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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4018/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4018/2013 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. CIANO LUIGI, elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in VIA GIOBERTI 77, FOGGIA, presso il difensore Avv. CIANO LUIGI
ATTORE/I
contro
(C.F/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CASO PAOLA CONCETTA, elettivamente domiciliato in Viale EUROPA N. 27/A, FOGGIA, presso il difensore Avv. CASO PAOLA CONCETTA
(C.F. / P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'Avv. CAPORALE PAOLINO , elettivamente domiciliato in CORSO REGINA
ELENA 2, ORTA NOVA, presso il difensore Avv. CAPORALE PAOLINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
Con ordinanza del 21.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 1 di 4 Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione delle parti convenute, delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con Atto di citazione notificato in data 24-07.2013 - 5.08.2013 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per fare accertare dall'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 che, nel periodo dal 25 . 10.2011 e sino al 3.01.2013, la presenza di un magnete posizionato sul contatore posto a servizio della sua azienda agricola abbia causato la riduzione di registrazione dei consumi dell'energia prelevata del 45% e che detto contatore sia stato, di fatto, utilizzato dalla soc. , locataria dal 1° luglio CP_2 CP_2 Controparte_2
2011 dell'azienda agricola servita dalla fornitura, e dichiarare questa al pagamento delle somme che emergeranno come dovute.
Costituendosi in giudizio la ha affermato la correttezza del suo operato e dei rilievi effettuati contenuti Controparte_1 nel verbale di verifica del 3 gennaio 2013, e il suo diritto a chiedere il pagamento del controvalore dell'energia prelevata e non registrata, dall'intestatario della fornitura . Parte_1
La si è tardivamente costituita asserendo di aver avuto la disponibilità del magazzino aziendale Controparte_2 dal 25 dicembre 2011 alla data della verifica e di aver svolto in via saltuaria solo una modesta attività. Pt_1
La causa è stata istruita con prove documentali e prove testimoniali.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il rapporto tra l'utente e il fornitore di energia elettrica è qualificabile come contratto di somministrazione ai sensi dell'art.1559 c.c..
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11363/2016; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17377/2019), il soggetto tenuto al pagamento dei consumi è l'intestatario del contratto, anche in presenza di utilizzazioni da parte di terzi, salvo prova di subentro regolarmente comunicato al gestore, che nel caso di specie non è stata fornita.
Ne è sufficiente , a modificare tale obbligo, la semplice deduzione dell'avvenuta locazione dell'immobile a terzi, in assenza di prova scritta del contratto e della comunicazione dell'avvenuto subentro al fornitore, come previsto dalle condizioni di contratto e dall'art. 1372 c.c., in tema di relatività degli effetti del contratto, ne la semplice deduzione dell'esistenza di un contratto verbale di locazione con la società Ortofrutticola non incide sugli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione in essere con l'attore, il quale rimane obbligato al pagamento del corrispettivo per l'energia fornita.
L'attore si è limitato a contestare la percentuale di prelievo irregolare e il presunto uso dell'energia da parte dell'altra convenuta ortofrutticola.
La prova dell'alterazione del contatore mediante magnete è stata validamente fornita dalla convenuta tramite CP_1
l'esibizione del verbale di verifica del 3.01.2013 ( all. fascicolo di parte convenuta) nel quale i verificatori della stessa hanno accertato il prelievo irregolare di energia elettrica presso l'azienda agricola di proprietà in Borgo Parte_1
Arpinova e redatto il detto verbale e come dagli stessi confermato all'udienza del 16.12.2015 ( cfr. verbale: testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2
La convenuta ha altresì provato che alla detta verifica hanno partecipato i Carabinieri della Stazione di Foggia – Porta San
Severo – che hanno sequestrato il magnete e redatta la relazione di servizio , acquisita agli atti.
Dall'istruttoria è scaturito che il magnete rinvenuto sul contatore oggetto di controllo ha impedito il corretto funzionamento del misuratore di energia provocando una registrazione inferiore dei consumi di circa – 45%” e che tale rilievo è stato effettuato in modo corretto e tramite l'uso del contatore campione alla presenza dei Carabinieri e dell'utente (cfr. pagina 2 di 4 dichiarazione dei citati testi all'udienza del 16.12.2015 e relazione di servizio CC agli atti) e di aver quantificato il controvalore dell'energia sottratta in modo conforme alla normativa.
E' stato anche dimostrato – come da relazione dei CC in atti e dalla deposizione dei testi e - che il Tes_1 Tes_2 contatore si trovava in una cassetta con una porticina senza “evidenti segni di effrazione e con l'apertura a leva, in plastica CP_ di colore nero. Oltre la chiusura a chiave pass par tout, in uso esclusivo a personale vi era la presenza di un lucchetto chiuso e di esclusiva proprietà privata dell'azienda di ”. Parte_1
La condotta dell'alterazione del contatore mediante magnete configura una manomissione dell'apparecchiatura di misurazione e giustifica la ricostruzione del consumo da parte del fornitore, ai sensi delle normative di settore ARERA n.
200/99 e succ, nonché Cass. Civ. Sez.II, n. 16823/2012.
In difetto di prova della locazione, dell'esclusiva utilizzazione dell'utenza da parte della società ortofrutticola e della cessione del contratto, le domande dell'attore devono essere rigettate e l'attore rimane l'unico soggetto responsabile del pagamento nei confronti della società di distribuzione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza.
L'attore ha visto rigettate le proprie domande nei confronti di entrambe le convenute. CP_ ha fornito piena prova della legittimità della propria pretesa ed è risultata totalmente vittoriosa.
L'attore è quindi tenuto a rifonderle integralmente le spese del presente procedimento e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000,00.
Quanto alla , pur essendo stata citata in giudizio, non ha Controparte_3 svolto significativa attività difensiva.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attore e detta convenuta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di ( ora Parte_1 Controparte_1
) e della;
Controparte_1 Controparte_3
2. Condanna a rifondere a ( ora ) in persona del legale Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre accessori di legge;
3. Compensa integralmente le spese tra e Parte_1 Controparte_3
[...
4. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia il 17.06.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4018/2013 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. CIANO LUIGI, elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in VIA GIOBERTI 77, FOGGIA, presso il difensore Avv. CIANO LUIGI
ATTORE/I
contro
(C.F/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CASO PAOLA CONCETTA, elettivamente domiciliato in Viale EUROPA N. 27/A, FOGGIA, presso il difensore Avv. CASO PAOLA CONCETTA
(C.F. / P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'Avv. CAPORALE PAOLINO , elettivamente domiciliato in CORSO REGINA
ELENA 2, ORTA NOVA, presso il difensore Avv. CAPORALE PAOLINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
Con ordinanza del 21.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 1 di 4 Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione delle parti convenute, delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con Atto di citazione notificato in data 24-07.2013 - 5.08.2013 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per fare accertare dall'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 che, nel periodo dal 25 . 10.2011 e sino al 3.01.2013, la presenza di un magnete posizionato sul contatore posto a servizio della sua azienda agricola abbia causato la riduzione di registrazione dei consumi dell'energia prelevata del 45% e che detto contatore sia stato, di fatto, utilizzato dalla soc. , locataria dal 1° luglio CP_2 CP_2 Controparte_2
2011 dell'azienda agricola servita dalla fornitura, e dichiarare questa al pagamento delle somme che emergeranno come dovute.
Costituendosi in giudizio la ha affermato la correttezza del suo operato e dei rilievi effettuati contenuti Controparte_1 nel verbale di verifica del 3 gennaio 2013, e il suo diritto a chiedere il pagamento del controvalore dell'energia prelevata e non registrata, dall'intestatario della fornitura . Parte_1
La si è tardivamente costituita asserendo di aver avuto la disponibilità del magazzino aziendale Controparte_2 dal 25 dicembre 2011 alla data della verifica e di aver svolto in via saltuaria solo una modesta attività. Pt_1
La causa è stata istruita con prove documentali e prove testimoniali.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il rapporto tra l'utente e il fornitore di energia elettrica è qualificabile come contratto di somministrazione ai sensi dell'art.1559 c.c..
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11363/2016; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17377/2019), il soggetto tenuto al pagamento dei consumi è l'intestatario del contratto, anche in presenza di utilizzazioni da parte di terzi, salvo prova di subentro regolarmente comunicato al gestore, che nel caso di specie non è stata fornita.
Ne è sufficiente , a modificare tale obbligo, la semplice deduzione dell'avvenuta locazione dell'immobile a terzi, in assenza di prova scritta del contratto e della comunicazione dell'avvenuto subentro al fornitore, come previsto dalle condizioni di contratto e dall'art. 1372 c.c., in tema di relatività degli effetti del contratto, ne la semplice deduzione dell'esistenza di un contratto verbale di locazione con la società Ortofrutticola non incide sugli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione in essere con l'attore, il quale rimane obbligato al pagamento del corrispettivo per l'energia fornita.
L'attore si è limitato a contestare la percentuale di prelievo irregolare e il presunto uso dell'energia da parte dell'altra convenuta ortofrutticola.
La prova dell'alterazione del contatore mediante magnete è stata validamente fornita dalla convenuta tramite CP_1
l'esibizione del verbale di verifica del 3.01.2013 ( all. fascicolo di parte convenuta) nel quale i verificatori della stessa hanno accertato il prelievo irregolare di energia elettrica presso l'azienda agricola di proprietà in Borgo Parte_1
Arpinova e redatto il detto verbale e come dagli stessi confermato all'udienza del 16.12.2015 ( cfr. verbale: testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2
La convenuta ha altresì provato che alla detta verifica hanno partecipato i Carabinieri della Stazione di Foggia – Porta San
Severo – che hanno sequestrato il magnete e redatta la relazione di servizio , acquisita agli atti.
Dall'istruttoria è scaturito che il magnete rinvenuto sul contatore oggetto di controllo ha impedito il corretto funzionamento del misuratore di energia provocando una registrazione inferiore dei consumi di circa – 45%” e che tale rilievo è stato effettuato in modo corretto e tramite l'uso del contatore campione alla presenza dei Carabinieri e dell'utente (cfr. pagina 2 di 4 dichiarazione dei citati testi all'udienza del 16.12.2015 e relazione di servizio CC agli atti) e di aver quantificato il controvalore dell'energia sottratta in modo conforme alla normativa.
E' stato anche dimostrato – come da relazione dei CC in atti e dalla deposizione dei testi e - che il Tes_1 Tes_2 contatore si trovava in una cassetta con una porticina senza “evidenti segni di effrazione e con l'apertura a leva, in plastica CP_ di colore nero. Oltre la chiusura a chiave pass par tout, in uso esclusivo a personale vi era la presenza di un lucchetto chiuso e di esclusiva proprietà privata dell'azienda di ”. Parte_1
La condotta dell'alterazione del contatore mediante magnete configura una manomissione dell'apparecchiatura di misurazione e giustifica la ricostruzione del consumo da parte del fornitore, ai sensi delle normative di settore ARERA n.
200/99 e succ, nonché Cass. Civ. Sez.II, n. 16823/2012.
In difetto di prova della locazione, dell'esclusiva utilizzazione dell'utenza da parte della società ortofrutticola e della cessione del contratto, le domande dell'attore devono essere rigettate e l'attore rimane l'unico soggetto responsabile del pagamento nei confronti della società di distribuzione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza.
L'attore ha visto rigettate le proprie domande nei confronti di entrambe le convenute. CP_ ha fornito piena prova della legittimità della propria pretesa ed è risultata totalmente vittoriosa.
L'attore è quindi tenuto a rifonderle integralmente le spese del presente procedimento e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000,00.
Quanto alla , pur essendo stata citata in giudizio, non ha Controparte_3 svolto significativa attività difensiva.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attore e detta convenuta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di ( ora Parte_1 Controparte_1
) e della;
Controparte_1 Controparte_3
2. Condanna a rifondere a ( ora ) in persona del legale Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre accessori di legge;
3. Compensa integralmente le spese tra e Parte_1 Controparte_3
[...
4. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia il 17.06.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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