monitoria (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, così massimata: “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”).
Il difetto di rappresentanza processuale è, inoltre, sanabile con la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con efficacia retroattiva, così da far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale che si ricollegano, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, al deposito del ricorso monitorio.
Se ne ricava che l'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata da parte opponente, deve necessariamente essere respinta.
3. Sull'eccezione di incompetenza.
Allo stesso modo, dev'essere disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Milano.
Sul punto, va infatti precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
pagina 10 di 16 l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass., sez. VI-1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
A norma dell'art. 34 c.p.c., d'altra parte, ove il giudice nel corso del processo si trovi a risolvere una questione pregiudiziale di merito che ecceda la propria competenza per materia o valore, è tenuto a farlo incidenter tantum e senza spostamento di competenza, a meno che la stessa non sia oggetto di un'esplicita domanda di parte (c.d. domanda di accertamento incidentale) o sia diversamente previsto dalla legge (c.d. accertamento incidentale ex lege).
Nel caso di specie, è evidente che la nullità della fideiussione omnibus in relazione all'art. 2 legge n. 287 del 1990 sia stata fatta valere dall'opponente non già con apposita domanda, bensì in via di mera eccezione, al solo scopo di resistere all'avversa pretesa creditoria.
Questo, non tanto (e non solo) perché non vi è alcun riferimento nelle conclusioni dell'atto di citazione, ma anche perché la cessionaria del credito non sarebbe legittimata a Pt_2 Parte_2
resistere rispetto ad un'eventuale azione di nullità del contratto.
Infatti, come chiarito dalla stessa opposta in comparsa, “i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (cfr. Cass., sez. III,
30 agosto 2019, n. 21843; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13753).
Segue il rigetto dell'eccezione di incompetenza e della connessa richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., motivata dalla simultanea pendenza, avanti ad altro giudice, della causa pregiudiziale, a nulla rilevando l'adesione dell'opponente.
4. Sul merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 11 di 16 Sul punto, va detto infatti che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto unicamente il saldo passivo del conto corrente bancario n. 86312, comprensivo di interessi, determinato da parte opposta, alla data del 3.04.2023, in complessivi € 68.453,25 (cfr. all. 10 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il suddetto credito è stato, tuttavia, oggetto di due transazioni, entrambe stipulate con l'originaria creditrice la prima in data 28.02.2019 e la seconda il 28.05.2020 (cfr. all. 12 e Controparte_3
13 al ricorso monitorio), benché quest'ultima rechi la data del 28.05.2019 (essa fa, infatti, riferimento in parte motiva a fatti verificatisi in data successiva al 28.05.2019, come la cessione del credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato da , a del Parte_3 Controparte_6
10.12.2019).
Con la prima transazione, si era impegnato al pagamento della somma di € Parte_3
225.000,00 “a saldo e stralcio” sia del suo debito personale, relativo al contratto di mutuo stipulato in data 18.07.2006, sia dei debiti della a garanzia dei quali si era Parte_5
costituito fideiussore, relativi tanto al contratto di mutuo del 9.09.2008, quanto al saldo passivo del conto corrente bancario n. 86312 dell'1.08.2008. Con il secondo atto, stipulato a fronte dell'inadempimento dello e della sua incapacità di attendere alle obbligazioni di cui alla Pt_3
prima transazione, l'opponente si era invece impegnato al pagamento della complessiva somma di € 75.000,00, a favore di a tacitazione dei soli debiti quale garante della Controparte_3 [...]
nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese. Parte_5
Orbene, è pacifico tra le parti che la prima transazione sia stata oggetto di risoluzione consensuale, non essendo stata la circostanza specificamente contestata da parte opponente;
ciò si evince, peraltro, dalla stessa seconda transazione del 28.05.2020, sia perché lo ha Pt_3
nuovamente disposto della propria posizione debitoria, in questo modo confermando la volontà di risolvere la prima transazione, sia perché nell'atto si dichiara espressamente che “detto accordo, concesso in data 29.02.2019, a fronte del mancato regolare pagamento delle rate promesse, è da intendersi superato”.
È invece contestata tra le parti la risoluzione del secondo accordo transattivo, stipulato in data
28.05.2020, avendo lo dedotto in citazione che l'importo già versato di € 35.625,00 Pt_3 dovrebbe imputarsi non già al debito originario, bensì a quello per € 75.000,00 nascente dalla seconda transazione, residuando dunque un debito di € 39.375,00.
pagina 12 di 16 Tale argomentazione difensiva è fondata per le ragioni che si vanno di seguito ad indicare, a prescindere, peraltro, dalla natura (novativa o non novativa) della citata transazione non essendovi prova della sua valida risoluzione.
Occorre, infatti, rammentare in diritto che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (cfr. Cass., sez. III, 8 gennaio 2024, n. 645; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 16 novembre 2006,
n. 24377; Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1690). Affinché si potesse agire in giudizio a tutela dell'originaria posizione creditoria, era dunque preliminarmente necessario che fosse intervenuta la risoluzione della seconda transazione, per il grave inadempimento dello . Pt_3
Non vi è, tuttavia, evidenza che ciò si sia verificato.
Non risulta, infatti, che sia intervenuta la risoluzione giudiziale del contratto a norma dell'art. 1453 c.c., né la risoluzione potrebbe ricollegarsi alla intimazione stragiudiziale di pagamento, inviata via e-mail da allo Sgrò, in data 16.09.2021, ove pure si legge che “stante Parte_2
il mancato pagamento dell'importo pattuito secondo le modalità e nei termini previsti, lo stesso deve intendersi a tutti gli effetti risolto e priva di efficacia” (cfr. all. 14 alla comparsa di risposta); questo, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non ricorre alcuna delle ipotesi di risoluzione stragiudiziale del contratto disciplinate dagli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457
c.c. (termine essenziale), dovendosi sul punto ribadire, in aderenza al dato testuale, che i casi di risoluzione stragiudiziale del contratto possiedono carattere tassativo;
in tutti gli altri casi, bisogna dunque ottenere una pronuncia costitutiva del giudice, al quale spetta il sindacato sulla gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
In particolare, non può essere interpretata come clausola risolutiva espressa la locuzione presente nell'accordo transattivo del 28.05.2020, laddove si legge che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento di quanto sopra riportato, o di rilevazione di procedure concorsuali o individuali a
pagina 13 di 16 carico degli obbligati tutti, considereremo superato il predetto accordo transattivo e ci riterremo liberi di proseguire con le azioni legali per il recupero del credito vantato dalla Banca” (cfr. all.
13 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra” (cfr. Cass., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32655; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-1, 11 marzo 2016, n. 4796; Cass., sez. III, 27 gennaio 2009, n.
1950; Cass., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055).
La citata clausola contrattuale, eccessivamente generica nell'individuazione delle obbligazioni al cui inadempimento dovrebbe ricollegarsi la risoluzione, va dunque letta non già come una clausola risolutiva espressa, bensì come una mera formula di stile, inidonea ad impedire il controllo giudiziale sulla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da svolgersi in un ordinario processo di cognizione.
In secondo luogo, va detto che l'intimazione di pagamento del 16.09.2021 proviene non già da titolare dal lato attivo del contratto di transazione, bensì dalla cessionaria del Controparte_3
credito, non legittimata alla risoluzione. Parte_2
È infatti pacifico tra le parti che quest'ultima è subentrata nella titolarità del credito e non del contratto di transazione, ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., non essendo dunque autorizzata a provocarne la risoluzione neppure in via di azione.
Peraltro, dalla lettura dell'avviso di cessione ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 12.12.2020, dopo la stipula della transazione, si evince che la cessione riguardava “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_7
pagina 14 di 16 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”
(cfr. all. 31 alla comparsa di risposta). La cessione coinvolge, dunque, esclusivamente crediti derivanti da contratti bancari e non anche il credito nascente dall'accordo transattivo.
Pertanto, indipendentemente dall'astratta idoneità della comunicazione stragiudiziale del
16.09.2021 a determinare la risoluzione del contratto di transazione, la non era Parte_2
certamente a ciò legittimata, non essendo subentrata nel citato rapporto obbligatorio.
Da quanto sopra, discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il saldo del conto corrente e non già il debito residuo di cui alla transazione del
28.05.2020, non potendosi neppure procedere ad una differente qualificazione della domanda giudiziale.
Trattasi, infatti, di rapporti contrattuali distinti e che concorrono ad indentificare due diverse fattispecie di credito in materia di diritti c.d. eterodeterminati.
Peraltro, come si è visto, neppure potrebbe la Sirio agire per ottenere il pagamento del Parte_2
credito derivante dal contratto di transazione, con apposita domanda di esatto adempimento, dal momento che l'opposta si è resa cessionaria non già del credito di cui all'accordo transattivo, bensì di tutti gli altri crediti, segnalati “a sofferenza” e nascenti da rapporti bancari contratti da nel periodo dal 1960 al 2019. L'odierna parte opposta non sarebbe, pertanto, Controparte_3 neppure titolare dal lato attivo dell'unico rapporto obbligatorio tuttora azionabile in giudizio.
Segue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
Rimangono assorbite tutte le altre questioni.
5. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisionale da liquidare ai minimi pagina 15 di 16 per via della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese svolte dalle parti, il tutto tenendo conto del valore del decreto ingiuntivo opposto.
Va, inoltre, disposta la distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_3 Parte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_2 Parte_3
, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
al 15%, VA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore.
Si comunichi.
Così deciso in Como, il 10 giugno 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 10/06/2025, sono presenti:
per , l'avv. Andrea Pazzini;
Parte_1
per l'avv. Elena Zappa in sostituzione dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard. Parte_2
L'avv. Zappa precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte e a tutti i precedenti atti di causa.
L'avv. Pazzini precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi a tutti i precedenti atti difensivi;
precisa che l'opposta ha unicamente chiesto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre non ha richiesto il pagamento di un importo inferiore, sicché non può essere disposta alcuna condanna a carico dell'opponente se non a costo di violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'avv. Zappa si oppone a quanto ex adverso dedotto ed insiste per quanto in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 16 R.G. N. 3573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3573/2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_3 C.F._1
Larga n. 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Pazzini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. e, per essa, nella qualità di mandataria, Parte_2 P.VA_1 [...]
(P.VA , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.VA_2
elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 23, presso lo Parte_4
studio dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta del 24.04.2024;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “In via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione passiva delle controparti rispetto alle domande dell'esponente; - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero pagina 2 di 16 la nullità delle procure prodotte dalle controparti, per l'effetto dichiarando altresì la nullità delle procure alla lite e del ricorso per decreto ingiuntivo, e dunque, ulteriormente, dichiarando nullo ovvero annullando ovvero revocando con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23
– R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023 (Giudice dott. Agostino Abate); - rigettare la richiesta avversaria di concessione del termine ex articolo 182 c.p.c. in quanto strumento inidoneo a sanare la carenza di rappresentanza di cui si tratta;
accertare e dichiarare la mancanza di prova della cessione della pretesa di cui si tratta nonché, in via alternativa o subordinata, la relativa inopponibilità all'esponente signor , per l'effetto, Parte_3
nuovamente, dichiarando nullo ovvero annullando ovvero revocando con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23 – R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023
(Giudice dott. Agostino Abate); In rito si aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte rispetto alla domanda di nullità della fideiussione di cui si tratta per contrarietà a norme imperative per violazione della normativa antitrust;
si chiede quindi adottarsi i conseguenti provvedimenti, disponendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio che sul punto l'esponente si riserva di incardinare davanti al Giudice competente. Nel merito in via principale dichiarare la nullità e l'estinzione della fideiussione di cui è causa;
in via alternativa o subordinata, dichiarare che il contratto de quo – laddove in denegata ipotesi qualificato come negozio autonomo di garanzia e non come fideiussione – non ha costituito oggetto della pretesa cessione di cui è causa;
dichiarare in ogni caso la non debenza delle somme ingiunte;
per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1254/23 – R.G. N. 2693/23 – REP. 2970/23, emesso il 1° agosto 2023 (Giudice dott. Agostino Abate). Rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone l'esponente. In via istruttoria Si chiede - ordinarsi a controparte – ex artt. 210 e segg. c.p.c. – la produzione in giudizio dei documenti (non) allegati al ricorso per decreto ingiuntivo sub 8 e 9 (“estratti conto
e scalari integrali”); - ordinarsi a un campione di banche rappresentativo (in particolare: Intesa
Sanpaolo S.p.a. e Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù) l'esibizione del modulo standard di fideiussione omnibus da loro utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione omnibus per cui è causa (2008), individuando a tal fine anche ulteriori istituti
pagina 3 di 16 bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine; occorrendo, disporsi CTU contabile al fine di accertare gli esatti rapporti di dare / avere tra le parti alla luce delle eccezioni di fatto e diritto sin qui formulate, con riserva di meglio precisare il quesito in prosieguo. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi e rimborso spese generali di cui al presente giudizio interamente rifusi, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, IN
VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito (derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 86312) già in capo alla
[...]
(poi fusa per incorporazione in , a sua volta Controparte_2 CP_3
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Controparte_4 telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il
01.08.2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, nonché delle spese di lite del presente giudizio;
respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 01.08.2023 per mancanza di gravi motivi per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie proposte perché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 1254/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 01.08.2023 e condannare l'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese e competenze di lite anche della presente fase di opposizione;
IN VIA SUBORDINATA: -accertare e dichiarare che il signor
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Casnate con Bernate, via Roma 22, nella sua qualità di garante, nei limiti degli importo garanti, della società è debitore nei confronti della qui conchiudente Parte_5 Parte_2
nella sua qualità di cessionaria del credito già in capo a capo alla
[...] Controparte_2
(poi fusa per incorporazione in ), dell'importo di Euro
[...] CP_3
pagina 4 di 16 68.453,25, quale saldo negativo del conto corrente n. 86312, oltre ad interessi moratori maturati
e maturandi dal 04.04.2023 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche e successive modifiche e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'attore in opposizione al pagamento in favore della Parte_2
della somma complessiva di Euro 68.453,25, quale saldo negativo del conto corrente n.
[...]
86312, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi dal 04.04.2023 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e
DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, oltre alle spese della procedura monitoria come liquidate e successive occorrende;
IN VIA
ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze istruttorie formulate (segnatamente CTU contabile ed ordine di esibizione) e formulande da parte opponente in quanto inammissibili per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c., adiva l'intestato Ufficio, in persona della Parte_2
mandataria esponendo quanto segue: Controparte_5
- In data 1.08.2008, la aveva stipulato un contratto di conto corrente (n. Parte_5
86312) con e, con atto del 9.09.2008, Controparte_2 Parte_3
si era costituito fideiussore a garanzia di tutti i debiti contratti da detta società, nei confronti della fino a concorrenza della somma di € 195.000,00; CP_2
- Stante l'inadempimento della società garantita, l'istituto di credito – che si era medio tempore fuso per incorporazione con – aveva comunicato la volontà di Controparte_3
recedere dal contratto e intimato alla correntista il pagamento del saldo debitore del conto corrente, alla data del recesso, pari ad € 47.585,85;
pagina 5 di 16 - La aveva tuttavia adempiuto parzialmente la propria obbligazione, Parte_5
residuando – alla data del 3.04.2023 – un debito di € 68.453,25 ed era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 4.07.2022;
- Nelle more, il fideiussore aveva però stipulato due accordi transattivi con Parte_3
non integralmente onorati. Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, chiedeva dunque ingiungersi a il pagamento della Parte_3 somma di € 68.453,25, oltre interessi di mora dal 4.04.2023 al saldo.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1254/2023 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di . Parte_3
In via pregiudiziale di rito, l'opponente eccepiva innanzitutto l'assenza della procura in capo a
Controparte_5
Evidenziava, in particolare, che quest'ultima non era iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione dei crediti ceduti e che il servicer designato in G.U. era, piuttosto, non essendovi peraltro neppure evidenza di un subentro Controparte_1
dell'allora mandataria nell'attività di recupero del credito. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, siccome conseguito da un soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi.
Nel merito, contestava poi l'adeguatezza della prova scritta fornita in fase monitoria;
eccepiva il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a per non avere quest'ultima Parte_2
fornito prova della cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 e dell'inclusione della posizione creditoria nell'operazione di cessione;
avanzava eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 legge n. 287 del 1990, quantomeno in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8, per essere lo stesso riproduttivo del c.d. Schema ABI del 2003 e, quindi, integrando esso un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza;
proponeva, infine,
l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere la controparte fatto valere le proprie istanze contro la debitrice principale, nel termine di sei mesi dalla Parte_5 scadenza dell'obbligazione.
Contestava, infine, la sussistenza stessa della propria obbligazione avendo egli stipulato con
[...]
due accordi transattivi, il primo in data 28.02.2019 e il secondo il 28.05.2020. CP_3
pagina 6 di 16 Con il primo atto, le parti avevano concordato di definire sia la posizione debitoria di Parte_3
, avente ad oggetto il mutuo del 18.07.2006, sia quella facente capo alla
[...] Parte_5
relativa tanto al contratto di mutuo del 9.09.2008, quanto al salo passivo del conto corrente bancario, il tutto con il pagamento, ad opera dell'opponente, della complessiva somma di €
225.000,00, da pagarsi in 48 rate mensili di pari importo (€ 4.687,50 ciascuna), a partire dal mese di marzo 2019 e fino al marzo 2023.
Rispetto a tale transazione, l'opponente aveva dunque versato il complessivo importo di €
37.512,00, che era stato imputato da per il 40% alle posizioni debitorie della Controparte_3
(nello specifico, per € 1.256,25 al debito residuo del mutuo del 9.09.2008 e Parte_5
per € 618,75 al saldo debitore del conto corrente) e per il restante 60% al debito personale dello stesso . Pt_3
Con il successivo contratto del 28.05.2020, le parti avevano invece concordato di definire la posizione della con il versamento, ad opera del fideiussore, della somma Pt_5 Parte_5
complessiva di € 75.000,00 da versare come segue: € 3.750,00 a giugno 2020; € 3.750,00 a luglio
2020; € 1.875,00 ad agosto 2020; € 3.750,00 a settembre 2020; € 3.750,00 ad ottobre 2020; €
1.875,00 a novembre 2020; € 3.750,00 a dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021, con il pagamento di rate mensili da € 1.875,00 ciascuna fino al saldo integrale.
Rispetto a tale transazione, l'opponente aveva dunque versato alla controparte i seguenti importi:
€ 3.751,50 in data 26.06.2020, che erano stati imputati per € 2.505,00 al mutuo e per € 1.245,00 al saldo negativo del conto;
€ 3.751,50 in data 7.08.2020, imputati per € 2.505,00 al mutuo e per
€ 1.245,00 al saldo negativo del conto;
€ 1.876,50 in data 30.10.2020, i quali erano stati imputati per € 1.252,50 al mutuo e per € 622,50 al saldo negativo del conto;
€ 1.875,00 in data 9.12.2020, che erano stati imputati per € 1.252,50 al mutuo e per € 622,50 al saldo negativo del conto;
€
5.625,00 tra febbraio e giugno 2021, imputati per € 3.828,40 al mutuo e per € 1.796,60 al saldo residuo del conto;
€ 13.126,50 in data 13.08.2021, imputati per € 8.932,88 al mutuo e per €
4.192,12 al saldo residuo del conto;
€ 5.626,50, imputati per € 3.828,38 al mutuo e per € 1.796,62 al saldo residuo del conto corrente.
In buona sostanza, deduceva quindi l'opponente di aver eseguito pagamenti parziali da imputarsi al debito oggetto di causa per complessivi € 35.625,00, residuando un credito della controparte pagina 7 di 16 per € 39.375,00, il tutto avendo riguardo all'importo di € 75.000,00 di cui alla seconda transazione del 28.05.2019 (€ 75.000,00 - € 35.625,00 = € 39.375,00).
Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Parte_2
in persona dell'allora mandataria Controparte_5
In particolare, per quanto qui rileva, la parte opposta: a) eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva, quanto alle difese della controparte;
b) chiedeva assegnarsi termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; c) esponeva di essere munita di validi poteri rappresentativi, atteso che la aveva incaricato la Parte_2
iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, dello svolgimento Controparte_1 dell'attività di servicing e quest'ultima aveva, a propria volta, nominato quale sua “sostituta” la giusta procura speciale del 10.12.2020; d) concludeva per il Controparte_5 rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto, avendo essa opposta acquistato il credito da successivamente fusa per incorporazione con Intesa SanPaolo Controparte_3
S.p.a., con atto di cessione “in blocco”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12.12.2020; e) deduceva non esservi i presupposti per accogliere né l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, non essendo lo stesso attuativo del c.d. Schema ABI del 2003, né l'eccezione di decadenza, non applicandosi l'art. 1957 c.c. alle garanzie autonome ed essendo stata, in ogni caso, la decadenza impedita con intimazione stragiudiziale di pagamento;
f) sollevava, ad ogni modo, eccezione di incompetenza a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Milano, vertendosi in materia di intese anticoncorrenziali.
Quanto ai rapporti intercorsi con la controparte, rappresentava infine quanto segue:
- Le transazioni stipulate da con l'opponente avevano avuto ad oggetto Controparte_3
due distinte posizioni, una facente capo a , personalmente, e l'altra alla Parte_3
e tuttavia solo quest'ultima era stata oggetto di cessione alla Parte_5 [...]
Parte_2
pagina 8 di 16 - Il decreto ingiuntivo, inoltre, non aveva ad oggetto il mutuo del 9.09.2008, ma unicamente il saldo passivo del conto corrente n. 86312, acceso in data 1.08.2008, rispetto al quale l'opponente si era costituito fideiussore con atto del 9.09.2008;
- I pagamenti effettuati dalla controparte non potevano, pertanto, essere imputati totalmente al debito derivante dal contratto di conto corrente;
- Inoltre, a fronte dell'inadempimento dell'opponente, l'istituto di credito aveva fatto valere la risoluzione stragiudiziale della transazione con atto del 15.09.2021, ricevuto dalla controparte in data 16.09.2021, in questo modo provocando la reviviscenza del rapporto contrattuale originario, sicché residuava un debito di € 68.453,25, solamente a titolo di saldo passivo del predetto conto corrente n. 86312.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie integrative e, con comparsa di risposta del 24.04.2024, si costituiva in giudizio anche la quale nuova mandataria dell'opposta. Controparte_1
All'esito della prima udienza, in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con rinvio all'udienza del 15.10.2024 al fine di verificare il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo e chiedevano congiuntamente rinvio per conclusioni.
La causa subiva, pertanto, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Sul difetto di rappresentanza processuale.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata da parte opponente, per essere stato il mandato della conferito alla Parte_2 [...]
non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, per lo svolgimento dell'attività di Controparte_5
riscossione giudiziale dei crediti derivanti da rapporti bancari.
pagina 9 di 16 A prescindere da ogni valutazione attinente alla fondatezza nel merito della questione, va detto infatti che, con comparsa di risposta del 24.04.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
quale nuova procuratrice dell'opposta. Controparte_1
Quest'ultima è, inoltre, pacificamente iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Né rileva che detta costituzione sia intervenuta nelle more del giudizio di merito, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un'azione di impugnativa contro il provvedimento monitorio, volta ad accertare l'originaria sussistenza dei presupposti per la relativa emanazione, bensì un ordinario processo di cognizione sulla pretesa creditoria che si svolge in prosecuzione della fase monitoria (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, così massimata: “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”).
Il difetto di rappresentanza processuale è, inoltre, sanabile con la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con efficacia retroattiva, così da far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale che si ricollegano, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, al deposito del ricorso monitorio.
Se ne ricava che l'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata da parte opponente, deve necessariamente essere respinta.
3. Sull'eccezione di incompetenza.
Allo stesso modo, dev'essere disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Milano.
Sul punto, va infatti precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
pagina 10 di 16 l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass., sez. VI-1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
A norma dell'art. 34 c.p.c., d'altra parte, ove il giudice nel corso del processo si trovi a risolvere una questione pregiudiziale di merito che ecceda la propria competenza per materia o valore, è tenuto a farlo incidenter tantum e senza spostamento di competenza, a meno che la stessa non sia oggetto di un'esplicita domanda di parte (c.d. domanda di accertamento incidentale) o sia diversamente previsto dalla legge (c.d. accertamento incidentale ex lege).
Nel caso di specie, è evidente che la nullità della fideiussione omnibus in relazione all'art. 2 legge n. 287 del 1990 sia stata fatta valere dall'opponente non già con apposita domanda, bensì in via di mera eccezione, al solo scopo di resistere all'avversa pretesa creditoria.
Questo, non tanto (e non solo) perché non vi è alcun riferimento nelle conclusioni dell'atto di citazione, ma anche perché la cessionaria del credito non sarebbe legittimata a Pt_2 Parte_2
resistere rispetto ad un'eventuale azione di nullità del contratto.
Infatti, come chiarito dalla stessa opposta in comparsa, “i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (cfr. Cass., sez. III,
30 agosto 2019, n. 21843; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13753).
Segue il rigetto dell'eccezione di incompetenza e della connessa richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., motivata dalla simultanea pendenza, avanti ad altro giudice, della causa pregiudiziale, a nulla rilevando l'adesione dell'opponente.
4. Sul merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 11 di 16 Sul punto, va detto infatti che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto unicamente il saldo passivo del conto corrente bancario n. 86312, comprensivo di interessi, determinato da parte opposta, alla data del 3.04.2023, in complessivi € 68.453,25 (cfr. all. 10 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il suddetto credito è stato, tuttavia, oggetto di due transazioni, entrambe stipulate con l'originaria creditrice la prima in data 28.02.2019 e la seconda il 28.05.2020 (cfr. all. 12 e Controparte_3
13 al ricorso monitorio), benché quest'ultima rechi la data del 28.05.2019 (essa fa, infatti, riferimento in parte motiva a fatti verificatisi in data successiva al 28.05.2019, come la cessione del credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato da , a del Parte_3 Controparte_6
10.12.2019).
Con la prima transazione, si era impegnato al pagamento della somma di € Parte_3
225.000,00 “a saldo e stralcio” sia del suo debito personale, relativo al contratto di mutuo stipulato in data 18.07.2006, sia dei debiti della a garanzia dei quali si era Parte_5
costituito fideiussore, relativi tanto al contratto di mutuo del 9.09.2008, quanto al saldo passivo del conto corrente bancario n. 86312 dell'1.08.2008. Con il secondo atto, stipulato a fronte dell'inadempimento dello e della sua incapacità di attendere alle obbligazioni di cui alla Pt_3
prima transazione, l'opponente si era invece impegnato al pagamento della complessiva somma di € 75.000,00, a favore di a tacitazione dei soli debiti quale garante della Controparte_3 [...]
nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese. Parte_5
Orbene, è pacifico tra le parti che la prima transazione sia stata oggetto di risoluzione consensuale, non essendo stata la circostanza specificamente contestata da parte opponente;
ciò si evince, peraltro, dalla stessa seconda transazione del 28.05.2020, sia perché lo ha Pt_3
nuovamente disposto della propria posizione debitoria, in questo modo confermando la volontà di risolvere la prima transazione, sia perché nell'atto si dichiara espressamente che “detto accordo, concesso in data 29.02.2019, a fronte del mancato regolare pagamento delle rate promesse, è da intendersi superato”.
È invece contestata tra le parti la risoluzione del secondo accordo transattivo, stipulato in data
28.05.2020, avendo lo dedotto in citazione che l'importo già versato di € 35.625,00 Pt_3 dovrebbe imputarsi non già al debito originario, bensì a quello per € 75.000,00 nascente dalla seconda transazione, residuando dunque un debito di € 39.375,00.
pagina 12 di 16 Tale argomentazione difensiva è fondata per le ragioni che si vanno di seguito ad indicare, a prescindere, peraltro, dalla natura (novativa o non novativa) della citata transazione non essendovi prova della sua valida risoluzione.
Occorre, infatti, rammentare in diritto che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (cfr. Cass., sez. III, 8 gennaio 2024, n. 645; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 16 novembre 2006,
n. 24377; Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1690). Affinché si potesse agire in giudizio a tutela dell'originaria posizione creditoria, era dunque preliminarmente necessario che fosse intervenuta la risoluzione della seconda transazione, per il grave inadempimento dello . Pt_3
Non vi è, tuttavia, evidenza che ciò si sia verificato.
Non risulta, infatti, che sia intervenuta la risoluzione giudiziale del contratto a norma dell'art. 1453 c.c., né la risoluzione potrebbe ricollegarsi alla intimazione stragiudiziale di pagamento, inviata via e-mail da allo Sgrò, in data 16.09.2021, ove pure si legge che “stante Parte_2
il mancato pagamento dell'importo pattuito secondo le modalità e nei termini previsti, lo stesso deve intendersi a tutti gli effetti risolto e priva di efficacia” (cfr. all. 14 alla comparsa di risposta); questo, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non ricorre alcuna delle ipotesi di risoluzione stragiudiziale del contratto disciplinate dagli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457
c.c. (termine essenziale), dovendosi sul punto ribadire, in aderenza al dato testuale, che i casi di risoluzione stragiudiziale del contratto possiedono carattere tassativo;
in tutti gli altri casi, bisogna dunque ottenere una pronuncia costitutiva del giudice, al quale spetta il sindacato sulla gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
In particolare, non può essere interpretata come clausola risolutiva espressa la locuzione presente nell'accordo transattivo del 28.05.2020, laddove si legge che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento di quanto sopra riportato, o di rilevazione di procedure concorsuali o individuali a
pagina 13 di 16 carico degli obbligati tutti, considereremo superato il predetto accordo transattivo e ci riterremo liberi di proseguire con le azioni legali per il recupero del credito vantato dalla Banca” (cfr. all.
13 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra” (cfr. Cass., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32655; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-1, 11 marzo 2016, n. 4796; Cass., sez. III, 27 gennaio 2009, n.
1950; Cass., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055).
La citata clausola contrattuale, eccessivamente generica nell'individuazione delle obbligazioni al cui inadempimento dovrebbe ricollegarsi la risoluzione, va dunque letta non già come una clausola risolutiva espressa, bensì come una mera formula di stile, inidonea ad impedire il controllo giudiziale sulla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da svolgersi in un ordinario processo di cognizione.
In secondo luogo, va detto che l'intimazione di pagamento del 16.09.2021 proviene non già da titolare dal lato attivo del contratto di transazione, bensì dalla cessionaria del Controparte_3
credito, non legittimata alla risoluzione. Parte_2
È infatti pacifico tra le parti che quest'ultima è subentrata nella titolarità del credito e non del contratto di transazione, ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., non essendo dunque autorizzata a provocarne la risoluzione neppure in via di azione.
Peraltro, dalla lettura dell'avviso di cessione ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 12.12.2020, dopo la stipula della transazione, si evince che la cessione riguardava “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_7
pagina 14 di 16 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”
(cfr. all. 31 alla comparsa di risposta). La cessione coinvolge, dunque, esclusivamente crediti derivanti da contratti bancari e non anche il credito nascente dall'accordo transattivo.
Pertanto, indipendentemente dall'astratta idoneità della comunicazione stragiudiziale del
16.09.2021 a determinare la risoluzione del contratto di transazione, la non era Parte_2
certamente a ciò legittimata, non essendo subentrata nel citato rapporto obbligatorio.
Da quanto sopra, discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il saldo del conto corrente e non già il debito residuo di cui alla transazione del
28.05.2020, non potendosi neppure procedere ad una differente qualificazione della domanda giudiziale.
Trattasi, infatti, di rapporti contrattuali distinti e che concorrono ad indentificare due diverse fattispecie di credito in materia di diritti c.d. eterodeterminati.
Peraltro, come si è visto, neppure potrebbe la Sirio agire per ottenere il pagamento del Parte_2
credito derivante dal contratto di transazione, con apposita domanda di esatto adempimento, dal momento che l'opposta si è resa cessionaria non già del credito di cui all'accordo transattivo, bensì di tutti gli altri crediti, segnalati “a sofferenza” e nascenti da rapporti bancari contratti da nel periodo dal 1960 al 2019. L'odierna parte opposta non sarebbe, pertanto, Controparte_3 neppure titolare dal lato attivo dell'unico rapporto obbligatorio tuttora azionabile in giudizio.
Segue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
Rimangono assorbite tutte le altre questioni.
5. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisionale da liquidare ai minimi pagina 15 di 16 per via della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese svolte dalle parti, il tutto tenendo conto del valore del decreto ingiuntivo opposto.
Va, inoltre, disposta la distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_3 Parte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_2 Parte_3
, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
al 15%, VA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore.
Si comunichi.
Così deciso in Como, il 10 giugno 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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