Sentenza 5 novembre 1981
Massime • 6
Con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'Azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso (art. 1916 cod. civ.), si realizza una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché egli subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il terzo responsabile ovvero succede allo stesso nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., con tutte le conseguenze che ne derivano, tra l'altro, in tema di Competenza. Pertanto, qualora l'assicuratore si surroghi all'assicurato in una controversia relativa al danno per la perdita di merce affidata ad un vettore per il trasporto da una nazione all'altra (nella specie, dalla Germania in Italia), la Competenza per territorio a conoscere della domanda va determinata sulla base della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621.*
L'istanza diretta ad ottenere l'esecutorietà delle decisioni rese in uno degli stati che hanno stipulato la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804), deve essere rivolta, per quanto riguarda l'Italia, alla Corte d'appello, nel cui distretto è il domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione (art. 32), restando assimilata a tale domicilio la Sede della società (art. 53). Pertanto, poiché nella indagine relativa alla Competenza territoriale si deve applicare la legge italiana, in presenza di una società italiana avente Sede in Italia, è competente a tal fine anche la Corte d'appello del luogo ove la società ha una Sede secondaria in cui opera un rappresentante della società autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.*
Nella citazione in giudizio di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della denominazione dell'ente, quanto l'errata o l'omessa indicazione del legale rappresentante di essa incide sulla validità dell'atto soltanto ove si traduca in assoluta incertezza nell'individuazione dell'ente convenuto. ( Conf 5209/78, mass n 394961; ( Conf 2825/78, mass n 392254).*
In tema di contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, la Competenza a conoscere della domanda spetta al giudice del luogo in cui è stata presa in consegna la merce, a norma dell'art. 31 della citata convenzione e tale Competenza giurisdizionale continua a sussistere non rientrando tale convenzione internazionale fra quelle che vengono sostituite dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804) a norma dell'art. 55 di quest'ultima convenzione, trattandosi di accordo internazionale che disciplina, in materie particolari, la Competenza giurisdizionale.*
Non è contraria all'ordine pubblico italiano una sentenza straniera basata su una norma di un trattato internazionale sottoscritto e ratificato dall'Italia, che, nei pertinenti rapporti di diritto internazionale privato, si pone come espressamente derogatrice della speciale disciplina della responsabilità contrattuale del vettore dettata dall'art. 1696 cod. civ. principio enunciato in relazione ad una sentenza straniera che nel liquidare il danno derivante da perdita o avaria delle merci trasportate aveva fatto riferimento, in conformità al principio contenuto nell'art. 23 n. 1 della convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, al prezzo della merce nel momento e nel luogo della consegna delle cose al vettore, anziché al diverso criterio previsto dall'art. 1696 cod. civ. che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna).*
L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa quando investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o quando riguardi un capo dipendente o connesso, l'interesse alla cui riforma, pur insorto al momento della pubblicazione della sentenza medesima, sia divenuto rilevante ed attuale soltanto per effetto della impugnazione principale, diretta a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenute nella sentenza impugnata con statuizione di reciproca soccombenza. ( Conf 4005/78, mass n 393606).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/1981, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1981 |
Testo completo
L'istanza diretta ad ottenere l'esecutorietà delle decisioni rese in uno degli stati che hanno stipulato la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804), deve essere rivolta, per quanto riguarda l'Italia, alla Corte d'appello, nel cui distretto è il domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione (art. 32), restando assimilata a tale domicilio la Sede della società (art. 53). Pertanto, poiché nella indagine relativa alla Competenza territoriale si deve applicare la legge italiana, in presenza di una società italiana avente Sede in Italia, è competente a tal fine anche la Corte d'appello del luogo ove la società ha una Sede secondaria in cui opera un rappresentante della società autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.*