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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4930/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ORRÙ,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Durini 12,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 29.08.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente: RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 931/2024 pubblicata in data 15.07.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, che i coniugi non hanno ripreso la convivenza e che la comunione spirituale e materiale tra di essi non può essere ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14.05.2022.
Il ricorrente ha chiesto compensare le spese di lite tra le parti. Tuttavia, più correttamente, la contumacia della resistente impone dichiarare non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
14.05.2022 in Gorla Minore.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4930/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ORRÙ,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Durini 12,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 29.08.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente: RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 931/2024 pubblicata in data 15.07.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, che i coniugi non hanno ripreso la convivenza e che la comunione spirituale e materiale tra di essi non può essere ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14.05.2022.
Il ricorrente ha chiesto compensare le spese di lite tra le parti. Tuttavia, più correttamente, la contumacia della resistente impone dichiarare non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
14.05.2022 in Gorla Minore.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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