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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 617, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
quale titolare dell' Parte_1 [...]
rapp.to e difeso dagli Parte_2 avv.ti MANDARINO GIUSEPPE e VERRILLO UGO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti DI SALVO SETTIMIO e
TRAVAGLINO ROCCO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.1.2024,
[...]
titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 9.1.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza della notifica contestuale di precetto e titolo per violazione dell'art. 137 comma 7
c.p.c.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., riguardando un dedotto vizio della notifica del precetto
(cfr. Cass. 17308/2015).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, l'art. 137 comma 7 c.p.c., introdotto ex art. 3 comma 11 d. lgs. 149/2022, stabilisce che “L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha dato prova del fatto che, al momento della notifica del precetto, risultava attivo un indirizzo di posta certificata dell'attore, risultando erronea la dichiarazione resa ex art. 137 c.p.c. dal legale della creditrice secondo cui il destinatario della notifica non sarebbe stato in possesso di un indirizzo PEC che consentisse di procedere alla notifica telematica dell'atto.
Tuttavia, la notifica in questione risulta avvenuta per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario a mani proprie dell'opponente, per cui essa, per quanto viziata, ha senz'altro raggiunto il proprio scopo.
In particolare, il denunciato vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo e tanto in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. VI, sentenza del 15.12.2016, n. 25900, a mente della quale “La 2 disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.046,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 617, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
quale titolare dell' Parte_1 [...]
rapp.to e difeso dagli Parte_2 avv.ti MANDARINO GIUSEPPE e VERRILLO UGO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti DI SALVO SETTIMIO e
TRAVAGLINO ROCCO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.1.2024,
[...]
titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 9.1.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza della notifica contestuale di precetto e titolo per violazione dell'art. 137 comma 7
c.p.c.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., riguardando un dedotto vizio della notifica del precetto
(cfr. Cass. 17308/2015).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, l'art. 137 comma 7 c.p.c., introdotto ex art. 3 comma 11 d. lgs. 149/2022, stabilisce che “L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha dato prova del fatto che, al momento della notifica del precetto, risultava attivo un indirizzo di posta certificata dell'attore, risultando erronea la dichiarazione resa ex art. 137 c.p.c. dal legale della creditrice secondo cui il destinatario della notifica non sarebbe stato in possesso di un indirizzo PEC che consentisse di procedere alla notifica telematica dell'atto.
Tuttavia, la notifica in questione risulta avvenuta per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario a mani proprie dell'opponente, per cui essa, per quanto viziata, ha senz'altro raggiunto il proprio scopo.
In particolare, il denunciato vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo e tanto in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. VI, sentenza del 15.12.2016, n. 25900, a mente della quale “La 2 disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.046,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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