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Articolo 6 della Legge 12 luglio 1956, n. 784
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Legge 12 luglio 1956, n. 784
Articolo 6 della Legge 12 luglio 1956, n. 784
Versione
17 agosto 1956
Art. 6.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1954 e per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956
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