Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9927
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di prova scritta del credito

    La Corte ha ritenuto che la completa esecuzione delle opere contrattuali e aggiuntive sia provata dalla documentazione, inclusa la certificazione di regolare esecuzione della direzione lavori, e che il quantum delle opere aggiuntive sia stato determinato secondo tariffe concordate.

  • Rigettato
    Erroneità dell'importo ingiunto

    La Corte ha accertato la sussistenza di un saldo per le opere contrattuali e ha ritenuto fondato il diritto di credito per le opere aggiuntive, approvate dalla direzione lavori e dall'amministratore.

  • Rigettato
    Inadempimenti contrattuali dell'appaltatrice

    La Corte ha ritenuto provata la completa esecuzione delle opere contrattuali e aggiuntive. Ha accertato la responsabilità dell'appaltatrice solo per i vizi della copertura in resina del manto stradale, quantificando i costi di ripristino. Per gli altri vizi lamentati, ha escluso la responsabilità dell'appaltatrice.

  • Rigettato
    Sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.

    La Corte ha ritenuto la completa esecuzione delle opere e ha quantificato il saldo dovuto, tenendo conto dei costi per il ripristino dei vizi accertati.

  • Rigettato
    Opere extra contratto non autorizzate o parzialmente eseguite

    La Corte ha ritenuto le opere extra contratto necessarie, regolarmente autorizzate dalla direzione lavori e approvate dall'amministrazione condominiale, rientrando nell'ambito dell'art. 1661 c.c.

  • Rigettato
    Ritardo nella consegna delle opere

    La Corte ha escluso l'applicabilità della penale per ritardo, poiché le variazioni e le opere extra contratto hanno comportato una modifica consensuale del regolamento contrattuale, venendo meno l'efficacia del termine di consegna originariamente pattuito. Non è stato concordato un nuovo termine e l'onere di provare la colpa dell'appaltatore grava sul committente, prova non fornita.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per vizi

    La Corte ha accertato la responsabilità dell'appaltatrice solo per i vizi della copertura in resina del manto stradale, quantificando i costi di ripristino in euro 63.309,89. Per gli altri vizi lamentati, ha escluso la responsabilità dell'appaltatrice.

  • Accolto
    Corrispettivo per opere contrattuali e extra contratto

    La Corte ha accertato la sussistenza dell'obbligazione del committente di corrispondere all'appaltatore l'importo complessivo di euro 151.885,71, a titolo di saldo dell'ultima rata del contratto d'appalto e delle opere extra contrattuali eseguite.

  • Accolto
    Saldo a debito del committente

    La Corte ha condannato parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 88.575,82, oltre interessi legali, a titolo di differenza tra quanto ancora dovuto per le opere appaltate ed i costi quantificati per il ripristino di vizi e danni accertati dalla CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9927
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9927
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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