Art. 4.
Il numero dei vice avvocati generali dello Stato e' stabilito in sei.
Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 , e' sostituito dal seguente:
"La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani".
Il numero dei vice avvocati generali dello Stato e' stabilito in sei.
Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 , e' sostituito dal seguente:
"La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani".