TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8427/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Daniele
Coppola, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Alcide De
Gasperi n. 11, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar in data 25/01/2008, Rep. n. Persona_1
16409 Racc. n. 7325, registrata ad Eboli il 13/02/2008 al n. 1221 serie 1°
T, dall'Avv. Daiberto Petrone, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via
P. Baratta n. 94/b, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza mandataria in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Antonella Merola, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Salerno alla via A. Lerro n. 6;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 14/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri
[...]
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1716/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad €
13.148,89 a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 019/116089/77 di € 13.500,00 rispetto al quale hanno rilasciato cambiale rispettivamente a titolo di garante ed avallante di €
15.659,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: che pende il giudizio N.R.G. 6607/2020 innanzi al Tribunale di Salerno, Giudice Dott.ssa Buono, avente ad oggetto il contratto di mutuo, rispetto al quale sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e di cui chiede la riunione col presente procedimento;
quale primo motivo di opposizione, che il mutuo posto a fondamento della domanda monitoria è affetto da nullità per violazione del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, comma 2, T.U.B.; quale secondo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo oggetto di causa e da loro sottoscritto è affetto da nullità, atteso che l'esistenza del collegamento negoziale tra il credito fondiario, il rapporto obbligatorio di conto corrente preesistente e la stipula di un successivo mutuo chirografario implica la
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza violazione della “par condicio creditorum”, nonché che i versamenti effettuati sul conto corrente sono rimesse solutorie, come tali prescritte;
quale terzo motivo di opposizione, che la Banca opposta ha abusato del diritto, ottenendo a garanzia dello stesso credito sia l'ipoteca immobiliare sia il rilascio della cambiale, in violazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie, nonché dell'assenza di causa della sottoscrizione della garanzia cambiaria.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1716/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato DANIELE COPPOLA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
deducendo: che il Decreto Ingiuntivo riguarda un credito conseguente alla risoluzione di un contratto di mutuo chirografario non collegato ad alcun rapporto bancario con garanzie reali, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente;
che nessuna doglianza di cui all'atto di opposizione risulta fondata, in quanto la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo soddisfa appieno il requisito della prova scritta e la misura del credito risulta dalla puntuale applicazione al rapporto de quo dei patti e delle condizioni del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 07/11/2016, nonché dalla piena aderenza alla normativa vigente cui la si è CP_1
sempre attenuta, sia al momento della formazione del contratto di finanziamento, che nel suo concreto svolgimento;
che essa ha pienamente soddisfatto l'onere della prova scritta;
che, infatti, sono stati allegati già al procedimento monitorio e specificamente indicati i documenti probatori del credito (contratto di mutuo, documento di sintesi, erogazione del mutuo e risoluzione dello stesso) nonché la garanzia rilasciata (cambiale a vista); che
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza dalla documentazione esibita risulta che, in data 07/11/2016, essa ebbe a concedere alla sig.ra un mutuo chirografario Parte_1
(contratto n. 019/116089/77) di € 13.500,00, da rimborsarsi mediante 60 rate mensili posticipate di € 260,99 cadauna comprensive di quota capitale ed interessi, con scadenza dal 07/12/2016 al 07/11/2021, come da piano di ammortamento, documento di sintesi delle condizioni economiche e delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori sottoscritti ed allegati n 07/11/2016; che il mutuo è stato erogato in data 07/11/2016, con rilascio da parte della mutuataria di formale quietanza (art. 3 contratto); che, a garanzia delle obbligazioni di cui all'atto di mutuo, veniva rilasciata in data 07/11/2016, dalla sig.ra con Parte_1
avallo da parte del sig. la cambiale a vista di € Parte_2
15.659,40; che di alcuna pertinenza si palesa l'eccepita violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993 e della Delibera CICR del 22/4/1995 per il superamento del limite di finanziabilità; che questa norma, dettata esclusivamente in materia di mutuo fondiario, è decisamente inapplicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, che attiene all'opposizione ad un Decreto Ingiuntivo fondato su mutuo chirografario privo di garanzie reali, in relazione alle quali solo si configura l'ipotesi di rapporto tra somma erogata e valore dei cespiti sui cui viene iscritta l'ipoteca; che, ancora, paradossale e priva di qualsivoglia fondamento logico-giuridico si appalesa la prospettata ipotesi di superamento del limite di finanziabilità - come si legge a pag. 3 dell'atto di opposizione: “Il mutuo in contestazione si somma ai precedenti mutui concessi ed erogati alla Mutuataria superando il Pt_1
limite di finanziabilià disposto dall'art. 38 TUB relativamente al mutuo del
2008.”; che resta incomprensibile tale argomentazione trattandosi di autonome obbligazioni, contratte peraltro a distanza di ben otto anni (2016 mutuo chirografario oggetto della presente opposizione, 2008 quello fondiario), di diversa natura, non collegate sotto alcun profilo se non nelle
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza metagiuridiche prospettazioni dell'avversa difesa, secondo cui i due mutui
“si fondono” e/o “si sommano” ai fini della individuazione del limite di finanziabilità; che di eguale portata è l'eccezione sulla illiceità/nullità/revocabilità della garanzia concessa per il nuovo mutuo;
che
è suggestiva è la tesi di parte opponente che addirittura sostiene che tra il mutuo fondiario del 2008 ed il presente mutuo chirografario (2016) vi sia un collegamento funzionale per cui quest'ultimo sarebbe nullo per violazione della “par condicio creditorum”; che anche questa eccezione sconta una assoluta mancanza di fondamento giuridico, né invero vengono forniti elementi valutabili anche sotto il profilo probatorio a sostegno delle presunzioni difensive;
che l'eccezione è generica, incomprensibile ed infondata, per l'assenza di qualsivoglia collegamento tra il credito concesso sulla base del mutuo fondiario e quello concesso dopo ben otto anni con il mutuo chirografario;
che è suggestiva poi anche la tesi di controparte secondo cui non vi sarebbe stato alcun inadempimento poiché le…somme versate sul conto corrente di appoggio, sia del mutuo fondiario del 2008 sia del presente mutuo chirografario, devono considerarsi come versamenti per
l'attuale mutuo erogato…” tesi questa che rappresenta una mera asserzione difensiva palesemente infondata;
che, infatti, contrariamente a quanto si afferma, dalla documentazione in atti risulta inconfutabilmente che gli opponenti si sono resi inadempienti nel pagamento di numerosi ratei di entrambi i mutui: - per il mutuo fondiario del 2008 delle rate scadute dal
26/04/2017, - per il mutuo chirografario (2016) dalle rate scadute dal
07/10/2017; che palesemente generica, non provata ed in ogni caso infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto di richiedere le somme erogate per rimesse solutorie, basata sulla mera enunciazione che i…versamenti rimessi sul conto corrente…devono essere individuati come rimesse solutorie e pertanto prescritte dal momento della loro realizzazione…, infatti, non vi è alcun nesso tra quanto prospettato e l'oggetto del presente
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza giudizio di opposizione, né, invero, vengono forniti elementi di rilevanza delle argomentazione svolte e della loro incidenza sull'azione introdotta dalla in seguito all'inadempimento delle obbligazioni contratte dagli CP_1
opponenti con la stipula del contratto di finanziamento e del titolo posto a garanzia, risultando, invece, provata la risoluzione per inadempimento nell'anno 2019; che contraria alle evidenze documentali è, poi, l'assunto che
”….. la garanzia cambiaria …oltrepassava la metà del complessivo erogato…”, atteso che la stessa risulta riempita per € 15.659,40 a fronte del finanziamento di € 13.500,00 e tale eccezione comunque è inconferente, atteso che controparte disquisisce sulla garanzia ipotecaria, che è del tutto estranea alla natura del finanziamento concesso (mutuo chirografario); che la totale approssimazione ed inconferenza del contenuto dell'opposizione, che sostanzialmente sembra riguardare fattispecie del tutto estranee alla natura del credito posto a base delle richiesta di ingiunzione, oltre a denotare scarsa attenzione ai principi di buona fede e correttezza che connotano il nostro ordinamento, legittimano la comparente a richiedere, sussistendone i presupposti, anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1716/2020; condannare gli opponenti per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la riunione del presente giudizio a quello N.R.G. 6607/2020 ed onerava la parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
02/5/2021).
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza Con comparsa depositata telematicamente il 22/2/2022 spiegava intervento la e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
deducendo: che il 16/11/2021 ha concluso una Controparte_2
serie di contratti di cessione di crediti, in virtù dei quali ha acquistato “pro soluto” dalle Banche Cedenti tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento"), il tutto come da avviso di cessione di crediti pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana,
Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25/11/2021; che in virtù dei Contratti di Cessione di cui sopra, ha, pertanto, Controparte_2
acquistato “pro soluto” dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza;
che, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti interessati da quanto sopra;
che, unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti a
[...]
ai sensi dell'articolo 1263 del Codice Civile, i diritti accessori ai CP_2
Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti;
che, per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
[...]
è succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni di credito Controparte_2
rappresentate dai Crediti già di titolarità delle Banche Cedenti, ad
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza esclusione delle passività esistenti in relazione ai medesimi;
che, al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con atto autenticato in Controparte_2
data 02/12/2021, Rep. n. 309339, Racc. n. 39756 per Notar
[...]
di Pordenone, registrato a Pordenone il 09/12/ 2021 al n. 20243 Per_2
Serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria CP_3
affinché provveda a compiere, in nome e per conto della mandataria ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Mandante è o sarà titolare, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie costituite a favore delle cedenti ovvero di fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge;
che, tra i crediti acquistati da sono compresi quelli di cui al Controparte_2
presente atto e al presente giudizio, dalla cedente CP_1 [...]
CP_1 Controparte_1
azionati, originariamente in sede monitoria, nei confronti della
[...]
sig.ra quale debitore principale, ed il sig. Parte_1
quale garante;
che, pertanto, alla luce di quanto Parte_2
innanzi esposto e rappresentato, l'interventrice è Controparte_2
succeduta, ad ogni effetto di legge, a
[...]
nella Controparte_1
titolarità dei (soli) diritti di credito di cui al presente giudizio verso
[...]
e con la dovuta precisazione che tale Parte_1 Parte_2
successione attiene unicamente ai profili attivi (crediti) del/i rapporto/i giudici dedotti, con conseguente carenza di legittimazione passiva della
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza cessionaria ed odierna interventrice in relazione a qualsivoglia eventuale avversa domanda, ripetitoria ovvero risarcitoria ovvero di qualunque genere e specie, riferita a fatti e condotte anteriori alla data di cessione dei crediti di cui sopra.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_2
mandataria ha concluso riportandosi alle difese, CP_3
eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA TITOLARITA' ATTIVA DEL DIRITTO DI CREDITO IN CAPO ALLA
TERZA INTERVENTRICE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 02/5/2021).
Fermo quanto innanzi esposto, va poi scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla terza interventrice
[...]
CP_2
La contestazione in ordine al difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente tempestivamente, alla prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della Controparte_2
avvenuta il 22/2/2022 è fondata e va accolta.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la terza interventrice e per essa la mandataria Controparte_2
non abbia fornito la prova documentale di avere CP_3
acquistato la titolarità del diritto di credito inizialmente azionato in via monitoria Banca opposta, atteso che a tal fine non è sufficiente il mero deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo
58 T.U.B., la quale come innanzi esposto assolve alla sola funzione pubblicitaria di sostituire, agli effetti di legge, gli adempimenti di cui all'articolo 1264, comma 2, c.c. (così quarto comma della succitata norma), mentre non è idoneo a comprovare da solo, specie in presenza di specifica contestazione sul punto, l'esistenza di un valido contratto traslativo del credito tra la originaria cedente e l'asserita cessionaria;
possibilità, peraltro, cui la terza interventrice avrebbe potuto assolvere producendo documentazione atta a dimostrare di avere acquistato la titolarità del diritto di credito oggetto di ingiunzione entro il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2), c.p.c. “ratione temporis” applicabile al presente giudizio, instaurato nel 2020.
Da tanto consegue che non avendo la terza interventrice dimostrato l'elemento costitutivo della propria domanda, consistente nella titolarità del diritto di credito attivato nei confronti degli opponenti mediante ricorso monitorio, la relativa domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e va
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza rigettata.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Ciò posto, occorre ora passare ad esaminare la fondatezza dell'opposizione spiegata dai sigg.ri e nei confronti della Banca opposta. Pt_1 Pt_2
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che il contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio, sommandosi con i precedenti mutui concessi alla sig.ra , supererebbe il limite di Pt_1
finanziabilità di cui all'articolo 38, comma 2, T.U.B., con conseguente nullità dello stesso.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come si evince dalla lettura del ricorso per Decreto Ingiuntivo (cfr.), la “causa petendi” della domanda azionata in via monitoria dalla Banca opposta consiste nel contratto di mutuo chirografario n.
019/116089/77 del 07/11/2016, di talché ogni riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 38 T.U.B., relativa ai soli mutui “fondiari”, risulta essere del tutto inconferente nel caso di specie.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che il contratto di mutuo oggetto di causa e da essa sottoscritto sarebbe affetto da nullità, atteso che l'esistenza del collegamento negoziale tra il credito fondiario, il rapporto obbligatorio di conto corrente preesistente e la stipula di un successivo mutuo chirografario, così da comportare la violazione della
“par condicio creditorum”, nonché che i versamenti effettuati sul conto corrente sarebbero solutorie e, come tali, non richiedibili.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, la tesi di parte opponente circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra il precedente contratto di mutuo ipotecario del 2008 e quello chirografario del 2016 – il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione – risulta sfornita prima ancora che di prova, di qualsivoglia allegazione idonea a dimostrare l'esistenza di un siffatto collegamento;
inoltre, a tutto voler
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza concedere, non coglie nel segno neppure la tesi della nullità per illiceità della causa del contratto oggetto di causa per violazione della “par condicio creditorum” di cui all'articolo 2741 c.c., in quanto nella sequenza temporale il contratto di mutuo chirografario del 2016 è successivo rispetto a quello ipotecario del 2008 e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna trasformazione della garanzia patrimoniale generica in privilegiata, con possibile “vulnus” per gli altri creditori degli opponenti, bensì l'esatto contrario, con trasformazione del credito da privilegiato in chirografario.
Quanto poi all'asserita assenza di inadempimento in capo agli opponenti, deve rilevarsi come la parte opposta abbia fornito la prova del titolo contrattuale (i.e.: mutuo chirografario) del diritto di credito per cui agisce, nonché abbia allegato l'inadempimento degli opponenti, mentre questi ultimi, convenuti quali debitori inadempienti, non hanno fornito alcuna prova di avere adempiuto alla loro obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò tenuti (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Infine, per ciò che concerne la natura asseritamente “solutoria” delle rimesse effettuate dagli opponenti in conto corrente, si tratta di doglianza priva di qualsiasi sostegno probatorio, nonché irrilevante, stante la non pertinenza del conto corrente rispetto al presente giudizio.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che la Banca opposta avrebbe abusato del diritto, ottenendo a garanzia dello stesso credito sia l'ipoteca immobiliare, sia il rilascio della cambiale, in violazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie, nonché dell'assenza di causa della sottoscrizione della garanzia cambiaria.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, da un lato la natura “chirografaria” del mutuo oggetto di causa palesa come non vi sia stata alcuna garanzia reale ipotecaria rilasciata in favore della Banca mutuante per il credito scaturente dal prestito e,
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza dall'altro, l'ammontare della garanzia cambiaria, rilasciata per € 15.659,49
a fronte di un finanziamento di € 13.500,00 smentisce quanto sostenuto dalla parte opponente, ovvero che tale garnazia avrebbe superato la metà dell'importo complessivo erogato.
Pertanto non sussiste alcuna duplicazione di garanzie (reali e personali), né tanto meno alcuna sproporzione – tanto meno eccessiva – tra quanto garantito mediante cambiale e quanto la sig.ra si era obbligata a Pt_1
restituire alla mutuante, ragion per cui non è ravvisabile alcuna forma di abuso del diritto da parte della Banca opposta.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1716/2020 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali tra Parte_1 Parte_2
e la terza interventrice e per essa la
[...] Controparte_2
mandataria le spese del presente giudizio seguono il CP_3
criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, poiché la domanda della terza interventrice è stata rigettata, sono poste a carico della e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
e, considerate la natura, il valore (€ 13.149,89, pari a quello del
[...]
monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato DANIELE
COPPOLA, dichiaratosi anticipatario.
Nei rapporti processuali tra Parte_1 Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza e la Pt_2 Controparte_1
le spese del presente
[...]
giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e in solido tra loro e, Parte_1 Parte_2
considerate la natura, il valore (€ 13.149,89, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione) oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 02/5/2021), i sigg.ri e Pt_1
vanno condannati al pagamento al versamento all'entrata del Pt_2
bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Infine, va rigettata la domanda di parte opposta di condannarsi gli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., atteso che, pur essendosi rivelata l'opposizione infondata, non si ravvisa né la “mala fede” né la “colpa grave” nell'instaurazione del presente giudizio, indispensabili per la comminatoria dei danni punitivi (così Corte Cost. n. 152/2016) di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda della e per essa della Controparte_2
mandataria nei confronti di CP_3 Parte_1
e Parte_2
2) Condanna la e per essa la mandataria Controparte_2
al pagamento, in favore di e CP_3 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2
complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato DANIELE COPPOLA, dichiaratosi anticipatario;
3) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1716/2020;
4) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
2.761,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
5) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
6) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 24/2/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8427/2020 - Sentenza