Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5271/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza. Al momento:
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Vittorio Veneto n°16, dimora già precedentemente adibita a casa coniugale, unitamente al figlio Per_1
-la sig. trasferirà la propria residenza a La Oliva (Las Palmas), unitamente al figlio Pt_1
; Per_2
Fermo restando le predette collocazioni, sarà comunque facoltà dei coniugi spostarsi da una casa all'altra –anche per brevi periodi di tempo- onde poter far visita ai figli- previo idoneo preavviso e comunque concertando assieme modalità e termini al fine di evitare l'insorgere di situazioni spiacevoli.
2) il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie un contributo al suo mantenimento (da Pt_2 versarsi annualmente, in un'unica soluzione) fino a quando la stessa non troverà una stabile occupazione lavorativa. L'importo del precitato contributo verrà, a novembre di ogni anno, concertato e stabilito dalle parti stesse in base alla situazione occupazione della moglie, delle sue esigenze e necessità, nonché della situazione economica del marito. Di norma il predetto contributo verrà versato una volta all'anno, preferibilmente entro il primo dicembre di ogni anno mediante accredito sul c/c intestato alla sig.ra recante il seguente iban ES5330586118282720086904. Le parti si danno Pt_1
reciprocamente atto che per il periodo dicembre 2024-novembre 2025 il sig. ha già versato a Pt_2
favore della consorte la somma complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
3) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare tra di loro il passaggio di proprietà dell'autovettura e di non avere conti correnti in comunione.
4) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolate efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
I coniugi si impegnano, fin da ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti, documenti e dichiarazioni che si rendessero necessari per poter dare attuazione a quanto previsto nel presente accordo,
5) I coniugi si obbligano reciprocamente al compimento delle formalità necessarie al rilascio dei documenti idonei al proprio espatrio.
6) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 473 bis n° 51 comma 2° c.p.c. dichiarano di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre
Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al loro status e alla loro famiglia e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
7) Le spese legali verranno assunte dal marito”
pagina 2 di 3 - rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Parte_2
GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) il 13/06/1963
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31 marzo 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1989 Atto n. 8 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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