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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1229/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10250/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE n. 041179 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di Equitalia Giustizia spa, un avviso di irrogazione sanzioni notificato il 19.3.2025 ai fini di un CUT relativo alla causa davanti alla Corte d'Appello di Roma
NRG 8762/18, dell'importo di € 1.554,00, in relazione alla sentenza del 9.4.2021.
Parte ricorrente deduceva di non aver letto per un disguido la pec del 7.5.2024, con cui veniva richiesto il pagamento del CUT di € 777,00, sul quale era poi stata irrogata la sanzione in misura doppia rispetto al tributo. Contestava tale esorbitante misura, invocando il principio del "favor rei" ai sensi dell'art. 3, comma
3, D.Lgs. n. 472/97, con riferimento al D.Lgs. n. 87/2024, art.
5. Invocava l'asserito contrasto della normativa interna con quella eurounitaria e la violazione dell'art. 3 Cost. nonché l'eccesso di delega contenuta nella L. n. 111/23 per la riforma tributaria. Invocava alcune istanze di autotutela presentata per ottenere l'annullamento della sanzione di cui all'atto odiernamente impugnato ed in subordine chiedeva la riduzione della sanzione, irrogata al 200%. Allegava l'atto impugato, di cui chiedeva l'annullamento, pec del 7.5.2024 di richiesta del CUT ed istanze di autotutela del 21.3.25, 10.4.25, 9.5.25. Chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva la Parte resistente, che chiedeva la reiezione del ricorso, allegando nota di trasmissione
014325-23, partita di credito contribuente 011256-2024, invito al pagamento, partita credito sanzione
041179-2024, Mod. D sanzione. Illustrava il ruolo di Equitalia Giustizia e la normativa di riferimento a pagg. 2 e 3. Invocava la notifica del Mod. C il 7.5.2024 con avviso delle sanzioni in caso di inadempimento. Era stato poi notificato il Mod. D con la sanzione, il cui presupposto si era verificato a giugno 2024, prima dell'entrata in vigore della riforma invocata dalla ricorrente. Il principio del "favor rei" non poteva applicarsi alle sanzioni tributarie. Sosteneva legittimità della sanzione irrogata, in quanto la normativa prevedeva la sua quantificazione dal 100% al 200%.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Come esposto in premessa, la procedura compiuta dall'Amministrazione è legittima e conforme alle previsioni di legge richiamate dalla Parte resistente, tenuto conto del fatto che la stessa ricorrente ha ammesso di non aver potuto leggere la pec senza negarne il regolare invio da parte dell'Ufficio.
Non si ravvisano violazioni dell'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza, né comprovati contrasti con la normativa eurounitaria, né i presupposti applicativi temporali in relazione alla riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024, né, infine, un eccesso di delega legislativa, cui la ricorrente ha dedicato due righe a pag. 3 del ricorso.
E' invece fondata la doglianza circa l'esosità della sanzione, irrogata al massimo edittale del 200%, senza che in tal senso sia rinvenibile, nell'atto impugnato e nei precedenti atti notificati, una motivazione sufficiente a supportare tale massima graduazione sanzionatoria, tenuto anche conto del fatto che la contribuente, prima della ricezione della notifica dell'atto impugnato, aveva già provveduto a pagare, seppur con ritardo, il CUT originario di € 777,00.
In parziale accoglimento del ricorso, la sanzione viene dunque ridotta al minimo edittale del 100%.
Le spese sono compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese. Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10250/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE n. 041179 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di Equitalia Giustizia spa, un avviso di irrogazione sanzioni notificato il 19.3.2025 ai fini di un CUT relativo alla causa davanti alla Corte d'Appello di Roma
NRG 8762/18, dell'importo di € 1.554,00, in relazione alla sentenza del 9.4.2021.
Parte ricorrente deduceva di non aver letto per un disguido la pec del 7.5.2024, con cui veniva richiesto il pagamento del CUT di € 777,00, sul quale era poi stata irrogata la sanzione in misura doppia rispetto al tributo. Contestava tale esorbitante misura, invocando il principio del "favor rei" ai sensi dell'art. 3, comma
3, D.Lgs. n. 472/97, con riferimento al D.Lgs. n. 87/2024, art.
5. Invocava l'asserito contrasto della normativa interna con quella eurounitaria e la violazione dell'art. 3 Cost. nonché l'eccesso di delega contenuta nella L. n. 111/23 per la riforma tributaria. Invocava alcune istanze di autotutela presentata per ottenere l'annullamento della sanzione di cui all'atto odiernamente impugnato ed in subordine chiedeva la riduzione della sanzione, irrogata al 200%. Allegava l'atto impugato, di cui chiedeva l'annullamento, pec del 7.5.2024 di richiesta del CUT ed istanze di autotutela del 21.3.25, 10.4.25, 9.5.25. Chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva la Parte resistente, che chiedeva la reiezione del ricorso, allegando nota di trasmissione
014325-23, partita di credito contribuente 011256-2024, invito al pagamento, partita credito sanzione
041179-2024, Mod. D sanzione. Illustrava il ruolo di Equitalia Giustizia e la normativa di riferimento a pagg. 2 e 3. Invocava la notifica del Mod. C il 7.5.2024 con avviso delle sanzioni in caso di inadempimento. Era stato poi notificato il Mod. D con la sanzione, il cui presupposto si era verificato a giugno 2024, prima dell'entrata in vigore della riforma invocata dalla ricorrente. Il principio del "favor rei" non poteva applicarsi alle sanzioni tributarie. Sosteneva legittimità della sanzione irrogata, in quanto la normativa prevedeva la sua quantificazione dal 100% al 200%.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Come esposto in premessa, la procedura compiuta dall'Amministrazione è legittima e conforme alle previsioni di legge richiamate dalla Parte resistente, tenuto conto del fatto che la stessa ricorrente ha ammesso di non aver potuto leggere la pec senza negarne il regolare invio da parte dell'Ufficio.
Non si ravvisano violazioni dell'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza, né comprovati contrasti con la normativa eurounitaria, né i presupposti applicativi temporali in relazione alla riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024, né, infine, un eccesso di delega legislativa, cui la ricorrente ha dedicato due righe a pag. 3 del ricorso.
E' invece fondata la doglianza circa l'esosità della sanzione, irrogata al massimo edittale del 200%, senza che in tal senso sia rinvenibile, nell'atto impugnato e nei precedenti atti notificati, una motivazione sufficiente a supportare tale massima graduazione sanzionatoria, tenuto anche conto del fatto che la contribuente, prima della ricezione della notifica dell'atto impugnato, aveva già provveduto a pagare, seppur con ritardo, il CUT originario di € 777,00.
In parziale accoglimento del ricorso, la sanzione viene dunque ridotta al minimo edittale del 100%.
Le spese sono compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese. Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone