Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1229
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Contestazione misura sanzione

    La doglianza circa l'esosità della sanzione, irrogata al massimo edittale del 200%, è fondata in quanto manca una motivazione sufficiente a supportare tale graduazione sanzionatoria, considerato anche il pagamento del tributo originario.

  • Rigettato
    Contestazione legittimità procedura e normativa applicata

    Non si ravvisano violazioni dell'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza, né comprovati contrasti con la normativa eurounitaria, né i presupposti applicativi temporali in relazione alla riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024, né, infine, un eccesso di delega legislativa.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione della sanzione

    La sanzione viene ridotta al minimo edittale del 100% in parziale accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1229
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo