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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 402 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di
Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
, titolare della ditta PA FF (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 101/A, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Giuseppe Iaia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza appellata (n. 1023/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, l'opposizione proposta da
, titolare della ditta AP FF, esercente attività di Controparte_1
somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di , avverso il verbale Pt_1
unico di accertamento e notificazione n. 2016 013108/ddl del 13.7.2017, emesso dall' di Taranto, in relazione al periodo dal 18.5.2013 al 31.7.2016, per Pt_1
complessivi €. 34.575,21, a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive riferiti: 1) alla giornata del 4.8.2016 per la lavoratrice alla quale era Persona_1
stato attivato un buono lavoro (Voucher) senza preventivo inoltro all' 2) agli Pt_1
incentivi all'occupazione previsti dalla Legge 190/2014, commi 118 e seg.,
indebitamente percepiti non essendo i dipendenti iscritti ai fondi bilaterali (FAST e
EBT) previsti dal CCNL Turismo;
3) alle differenze contributive sull'imponibile di €.
4.000,00, a titolo di conguaglio differenze retributive, TFR, ferie non godute, tredicesime ecc., determinato con l'accordo transattivo stragiudiziale intercorso il
27.1.2015 con la dipendente . Controparte_2
Per l'effetto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell' della sola Pt_1
somma di €. 294,00 e condannava l' al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
dell'opponente.
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva , titolare della ditta AP Caffe, concludendo per il Controparte_1
rigetto del gravame e vinte le spese di giudizio.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Tribunale, all'esito della ctu contabile, disposta per la verifica delle somme effettivamente dovute dall'opponente, nella quale sono ricostruite le vicende in concreto occorse e le condotte della stessa ditta opponente - riferite al versamento,
nell'agosto 2015, della contribuzione omessa per la dipendente , Controparte_2
2 all'iscrizione dei dipendenti al Fondo Fast, nel giugno 2017 (e quindi prima della notifica del verbale ispettivo avvenuta il 13.7.2017), e alla corresponsione agli stessi dipendenti, compresi quelli licenziati, delle relative differenze retributive ad esclusione del contributo di solidarietà, con conseguente sanzione, alla data della notifica dell'accertamento, di €. 147,00 – ha rilevato, richiamando anche le circolari,
a chiarimento, del Ministero del Lavoro n. 5/2008 e n. 3/2017 dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, che il recupero degli incentivi all'occupazione previsti dalla legge 190/2014 fosse limitato all'importo di €. 147,00, in applicazione dell'art. 6, commi 9 e 10 del D.L. 338/1989, secondo cui l'esclusione del datore di lavoro dalle agevolazioni fiscali fa sì che la perdita del beneficio non può comunque superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Ha, altresì,
evidenziato che le violazioni di legge in questione assumano rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta, a differenza dell'eventuale assenza del DURC che, invece, incide sull'intera compagine aziendale e, quindi, sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura dei benefici.
Ha, pertanto, ritenuto che la somma dovuta dall'opponente all' ammontasse Pt_1
soltanto a complessivi €. 294,00, oltre accessori di legge.
Col primo motivo di impugnazione, l' lamenta l'erroneità della sentenza di primo Pt_1
grado e ne chiede la riforma nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza, da parte della ditta appellata, di tutta la contribuzione ordinaria dovuta;
tanto per la pretesa insussistenza, dovuta alla contestata violazione del CCNL, delle condizioni legittimanti i benefici dell'agevolazione contributiva goduta dall'azienda attraverso gli sgravi.
A sostegno di tale motivo, l ripropone, sic et simpliciter, le tesi difensive del Pt_1
giudizio di primo grado, senza muovere all'argomentare del primo Giudice alcuna censura che non si risolva nel sostenere che esso è errato perché difforme dall'interpretazione della normativa di riferimento che esso Istituto privilegia.
3 Deve al riguardo rilevarsi come, sin dalla costituzione in primo grado, l abbia Pt_1
sostenuto la correttezza della quantificazione, da parte degli ispettori verbalizzanti,
della contribuzione dovuta e delle sanzioni comminate, escludendo il riconoscimento di qualsiasi tipologia di benefici (normativi e contributivi, presenti e futuri) nelle ipotesi in cui non risultasse il rispetto integrale degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come recita l'art.10 L.30/2003; norma ribadita dalla legge di stabilità 296/2006, che subordina la fruizione dei benefici al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli territoriali, regionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni (dei datori di lavoro e dei lavoratori) comparativamente più
rappresentative.
La censura formulata dall'appellante non ha fondamento.
Il primo Giudice ha, invero, esattamente richiamato il principio generale vigente in materia di agevolazioni e benefici, tale per cui essi non spettano solo in relazione ai dipendenti per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla legge e limitatamente ad una durata pari al periodo di inosservanza. Ed ha altresì
appropriatamente sostenuto la perdurante vigenza dell'art. 6 comma 9 del d.l. 338/89,
in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali o di agevolazioni a particolari categorie di lavoratori, e del comma 10, in punto di operatività delle disposizioni del comma 9,
per concludere nel senso della perdita della riduzione limitata ad un importo non superiore a quello maggiore risultante dal confronto tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, al precipuo scopo di “evitare eccessi sanzionatori in presenza di lievi inadempienze”.
Ma avverso tali argomentazioni, così come a quelle relative alle circolari del Ministero del Lavoro n.5/2008 e n.3/2017, l'appellante non muove, come detto, alcuna doglianza. Ne deriva l'accertata illegittimità del recupero integrale dei benefici fruiti,
pretesi dall' Pt_1
Col secondo motivo l si duole della regolamentazione delle spese del giudizio. Pt_1
4 La condanna dell'opponente al pagamento di euro 294,00 a fronte di un verbale di accertamento recante l'importo di euro 34.575,21 non può integrare, come preteso dall'appellante, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Nessuna violazione dell'art.92, comma 2 cpc, è dunque ravvisabile ed anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato.
In conclusione, nessuna delle modifiche, che l'appellante chiede siano apportate alla sentenza impugnata, deve essere adottata, non ravvisandosi alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della decisione appellata.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che Pt_1
si liquidano in complessivi €. 2.697,00, oltre accessori di legge. con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia, procuratore dell'appellato;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 402 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di
Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
, titolare della ditta PA FF (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 101/A, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Giuseppe Iaia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza appellata (n. 1023/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, l'opposizione proposta da
, titolare della ditta AP FF, esercente attività di Controparte_1
somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di , avverso il verbale Pt_1
unico di accertamento e notificazione n. 2016 013108/ddl del 13.7.2017, emesso dall' di Taranto, in relazione al periodo dal 18.5.2013 al 31.7.2016, per Pt_1
complessivi €. 34.575,21, a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive riferiti: 1) alla giornata del 4.8.2016 per la lavoratrice alla quale era Persona_1
stato attivato un buono lavoro (Voucher) senza preventivo inoltro all' 2) agli Pt_1
incentivi all'occupazione previsti dalla Legge 190/2014, commi 118 e seg.,
indebitamente percepiti non essendo i dipendenti iscritti ai fondi bilaterali (FAST e
EBT) previsti dal CCNL Turismo;
3) alle differenze contributive sull'imponibile di €.
4.000,00, a titolo di conguaglio differenze retributive, TFR, ferie non godute, tredicesime ecc., determinato con l'accordo transattivo stragiudiziale intercorso il
27.1.2015 con la dipendente . Controparte_2
Per l'effetto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell' della sola Pt_1
somma di €. 294,00 e condannava l' al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
dell'opponente.
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva , titolare della ditta AP Caffe, concludendo per il Controparte_1
rigetto del gravame e vinte le spese di giudizio.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Tribunale, all'esito della ctu contabile, disposta per la verifica delle somme effettivamente dovute dall'opponente, nella quale sono ricostruite le vicende in concreto occorse e le condotte della stessa ditta opponente - riferite al versamento,
nell'agosto 2015, della contribuzione omessa per la dipendente , Controparte_2
2 all'iscrizione dei dipendenti al Fondo Fast, nel giugno 2017 (e quindi prima della notifica del verbale ispettivo avvenuta il 13.7.2017), e alla corresponsione agli stessi dipendenti, compresi quelli licenziati, delle relative differenze retributive ad esclusione del contributo di solidarietà, con conseguente sanzione, alla data della notifica dell'accertamento, di €. 147,00 – ha rilevato, richiamando anche le circolari,
a chiarimento, del Ministero del Lavoro n. 5/2008 e n. 3/2017 dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, che il recupero degli incentivi all'occupazione previsti dalla legge 190/2014 fosse limitato all'importo di €. 147,00, in applicazione dell'art. 6, commi 9 e 10 del D.L. 338/1989, secondo cui l'esclusione del datore di lavoro dalle agevolazioni fiscali fa sì che la perdita del beneficio non può comunque superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Ha, altresì,
evidenziato che le violazioni di legge in questione assumano rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta, a differenza dell'eventuale assenza del DURC che, invece, incide sull'intera compagine aziendale e, quindi, sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura dei benefici.
Ha, pertanto, ritenuto che la somma dovuta dall'opponente all' ammontasse Pt_1
soltanto a complessivi €. 294,00, oltre accessori di legge.
Col primo motivo di impugnazione, l' lamenta l'erroneità della sentenza di primo Pt_1
grado e ne chiede la riforma nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza, da parte della ditta appellata, di tutta la contribuzione ordinaria dovuta;
tanto per la pretesa insussistenza, dovuta alla contestata violazione del CCNL, delle condizioni legittimanti i benefici dell'agevolazione contributiva goduta dall'azienda attraverso gli sgravi.
A sostegno di tale motivo, l ripropone, sic et simpliciter, le tesi difensive del Pt_1
giudizio di primo grado, senza muovere all'argomentare del primo Giudice alcuna censura che non si risolva nel sostenere che esso è errato perché difforme dall'interpretazione della normativa di riferimento che esso Istituto privilegia.
3 Deve al riguardo rilevarsi come, sin dalla costituzione in primo grado, l abbia Pt_1
sostenuto la correttezza della quantificazione, da parte degli ispettori verbalizzanti,
della contribuzione dovuta e delle sanzioni comminate, escludendo il riconoscimento di qualsiasi tipologia di benefici (normativi e contributivi, presenti e futuri) nelle ipotesi in cui non risultasse il rispetto integrale degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come recita l'art.10 L.30/2003; norma ribadita dalla legge di stabilità 296/2006, che subordina la fruizione dei benefici al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli territoriali, regionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni (dei datori di lavoro e dei lavoratori) comparativamente più
rappresentative.
La censura formulata dall'appellante non ha fondamento.
Il primo Giudice ha, invero, esattamente richiamato il principio generale vigente in materia di agevolazioni e benefici, tale per cui essi non spettano solo in relazione ai dipendenti per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla legge e limitatamente ad una durata pari al periodo di inosservanza. Ed ha altresì
appropriatamente sostenuto la perdurante vigenza dell'art. 6 comma 9 del d.l. 338/89,
in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali o di agevolazioni a particolari categorie di lavoratori, e del comma 10, in punto di operatività delle disposizioni del comma 9,
per concludere nel senso della perdita della riduzione limitata ad un importo non superiore a quello maggiore risultante dal confronto tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, al precipuo scopo di “evitare eccessi sanzionatori in presenza di lievi inadempienze”.
Ma avverso tali argomentazioni, così come a quelle relative alle circolari del Ministero del Lavoro n.5/2008 e n.3/2017, l'appellante non muove, come detto, alcuna doglianza. Ne deriva l'accertata illegittimità del recupero integrale dei benefici fruiti,
pretesi dall' Pt_1
Col secondo motivo l si duole della regolamentazione delle spese del giudizio. Pt_1
4 La condanna dell'opponente al pagamento di euro 294,00 a fronte di un verbale di accertamento recante l'importo di euro 34.575,21 non può integrare, come preteso dall'appellante, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Nessuna violazione dell'art.92, comma 2 cpc, è dunque ravvisabile ed anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato.
In conclusione, nessuna delle modifiche, che l'appellante chiede siano apportate alla sentenza impugnata, deve essere adottata, non ravvisandosi alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della decisione appellata.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che Pt_1
si liquidano in complessivi €. 2.697,00, oltre accessori di legge. con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia, procuratore dell'appellato;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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