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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5246/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5246 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Giannetti e dall'Abogado Federica Lucrezia che agisce d'intesa ex art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Francesca Giannetti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1 C.F._3
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale
OGGETTO: interdizione pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, (in qualità di madre) ed Parte_1 [...]
(in qualità di cognata) chiedevano pronunciarsi l'interdizione di Parte_2 [...]
. Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: l'interdicenda era affetta - sin dalla sua nascita - da Sindrome di Down, che la rendeva permanentemente incapace di provvedere ai
propri interessi;
la Commissione Medica della , in data 11.1.08, accertava detta patologia, CP_2
diagnosticandole “Sindrome di Down in soggetto trattato per stenosi duedenale e cardiopatia
congenita”; per via dell'incapacità totale e permanente, l'interdicenda risultava in toto incapace di
provvedere alla gestione dei propri interessi patrimoniali, delle proprie ordinarie occupazioni, nonché di
soddisfare, in autonomia, i più basilari bisogni esistenziali (igiene e cura della propria persona,
nutrizione, dialogo) ed i quotidiani atti di vita di relazione.
Esaminata l'interdicenda, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
La domanda di interdizione va accolta per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione medica allegata, risulta che è affetta da Controparte_1
Sindrome di Down in soggetto trattato per stenosi duedenale e cardiopatia congenita.
Dall'esame effettuato viene confermata l'attualità della malattia, che produce, con carattere di abitualità, una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive dell'interessata, con entità tale da determinare un'assoluta incapacità di attendere ai propri interessi e di controllare le proprie condotte.
Pertanto, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi,
situazione che impone la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità
mentale, della totale incapacità di attendere ai propri interessi, dell'atteggiamento oppositivo e del rifiuto dell'interdicenda di sottoporsi a cure mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che pagina 2 di 3 possano essere compiuti dall'interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve,
pertanto, ritenersi che la stessa necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alla decisioni relative allo suo stato di salute.
Conclusivamente, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione a , tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata protezione Controparte_1
al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesi i rapporti di parentela tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così
dispone:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...];
NOMINA tutore provvisorio nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...];
spese irripetibili;
Manda alla Cancelleria per le pubblicità e le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp.
att. c.c.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5246 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Giannetti e dall'Abogado Federica Lucrezia che agisce d'intesa ex art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Francesca Giannetti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1 C.F._3
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale
OGGETTO: interdizione pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, (in qualità di madre) ed Parte_1 [...]
(in qualità di cognata) chiedevano pronunciarsi l'interdizione di Parte_2 [...]
. Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: l'interdicenda era affetta - sin dalla sua nascita - da Sindrome di Down, che la rendeva permanentemente incapace di provvedere ai
propri interessi;
la Commissione Medica della , in data 11.1.08, accertava detta patologia, CP_2
diagnosticandole “Sindrome di Down in soggetto trattato per stenosi duedenale e cardiopatia
congenita”; per via dell'incapacità totale e permanente, l'interdicenda risultava in toto incapace di
provvedere alla gestione dei propri interessi patrimoniali, delle proprie ordinarie occupazioni, nonché di
soddisfare, in autonomia, i più basilari bisogni esistenziali (igiene e cura della propria persona,
nutrizione, dialogo) ed i quotidiani atti di vita di relazione.
Esaminata l'interdicenda, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
La domanda di interdizione va accolta per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione medica allegata, risulta che è affetta da Controparte_1
Sindrome di Down in soggetto trattato per stenosi duedenale e cardiopatia congenita.
Dall'esame effettuato viene confermata l'attualità della malattia, che produce, con carattere di abitualità, una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive dell'interessata, con entità tale da determinare un'assoluta incapacità di attendere ai propri interessi e di controllare le proprie condotte.
Pertanto, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi,
situazione che impone la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità
mentale, della totale incapacità di attendere ai propri interessi, dell'atteggiamento oppositivo e del rifiuto dell'interdicenda di sottoporsi a cure mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che pagina 2 di 3 possano essere compiuti dall'interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve,
pertanto, ritenersi che la stessa necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alla decisioni relative allo suo stato di salute.
Conclusivamente, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione a , tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata protezione Controparte_1
al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesi i rapporti di parentela tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così
dispone:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...];
NOMINA tutore provvisorio nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...];
spese irripetibili;
Manda alla Cancelleria per le pubblicità e le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp.
att. c.c.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3