Ordinanza cautelare 25 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01661/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2018, proposto da
FE De AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aradeo, via San Benedetto 4;
contro
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 18632 del 11 ottobre 2017, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto (ricevuta in notifica dal ricorrente il 18.10.2017), recante “Istanza di rilascio di nuova concessione demaniale in località Porto Badisco. Richiedente DE AG FE. Sospensione del procedimento”, con la quale il Comune di Otranto ha sospeso il procedimento avviato dal ricorrente per il rilascio della concessione demaniale in località “Le Tagliate” di Porto Badisco;
nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti al ricorrente, tra cui in particolare:
- della delibera di Giunta Comunale n. 354 del 06.10.2017 (pubblicata all’Albo pretorio comunale il 10.10.2017) recante <<Concessioni demaniali marittime in località “Le Tagliate” in Porto Badisco di Otranto. Determinazioni>>, con la quale la Giunta comunale ha dichiarato che le tre aree demaniali pavimentate site in località “Le Tagliate” devono essere mantenute alla libera e pubblica fruizione e che, nelle more delle determinazioni di competenza del Consiglio comunale, debba essere sospeso ogni eventuale procedimento istruttorio in corso e/o nuovo per il rilascio di concessioni demaniali nelle suddette aree;
nonché, per la declaratoria, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio - inadempimento in ordine all’istanza del 08.09.2017, acquisita al prot. n. 16495 del 14.09.2017 e, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.p.a., per l’accertamento della fondatezza della domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota prot. n. 18632/17, nonché la presupposta DGC n. 354/17, con le quali il Comune di Otranto ha sospeso il procedimento avviato dalla ricorrente per il rilascio della concessione demaniale in località “Le Tagliate” di Porto Badisco.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 41-97 Cost; 4, 8, 15 L.R. n. 17/15; 48 e 107 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL); eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 2 e 16 l. n. 241/90, nonché dell’art. 14 Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Otranto; violazione degli artt. 37 cod. nav. e 18 Reg. di esecuzione del cod. nav; eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 8 e 15 L.R. n. 17/15, nonché degli artt. 37 cod. nav. e 18 Reg. di esecuzione del cod. nav; eccesso di potere; 4) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; 5) fondatezza dell’istanza.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, ovvero, in subordine, l’accertamento del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza volta al rilascio della concessione demaniale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio del 24.1.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 20.10.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, per avere il Comune illegittimamente sospeso sine die il procedimento volto al rilascio di concessione demaniale marittima, in attesa dell’emanazione del Piano Comunale delle Coste (PCC).
Ad avviso della ricorrente, invece, nelle more dell’emanazione del PCC, troverebbero applicazione le previsioni del Piano Regionale delle Coste (PRC), il quale consente – a certe condizioni – il rilascio di concessioni demaniali marittime.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta la pretermissione delle funzioni dei dirigenti da parte della Giunta Comunale, in violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, sancito dall’art. 107 TUEL.
Da ultimo, la ricorrente si duole della mancata comunicazione del preavviso di diniego, la quale le avrebbe impedito una valida interlocuzione procedimentale con l’Amministrazione comunale.
Le censure sono tutte infondate.
3. È bensì vero che gli artt. 4 ss. L.R. n. 17/15: “ ... pur inibendo il rilascio di nuove concessioni demaniali fino all'approvazione del piano regionale delle coste, specifica(no) che i Comuni, fino all'approvazione dei propri piani delle coste, applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal piano regionale, sicché, in attesa del piano comunale si applicherebbe quello regionale e sarebbe possibile, entro i limiti ivi stabiliti, il rilascio di nuove concessioni ” (C.d.S, VI, 3.12.2019, n. 8284).
Senonché, non va del pari sottaciuto che: “ In base agli art. 30 e 36 c.nav., è rimessa al potere ampiamente discrezionale dell' amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel singolo caso più proficuo e conforme all'interesse della collettività; la scelta dell' amministrazione di concedere spazi di arenile va effettuata considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione e rapportando, quindi, tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all'esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo. Ciò non significa che l'ampio potere discrezionale, di cui gode l' amministrazione, sia sottratto al sindacato giurisdizionale; infatti, in casi quale quello di specie, sussiste sempre la necessità che la scelta dell'autorità marittima in ordine alla singola istanza di concessione del bene demaniale sia motivata con riguardo ai criteri applicati e alla valutazione della fattispecie concreta, al fine di evitare il sorgere, anche in via soltanto potenziale, di dubbi circa la legittimità della determinazione assunta in relazione a detta istanza. Da quanto sopra emerge, pertanto, che l'amministrazione comunale ha inequivocabilmente un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta di quale sia l'uso del bene demaniale più proficuo e maggiormente rispondente all'interesse pubblico, ma a fronte di un'istanza del privato volta ad ottenere il rilascio di una concessione è tenuta ad esplicitare le ragioni specifiche e concrete dell'eventuale diniego ” (TAR Napoli, VII, 9.5.2014, n. 2576, nonché la giurisprudenza ivi citata).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nell’impugnata DGC n. 354/17 che:
- “ questo Comune, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 17/2015 sta provvedendo all’adozione del Piano Comunale delle Coste nel rispetto delle disposizioni del Piano Regionale delle Coste approvato con la stessa legge regionale;
- nelle more dell’adozione dello stesso Piano, possono comunque essere ugualmente presentate, nel rispetto dei limiti e divieti previsti dal Piano Regionale delle Coste, richieste di concessioni demaniali in aree allo stato destinate alla libera fruizione da assegnare eventualmente a seguito di specifico bando pubblico;
- presso la località di Porto Badisco in località Tagliate, in adiacenza a scalinata di accesso al mare, sia sul lato destro che sinistro, a mezza costa, sono presenti tre aree pavimentate (due sul lato sx fronte mare e una sul lato dx fronte mare su aree demaniali distinte in Catasto al Fg 66 p.lle 312 e 314) che fin dalla loro realizzazione sono destinate alla libera fruizione;
- le amministrazioni precedenti avevano provveduto alla riqualificazione e pavimentazione di suddetti spazi pubblici demaniali proprio per poter garantire una migliore fruizione pubblica dell’area e garantire anche delle aree di sosta in prossimità del litorale marino;
- una eventuale assegnazione di una nuova concessione demaniale nelle suddette aree a privati pregiudicherebbe l’attuale uso pubblico anche per l’organizzazione di eventuali manifestazioni ed eventi presso la località di Porto Badisco;
- questa amministrazione, nell’ottica di una ulteriore riqualificazione della località di Porto Badisco di indubbia valenza dal punto di vista turistico, vuole salvaguardare gli spazi pubblici presenti nello stesso sito con particolare riferimento a suddette aree demaniali pavimentate poste in adiacenza (sia pur più in basso) alla piazza pubblica, anch’essa riqualificata dall’amministrazione comunale, della quale costituiscono naturale prosecuzione ”.
5. Sulla base di tali premesse, l’Amministrazione comunale ha deciso, nelle more delle determinazioni di competenza del consiglio comunale, di: “ dichiarare che le tre aree pavimentate presso la località di Porto Badisco in località Tagliate, in adiacenza a scalinata di accesso al mare sia sul lato destro che sinistro a mezza costa (due sul lato sx fronte mare e una sul lato dx fronte mare su aree demaniali distinte in Catasto al Fg 66 p.lle 312 e 314) debbano essere mantenute alla libera e pubblica fruizione per le motivazioni di cui in premessa ”, sospendendo conseguentemente ogni procedimento volto al rilascio di concessioni demaniali marittime.
Sulla base di tale atto a contenuto generale, il Dirigente del settore ha sospeso il procedimento in esame (impugnata nota prot. n. 18632/17).
6. Orbene, emerge da tale ricostruzione fattuale che, a differenza di quanto lamentato dalla ricorrente, il Comune non ha affatto inibito il rilascio di concessioni demaniali marittime in ragione della mancata approvazione del PCC. Al contrario, esso ha specificato che: “ nelle more dell’adozione dello stesso Piano, possono comunque essere ugualmente presentate, nel rispetto dei limiti e divieti previsti dal Piano Regionale delle Coste, richieste di concessioni demaniali ” (nota n. 357/17 cit.).
Piuttosto, la ragione del diniego di rilascio di nuove c.d.m. nell’area in esame consiste nella volontà di salvaguardare il tratto di costa in esame, mantenendolo alla libera fruizione, anche in funzione della futura allocazione in loco di manifestazioni ed eventi pubblici.
Trattasi di finalità del tutto legittima, non esorbitante i tradizionali limiti – palese erroneità, illogicità, irrazionalità, ecc. – entro cui è ammesso il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative, talché essa deve ritenersi immune dalla lamentata censura.
7. Alla stessa stregua, seppur l’Amministrazione si è impropriamente espressa nel senso della “ sospensione ” dei procedimenti volti al rilascio di concessioni demaniali marittime, non di sospensione si tratta, ma di vero e proprio diniego, essendo il tratto di costa in esame senz’altro attualmente inibito (sino a nuove determinazioni, queste sì presentanti carattere di incertezza e aleatorietà) all’utilizzo singolo.
Per tali ragioni, non coglie nel segno l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe esercitato un non consentito potere soprassessorio, venendo piuttosto in rilievo – per le ragioni testé enunciate – un vero e proprio atto di diniego, da ritenersi valido ed efficace, in quanto espressione di esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa.
8. Inoltre, è evidente che la citata DGC n. 257/17 è espressione dell’indirizzo politico del civico ente – cui solo compete la volontà tesa al rilascio di concessioni demaniali marittime su determinate aree – e per tali ragioni essa è stata emanata dall’organo politico, non potendo certamente essere assunta dal dirigente preposto al ramo, cui compete unicamente l’attuazione – con scelte di amministrazione attiva – delle decisioni assunte dall’organo politico.
Ne discende l’infondatezza dell’ulteriore censura di parte ricorrente, per la quale sarebbe stato violato il riparto di competenze tra organo politico e organo amministrativo sancito dall’art. 107 TUEL, posto che – si ribadisce – l’inibizione di un tratto di costa dall’uso singolo, e il suo mantenimento alla libera fruizione, è espressione dell’indirizzo politico dell’ente, con la conseguenza che la relativa determinazione va assunta dall’organo politico (nella specie, la Giunta municipale, sino alle determinazioni del consiglio comunale), e non dall’organo amministrativo.
9. Infine, non è risolutiva la mancata emanazione del preavviso di diniego, essendo la sospensione (rectius: diniego) disposta dal Dirigente (nota prot. n. 18632/17) un atto a contenuto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che il dedotto vizio assume portata non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies 2° co. l. n. 241/90), posto che, quand’anche la ricorrente fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
10. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO