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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa Vittoria Contino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Broccoli
Attore
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Guerrazzi
Convenuta
Conclusioni: come da ordinanza ex art 127 ter cpc del 3.12.2024 nonché come da comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione citava Parte_1 in giudizio la sorella deducendo: CP_1
- che in data 25.8.2014 decedeva la madre;
Persona_1
- che in data 18.9.2014 veniva pubblicato dal Notaio testamento Per_2 olografo (Rep 108.910, Racc. 30.299, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Caserta in data 8.10.2014 al n. 7643 serie 1T), costituito da cinque fogli, di cui uno protocollo e gli altri in formato extra strong;
- che nel primo foglio del testamento la de cuius disponeva di un bene immobile di sua proprietà sito in Maddaloni sito all'angolo tra corso I
Ottobre e piazza Vittoria, adibito a bar, lasciando la metà alla figlia odierna convenuta , un quarto al figlio odierno attore e un quarto alla TE CP_1
; Controparte_2
- che negli altri fogli disponeva, invece, dei beni mobili e nell'ultimo prevedeva un legato in relazione alla vendita, effettuata in vita, di un piccolo locale retrostante al bar;
- che detto testamento era in parte nullo, in relazione ai fogli di cui ai capi
4 b), c), d) della citazione, trattandosi di fogli non sottoscritti e datati, slegati sia sul piano materiale che logico dai restanti;
- che inoltre le disposizioni indicate nei fogli di cui ai capi 4 b) e 4 d) - relative alle suppellettili e ad altri beni mobili – erano nulle in quanto relative a beni non di proprietà della de cuius, trattandosi di beni del padre premorto alla moglie, che ne aveva già disposto Persona_3 prevedendone l'assegnazione ai figli in parti uguali, seppur rimettendone la scelta alla moglie cuius;
Persona_1
- che tuttavia, rispetto a detta ultima doglianza, le parti avevano raggiunto un'intesa nell'ambito di un diverso giudizio di sequestro giudiziario ante
2 causam, in relazione ai beni di cui ai capi 4b) e 4d) indicati in citazione, ovvero per i beni mobili esistenti nell'immobile di via Turati n. 34 in
Caserta;
- che il testamento della de cuius risultava lesivo della quota Persona_1 di legittima riservata all'attore, in quanto l'unico bene immobile di titolarità della stessa era stato devoluto per il 50% alla convenuta, per il 25 % alla TE (figlia dell'attore stesso) e solo per il 25% all'istante, Controparte_2
a fronte invece di una quota riservata del 33,33%, ai sensi dell'art 537 c.c.;
- che difatti ai sensi di detta ultima disposizione, succedendo alla de cuius solo i due figli, agli stessi spettava una quota di legittima del 33,33%, corrispondente ai 2/3 del patrimonio da dividere in parti uguali;
- che vi era quindi una lesione dell'8,33% della propria quota di legittima in favore della convenuta, tenuto conto, invece, che la quota del 25% lasciata alla TE rientrava pienamente nella Controparte_2 disponibile;
- che il compendio ereditario della de cuius constava quindi dell'immobile sito in Maddaloni al Corso I Ottobre n.
1-6 identificato al Catasto al Foglio
9, p.lla 5368, sub. 17 cat C/1;
- che detto immobile aveva un valore di euro 216.006,51, come da perizia di parte, per cui la quota di legittima spettante agli eredi era di euro
72.005,77 ciascuno, mentre la quota disponibile ammontava ad euro
71.994,97 ai sensi dell'art 556 cc;
- che invece l'attore aveva ricevuto solo la quota del 25%, corrispondente a un controvalore di 54.001,63, con una lesione dell'8,33%;
- che, inoltre, detto immobile veniva locato a terzi con contratto del
1.7.2015, per un importo di euro 600,00 mensili, dunque era produttivo di frutti che, al momento della domanda, venivano ripartiti secondo le quote lesive della legittima ai danni dell'attore stesso.
Pertanto chiedeva:
3 - di dichiarare ai sensi dell'art 602 cc la nullità parziale del testamento olografo della de cuius in relazione alle disposizioni Persona_1 contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b), 4c), 4d) della citazione;
- di dichiarare l'invalidità delle disposizioni contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b) e 4d) della citazione, per aver la de cuius disposto di beni di cui non aveva la proprietà;
- di dichiarare e accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore ai sensi dell'art 537 cc e per l'effetto disporre la reintegrazione della legittima, lesa per la quota dell'8,33% (pari alla differenza tra la legittima del 33,33 di sua spettanza e la quota del 25% riconosciutagli per testamento) mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie rese in favore della convenuta , con ogni CP_1 conseguenza anche in relazione ai frutti percepiti e a percepire dalla convenuta.
Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto CP_1 dell'avversa domanda, deducendo:
- la piena validità dei fogli di cui ai capi 4b), 4c) e 4d) dell'avverso atto di citazione, risultando ininfluente l'assenza, sugli stessi, della data e della sottoscrizione della de cuius, non essendovi dubbio sulla loro autografia e riconducibilità a quest'ultima;
- che, come dedotto dallo stesso attore nell'atto di citazione, la questione sulle attribuzioni dei beni mobili esistenti nella casa di via Turati n. 34 era stata definita in via conciliativa nell'ambito del sequestro giudiziario ante causam instaurato dallo stesso attore, per cui detta doglianza era infondata e comunque incompatibile con la conciliazione raggiunta;
- che, rispetto alla domanda di lesione della quota di legittima, era intervenuto atto di rinuncia da controparte, in quanto nel contratto di locazione dell'immobile indicato nel testamento in Maddaloni al C.so per un canone mensile di euro 600,00, veniva espressamente Per_4 indicata la ripartizione secondo le quote indicate nel testamento (ovvero il
4 50% in favore della comparente , il 25% in favore dell'attore CP_1
e il 25% in favore della TE ); Parte_1 Controparte_2
- che in ogni caso il valore di mercato dell'immobile, indicato nella perizia di controparte, era errato ed eccessivo (oltre che incompatibile con la dichiarazione di valore indicata dallo stesso attore).
Pertanto chiedeva il rigetto dell'avversa domanda e, per l'ipotesi di accoglimento, la riduzione del valore dell'immobile oggetto di causa secondo il suo reale valore di mercato.
Sulle questioni preliminari
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va osservato che la presente decisione ha natura collegiale, ai sensi dell'art 50 bis n. 6 cpc applicabile ratione temporis, secondo cui “…Il tribunale giudica in composizione collegiale: …6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce del verbale di mediazione versato in atti del 22.1.2015.
Nel merito si osserva quanto segue.
Sulla nullità parziale del testamento ai sensi dell'art 602 c.c.
Con riferimento alla prima doglianza sollevata dalla parte attrice, non si ravvisa alcuna nullità, neanche parziale, del testamento della de cuius
, ai sensi dell'art 602 c.c. Persona_1
Ai sensi di detta disposizione “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni…”.
Non è dunque richiesto, ai fini della validità delle volontà testamentarie, la sottoscrizione e datazione di ogni singolo foglio di cui si compone la scheda testamentaria.
Nel caso in esame il testamento è datato e sottoscritto nel primo e nell'ultimo foglio. Peraltro il quarto foglio presenta la dicitura “mamma”.
Sotto diverso profilo può osservarsi, da un lato, che le parti non hanno contestato, in modo specifico e puntuale, l'effettiva riconducibilità di dette
5 dichiarazioni alla de cuius, ed anzi hanno raggiunto un'intesa per la divisione di detti beni mobili, come si evince dallo stesso atto di citazione e dal verbale afferente al giudizio per sequestro ante causam intercorso tra le medesime parti.
Inoltre non emergono contraddizioni, alterazioni o lacune evidenti (né nella forma né nel contenuto) tra le volontà rappresentate in detti fogli e quelle contenute nei restanti fogli datati e sottoscritti, avendo la de cuius, in modo lineare, ivi disposto di alcuni beni mobili.
La domanda di nullità in relazione alle disposizioni contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b),4c), 4d) della citazione va, quindi, rigettata.
Con riferimento all'ulteriore domanda di nullità dei fogli extra strong di cui ai capi 4b) e 4d) della citazione, per aver la de cuius disposto di beni di cui non aveva la proprietà, va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce dell'intesa raggiunta dalle parti su detti beni nel richiamato giudizio ante causam, come da espressa domanda delle parti.
Peraltro proprio la conciliazione raggiunta su detti beni si pone in sostanziale antitesi con la declaratoria di nullità di dette disposizioni.
Sulla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima
e di riduzione
Rispetto alla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, si osserva, invece, quanto segue.
In via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di intervenuta rinuncia tacita all'esperimento di detta azione da parte dell'odierno attore, in virtù del contratto di locazione dell'immobile, versato in atti, per avere gli eredi riconosciuto e accettato le quote individuate dalla testatrice . Persona_1
Sul punto va infatti considerato che, per giurisprudenza consolidata, “In materia di successione testamentaria, la rinuncia tacita da parte del legittimario all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva presuppone un comportamento concludente che
6 risulti, in maniera inequivocabile, incompatibile con la volontà dello stesso di agire per la reintegrazione della propria quota” (Cass. - 31/08/2022, n.
25680). Inoltre “La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa” (Cass.
05/01/2018, n. 168).
Nel caso di specie non si rinvengono elementi da cui desumere la sussistenza, da parte dell'odierno attore, di un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di far valere la lesione della propria quota di legittima e quindi di rinunciarvi, non essendo a tal fine sufficiente l'invito al conduttore, effettuato nel contratto di locazione, di procedere al pagamento del canone secondo le quote individuate dalla de cuius
. Per_1
Va inoltre tenuto conto che sia detto contratto di locazione (dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della de cuius) che l'instaurazione del presente giudizio risalgono al luglio 2015, per cui non si ravvisa neanche un lasso temporale tale da far ritenere accettata e consolidata la ripartizione delle quote stabilita dalla de cuius.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'altra erede testamentaria
[...]
. CP_2
Sul punto si richiama l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota
7 di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione…” (cfr. ex multis Cass. 05/11/2021, n. 32197).
Dunque nel caso in esame non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede testamentaria , Controparte_2 fermo restando l'impossibilità di recuperare la quota a carico di quest'ultima, secondo i principi innanzi richiamati.
Tanto premesso in via preliminare, nel merito la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione, avanzate dall'attore
, merita accoglimento, seppur nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Com'è noto, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha
l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. 28/05/2024, n.14881)
Inoltre, ai sensi dell'art 537 c.c. “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Dunque la quota disponibile ammonta ad 1/3, mentre la restante quota dei
2/3 è riservata ai figli e va divisa in parti uguali.
Pertanto in presenza di due figli (come nel caso di specie), la quota di legittima riservata a ciascuno di essi ammonta al 33,33% ciascuno.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalla lettura della scheda testamentaria si evince che l'unico immobile di proprietà della de cuius
(risultando i beni mobili già divisi in via conciliativa tra le parti Per_1 in separata sede) è stato assegnato per la quota del 50% alla figlia odierna convenuta , per il 25% al figlio odierno attore CP_1 CP_2
8 e per il 25% alla TE (figlia di Parte_1 Controparte_2 [...]
). Parte_1
Nulla è detto, nel testamento, sull'eventuale devoluzione della quota disponibile ad un certo erede, o che una delle diposizioni debba avere preferenza rispetto alle altre (ai sensi dell'art 558 c.c.).
Secondo la richiamata disposizione codicistica sussiste, pertanto, una lesione della quota di legittima a danno dell'attore , nella Parte_1 misura dell'8,33% (avendo questi ricevuto una quota del 25%, a fronte della quota riservata prevista dalla legge del 33,33%).
Si ravvisano i presupposti per una riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, seppur nei soli limiti di seguito evidenziati.
A tal fine l'art 558 cc prescrive che “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari”.
Nel caso di specie va considerato che l'attore non ha convenuto in giudizio tutti gli eredi testamentari beneficiari delle disposizioni lesive, ma solo la sorella : pertanto la riduzione può essere operata nei soli suoi CP_1 confronti e nei limiti di sua spettanza.
In particolare, tenuto conto delle volontà testamentarie, può procedersi alla riduzione della disposizione testamentaria attribuita alla convenuta
[...]
nei limiti della metà della lesione accertata (ovvero la metà CP_1 dell'8,33%), in quanto la restante metà dell'accertata lesione è riconducibile ad una disposizione testamentaria non espressamente impugnata (ovvero quella in favore della TE della de cuius, , estranea al Controparte_2 giudizio).
Dunque la quota del 50% riconosciuta in via testamentaria alla convenuta va dichiarata inefficace nella misura del 4,165% (ovvero la CP_1 metà della lesione accertata dell'8,33%).
9 In sintesi, l'inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva spettante all'attore , impugnata nel presente Parte_1 giudizio, determina, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, il subentro dello stesso in un ulteriore quota ereditaria del 4,165% con correlativa diminuzione, in pari misura, della quota attribuita alla convenuta . CP_1
Pertanto può riconoscersi una quota del 45,835% in capo alla convenuta
(ovvero la quota del 50% riconosciuta nel testamento meno CP_1 la metà della lesione accertata nella misura del 8,33%) e una quota in capo all'attore - non avendo questi convenuto l'altra erede Parte_1 beneficiaria delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva
- del 29,165% (ovvero la quota del 25 % riconosciuta nel testamento più la metà della lesione accertata nella misura del 8,33%).
La domanda va pertanto accolta, nei limiti evidenziati.
Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti in causa.
Con riferimento alle spese di lite si ravvisano i presupposti per una compensazione integrale, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, della dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere e dei reciproci rapporti tra le parti, nonché della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda di nullità parziale ex art 602 c.c. del testamento olografo della de cuius pubblicato in data 18.9.2014 (Rep 108.910, Persona_1
Racc. 30.299, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data
8.10.2014 al n. 7643 serie 1T) oggetto di causa, di cui al primo punto delle conclusioni dell'atto di citazione;
10 b) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di nullità di cui al secondo punto delle conclusioni dell'atto di citazione;
c) accerta una lesione complessiva della quota di legittima riservata all'attore dell'8,33%; Parte_1
d) per l'effetto accerta che la disposizione testamentaria di attribuzione della quota del 50% in favore della convenuta da parte della de CP_1 cuius lede la quota riservata all'attore nella misura del 4,165% e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 558 c.c. dispone una riduzione di detta disposizione in pari misura, con conseguente quota del 45,835% in favore della convenuta e del 29,165% in favore dell'attore CP_1 [...]
, per le motivazioni evidenziate in premessa;
Parte_1
e) rigetta le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti in causa;
f) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 5.5.2025
Il Presidente
(dr. Salvatore Scalera)
Il Giudice rel.
(dr.ssa Vittoria Contino)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa Vittoria Contino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Broccoli
Attore
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Guerrazzi
Convenuta
Conclusioni: come da ordinanza ex art 127 ter cpc del 3.12.2024 nonché come da comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione citava Parte_1 in giudizio la sorella deducendo: CP_1
- che in data 25.8.2014 decedeva la madre;
Persona_1
- che in data 18.9.2014 veniva pubblicato dal Notaio testamento Per_2 olografo (Rep 108.910, Racc. 30.299, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Caserta in data 8.10.2014 al n. 7643 serie 1T), costituito da cinque fogli, di cui uno protocollo e gli altri in formato extra strong;
- che nel primo foglio del testamento la de cuius disponeva di un bene immobile di sua proprietà sito in Maddaloni sito all'angolo tra corso I
Ottobre e piazza Vittoria, adibito a bar, lasciando la metà alla figlia odierna convenuta , un quarto al figlio odierno attore e un quarto alla TE CP_1
; Controparte_2
- che negli altri fogli disponeva, invece, dei beni mobili e nell'ultimo prevedeva un legato in relazione alla vendita, effettuata in vita, di un piccolo locale retrostante al bar;
- che detto testamento era in parte nullo, in relazione ai fogli di cui ai capi
4 b), c), d) della citazione, trattandosi di fogli non sottoscritti e datati, slegati sia sul piano materiale che logico dai restanti;
- che inoltre le disposizioni indicate nei fogli di cui ai capi 4 b) e 4 d) - relative alle suppellettili e ad altri beni mobili – erano nulle in quanto relative a beni non di proprietà della de cuius, trattandosi di beni del padre premorto alla moglie, che ne aveva già disposto Persona_3 prevedendone l'assegnazione ai figli in parti uguali, seppur rimettendone la scelta alla moglie cuius;
Persona_1
- che tuttavia, rispetto a detta ultima doglianza, le parti avevano raggiunto un'intesa nell'ambito di un diverso giudizio di sequestro giudiziario ante
2 causam, in relazione ai beni di cui ai capi 4b) e 4d) indicati in citazione, ovvero per i beni mobili esistenti nell'immobile di via Turati n. 34 in
Caserta;
- che il testamento della de cuius risultava lesivo della quota Persona_1 di legittima riservata all'attore, in quanto l'unico bene immobile di titolarità della stessa era stato devoluto per il 50% alla convenuta, per il 25 % alla TE (figlia dell'attore stesso) e solo per il 25% all'istante, Controparte_2
a fronte invece di una quota riservata del 33,33%, ai sensi dell'art 537 c.c.;
- che difatti ai sensi di detta ultima disposizione, succedendo alla de cuius solo i due figli, agli stessi spettava una quota di legittima del 33,33%, corrispondente ai 2/3 del patrimonio da dividere in parti uguali;
- che vi era quindi una lesione dell'8,33% della propria quota di legittima in favore della convenuta, tenuto conto, invece, che la quota del 25% lasciata alla TE rientrava pienamente nella Controparte_2 disponibile;
- che il compendio ereditario della de cuius constava quindi dell'immobile sito in Maddaloni al Corso I Ottobre n.
1-6 identificato al Catasto al Foglio
9, p.lla 5368, sub. 17 cat C/1;
- che detto immobile aveva un valore di euro 216.006,51, come da perizia di parte, per cui la quota di legittima spettante agli eredi era di euro
72.005,77 ciascuno, mentre la quota disponibile ammontava ad euro
71.994,97 ai sensi dell'art 556 cc;
- che invece l'attore aveva ricevuto solo la quota del 25%, corrispondente a un controvalore di 54.001,63, con una lesione dell'8,33%;
- che, inoltre, detto immobile veniva locato a terzi con contratto del
1.7.2015, per un importo di euro 600,00 mensili, dunque era produttivo di frutti che, al momento della domanda, venivano ripartiti secondo le quote lesive della legittima ai danni dell'attore stesso.
Pertanto chiedeva:
3 - di dichiarare ai sensi dell'art 602 cc la nullità parziale del testamento olografo della de cuius in relazione alle disposizioni Persona_1 contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b), 4c), 4d) della citazione;
- di dichiarare l'invalidità delle disposizioni contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b) e 4d) della citazione, per aver la de cuius disposto di beni di cui non aveva la proprietà;
- di dichiarare e accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore ai sensi dell'art 537 cc e per l'effetto disporre la reintegrazione della legittima, lesa per la quota dell'8,33% (pari alla differenza tra la legittima del 33,33 di sua spettanza e la quota del 25% riconosciutagli per testamento) mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie rese in favore della convenuta , con ogni CP_1 conseguenza anche in relazione ai frutti percepiti e a percepire dalla convenuta.
Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto CP_1 dell'avversa domanda, deducendo:
- la piena validità dei fogli di cui ai capi 4b), 4c) e 4d) dell'avverso atto di citazione, risultando ininfluente l'assenza, sugli stessi, della data e della sottoscrizione della de cuius, non essendovi dubbio sulla loro autografia e riconducibilità a quest'ultima;
- che, come dedotto dallo stesso attore nell'atto di citazione, la questione sulle attribuzioni dei beni mobili esistenti nella casa di via Turati n. 34 era stata definita in via conciliativa nell'ambito del sequestro giudiziario ante causam instaurato dallo stesso attore, per cui detta doglianza era infondata e comunque incompatibile con la conciliazione raggiunta;
- che, rispetto alla domanda di lesione della quota di legittima, era intervenuto atto di rinuncia da controparte, in quanto nel contratto di locazione dell'immobile indicato nel testamento in Maddaloni al C.so per un canone mensile di euro 600,00, veniva espressamente Per_4 indicata la ripartizione secondo le quote indicate nel testamento (ovvero il
4 50% in favore della comparente , il 25% in favore dell'attore CP_1
e il 25% in favore della TE ); Parte_1 Controparte_2
- che in ogni caso il valore di mercato dell'immobile, indicato nella perizia di controparte, era errato ed eccessivo (oltre che incompatibile con la dichiarazione di valore indicata dallo stesso attore).
Pertanto chiedeva il rigetto dell'avversa domanda e, per l'ipotesi di accoglimento, la riduzione del valore dell'immobile oggetto di causa secondo il suo reale valore di mercato.
Sulle questioni preliminari
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va osservato che la presente decisione ha natura collegiale, ai sensi dell'art 50 bis n. 6 cpc applicabile ratione temporis, secondo cui “…Il tribunale giudica in composizione collegiale: …6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce del verbale di mediazione versato in atti del 22.1.2015.
Nel merito si osserva quanto segue.
Sulla nullità parziale del testamento ai sensi dell'art 602 c.c.
Con riferimento alla prima doglianza sollevata dalla parte attrice, non si ravvisa alcuna nullità, neanche parziale, del testamento della de cuius
, ai sensi dell'art 602 c.c. Persona_1
Ai sensi di detta disposizione “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni…”.
Non è dunque richiesto, ai fini della validità delle volontà testamentarie, la sottoscrizione e datazione di ogni singolo foglio di cui si compone la scheda testamentaria.
Nel caso in esame il testamento è datato e sottoscritto nel primo e nell'ultimo foglio. Peraltro il quarto foglio presenta la dicitura “mamma”.
Sotto diverso profilo può osservarsi, da un lato, che le parti non hanno contestato, in modo specifico e puntuale, l'effettiva riconducibilità di dette
5 dichiarazioni alla de cuius, ed anzi hanno raggiunto un'intesa per la divisione di detti beni mobili, come si evince dallo stesso atto di citazione e dal verbale afferente al giudizio per sequestro ante causam intercorso tra le medesime parti.
Inoltre non emergono contraddizioni, alterazioni o lacune evidenti (né nella forma né nel contenuto) tra le volontà rappresentate in detti fogli e quelle contenute nei restanti fogli datati e sottoscritti, avendo la de cuius, in modo lineare, ivi disposto di alcuni beni mobili.
La domanda di nullità in relazione alle disposizioni contenute nei fogli extra strong di cui ai capi 4b),4c), 4d) della citazione va, quindi, rigettata.
Con riferimento all'ulteriore domanda di nullità dei fogli extra strong di cui ai capi 4b) e 4d) della citazione, per aver la de cuius disposto di beni di cui non aveva la proprietà, va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce dell'intesa raggiunta dalle parti su detti beni nel richiamato giudizio ante causam, come da espressa domanda delle parti.
Peraltro proprio la conciliazione raggiunta su detti beni si pone in sostanziale antitesi con la declaratoria di nullità di dette disposizioni.
Sulla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima
e di riduzione
Rispetto alla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, si osserva, invece, quanto segue.
In via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di intervenuta rinuncia tacita all'esperimento di detta azione da parte dell'odierno attore, in virtù del contratto di locazione dell'immobile, versato in atti, per avere gli eredi riconosciuto e accettato le quote individuate dalla testatrice . Persona_1
Sul punto va infatti considerato che, per giurisprudenza consolidata, “In materia di successione testamentaria, la rinuncia tacita da parte del legittimario all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva presuppone un comportamento concludente che
6 risulti, in maniera inequivocabile, incompatibile con la volontà dello stesso di agire per la reintegrazione della propria quota” (Cass. - 31/08/2022, n.
25680). Inoltre “La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa” (Cass.
05/01/2018, n. 168).
Nel caso di specie non si rinvengono elementi da cui desumere la sussistenza, da parte dell'odierno attore, di un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di far valere la lesione della propria quota di legittima e quindi di rinunciarvi, non essendo a tal fine sufficiente l'invito al conduttore, effettuato nel contratto di locazione, di procedere al pagamento del canone secondo le quote individuate dalla de cuius
. Per_1
Va inoltre tenuto conto che sia detto contratto di locazione (dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della de cuius) che l'instaurazione del presente giudizio risalgono al luglio 2015, per cui non si ravvisa neanche un lasso temporale tale da far ritenere accettata e consolidata la ripartizione delle quote stabilita dalla de cuius.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'altra erede testamentaria
[...]
. CP_2
Sul punto si richiama l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota
7 di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione…” (cfr. ex multis Cass. 05/11/2021, n. 32197).
Dunque nel caso in esame non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede testamentaria , Controparte_2 fermo restando l'impossibilità di recuperare la quota a carico di quest'ultima, secondo i principi innanzi richiamati.
Tanto premesso in via preliminare, nel merito la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione, avanzate dall'attore
, merita accoglimento, seppur nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Com'è noto, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha
l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. 28/05/2024, n.14881)
Inoltre, ai sensi dell'art 537 c.c. “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Dunque la quota disponibile ammonta ad 1/3, mentre la restante quota dei
2/3 è riservata ai figli e va divisa in parti uguali.
Pertanto in presenza di due figli (come nel caso di specie), la quota di legittima riservata a ciascuno di essi ammonta al 33,33% ciascuno.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalla lettura della scheda testamentaria si evince che l'unico immobile di proprietà della de cuius
(risultando i beni mobili già divisi in via conciliativa tra le parti Per_1 in separata sede) è stato assegnato per la quota del 50% alla figlia odierna convenuta , per il 25% al figlio odierno attore CP_1 CP_2
8 e per il 25% alla TE (figlia di Parte_1 Controparte_2 [...]
). Parte_1
Nulla è detto, nel testamento, sull'eventuale devoluzione della quota disponibile ad un certo erede, o che una delle diposizioni debba avere preferenza rispetto alle altre (ai sensi dell'art 558 c.c.).
Secondo la richiamata disposizione codicistica sussiste, pertanto, una lesione della quota di legittima a danno dell'attore , nella Parte_1 misura dell'8,33% (avendo questi ricevuto una quota del 25%, a fronte della quota riservata prevista dalla legge del 33,33%).
Si ravvisano i presupposti per una riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, seppur nei soli limiti di seguito evidenziati.
A tal fine l'art 558 cc prescrive che “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari”.
Nel caso di specie va considerato che l'attore non ha convenuto in giudizio tutti gli eredi testamentari beneficiari delle disposizioni lesive, ma solo la sorella : pertanto la riduzione può essere operata nei soli suoi CP_1 confronti e nei limiti di sua spettanza.
In particolare, tenuto conto delle volontà testamentarie, può procedersi alla riduzione della disposizione testamentaria attribuita alla convenuta
[...]
nei limiti della metà della lesione accertata (ovvero la metà CP_1 dell'8,33%), in quanto la restante metà dell'accertata lesione è riconducibile ad una disposizione testamentaria non espressamente impugnata (ovvero quella in favore della TE della de cuius, , estranea al Controparte_2 giudizio).
Dunque la quota del 50% riconosciuta in via testamentaria alla convenuta va dichiarata inefficace nella misura del 4,165% (ovvero la CP_1 metà della lesione accertata dell'8,33%).
9 In sintesi, l'inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva spettante all'attore , impugnata nel presente Parte_1 giudizio, determina, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, il subentro dello stesso in un ulteriore quota ereditaria del 4,165% con correlativa diminuzione, in pari misura, della quota attribuita alla convenuta . CP_1
Pertanto può riconoscersi una quota del 45,835% in capo alla convenuta
(ovvero la quota del 50% riconosciuta nel testamento meno CP_1 la metà della lesione accertata nella misura del 8,33%) e una quota in capo all'attore - non avendo questi convenuto l'altra erede Parte_1 beneficiaria delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva
- del 29,165% (ovvero la quota del 25 % riconosciuta nel testamento più la metà della lesione accertata nella misura del 8,33%).
La domanda va pertanto accolta, nei limiti evidenziati.
Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti in causa.
Con riferimento alle spese di lite si ravvisano i presupposti per una compensazione integrale, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, della dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere e dei reciproci rapporti tra le parti, nonché della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda di nullità parziale ex art 602 c.c. del testamento olografo della de cuius pubblicato in data 18.9.2014 (Rep 108.910, Persona_1
Racc. 30.299, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data
8.10.2014 al n. 7643 serie 1T) oggetto di causa, di cui al primo punto delle conclusioni dell'atto di citazione;
10 b) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di nullità di cui al secondo punto delle conclusioni dell'atto di citazione;
c) accerta una lesione complessiva della quota di legittima riservata all'attore dell'8,33%; Parte_1
d) per l'effetto accerta che la disposizione testamentaria di attribuzione della quota del 50% in favore della convenuta da parte della de CP_1 cuius lede la quota riservata all'attore nella misura del 4,165% e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 558 c.c. dispone una riduzione di detta disposizione in pari misura, con conseguente quota del 45,835% in favore della convenuta e del 29,165% in favore dell'attore CP_1 [...]
, per le motivazioni evidenziate in premessa;
Parte_1
e) rigetta le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti in causa;
f) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 5.5.2025
Il Presidente
(dr. Salvatore Scalera)
Il Giudice rel.
(dr.ssa Vittoria Contino)
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