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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1159/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede provinciale CP_
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione
Naspi
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettate Parte_1
tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Naspi richiesta con la condanna dell' al pagamento delle relative somme nella misura di legge oltre interessi e CP_1 rivalutazione se dovuta dalla domanda al saldo” “Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Per la parte resistente : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in tesi, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) in ipotesi subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento del ricorso, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute dovute alla ricorrente a titolo di prestazione NASpI;
3) con vittoria di spese e compensi professionali”.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' per accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver lavorato in qualità di badante alle dipendenze di , dall'11.10.2021 al 12.05.2023, data in cui Controparte_2
la stessa rassegnava dimissioni volontarie. Le dimissioni intervenivano durante il periodo di maternità, tutelato ex D.L.vo n. 151/2001, prima che la figlia della ricorrente, nata il [...], compisse un anno di età. Dunque, in data Per_1
15.05.2023, presentava domanda di indennità di disoccupazione all' CP_1
che, con comunicazione del 06.06.2023, rigettava la richiesta, ritenendo che la causa di cessazione dell'attività lavorativa non fosse valida per l'erogazione dell'indennità chiesta. A questo punto, la ricorrente chiedeva all'ente previdenziale, per il tramite del patronato INAS, il riesame della pratica, terminato con il rigetto da parte dell' con comunicazione del 19.06.2023, CP_1
Pag. 2 di 7 riportante la seguente motivazione: “colf e badanti non hanno diritto alla naspi per dimissioni nel periodo tutelato di maternità, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n.
151/2001)”. A seguito di tale rigetto, la ricorrente presentava ricorso in opposizione, in data 20.07.2023, contestando l'illegittimità della decisione assunta, citando in suo favore una sentenza di merito del Tribunale di Lodi, con la quale veniva accertato il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione di una madre lavoratrice, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego. Anche il ricorso in opposizione veniva rigettato dall' con delibera del 03.08.2023, con cui l'ente ribadiva che le CP_1
lavoratrici domestiche non avevano diritto all'indennità chiesta. ricorreva, Pt_1
dunque, dinnanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, sottolineando come la
NaspI, ai sensi dell'art. 55 del D.L.vo n. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento a norma del precedente art. 54 - dall'inizio del periodo di gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino - spetti alla lavoratrice madre il diritto a percepire le indennità previste per il caso di licenziamento, quindi il diritto a percepire la NaspI. Tale norma ha portata generale e riguarda qualsiasi lavoratrice, senza distinzione di tipologia di lavoro svolto.
3. In data 08.10.2024, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto CP_1
della domanda della ricorrente. Ribadendo le argomentazioni già rese in sede amministrativa, la resistente citava la Delibera n. 233603 del 03.08.2023 del
CP_ Comitato Provinciale di Pisa, che escludeva il diritto alla NaspI in caso di dimissioni per giusta causa alle lavoratrici colf e badanti, categorie non rientranti nell'ambito applicativo degli artt. 54 e 55 del T.U. sulla maternità. Sulla citata sentenza del Tribunale di Lodi contestava che si trattava di una sentenza di merito ancora soggetta ad impugnazione, non essendo passata in giudicato.
Concludeva eccependo l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Pag. 3 di 7 4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 17.10.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Preliminarmente, si osserva la tardività della costituzione in giudizio dell' convenuto, incorso così nelle decadenze di cui all'art. 416, comma CP_1
2, c.p.c. e nella preclusione dell'articolazione dei mezzi istruttori, con riferimento all'inutilizzabilità della documentazione allegata alla memoria difensiva. Parte convenuta non ha, tuttavia, formulato domanda riconvenzionale né eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio e si è limitata a produrre la Delibera n. 233603 del 03/08/2023 del Comitato Provinciale Inps di
Pisa, documentazione a fruizione libera del giudicante, trattandosi di atti pubblici regolatori dell'attività amministrativa. Si osserva, infine, che la tardiva costituzione non preclude, chiaramente, al convenuto di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni e alle prove prodotte dal ricorrente, né tale evenienza implica una valutazione automatica di non contestazione dei fatti.
7. Ciò premesso, è pacifico che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro, in qualità di badante dall'11.10.2021 al 12.05.2023, rassegnando in tale data le dimissioni avanti all'Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente.
8. L'indennità di disoccupazione cd. “NASpI” (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) – il cui accertamento del diritto della ricorrente è oggetto di causa - è un'indennità mensile istituita dall'art. 1 del D.L.vo n. 22/2015 corrisposta al soggetto interessato, che ne fa richiesta, in caso di perdita involontaria dell'occupazione ricoperta all'interno di un rapporto di lavoro subordinato e, ai sensi dell'art. 3 del decreto citato, nel caso in cui possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (lett. b) ovvero trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione
Pag. 4 di 7 (lett. c); inoltre, è riconosciuta ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
9. Nel caso di specie, tra i requisiti richiesti, non sono oggetto di contestazione i requisiti di cui all'art. 3, lett. b) e c), del decreto citato.
10. Quanto alla contestazione secondo cui la ricorrente non abbia il diritto alla percezione dell'indennità Naspi, nonostante le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela della maternità, si osserva quanto segue.
11. Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.L.vo n. 151/2001, all'art 54, comma 1 – rubricato
“divieto di licenziamento” – prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino;
prosegue, all'art. 55 – rubricato “dimissioni” – stabilendo che in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma del precedente articolo, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste, tra cui l'indennità Naspi, prevista dal D.L.vo n. 22/2015.
Il successivo art. 62, dedicato al “Lavoro domestico”, espressamente rinvia alla disciplina di cui agli artt. 6, comma 3, 16, 17 e 22, commi 3 e 5, dello stesso decreto. Il mancato rinvio, in tale sede, agli artt. 54 e 55 del D.L.vo n. 151/2001 non può essere interpretato – come sostenuto dall'ente previdenziale - nel senso di escluderne la loro applicabilità.
12. Si osserva, infatti, che la disciplina prevista dal Testo Unico si applica a tutela di lavoratrici e lavoratori, senza alcuna distinzione di categoria, “fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione” (art. 1). Inoltre, all'art. 3 viene previsto il divieto di discriminazioni, “con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”.
13. L'art. 25 del CCNL di categoria, rubricato “Tutela delle lavoratrici madri”, pur prevedendo delle limitazioni alle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, nulla esplicita sull'inapplicabilità della tutela, oggetto di contestazione;
Pag. 5 di 7 contrariamente, il comma 3 dell'art. cit., nel sancire il divieto di licenziamento, richiamava il combinato disposto degli artt. 54 e 55 del T.U.
14. Dal quadro normativo così delineato, risulta irragionevole interpretare nel senso di escludere la tutela alle madri lavoratrici domestiche. La disciplina espressamente richiamata dall'art. 62 del D.L.vo n. 151/2001 riguarda la tutela della sicurezza e della salute (art. 6), il divieto di adibire al lavoro le donne (artt.
16 e 17) e il trattamento economico (art. 22, commi 3 e 5). Tali norme richiamate nulla prevedono sull'inapplicabilità dell'art. 55 successivo. Tale norma, infatti, ha portata generale, applicabile anche al caso di specie, in quanto diversamente si avrebbe un trattamento meno favorevole per la lavoratrice domestica, che ne subirebbe una discriminazione rispetto alle lavoratrici madri di altre categorie, privando così di contenuto l'art. 3 dello stesso decreto legislativo. La ratio del testo Unico è, infatti, quella di apprestare tutte le misure di tutela a sostegno delle lavoratrici madri in costanza di periodo di gravidanza e maternità, senza alcuna distinzione.
15. Pertanto, in presenza delle dimissioni volontarie rassegnate dalla ricorrente, nelle modalità già indicate, si applica l'art. 55 del D.L.vo 151/2001.
16. Conseguentemente, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione Naspi, l'ente previdenziale dovrà corrispondere ad l'indennità richiesta con Parte_1
domanda amministrativa del 15.05.2023, nella misura di legge, oltre accessori e interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore “indeterminabile – complessità bassa”, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 ➢ accoglie il ricorso;
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione cd. “NASpI”; CP_
➢ condanna l' al pagamento dell'indennità, con decorrenza e nella misura di legge, oltre accessori e interessi di legge dal dovuto al saldo;
CP_
➢ condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquida in €
3.689,00, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. qualora dovuta e come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Chiara Federici, dichiaratasi antistataria.
Pisa, 21.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1159/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede provinciale CP_
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione
Naspi
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettate Parte_1
tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Naspi richiesta con la condanna dell' al pagamento delle relative somme nella misura di legge oltre interessi e CP_1 rivalutazione se dovuta dalla domanda al saldo” “Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Per la parte resistente : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in tesi, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) in ipotesi subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento del ricorso, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute dovute alla ricorrente a titolo di prestazione NASpI;
3) con vittoria di spese e compensi professionali”.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' per accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver lavorato in qualità di badante alle dipendenze di , dall'11.10.2021 al 12.05.2023, data in cui Controparte_2
la stessa rassegnava dimissioni volontarie. Le dimissioni intervenivano durante il periodo di maternità, tutelato ex D.L.vo n. 151/2001, prima che la figlia della ricorrente, nata il [...], compisse un anno di età. Dunque, in data Per_1
15.05.2023, presentava domanda di indennità di disoccupazione all' CP_1
che, con comunicazione del 06.06.2023, rigettava la richiesta, ritenendo che la causa di cessazione dell'attività lavorativa non fosse valida per l'erogazione dell'indennità chiesta. A questo punto, la ricorrente chiedeva all'ente previdenziale, per il tramite del patronato INAS, il riesame della pratica, terminato con il rigetto da parte dell' con comunicazione del 19.06.2023, CP_1
Pag. 2 di 7 riportante la seguente motivazione: “colf e badanti non hanno diritto alla naspi per dimissioni nel periodo tutelato di maternità, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n.
151/2001)”. A seguito di tale rigetto, la ricorrente presentava ricorso in opposizione, in data 20.07.2023, contestando l'illegittimità della decisione assunta, citando in suo favore una sentenza di merito del Tribunale di Lodi, con la quale veniva accertato il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione di una madre lavoratrice, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego. Anche il ricorso in opposizione veniva rigettato dall' con delibera del 03.08.2023, con cui l'ente ribadiva che le CP_1
lavoratrici domestiche non avevano diritto all'indennità chiesta. ricorreva, Pt_1
dunque, dinnanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, sottolineando come la
NaspI, ai sensi dell'art. 55 del D.L.vo n. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento a norma del precedente art. 54 - dall'inizio del periodo di gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino - spetti alla lavoratrice madre il diritto a percepire le indennità previste per il caso di licenziamento, quindi il diritto a percepire la NaspI. Tale norma ha portata generale e riguarda qualsiasi lavoratrice, senza distinzione di tipologia di lavoro svolto.
3. In data 08.10.2024, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto CP_1
della domanda della ricorrente. Ribadendo le argomentazioni già rese in sede amministrativa, la resistente citava la Delibera n. 233603 del 03.08.2023 del
CP_ Comitato Provinciale di Pisa, che escludeva il diritto alla NaspI in caso di dimissioni per giusta causa alle lavoratrici colf e badanti, categorie non rientranti nell'ambito applicativo degli artt. 54 e 55 del T.U. sulla maternità. Sulla citata sentenza del Tribunale di Lodi contestava che si trattava di una sentenza di merito ancora soggetta ad impugnazione, non essendo passata in giudicato.
Concludeva eccependo l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Pag. 3 di 7 4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 17.10.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Preliminarmente, si osserva la tardività della costituzione in giudizio dell' convenuto, incorso così nelle decadenze di cui all'art. 416, comma CP_1
2, c.p.c. e nella preclusione dell'articolazione dei mezzi istruttori, con riferimento all'inutilizzabilità della documentazione allegata alla memoria difensiva. Parte convenuta non ha, tuttavia, formulato domanda riconvenzionale né eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio e si è limitata a produrre la Delibera n. 233603 del 03/08/2023 del Comitato Provinciale Inps di
Pisa, documentazione a fruizione libera del giudicante, trattandosi di atti pubblici regolatori dell'attività amministrativa. Si osserva, infine, che la tardiva costituzione non preclude, chiaramente, al convenuto di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni e alle prove prodotte dal ricorrente, né tale evenienza implica una valutazione automatica di non contestazione dei fatti.
7. Ciò premesso, è pacifico che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro, in qualità di badante dall'11.10.2021 al 12.05.2023, rassegnando in tale data le dimissioni avanti all'Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente.
8. L'indennità di disoccupazione cd. “NASpI” (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) – il cui accertamento del diritto della ricorrente è oggetto di causa - è un'indennità mensile istituita dall'art. 1 del D.L.vo n. 22/2015 corrisposta al soggetto interessato, che ne fa richiesta, in caso di perdita involontaria dell'occupazione ricoperta all'interno di un rapporto di lavoro subordinato e, ai sensi dell'art. 3 del decreto citato, nel caso in cui possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (lett. b) ovvero trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione
Pag. 4 di 7 (lett. c); inoltre, è riconosciuta ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
9. Nel caso di specie, tra i requisiti richiesti, non sono oggetto di contestazione i requisiti di cui all'art. 3, lett. b) e c), del decreto citato.
10. Quanto alla contestazione secondo cui la ricorrente non abbia il diritto alla percezione dell'indennità Naspi, nonostante le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela della maternità, si osserva quanto segue.
11. Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.L.vo n. 151/2001, all'art 54, comma 1 – rubricato
“divieto di licenziamento” – prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino;
prosegue, all'art. 55 – rubricato “dimissioni” – stabilendo che in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma del precedente articolo, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste, tra cui l'indennità Naspi, prevista dal D.L.vo n. 22/2015.
Il successivo art. 62, dedicato al “Lavoro domestico”, espressamente rinvia alla disciplina di cui agli artt. 6, comma 3, 16, 17 e 22, commi 3 e 5, dello stesso decreto. Il mancato rinvio, in tale sede, agli artt. 54 e 55 del D.L.vo n. 151/2001 non può essere interpretato – come sostenuto dall'ente previdenziale - nel senso di escluderne la loro applicabilità.
12. Si osserva, infatti, che la disciplina prevista dal Testo Unico si applica a tutela di lavoratrici e lavoratori, senza alcuna distinzione di categoria, “fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione” (art. 1). Inoltre, all'art. 3 viene previsto il divieto di discriminazioni, “con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”.
13. L'art. 25 del CCNL di categoria, rubricato “Tutela delle lavoratrici madri”, pur prevedendo delle limitazioni alle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, nulla esplicita sull'inapplicabilità della tutela, oggetto di contestazione;
Pag. 5 di 7 contrariamente, il comma 3 dell'art. cit., nel sancire il divieto di licenziamento, richiamava il combinato disposto degli artt. 54 e 55 del T.U.
14. Dal quadro normativo così delineato, risulta irragionevole interpretare nel senso di escludere la tutela alle madri lavoratrici domestiche. La disciplina espressamente richiamata dall'art. 62 del D.L.vo n. 151/2001 riguarda la tutela della sicurezza e della salute (art. 6), il divieto di adibire al lavoro le donne (artt.
16 e 17) e il trattamento economico (art. 22, commi 3 e 5). Tali norme richiamate nulla prevedono sull'inapplicabilità dell'art. 55 successivo. Tale norma, infatti, ha portata generale, applicabile anche al caso di specie, in quanto diversamente si avrebbe un trattamento meno favorevole per la lavoratrice domestica, che ne subirebbe una discriminazione rispetto alle lavoratrici madri di altre categorie, privando così di contenuto l'art. 3 dello stesso decreto legislativo. La ratio del testo Unico è, infatti, quella di apprestare tutte le misure di tutela a sostegno delle lavoratrici madri in costanza di periodo di gravidanza e maternità, senza alcuna distinzione.
15. Pertanto, in presenza delle dimissioni volontarie rassegnate dalla ricorrente, nelle modalità già indicate, si applica l'art. 55 del D.L.vo 151/2001.
16. Conseguentemente, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione Naspi, l'ente previdenziale dovrà corrispondere ad l'indennità richiesta con Parte_1
domanda amministrativa del 15.05.2023, nella misura di legge, oltre accessori e interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore “indeterminabile – complessità bassa”, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 ➢ accoglie il ricorso;
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione cd. “NASpI”; CP_
➢ condanna l' al pagamento dell'indennità, con decorrenza e nella misura di legge, oltre accessori e interessi di legge dal dovuto al saldo;
CP_
➢ condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquida in €
3.689,00, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. qualora dovuta e come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Chiara Federici, dichiaratasi antistataria.
Pisa, 21.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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