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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17686 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa AO CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17686/2023 promossa da
, (CF con il patrocinio dell'AVV. CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
OR (c.f. ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio del medesimo in Rozzano, via Togliatti n. 123 attore - opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell' AVV. CLAUDIO GILARDOTTI del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sesto San Giovanni, viale Casiraghi 34
convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente ed all'udienza del 02.07.2025 svoltasi con trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/05/2023, il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5272/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di euro 158.228,31, oltre interessi e spese legali, a titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti e opere extra contratto.
Nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, il ha preliminarmente contestato la Parte_1 mancanza di idonea prova scritta del credito azionato, evidenziando come parte opposta non avesse prodotto le scritture contabili in copia autentica, né le fatture in formato elettronico (XML) con attestazione dell'avvenuta trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI).
L'opponente ha altresì dedotto l'erroneità dell'importo richiesto in sede monitoria, in quanto comprensivo sia di attività asseritamente già saldate (“ripristino soffitto proprietà ”) Controparte_2 sia di opere da imputarsi a singoli condomini e non al Condominio nella sua interezza quali la
“predisposizione di linea impiantistica atta a consentire l'installazione di colonnine elettriche dottor
”. Controparte_3
Nel merito, il ha ricostruito i termini del rapporto contrattuale intercorso con Parte_1 [...]
precisando di aver affidato alla stessa, in virtù di contratto di appalto stipulato in data Controparte_1
26.07.2019, l'esecuzione di lavori diretti all'eliminazione di infiltrazioni in alcune unità immobiliari condominiali ed il ripristino delle parti comuni del per un corrispettivo complessivo “a Parte_1 corpo” pari ad euro 548.219,10 comprensivo di IVA.
Il contratto prevedeva un termine per l'esecuzione delle opere compreso tra il 30 luglio 2019 e il 30 aprile 2020, nonché l'applicazione di una penale per il ritardo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo per ciascun giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del totale.
In merito all'esecuzione del contratto l'opponente ha lamentato plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice ed in particolare: (i) il mancato completamento delle opere nei termini pattuiti (ii) la mancata prova della stipula della polizza assicurativa decennale postuma a copertura di eventuali vizi delle opere di impermeabilizzazione (iii) la presenza di vizi – denunciati con missiva del 19.12.2022
(doc. 14 parte opponente) – nelle opere con particolare riferimento alla realizzazione della finitura in resina del manto stradale del corsello condominiale;
al malfunzionamento delle sbarre di rallentamento, al malfunzionamento l'impianto di illuminazione condominiale ed alla presenza di infiltrazioni in alcune unità immobiliari al piano terra del complesso condominiale.
Alla luce di tali presunti inadempimenti, il ha riferito di aver sospeso il pagamento delle Parte_1 somme ancora dovute a saldo delle opere contrattuali ex art. 1460 c.c.
Con riferimento, invece, alle opere extra contratto oggetto della richiesta monitoria, l'opponente ha sostenuto che il relativo corrispettivo non fosse dovuto, trattandosi di interventi non autorizzati, già eseguiti in precedenza o – comunque – realizzati soltanto in parte.
Sulla base di tali assunti l'opponente ha chiesto in via preliminare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la chiamata in causa della direzione lavori, obbligata in solido con l'appaltatrice per i contestati inadempimenti contrattuali, e ha spiegato altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della penale contrattuale per il ritardo, determinata nella misura massima del 10% del corrispettivo
2 contrattuale pari ad euro 54.821,91 e per il risarcimento danni quantificati in euro 103.100,00 a titolo di costo per le opere necessarie ad emendare i vizi dovuti ai pretesi inadempimenti dell'appaltatrice.
Si è costituita in giudizio l'impresa con rituale deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta contestando integralmente le avversarie eccezioni e pretese.
Preliminarmente parte opposta, richiamato il ricorso monitorio, ha dedotto che il credito azionato del complessivo importo di euro 158.228,31 si riferiva a: (a) “intervento per perdita fioriera compiuto nella proprietà euro 6.342,60 (fattura n. 282/2021); (b) ultima rata, n. 36, a saldo delle CP_2 prestazioni contrattuali euro 15.228,31 (fattura n.251/22); (c) “saldo opere extra” euro 136.657,40.
Con particolare riferimento alle contestazioni della committente/opponente, parte opposta ha allegato la correttezza degli importi ingiunti e l'irrilevanza della mancata produzione delle scritture contabili autenticate.
Quanto alle varianti, addizioni ed opere extra-contratto l'opposta ha allegato che le stesse erano state regolarmente autorizzate dalla Direzione Lavori, nominata dalla committente, e approvate dalla stessa amministrazione condominiale, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti (docc. 2 e 3 parte opposta).
L'impresa appaltatrice ha prodotto, altresì, documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo in contraddittorio in data 05/11/2021 (doc. 30 parte opposta) ed il deposito della fine lavori in data
17/11/2021, nonché la certificazione dell'esecuzione a regola d'arte delle opere, sottoscritta dalla
Direzione Lavori, nelle persone degli ingegneri e in data 09/12/2021 (doc. 13 parte CP_4 CP_5 opposta).
Con riferimento alla polizza decennale postuma, la società ha documentato di aver Controparte_1 richiesto e ottenuto dal subappaltatore copia del relativo certificato assicurativo, a copertura di eventuali vizi nelle opere di impermeabilizzazione, adempiendo così – secondo la propria prospettazione – agli obblighi contrattualmente previsti.
Quanto ai vizi lamentati dall'opponente, ha ribadito che il certificato di regolare Controparte_1 esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori escludeva la presenza di difformità o irregolarità, fatta eccezione per un'unica criticità riscontrata nella copertura in resina del manto stradale del corsello condominiale.
Tale vizio era stato riconosciuto dalla stessa impresa appaltatrice, la quale si era resa disponibile ad eseguire i necessari interventi di ripristino in garanzia, tanto è vero che le parti avevano ne concordato la realizzazione per il mese di agosto 2022 successivamente posticipato a settembre a causa delle elevate temperature estive.
3 Tuttavia, ha eccepito l'impossibilità di procedere all'intervento di ripristino in Controparte_1 quanto il Condominio, a seguito delle legittime richieste di pagamento del saldo delle opere contrattuali ed extra contratto, l'avrebbe unilateralmente estromessa dal cantiere, impedendole così di adempiere all'obbligazione di garanzia.
In relazione ai ritardi nella consegna dell'opera e alla relativa domanda riconvenzionale di pagamento della penale contrattuale, l'opposta ha contestato tanto la sussistenza del ritardo quanto la sua imputabilità, evidenziando che la proroga dei termini di consegna era stata resa necessaria da fattori esterni ed imprevedibili, quali le restrizioni imposte dalla nota emergenza pandemica da COVID-19, nonché dalla necessità di realizzare varianti in corso d'opera e numerose lavorazioni non previste nel contratto originario.
A riprova della natura concordata di tali dilazioni, la società ha rilevato come né il né la Parte_1
Direzione Lavori hanno mai formalmente contestato ritardi durante l'esecuzione dei lavori, almeno fino all'insorgere della presente controversia.
Ha contestato inoltre il criterio di calcolo della penale applicato dall'opponente, in quanto riferito all'intero importo contrattuale comprensivo di IVA.
Infine, la società ha dedotto che tra le parti vi sia stata, dopo la notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, una trattativa ed un principio di accordo per la definizione bonaria del contenzioso, con proposta di pagamento da parte del della somma di euro 120.000,00. Parte_1
Accordo che, tuttavia, non sarebbe giunto a buon fine per esclusiva responsabilità della parte opponente.
Sulla base delle circostanze esposte, l'opposta ha chiesto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal ovvero – in via Parte_1 subordinata – la condanna dello stesso al pagamento di un importo ritenuto di giustizia a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.
*****
Verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza del 21/11/2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la medesima ordinanza, veniva altresì rigettata la richiesta di chiamata del terzo, in ragione della genericità delle allegazioni poste a fondamento della relativa istanza e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 15.2.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie orali formulate dalle parti, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con nomina dell 'Ing. quale consulente. Persona_1
4 Espletate le operazioni peritali e depositate le osservazioni delle parti, con ordinanza del 18.12.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.06.2025.
All'udienza predetta, le parti precisavano le conclusioni come da fogli separati depositati telematicamente. La Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva infine la causa in decisione.
*****
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nella misura che di seguito si illustrano.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa risulta, in primo luogo, non contestata la completa esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto del 26.07.2019.
Circostanza, difatti, confermata dalla stessa committente e dalla Direzione Lavori nella corrispondenza agli atti dalla quale emerge altresì che l'opponente si era impegnata a versare il saldo del corrispettivo contrattuale.
Risulta, dunque, palesemente smentita dal verbale di sopralluogo del 05.11.2021 (doc. 11 parte opponente, doc. 30 parte opposta), dalla comunicazione di fine lavori trasmessa al Comune di Assago che attesta la fine dei lavori in data 08.11.2019 (doc. 17 opposta), dalla certificazione di regolare esecuzione delle opere della direzione lavori (doc. 13 opposta) la generica contestazione del circa il mancato completamento delle opere da parte dell'appaltatrice non Parte_1 avrebbe terminato le opere contrattuali che risultano, di contro, regolarmente ultimate e consegnate.
È altresì dimostrata dalla corrispondenza versata agli atti e dalle allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esistenza di un saldo per le opere contrattuali pari ad euro 15.228,31 (fattura n.251/22) (doc. 7 fascicolo monitorio) che la stessa opponente ha allegato di non avere pagato in ragione dell'asserita presenza di vizi nell'opera con ai sensi dell'art. 1460 c.c..
La documentazione versata in atti, inoltre, fornisce elementi idonei per ritenere la fondatezza del diritto di credito di parte opposta in relazione al corrispettivo richiesto per le opere aggiuntive, pure oggetto della pretesa azionata in sede monitoria.
Risulta, infatti, dagli atti che le variazioni al progetto iniziale e le opere extra contratto realizzate si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e sono state, proprio in quanto necessarie, approvate dalla Direzione Lavori in accordo con l'amministratore del opponente, così Parte_1 essendo suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1661 c.c. che postula il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le opere aggiuntive, anche nel caso in cui il prezzo delle opere era stato pattuito globalmente.
5 Come noto, infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 c. c. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 c. c. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n.
21823/2024).
A tal proposito, pertanto, ritiene chi scrive non potersi non valorizzare sia quanto emerge dai documenti sopra menzionati, i quali fanno riferimento appunto, anche alla regolare e completa esecuzione delle opere aggiuntive, sia, più nello specifico, alla corrispondenza della direzione lavori del
07.07.2022 (doc. 2 opposta) che conferma le ragioni di natura tecnica che hanno determinato la necessità di tali opere aggiuntive, sia, ancora il consuntivo finale dei lavori sottoscritto per approvazione dalla medesima direzione lavori (doc. 3 parte opposta, doc. 12 parte opponente) e, da ultimo, l'elenco analitico delle opere aggiuntive a firma della direzione lavori (doc. 14 parte opposta).
Sul punto, si richiama inoltre il certificato di regolare esecuzione datato 9.12.2021 (doc. 13 di parte opposta) nel quale si dà atto, nelle premesse, che a seguito dell'ispezione dei luoghi effettuata in data
5.11.2021 in concerto con l'Amministratore condominiale e il responsabile dell'impresa
[...]
è stato constatato che le opere appaltate a consistenti nella CP_1 Controparte_1 manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, delle aree private dei civ. 10, 12, 18 per eliminazione infiltrazioni acqua, rifacimento della pavimentazione delle rampe salita e discesa al piano primo con cavi scaldanti e “con esse anche le variazioni resesi necessarie o espressamente richieste dal Committente in corso d'opera”, sono state realizzate secondo la regola dell'arte e ultimate in ogni loro parte (con l'eccezione di parte della finitura in resina della pavimentazione della strada privata sopraelevata per la quale è stato seduta stante confermato dall'Impresa appaltatrice l'intervento di ripristino in garanzia già comunicato via e-mail il 28 ottobre 2021).
Verificata la completa realizzazione delle opere contrattuali e di quelle aggiuntive – da ritenersi regolarmente autorizzate dalla committenza – e ferma la mancata contestazione sul quantum di tali opere, determinato secondo tariffe concordate tra le parti, per l'accertamento dei vizi lamentati dalla committente appare opportuno riportare quanto emerge dall'elaborato peritale.
Orbene, sul punto la relazione di CTU redatta dall'ing. – pienamente condivisibile in quanto Per_1 apparentemente immune da vizi di ordine logico e metodologico – chiara nell'attribuire a
[...] la responsabilità per i vizi della sola copertura in resina del manto stradale del corsello CP_1 condominiale del primo piano che presenta “fessurazioni e distacchi in ampie porzioni della
6 pavimentazione della strada interna al primo piano causate dalla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa”.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato ha accertato che l 'ammontare delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei riscontrati vizi della pavimentazione in resina della strada al primo piano è di euro
63,309,8 comprensivo di spese tecniche e iva (si veda par. 5 pag. 36 relazione CTU).
Gli esiti dell'accertamento tecnico peritale d'ufficio consentono invece chiaramente di escludere la responsabilità dell'odierna opposta per gli ulteriori vizi lamentati dal . Parte_1
Segnatamente, quanto ai presunti vizi afferenti alle sbarre di rallentamento, l'impianto di illuminazione e le catene di verifiche accessi il Consulente d'ufficio, all'esito delle operazioni peritali “non ha riscontrato il lamentato mal funzionamento delle sbarre di rallentamento, dell'impianto di illuminazione condominiale e delle catene di verifica accessi, malfunzionamenti peraltro non riportati neanche nel certificato di regolare esecuzione lavori emesso dalla Direzione lavori il 9 dicembre 2021.
Quanto, infine, ai lamentati vizi alle opere di impermeabilizzazione a causa dei quali si sarebbero verificate numerose infiltrazioni in diverse unità immobiliari condominiali il CTU ha accertato che:
“La localizzazione e la conformazione delle tracce di infiltrazione dei punti rilevati non consentono di dare conferma all'ipotesi di infiltrazioni conseguente ai lavori eseguiti dall'Appaltatore, peraltro, emendabili con l'impiego di una squadra di due addetti edili per circa due-tre settimane e relativo materiale. Sono molteplici le possibili cause delle infiltrazioni nelle suddette unità immobiliari quali inadeguatezza delle opere appaltate, perdite da condotti o da giunti strutturali, infiltrazioni da zone non oggetto di intervento, inadeguatezza delle manutenzioni dei fabbricati, ecc. e dato atto della sussistenza del certificato emesso dalla Direzione lavori incaricata dal che sancisce la Parte_1 regolare esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'opposta, allo stato attuale lo scrivente
Ctu ritiene che non sussistano i presupposti per ricondurre la causa delle infiltrazioni ai lavori eseguiti da . Controparte_1
Chiarito quanto sopra in ordine ai vizi lamentati dal occorre ora esaminare la Parte_1 richiesta del stesso avente ad oggetto l'applicazione della penale contrattuale per l'asserito Parte_1 ritardo nella consegna delle opere.
Sul punto, è a dirsi che il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva quale termine di ultimazione dei lavori la data del 20 aprile 2020 ed una penale per il ritardo determinata nella misura del 0,5 per mille del complessivo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere.
È però, documentato, come rilevato sopra, che, in corso di esecuzione, sono state autorizzate ed eseguite diverse importanti variazioni e opere extra che si sono rese necessarie per la corretta
7 realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto e che si sono protratte quantomeno sino a luglio del 2021 (si vedano in tal senso le date di esecuzione delle opere extra riportate nel consuntivo finale approvato dalla Direzione Lavori) e che, in seguito, alcuna contestazione o riserva è stata sollevata in sede di fine dei lavori.
Tale quadro fattuale impone di valutare se la penale per ritardo prevista contrattualmente possa ritenersi ancora operante rispetto al differimento dei tempi così maturato.
Sul punto, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza la richiesta di varianti o opere ulteriori di notevole entità da parte del committente comporta la modifica consensuale del regolamento contrattuale, determinando il venir meno dell'efficacia del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, salvo che le parti non abbiano concordato un nuovo termine.
In mancanza di un tale nuovo termine, spetta al committente, che intenda agire per il risarcimento del danno da ritardo o invocare la penale, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez.
II, 2 aprile 2019, n. 9152; Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21515 Cass. n. 20484 del 2011; conf.
Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986).
In particolare, la Corte ha precisato che:
“La richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. 21515/2019, cit.).
E ancora, con particolare riferimento all'alterazione del cronoprogramma originario:
Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno.
Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite.
(Cass. civ., sez. II, ord. n. 8405/2019)
Ciò premesso nella fattispecie che ci occupa è emerso con chiarezza che:
- a fronte di specifiche ragioni tecniche evidenziate dalla stessa direzione lavori è sorta la necessità di variare il progetto originario e di eseguire opere extra contratto (si veda doc. 2 parte opposta, corrispondenza della DL che opera una ricognizione dei motivi che hanno portato alla necessità delle opere extra contratto);
8 - tali opere aggiuntive sono state autorizzate dalla committente e dalla direzione lavori come già argomentato e comprovato dai documenti prodotti dalle parti;
- esse hanno comportato una rilevante estensione temporale dei lavori, ben oltre il termine inizialmente pattuito;
- non è stato concordato un nuovo termine di ultimazione, né vi sono atti che lo fissino espressamente;
- la committente non ha formulato alcuna riserva o contestazione formale sugli asseriti ritardi in corso d'opera né in occasione della fine lavori e della certificazione di regolare esecuzione delle opere né ancora con la contestazione dei vizi (doc. 14 parte opponente).
Ritiene chi giudica, pertanto, che nel caso di specie debba escludersi l'applicabilità della penale per ritardo invocata dalla committente.
Giova evidenziare che, sotto il profilo tecnico, anche il consulente tecnico d'ufficio ha escluso qualsiasi ritardo nell'esecuzione delle opere contrattuali valorizzando ulteriori circostanze meritevoli di apprezzamento e condivisione da parte di questa Giudice quali:
- l'insorgenza dell'emergenza pandemica Covid-19 con conseguenti sospensioni delle attività e la difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
- l'esigenza dei condomini di accedere alle proprie unità lavorative attraverso le rampe e la strada carrabile al primo che possono aver condizionato l'organizzazione dei lavori;
- la previsione del contratto d'appalto a mente della quale nel conteggio del temine dei lavori non si devono computare le giornate nelle quali le condizioni atmosferiche non lo permettano.
Tutte, indubbiamente, circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e del quadro probatorio acquisito, la clausola penale originariamente prevista non può ritenersi operante, per difetto di uno dei suoi presupposti oggettivi (persistenza del termine contrattuale), e in assenza della prova che il ritardo sia imputabile a colpa dell 'appaltatore, prova che grava sul committente e che nel caso di specie non risulta fornita.
Da quanto sopra deriva, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale della parte opponente diretta ad ottenere il pagamento della penale in parola.
Definite le superiori questioni, in ordine alle reciproche pretese delle parti, può dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligazione, in capo alla committente, odierna opponente, di corrispondere all'appaltatore l'importo complessivo di euro 151.885,71, a titolo di saldo Controparte_1 dell'ultima rata del contratto d'appalto e delle opere extra contrattuali eseguite. Al contempo, è stato rilevato che l'appaltatore debba riconoscere al committente l'importo di euro 63.309,89, a Parte_1 titolo di costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati nella pavimentazione in resina della strada
9 al primo piano, comprensivi di spese tecniche e IVA. Ne consegue un saldo a debito del Parte_1
nei confronti di pari a euro 88.575,82.
[...] Controparte_1
Tanto precisato, per le ragioni di cui sopra, il decreto ingiuntivo n. 5272/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023 deve essere revocato, con condanna di parte opponente al pagamento della differenza tra quanto ancora dovuto per le opere realizzate dall'opposta così come sopra accertate e i costi necessari per il ripristino dei vizi accertati e descritti nella consulenza tecnica d'ufficio.
Le eccezioni relativi ai vizi propri della domanda monitoria svolte da parte opponente in via preliminare restano assorbite dalla decisione nel merito della pretesa creditoria della parte opposta all'esito del presente giudizio di cognizione piena.
Quanto al regolamento delle spese, in ragione della parziale soccombenza e tenuto conto degli esiti peritali e del comportamento processuale delle parti si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di due terzi ponendo a carico dell'opponente il residuo terzo valorizzando in particolare la circostanza che l'opponente ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal consulente tecnico d'ufficio, mentre la parte opposta aveva, invece, aderito.
Le spese complessive di lite sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta, in euro 14.100,00 oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura di legge;
conseguentemente, operata la compensazione dei due terzi, l'opponente deve essere condannata a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 4,700,00 oltre accessori di legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 70% a carico dell'opponente e del 30% a carico dell'opposta, avuto riguardo all'esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5272/2023 R.G. n.
6724/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023;
1. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...] al pagamento della somma di euro 88.575,82, oltre interessi legali, Controparte_1 comprensiva di IVA a titolo di differenza tra quanto ancora dovuto per le opere appaltate ed i costi quantificati per il ripristino di vizi e danni accertati dalla CTU;
10
2. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto del
05.12.2024, nella misura del 70% a carico di e nella misura del 30% a Parte_1 carico di Controparte_1
- condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta un terzo delle spese di lite, pari all'importo – già applicata la compensazione – di euro 4,700,00 oltre accessori di legge, compensando le spese per i restanti due terzi.
Milano, 19.12.2025
La Giudice
AO CO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa AO CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17686/2023 promossa da
, (CF con il patrocinio dell'AVV. CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
OR (c.f. ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio del medesimo in Rozzano, via Togliatti n. 123 attore - opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell' AVV. CLAUDIO GILARDOTTI del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sesto San Giovanni, viale Casiraghi 34
convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente ed all'udienza del 02.07.2025 svoltasi con trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/05/2023, il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5272/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di euro 158.228,31, oltre interessi e spese legali, a titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti e opere extra contratto.
Nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, il ha preliminarmente contestato la Parte_1 mancanza di idonea prova scritta del credito azionato, evidenziando come parte opposta non avesse prodotto le scritture contabili in copia autentica, né le fatture in formato elettronico (XML) con attestazione dell'avvenuta trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI).
L'opponente ha altresì dedotto l'erroneità dell'importo richiesto in sede monitoria, in quanto comprensivo sia di attività asseritamente già saldate (“ripristino soffitto proprietà ”) Controparte_2 sia di opere da imputarsi a singoli condomini e non al Condominio nella sua interezza quali la
“predisposizione di linea impiantistica atta a consentire l'installazione di colonnine elettriche dottor
”. Controparte_3
Nel merito, il ha ricostruito i termini del rapporto contrattuale intercorso con Parte_1 [...]
precisando di aver affidato alla stessa, in virtù di contratto di appalto stipulato in data Controparte_1
26.07.2019, l'esecuzione di lavori diretti all'eliminazione di infiltrazioni in alcune unità immobiliari condominiali ed il ripristino delle parti comuni del per un corrispettivo complessivo “a Parte_1 corpo” pari ad euro 548.219,10 comprensivo di IVA.
Il contratto prevedeva un termine per l'esecuzione delle opere compreso tra il 30 luglio 2019 e il 30 aprile 2020, nonché l'applicazione di una penale per il ritardo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo per ciascun giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del totale.
In merito all'esecuzione del contratto l'opponente ha lamentato plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice ed in particolare: (i) il mancato completamento delle opere nei termini pattuiti (ii) la mancata prova della stipula della polizza assicurativa decennale postuma a copertura di eventuali vizi delle opere di impermeabilizzazione (iii) la presenza di vizi – denunciati con missiva del 19.12.2022
(doc. 14 parte opponente) – nelle opere con particolare riferimento alla realizzazione della finitura in resina del manto stradale del corsello condominiale;
al malfunzionamento delle sbarre di rallentamento, al malfunzionamento l'impianto di illuminazione condominiale ed alla presenza di infiltrazioni in alcune unità immobiliari al piano terra del complesso condominiale.
Alla luce di tali presunti inadempimenti, il ha riferito di aver sospeso il pagamento delle Parte_1 somme ancora dovute a saldo delle opere contrattuali ex art. 1460 c.c.
Con riferimento, invece, alle opere extra contratto oggetto della richiesta monitoria, l'opponente ha sostenuto che il relativo corrispettivo non fosse dovuto, trattandosi di interventi non autorizzati, già eseguiti in precedenza o – comunque – realizzati soltanto in parte.
Sulla base di tali assunti l'opponente ha chiesto in via preliminare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la chiamata in causa della direzione lavori, obbligata in solido con l'appaltatrice per i contestati inadempimenti contrattuali, e ha spiegato altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della penale contrattuale per il ritardo, determinata nella misura massima del 10% del corrispettivo
2 contrattuale pari ad euro 54.821,91 e per il risarcimento danni quantificati in euro 103.100,00 a titolo di costo per le opere necessarie ad emendare i vizi dovuti ai pretesi inadempimenti dell'appaltatrice.
Si è costituita in giudizio l'impresa con rituale deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta contestando integralmente le avversarie eccezioni e pretese.
Preliminarmente parte opposta, richiamato il ricorso monitorio, ha dedotto che il credito azionato del complessivo importo di euro 158.228,31 si riferiva a: (a) “intervento per perdita fioriera compiuto nella proprietà euro 6.342,60 (fattura n. 282/2021); (b) ultima rata, n. 36, a saldo delle CP_2 prestazioni contrattuali euro 15.228,31 (fattura n.251/22); (c) “saldo opere extra” euro 136.657,40.
Con particolare riferimento alle contestazioni della committente/opponente, parte opposta ha allegato la correttezza degli importi ingiunti e l'irrilevanza della mancata produzione delle scritture contabili autenticate.
Quanto alle varianti, addizioni ed opere extra-contratto l'opposta ha allegato che le stesse erano state regolarmente autorizzate dalla Direzione Lavori, nominata dalla committente, e approvate dalla stessa amministrazione condominiale, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti (docc. 2 e 3 parte opposta).
L'impresa appaltatrice ha prodotto, altresì, documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo in contraddittorio in data 05/11/2021 (doc. 30 parte opposta) ed il deposito della fine lavori in data
17/11/2021, nonché la certificazione dell'esecuzione a regola d'arte delle opere, sottoscritta dalla
Direzione Lavori, nelle persone degli ingegneri e in data 09/12/2021 (doc. 13 parte CP_4 CP_5 opposta).
Con riferimento alla polizza decennale postuma, la società ha documentato di aver Controparte_1 richiesto e ottenuto dal subappaltatore copia del relativo certificato assicurativo, a copertura di eventuali vizi nelle opere di impermeabilizzazione, adempiendo così – secondo la propria prospettazione – agli obblighi contrattualmente previsti.
Quanto ai vizi lamentati dall'opponente, ha ribadito che il certificato di regolare Controparte_1 esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori escludeva la presenza di difformità o irregolarità, fatta eccezione per un'unica criticità riscontrata nella copertura in resina del manto stradale del corsello condominiale.
Tale vizio era stato riconosciuto dalla stessa impresa appaltatrice, la quale si era resa disponibile ad eseguire i necessari interventi di ripristino in garanzia, tanto è vero che le parti avevano ne concordato la realizzazione per il mese di agosto 2022 successivamente posticipato a settembre a causa delle elevate temperature estive.
3 Tuttavia, ha eccepito l'impossibilità di procedere all'intervento di ripristino in Controparte_1 quanto il Condominio, a seguito delle legittime richieste di pagamento del saldo delle opere contrattuali ed extra contratto, l'avrebbe unilateralmente estromessa dal cantiere, impedendole così di adempiere all'obbligazione di garanzia.
In relazione ai ritardi nella consegna dell'opera e alla relativa domanda riconvenzionale di pagamento della penale contrattuale, l'opposta ha contestato tanto la sussistenza del ritardo quanto la sua imputabilità, evidenziando che la proroga dei termini di consegna era stata resa necessaria da fattori esterni ed imprevedibili, quali le restrizioni imposte dalla nota emergenza pandemica da COVID-19, nonché dalla necessità di realizzare varianti in corso d'opera e numerose lavorazioni non previste nel contratto originario.
A riprova della natura concordata di tali dilazioni, la società ha rilevato come né il né la Parte_1
Direzione Lavori hanno mai formalmente contestato ritardi durante l'esecuzione dei lavori, almeno fino all'insorgere della presente controversia.
Ha contestato inoltre il criterio di calcolo della penale applicato dall'opponente, in quanto riferito all'intero importo contrattuale comprensivo di IVA.
Infine, la società ha dedotto che tra le parti vi sia stata, dopo la notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, una trattativa ed un principio di accordo per la definizione bonaria del contenzioso, con proposta di pagamento da parte del della somma di euro 120.000,00. Parte_1
Accordo che, tuttavia, non sarebbe giunto a buon fine per esclusiva responsabilità della parte opponente.
Sulla base delle circostanze esposte, l'opposta ha chiesto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal ovvero – in via Parte_1 subordinata – la condanna dello stesso al pagamento di un importo ritenuto di giustizia a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.
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Verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza del 21/11/2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la medesima ordinanza, veniva altresì rigettata la richiesta di chiamata del terzo, in ragione della genericità delle allegazioni poste a fondamento della relativa istanza e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 15.2.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie orali formulate dalle parti, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con nomina dell 'Ing. quale consulente. Persona_1
4 Espletate le operazioni peritali e depositate le osservazioni delle parti, con ordinanza del 18.12.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.06.2025.
All'udienza predetta, le parti precisavano le conclusioni come da fogli separati depositati telematicamente. La Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva infine la causa in decisione.
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L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nella misura che di seguito si illustrano.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa risulta, in primo luogo, non contestata la completa esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto del 26.07.2019.
Circostanza, difatti, confermata dalla stessa committente e dalla Direzione Lavori nella corrispondenza agli atti dalla quale emerge altresì che l'opponente si era impegnata a versare il saldo del corrispettivo contrattuale.
Risulta, dunque, palesemente smentita dal verbale di sopralluogo del 05.11.2021 (doc. 11 parte opponente, doc. 30 parte opposta), dalla comunicazione di fine lavori trasmessa al Comune di Assago che attesta la fine dei lavori in data 08.11.2019 (doc. 17 opposta), dalla certificazione di regolare esecuzione delle opere della direzione lavori (doc. 13 opposta) la generica contestazione del circa il mancato completamento delle opere da parte dell'appaltatrice non Parte_1 avrebbe terminato le opere contrattuali che risultano, di contro, regolarmente ultimate e consegnate.
È altresì dimostrata dalla corrispondenza versata agli atti e dalle allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esistenza di un saldo per le opere contrattuali pari ad euro 15.228,31 (fattura n.251/22) (doc. 7 fascicolo monitorio) che la stessa opponente ha allegato di non avere pagato in ragione dell'asserita presenza di vizi nell'opera con ai sensi dell'art. 1460 c.c..
La documentazione versata in atti, inoltre, fornisce elementi idonei per ritenere la fondatezza del diritto di credito di parte opposta in relazione al corrispettivo richiesto per le opere aggiuntive, pure oggetto della pretesa azionata in sede monitoria.
Risulta, infatti, dagli atti che le variazioni al progetto iniziale e le opere extra contratto realizzate si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e sono state, proprio in quanto necessarie, approvate dalla Direzione Lavori in accordo con l'amministratore del opponente, così Parte_1 essendo suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1661 c.c. che postula il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le opere aggiuntive, anche nel caso in cui il prezzo delle opere era stato pattuito globalmente.
5 Come noto, infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 c. c. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 c. c. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n.
21823/2024).
A tal proposito, pertanto, ritiene chi scrive non potersi non valorizzare sia quanto emerge dai documenti sopra menzionati, i quali fanno riferimento appunto, anche alla regolare e completa esecuzione delle opere aggiuntive, sia, più nello specifico, alla corrispondenza della direzione lavori del
07.07.2022 (doc. 2 opposta) che conferma le ragioni di natura tecnica che hanno determinato la necessità di tali opere aggiuntive, sia, ancora il consuntivo finale dei lavori sottoscritto per approvazione dalla medesima direzione lavori (doc. 3 parte opposta, doc. 12 parte opponente) e, da ultimo, l'elenco analitico delle opere aggiuntive a firma della direzione lavori (doc. 14 parte opposta).
Sul punto, si richiama inoltre il certificato di regolare esecuzione datato 9.12.2021 (doc. 13 di parte opposta) nel quale si dà atto, nelle premesse, che a seguito dell'ispezione dei luoghi effettuata in data
5.11.2021 in concerto con l'Amministratore condominiale e il responsabile dell'impresa
[...]
è stato constatato che le opere appaltate a consistenti nella CP_1 Controparte_1 manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, delle aree private dei civ. 10, 12, 18 per eliminazione infiltrazioni acqua, rifacimento della pavimentazione delle rampe salita e discesa al piano primo con cavi scaldanti e “con esse anche le variazioni resesi necessarie o espressamente richieste dal Committente in corso d'opera”, sono state realizzate secondo la regola dell'arte e ultimate in ogni loro parte (con l'eccezione di parte della finitura in resina della pavimentazione della strada privata sopraelevata per la quale è stato seduta stante confermato dall'Impresa appaltatrice l'intervento di ripristino in garanzia già comunicato via e-mail il 28 ottobre 2021).
Verificata la completa realizzazione delle opere contrattuali e di quelle aggiuntive – da ritenersi regolarmente autorizzate dalla committenza – e ferma la mancata contestazione sul quantum di tali opere, determinato secondo tariffe concordate tra le parti, per l'accertamento dei vizi lamentati dalla committente appare opportuno riportare quanto emerge dall'elaborato peritale.
Orbene, sul punto la relazione di CTU redatta dall'ing. – pienamente condivisibile in quanto Per_1 apparentemente immune da vizi di ordine logico e metodologico – chiara nell'attribuire a
[...] la responsabilità per i vizi della sola copertura in resina del manto stradale del corsello CP_1 condominiale del primo piano che presenta “fessurazioni e distacchi in ampie porzioni della
6 pavimentazione della strada interna al primo piano causate dalla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa”.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato ha accertato che l 'ammontare delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei riscontrati vizi della pavimentazione in resina della strada al primo piano è di euro
63,309,8 comprensivo di spese tecniche e iva (si veda par. 5 pag. 36 relazione CTU).
Gli esiti dell'accertamento tecnico peritale d'ufficio consentono invece chiaramente di escludere la responsabilità dell'odierna opposta per gli ulteriori vizi lamentati dal . Parte_1
Segnatamente, quanto ai presunti vizi afferenti alle sbarre di rallentamento, l'impianto di illuminazione e le catene di verifiche accessi il Consulente d'ufficio, all'esito delle operazioni peritali “non ha riscontrato il lamentato mal funzionamento delle sbarre di rallentamento, dell'impianto di illuminazione condominiale e delle catene di verifica accessi, malfunzionamenti peraltro non riportati neanche nel certificato di regolare esecuzione lavori emesso dalla Direzione lavori il 9 dicembre 2021.
Quanto, infine, ai lamentati vizi alle opere di impermeabilizzazione a causa dei quali si sarebbero verificate numerose infiltrazioni in diverse unità immobiliari condominiali il CTU ha accertato che:
“La localizzazione e la conformazione delle tracce di infiltrazione dei punti rilevati non consentono di dare conferma all'ipotesi di infiltrazioni conseguente ai lavori eseguiti dall'Appaltatore, peraltro, emendabili con l'impiego di una squadra di due addetti edili per circa due-tre settimane e relativo materiale. Sono molteplici le possibili cause delle infiltrazioni nelle suddette unità immobiliari quali inadeguatezza delle opere appaltate, perdite da condotti o da giunti strutturali, infiltrazioni da zone non oggetto di intervento, inadeguatezza delle manutenzioni dei fabbricati, ecc. e dato atto della sussistenza del certificato emesso dalla Direzione lavori incaricata dal che sancisce la Parte_1 regolare esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'opposta, allo stato attuale lo scrivente
Ctu ritiene che non sussistano i presupposti per ricondurre la causa delle infiltrazioni ai lavori eseguiti da . Controparte_1
Chiarito quanto sopra in ordine ai vizi lamentati dal occorre ora esaminare la Parte_1 richiesta del stesso avente ad oggetto l'applicazione della penale contrattuale per l'asserito Parte_1 ritardo nella consegna delle opere.
Sul punto, è a dirsi che il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva quale termine di ultimazione dei lavori la data del 20 aprile 2020 ed una penale per il ritardo determinata nella misura del 0,5 per mille del complessivo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere.
È però, documentato, come rilevato sopra, che, in corso di esecuzione, sono state autorizzate ed eseguite diverse importanti variazioni e opere extra che si sono rese necessarie per la corretta
7 realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto e che si sono protratte quantomeno sino a luglio del 2021 (si vedano in tal senso le date di esecuzione delle opere extra riportate nel consuntivo finale approvato dalla Direzione Lavori) e che, in seguito, alcuna contestazione o riserva è stata sollevata in sede di fine dei lavori.
Tale quadro fattuale impone di valutare se la penale per ritardo prevista contrattualmente possa ritenersi ancora operante rispetto al differimento dei tempi così maturato.
Sul punto, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza la richiesta di varianti o opere ulteriori di notevole entità da parte del committente comporta la modifica consensuale del regolamento contrattuale, determinando il venir meno dell'efficacia del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, salvo che le parti non abbiano concordato un nuovo termine.
In mancanza di un tale nuovo termine, spetta al committente, che intenda agire per il risarcimento del danno da ritardo o invocare la penale, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez.
II, 2 aprile 2019, n. 9152; Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21515 Cass. n. 20484 del 2011; conf.
Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986).
In particolare, la Corte ha precisato che:
“La richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. 21515/2019, cit.).
E ancora, con particolare riferimento all'alterazione del cronoprogramma originario:
Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno.
Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite.
(Cass. civ., sez. II, ord. n. 8405/2019)
Ciò premesso nella fattispecie che ci occupa è emerso con chiarezza che:
- a fronte di specifiche ragioni tecniche evidenziate dalla stessa direzione lavori è sorta la necessità di variare il progetto originario e di eseguire opere extra contratto (si veda doc. 2 parte opposta, corrispondenza della DL che opera una ricognizione dei motivi che hanno portato alla necessità delle opere extra contratto);
8 - tali opere aggiuntive sono state autorizzate dalla committente e dalla direzione lavori come già argomentato e comprovato dai documenti prodotti dalle parti;
- esse hanno comportato una rilevante estensione temporale dei lavori, ben oltre il termine inizialmente pattuito;
- non è stato concordato un nuovo termine di ultimazione, né vi sono atti che lo fissino espressamente;
- la committente non ha formulato alcuna riserva o contestazione formale sugli asseriti ritardi in corso d'opera né in occasione della fine lavori e della certificazione di regolare esecuzione delle opere né ancora con la contestazione dei vizi (doc. 14 parte opponente).
Ritiene chi giudica, pertanto, che nel caso di specie debba escludersi l'applicabilità della penale per ritardo invocata dalla committente.
Giova evidenziare che, sotto il profilo tecnico, anche il consulente tecnico d'ufficio ha escluso qualsiasi ritardo nell'esecuzione delle opere contrattuali valorizzando ulteriori circostanze meritevoli di apprezzamento e condivisione da parte di questa Giudice quali:
- l'insorgenza dell'emergenza pandemica Covid-19 con conseguenti sospensioni delle attività e la difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
- l'esigenza dei condomini di accedere alle proprie unità lavorative attraverso le rampe e la strada carrabile al primo che possono aver condizionato l'organizzazione dei lavori;
- la previsione del contratto d'appalto a mente della quale nel conteggio del temine dei lavori non si devono computare le giornate nelle quali le condizioni atmosferiche non lo permettano.
Tutte, indubbiamente, circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e del quadro probatorio acquisito, la clausola penale originariamente prevista non può ritenersi operante, per difetto di uno dei suoi presupposti oggettivi (persistenza del termine contrattuale), e in assenza della prova che il ritardo sia imputabile a colpa dell 'appaltatore, prova che grava sul committente e che nel caso di specie non risulta fornita.
Da quanto sopra deriva, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale della parte opponente diretta ad ottenere il pagamento della penale in parola.
Definite le superiori questioni, in ordine alle reciproche pretese delle parti, può dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligazione, in capo alla committente, odierna opponente, di corrispondere all'appaltatore l'importo complessivo di euro 151.885,71, a titolo di saldo Controparte_1 dell'ultima rata del contratto d'appalto e delle opere extra contrattuali eseguite. Al contempo, è stato rilevato che l'appaltatore debba riconoscere al committente l'importo di euro 63.309,89, a Parte_1 titolo di costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati nella pavimentazione in resina della strada
9 al primo piano, comprensivi di spese tecniche e IVA. Ne consegue un saldo a debito del Parte_1
nei confronti di pari a euro 88.575,82.
[...] Controparte_1
Tanto precisato, per le ragioni di cui sopra, il decreto ingiuntivo n. 5272/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023 deve essere revocato, con condanna di parte opponente al pagamento della differenza tra quanto ancora dovuto per le opere realizzate dall'opposta così come sopra accertate e i costi necessari per il ripristino dei vizi accertati e descritti nella consulenza tecnica d'ufficio.
Le eccezioni relativi ai vizi propri della domanda monitoria svolte da parte opponente in via preliminare restano assorbite dalla decisione nel merito della pretesa creditoria della parte opposta all'esito del presente giudizio di cognizione piena.
Quanto al regolamento delle spese, in ragione della parziale soccombenza e tenuto conto degli esiti peritali e del comportamento processuale delle parti si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di due terzi ponendo a carico dell'opponente il residuo terzo valorizzando in particolare la circostanza che l'opponente ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal consulente tecnico d'ufficio, mentre la parte opposta aveva, invece, aderito.
Le spese complessive di lite sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta, in euro 14.100,00 oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura di legge;
conseguentemente, operata la compensazione dei due terzi, l'opponente deve essere condannata a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 4,700,00 oltre accessori di legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 70% a carico dell'opponente e del 30% a carico dell'opposta, avuto riguardo all'esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti.
P. Q. M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5272/2023 R.G. n.
6724/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23/03/2023 e notificato il successivo 24/03/2023;
1. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...] al pagamento della somma di euro 88.575,82, oltre interessi legali, Controparte_1 comprensiva di IVA a titolo di differenza tra quanto ancora dovuto per le opere appaltate ed i costi quantificati per il ripristino di vizi e danni accertati dalla CTU;
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2. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto del
05.12.2024, nella misura del 70% a carico di e nella misura del 30% a Parte_1 carico di Controparte_1
- condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta un terzo delle spese di lite, pari all'importo – già applicata la compensazione – di euro 4,700,00 oltre accessori di legge, compensando le spese per i restanti due terzi.
Milano, 19.12.2025
La Giudice
AO CO
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