Ordinanza cautelare 17 luglio 2018
Ordinanza cautelare 7 novembre 2018
Sentenza 1 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2025REG.PROV.COLL.
N. 05514/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2021, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Camillo Lerio Miani e Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio legale A. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Comune di Cimitile, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione seconda) n. 5695/2020, resa nel giudizio per l’annullamento del diniego di titoli edilizi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cimitile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Saporito e Luigi Tretola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento: a) del provvedimento prot. 4489 del 17.05.2018 di diniego definitivo di segnalazione certificata di agibilità; b) del provvedimento prot. n. 5392 del 12.06.2018 di diniego di SCIA in sanatoria; c) della nota prot. n. 6891 del 27.07.2018 avente ad oggetto “ comunicazione ex artt. 7 e 8 l. 241/90, avvio del procedimento per illeciti edilizi e conferma del provvedimento di diniego prot. n. 4489 del 17.05.2018 relativo alla SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) e del provvedimento di diniego prot. n. 5392 del 12.06.2018 relativo alla SCIA ”.
2. Gli appellanti sono comproprietari di un locale a piano terra, sito in Cimitile (NA), corso Umberto I n. 6, munito di due ingressi, uno da corso Umberto I e l’altro dal cortile comune retrostante.
3. Con nota prot. 3256 del 24 marzo 2016 comunicavano l’esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria sull’immobile di proprietà: a) pitturazione del locale con ripristino di parte degli intonaci; b) sostituzione dei pezzi igienici con rimozione di parte del rivestimento porcellanato; c) posa in opera di nuovo pavimento in sovrapposizione a quello già esistente; d) rettifica, pitturazione e sostituzione di infissi interni ed esterni.
4. Con successiva nota prot. 4202 del 10 maggio 2018 presentavano la segnalazione certifica di agibilità, corredata da relazione illustrativa del tecnico, documentazione fotografica e planimetria catastale aggiornata.
5. Il Comune di Cimitile con nota prot. 4489 del 17 maggio 2018 negava la richiesta di agibilità per difetto di prova della legittimità del preesistente.
6. Gli interessati presentavano, pertanto, in data 29 maggio 2018, una SCIA in sanatoria per le opere di “ ristrutturazione edilizia interne ”, consistenti in “ trasposizione delle pareti del bagno esistente con creazione di un ripostiglio e realizzazione di contropareti in cartongesso sulle pareti interne ”.
7. Con nota prot. n. 5392 del 12 giugno 2018 il Comune respingeva l’istanza di sanatoria, rilevando la mancata raffigurazione, negli elaborati grafici allegati alla richiesta, di un infisso posto nella parte retrostante del locale, visibile, invece, nelle fotografie parimenti allegate. Nel provvedimento veniva, altresì, evidenziato che “ con l’apposizione dell’infisso, la zona assimilabile a superficie non residenziale viene mutata in superficie utile, con aggravio del carico urbanistico, non autorizzato e che l’eventuale sanatoria è soggetta a P. di C. e non a S.C.I.A .”
8. Con ricorso di primo grado i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- impugnavano i provvedimenti di diniego e, con motivi aggiunti, i successivi atti di conferma del diniego di SCIA in sanatoria, emessi dall’amministrazione.
9. Il T.a.r. per la Campania, sez. II, con sentenza n. 5695 del 1 dicembre 2020, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che le opere abusive realizzate- tra cui la collocazione ex novo di un infisso di chiusura, la presenza di un bagno interno mai in precedenza accatastato, talune diversità nella facciata esterna e la modifica dell’altezza della quota di calpestio- hanno modificato in maniera rilevante la consistenza dell’immobile, determinando l’alterazione dei volumi interni e l’aggravio del carico urbanistico.
10. Con l’appello in trattazione gli originari ricorrenti chiedono la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo di appello con cui deducono: Error in iudicando, per Violazione dell’art. 24, co. 4 e co. 5, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Violazione dell’art. 10 bis della L. 07/08/1990 n. 240; Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, sviamento, perplessità violazione del giusto procedimento, Violazione dei principi di ragionevolezza, uniformità e buona amministrazione; - Violazione art. 6, co. 1 e 2, lett. a) e 3 co. 1, nonche’ 36, 37 D.P.R. n. 380/2001 - Violazione degli artt. 1 co. 1 e 3, 10 bis, 21 octies e 21 nonies L. 241/1990 - Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, sviamento, perplessità, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di ragionevolezza, uniformità e buona amministrazione. Violazione art. 97 cost.
11. Si è costituito in giudizio il Comune di Cimitile che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
12. In vista dell’udienza di trattazione gli appellanti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
13. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. L’appello è infondato.
15. Gli appellanti sostengono che lo spostamento di un infisso in un’unità di 40 mq non avrebbe richiesto il permesso di costruire poiché l’esiguità degli spazi rende irrilevante l’incremento del carico urbanistico; sarebbero state, inoltre, violate sia la procedura per la certificazione dell’agibilità, in quanto è sufficiente l’aggiornamento catastale per legittimare i lavori di manutenzione ordinaria che non interessano parti strutturali, sia la legge 241/1990 per le plurime modifiche e integrazioni richieste lungo tutto l’ iter procedimentale.
16. Le censure, in disparte la genericità delle medesime, sono infondate.
17. I dinieghi impugnati si fondano sulle rilevate difformità tra le opere dichiarate, la loro rappresentazione grafica e lo stato dei luoghi, con riguardo alla presenza di un bagno interno, mai in precedenza accatastato, ad alcune diversità nella facciata esterna, alla modifica dell’altezza della quota di calpestio e alla collocazione di un infisso di chiusura all’androne di ingresso, prima chiuso solo su tre lati.
18. La chiusura dell’androne ha determinato un mutamento di destinazione d’uso ed un incremento della superficie residenziale, con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art.10 lett. c) d.P.R. 380/2001.
19. L’apposizione dell’infisso non è stata rappresentata negli elaborati grafici allegati all’istanza di sanatoria, come ribadito e puntualizzato dal Comune anche nella nota prot. 6981 del 27 luglio 2018, impugnata con motivi aggiunti, ove si osserva che: a) nel grafico allegato alla segnalazione certificata di agibilità-il quale non corrisponde alla scheda catastale e, quindi, riporta già delle opere abusive- l’infisso viene rappresentato con una doppia linea nel vano di ingresso del locale retrostante; b) nel grafico allegato alla successiva SCIA in sanatoria, invece, viene riportata una sola linea –che significa “non c’è ingresso”- in contrasto con la foto allegata nella quale si intravede l’infisso.
20. La natura degli abusi (sanabili solo con permesso di costruire), unitamente alla rilevata discrasia tra gli elaborati grafici e lo stato di fatto, determinano la legittimità sia del diniego di SCIA in sanatoria, sia del diniego di agibilità, la quale presuppone la conformità del manufatto al titolo edilizio e alle norme urbanistico-edilizie (Cons. Stato, sez. II, 17/09/2024, n. 7611).
21. Parimenti infondate sono, infine, le censure inerenti alla violazione della l. 241/1990 (peraltro, solo genericamente dedotte), tenuto conto della natura vincolata dei dinieghi in questione.
22. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i signori -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- al pagamento a favore del Comune di Cimitile delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO